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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1298/2022 promossa da:
(c.f. ), residente a Roseto degli Abruzzi (TE), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Teramo – fraz. San Nicolò a Tordino, Via Galileo Galilei n. 118/A, nello studio dell'Avv.
Giannicola Scarciolla, in virtù di procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 co. 4 c.p.c.
- Attore - contro in proprio e quale procuratrice e mandataria di Controparte_1 [...]
entrambe rappresentate e Controparte_2 difese dall'avv. Francesco Grilletta ed elettivamente domiciliate nello studio del procuratore, in Milano, Via
Principe Amedeo n. 3, in virtù di procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 co. 4 c.p.c.
- Convenuta -
OGGETTO: azione in materia di titoli di credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore, “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa, - 1) ordinare, per le causali di cui in narrativa, alla
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Controparte_3 P.IVA_1
Corso Cavour n.19 – 70122 - Bari (BA) di procedere alla cancellazione del protesto iscritto a carico del Sig. Parte_1
(c.f. ), nato il [...] a [...] e residente in [...]
Marcacci n.18, presso la CCIAA di Teramo in relazione alla Cambiale di € 108,33 del 13.07.2018 con scadenza al
27.12.2019 – Data di levata del Protesto 31.12.2019 – Luogo Levata Protesto Sant'Egidio alla IB (TE) – Rep. n.
31174 - Data iscrizione: 30/01/2020; - 2) condannare, per le causali di cui in narrativa, la Controparte_3 [
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Corso Cavour n.19 – 70122
[...] P.IVA_1
- Bari (BA) a pagare in favore dell'attore la somma di € 100,00 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui al precedente punto 1), con decorrenza dal giorno successivo alla ricezione della notifica del relativo provvedimento e fino al giorno precedente l'avvenuta cancellazione;
- 3) in caso di mancata esecuzione da parte della società convenuta dell'ordine di cui al superiore punto 1), disporre ed ordinare al Conservatore della
CCIAA di Teramo di procedere, su istanza dell'attore, alla cancellazione del protesto iscritto a carico del Sig. Parte_1
(c.f. ), nato il [...] a [...] e residente in [...]degli Abruzzi (TE), Via
[...] C.F._1
Marcacci n.18, presso la CCIAA di Teramo in relazione alla Cambiale di € 108,33 del 13.07.2018 con scadenza al
27.12.2019 – Data di levata del Protesto 31.12.2019 – Luogo Levata Protesto Sant'Egidio alla IB (TE) – Rep. n.
31174 - Data iscrizione: 30/01/2020, il tutto con esonero del Conservatore della CCIAA di Teramo da ogni responsabilità; - 4) condannare, per le causali di cui in narrativa, la (C.F. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Corso Cavour n.19 – 70122 - Bari (BA) alla P.IVA_1 restituzione anche ex art. 2033 c.c. e pagamento in favore del Sig. della somma di € 108,33 o in quella Parte_1 maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia portata alla cambiale scaduta il 27.01.2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'inadempimento al saldo: - 5) accertata e dichiarata, per le causali di cui in narrativa, la illegittimità/erroneità del protesto levato a carico del sig. presso la CCIAA di Teramo - in relazione alla Parte_1
Cambiale di € 108,33 del 13.07.2018 con scadenza al 27.12.2019 – Data di levata del Protesto 31.12.2019 – Luogo
Levata Protesto Sant'Egidio alla IB (TE) – Rep. n. 31174 - Data iscrizione: 30/01/2020 -, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e/o la Controparte_3 CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro ovvero in via esclusiva e/o alternativa, a risarcire tutti i
[...] danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal sig. e prudenzialmente quantificati nella Parte_1 complessiva somma di € 14.000,00, o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, e che verrà determinata anche in via equitativa, in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo saldo;
- 6) con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la convenuta, affinché, in via preliminare sia dichiarata l'inammissibilità della domanda poiché avanzata in violazione dell'art. 4 L. 1977/55 e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, come in atti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale i soggetti suintestati, al fine di ottenere la cancellazione del protesto asseritamente illegittimamente levato e iscritto a proprio carico e la declaratoria di illegittimità/erroneità del medesimo protesto, nonché la restituzione della somma di euro 108,33 portata dalla cambiale con scadenza al
27/01/2020 ed il risarcimento del danno subito e subendo. Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attore, che: i) in data 14/06/2018, in Roseto degli Abruzzi (TE), sottoscriveva, per il tramite delle società e un piano di rientro CP_4 Controparte_1 relativo ad una posizione debitoria con la derivante da un contratto di Controparte_3 finanziamento a suo tempo stipulato con la – Filiale di Teramo, mediante Controparte_3 rilascio di n. 30 effetti cambiari, ciascuno dell'importo di euro 108,33, con scadenze mensili a partire dal
27/10/2018 fino al 27/03/2021; ii) dopo avere regolarmente provveduto al pagamento delle prime rate alle scadenze stabilite, in data 29/10/2019 e in data 18/11/2019, chiedeva di poter provvedere immediatamente all'estinzione anticipata del predetto piano di rientro (pratica n. 514372) impegnandosi a versare in unica soluzione l'intera residua somma dovuta (di cui richiedeva l'esatto conteggio), richiedendo, al contempo, l'immediato richiamo delle residue cambiali all'esito del pagamento estintivo;
iii) a fronte della predetta richiesta di estinzione anticipata e solo dopo ripetuti solleciti, da ultimo in data 27/11/2019 con nota del 3/12/2019, la precisava il credito ancora dovuto nella somma Controparte_1 pari ad euro 1.733,28, oltre alla somma di euro 13,00 per le spese di richiamo degli effetti cambiari a partire da quello con scadenza 27/12/2019, invitandolo a provvedere al pagamento della complessiva somma di euro 1.746,78 entro il 13/12/2019; iv) a fronte dell'ottemperanza a tale richiesta, in data 4/12/2019 mediante versamento in favore della dell'importo di euro 1.746,78, si avvedeva Controparte_3 non solo che gli effetti cambiari (domiciliati presso la non erano stati Controparte_5 richiamati, ma che la cambiale con scadenza 27/12/2019 era stata addirittura protestata in data 31/12/2019 su istanza della banca domiciliataria e si vedeva costretto, al fine di evitare un ulteriore protesto a proprio carico, a pagare, nuovamente, la ulteriore somma di euro 108,33 portata dal titolo in scadenza, sebbene già corrisposta con il suddetto pagamento integrale della somma dovuta;
v) la richiesta di restituzione del titolo illegittimamente protestato avanzata rimaneva priva di riscontro e solo in seguito alla diffida del
29/09/2020, con nota del 17/09/2020, la provvedeva a riconsegnare Controparte_1 all'attore i restanti titoli.
Costituitosi in giudizio, parte convenuta, ha eccepito e dedotto, in sintesi e per quanto qui di interesse sostanziale, l'infondatezza della pretesa azione poiché inammissibile e poiché la domanda risarcitoria sarebbe formulata genericamente e non corroborata da elementi probatori.
La causa, istruita documentalmente, è pervenuta, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
19/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. In tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., dei termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
----------
Occorre anzitutto dar conto della parziale cessazione materia del contendere, atteso che, come chiarito dalla stessa convenuta, e a tal proposito l'attore non ha sollevato eccezioni e ne ha chiesto l'autorizzazione al ritiro, l'istituto di credito convenuto ha provveduto nelle more del giudizio a depositare, in data
11/10/2023 e per mezzo del proprio procuratore, l'assegno circolare dell'importo di euro 108,33, presso il
Tribunale di Teramo, ove è tuttora custodito presso la locale cassaforte e del quale, pertanto, per l'effetto di tale pronuncia, ne va disposta l'autorizzazione al ritiro a titolo di riconosciuta somma indebitamente pagata dall'attore, restituzione della somma specificatamente da effettuarsi tramite l'assegno circolare prodotto in copia sub doc. 6, unitamente alla comparsa di costituzione del 7/11/2022 e depositato in originale alla
Cancelleria.
Cionondimeno, occorre pronunciarsi sulla fondatezza della restante domanda, atteso che tale accertamento
è, anche, idoneo ad influenzare la statuizione eventuale sulle spese processuali, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice deve effettuare una valutazione della probabilità di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza (cfr. Cass., 2/08/2004 n. 14774;
Cass., 3/09/2003, n. 12844; Cass., 1/12/1992, n. 12826; Cass., sez. I, 5/08/1981, n. 4889).
Va dichiarata l'inammissibilità della restante domanda, per le ragioni di seguito enunciate.
Giova osservare che, in punto di diritto, la situazione soggettiva è espressamente individuata dall'art. 4 della l. 77 del 1955, come sostituito dall'art. 2 della l. 235 del 2000, per il quale (1° comma) “Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480”.
Proprio per aver attribuito consistenza di diritto soggettivo perfetto alla posizione del richiedente la cancellazione, che ha eseguito il pagamento suddetto, il successivo 4° comma ne devolve del pari esplicitamente la giurisdizione “in caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3, … all'autorità giudiziaria ordinaria”; indicando nel “giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato” il giudice competente a conoscere del ricorso dell'interessato.
A tal proposito, proprio nell'ambito di queste fattispecie rientra la normativa dell'art. 2 della l. 235/2000, la quale ha attribuito, da un lato, al soggetto che ha provveduto al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati il diritto soggettivo pieno e incondizionato ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti. E, dall'altro per conseguire siffatto risultato (“la cancellazione del proprio nome”) ha previsto dapprima un procedimento amministrativo di competenza del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, senza riservargli alcuna potestà amministrativa né la volontà di modificare unilateralmente, a seguito dell'apprezzamento dell'interesse pubblico attribuito all'ente, la situazione giuridica soggettiva dell'interessato. Come rilevato, infatti, dalle Sezioni Unite della Cassazione nella fattispecie similare di sospensione o divieto della pubblicazione del protesto, l'attività della Camera di Commercio consiste in una mera operazione materiale di verifica della “regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto”; che, senza alcun potere discrezionale, ha come risultato nel caso, la cancellazione del nominativo, risolvendosi, quindi, in comportamenti che rientrano nella categoria degli atti materiali posti in essere all'infuori dì una potestà amministrativa (Cass. sez. un. 1970/1995;
8983/1990; 1612/1989).
Pertanto, nell'ipotesi “di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa”, il compito di realizzare il medesimo effetto disposto direttamente dalla legge è stato devoluto al giudice ordinario, che per conseguirlo non può limitarsi a disapplicare il provvedimento di reiezione della Camera di Commercio, ma deve esercitare il potere-dovere di garantire al richiedente la tutela piena predisposta dal legislatore, consistente proprio nella diretta cancellazione del nominativo dal menzionato registro, ormai divenuta priva di causa: senza perciò incorrere nel divieto di cui all'art. 4 della legge abol. cont.
Ed è del pari esatto che il ricorso in questione introduce un ordinario giudizio di cognizione, pienamente autonomo rispetto alla pregressa fase amministrativa, nel quale il giudice di merito deve procedere al concreto accertamento “del diritto di ottenere la cancellazione” fatto valere dall'interessato, applicando ed osservando esclusivamente “le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile” espressamente richiamate dal 4° comma dell'art. 4 della legge: e quindi avvalendosi dei poteri istruttori concessi dagli art. 420 e 421 c.p.c.. E in questo giudizio il giudice di pace è tenuto all'accertamento proprio del presupposto, cui la norma ha subordinato il diritto alla cancellazione, dall'eseguito pagamento della cambiale o del vaglia cambiario nel termine indicato dalla norma;
ed il legislatore ha prestabilito al riguardo quale sia la prova che il debitore è obbligato a fornire per dimostrare tale avvenuto adempimento nel termine prescritto e così ottenere la cancellazione, indicandola nella produzione “del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5”.
Parimenti la l. 235/2000 dispone che la prova del pagamento della cambiale (o del vaglia cambiario) deve essere allegata (“A tal fine l'interessato presenta…”) nell'istanza rivolta al Presidente della Camera di
Commercio e che la medesima prova deve essere offerta al giudice di pace nell'ipotesi in cui, malgrado la presentazione, il Presidente suddetto abbia respinto l'istanza del debitore, ovvero abbia omesso di decidere su di essa;
ed a maggior ragione, quindi, ove il provvedimento di rigetto sia causato dal fatto che la prova documentale del deposito del titolo quietanzato prima della scadenza del termine di 12 mesi indicato dalla norma, unitamente al protesto, non siano stati allegati all'istanza di cancellazione rivolta alla Camera di
Commercio (come nel caso specifico): proprio per l'autonoma natura cognitoria del giudizio davanti al giudice di pace che non può arrestarsi al mero controllo dei documenti già prodotti nella fase amministrativa.
Nel caso di specie, parte attrice non ha proposto l'istanza di cancellazione del protesto al Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, come imposto dall'art. 4, comma 1, L. n. 77/1955. Pertanto, la domanda di cancellazione del protesto in relazione alla cambiale di euro 108,33 con scadenza al 27/12/2019 risulta inammissibile per difetto della condizione fissata e predetta. Conseguentemente, dovranno essere altresì rigettate le domande di risarcimento del danno e di condanna della al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 100,00 per CP_3 ogni giorno di ritardo nell'adempimento e di risarcimento del danno, anche in considerazione che va disattesa l'eccezione di parte attrice, per quanto sopra, in ordine alla presentazione della ritenuta necessaria documentazione in originale, e ad abundantiam, atteso che parte convenuta ha depositato copia della quietanza di pagamento “asseverata” rilasciata dalla banca, allegando altresì copia del documento di identità del legale rappresentante della banca stessa (doc. 3), la procura rilasciata a quest'ultimo (doc. 4) e l'attestazione di servizio (già doc. 5), per cui l'attore ne aveva la disponibilità e avrebbe, dunque potuto estrarre copia e attestarne la conformità all'originale telematico depositato nel fascicolo e procedere autonomamente alla cancellazione del protesto.
Infine, è emerso in corso di causa che parte convenuta ha spedito l'originale della quietanza di pagamento direttamente al procuratore del in modo da consentire di poter procedere alla suddetta Pt_1 cancellazione del protesto, come pure dedotto dalla stessa parte attrice nei propri scritti difensivi “in data
07.11.2023, il procuratore delle società convenute ha provveduto a far pervenire finalmente e mediante Corriere presso lo studio legale del sottoscritto procuratore l'originale della Dichiarazione di quietanza del 31.10.2022 (All. 1 allegato alle
Note di trattazione dell'udienza del 12.12.2023)”.
La novità delle questioni trattate e l'esito del giudizio inducono a dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara la cessazione parziale della materia del contendere, nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto,
2) Autorizza l'attore al ritiro dell'assegno circolare depositato dal procuratore delle società convenute in data 11/10/2023 e custodito nella cassaforte del Tribunale di Teramo;
3) Dichiara inammissibile e comunque rigetta le restanti domande per le ragioni di cui in parte motiva;
4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così è deciso in Teramo, il 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Converti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1298/2022 promossa da:
(c.f. ), residente a Roseto degli Abruzzi (TE), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Teramo – fraz. San Nicolò a Tordino, Via Galileo Galilei n. 118/A, nello studio dell'Avv.
Giannicola Scarciolla, in virtù di procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 co. 4 c.p.c.
- Attore - contro in proprio e quale procuratrice e mandataria di Controparte_1 [...]
entrambe rappresentate e Controparte_2 difese dall'avv. Francesco Grilletta ed elettivamente domiciliate nello studio del procuratore, in Milano, Via
Principe Amedeo n. 3, in virtù di procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 co. 4 c.p.c.
- Convenuta -
OGGETTO: azione in materia di titoli di credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore, “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa, - 1) ordinare, per le causali di cui in narrativa, alla
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Controparte_3 P.IVA_1
Corso Cavour n.19 – 70122 - Bari (BA) di procedere alla cancellazione del protesto iscritto a carico del Sig. Parte_1
(c.f. ), nato il [...] a [...] e residente in [...]
Marcacci n.18, presso la CCIAA di Teramo in relazione alla Cambiale di € 108,33 del 13.07.2018 con scadenza al
27.12.2019 – Data di levata del Protesto 31.12.2019 – Luogo Levata Protesto Sant'Egidio alla IB (TE) – Rep. n.
31174 - Data iscrizione: 30/01/2020; - 2) condannare, per le causali di cui in narrativa, la Controparte_3 [
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Corso Cavour n.19 – 70122
[...] P.IVA_1
- Bari (BA) a pagare in favore dell'attore la somma di € 100,00 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui al precedente punto 1), con decorrenza dal giorno successivo alla ricezione della notifica del relativo provvedimento e fino al giorno precedente l'avvenuta cancellazione;
- 3) in caso di mancata esecuzione da parte della società convenuta dell'ordine di cui al superiore punto 1), disporre ed ordinare al Conservatore della
CCIAA di Teramo di procedere, su istanza dell'attore, alla cancellazione del protesto iscritto a carico del Sig. Parte_1
(c.f. ), nato il [...] a [...] e residente in [...]degli Abruzzi (TE), Via
[...] C.F._1
Marcacci n.18, presso la CCIAA di Teramo in relazione alla Cambiale di € 108,33 del 13.07.2018 con scadenza al
27.12.2019 – Data di levata del Protesto 31.12.2019 – Luogo Levata Protesto Sant'Egidio alla IB (TE) – Rep. n.
31174 - Data iscrizione: 30/01/2020, il tutto con esonero del Conservatore della CCIAA di Teramo da ogni responsabilità; - 4) condannare, per le causali di cui in narrativa, la (C.F. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Corso Cavour n.19 – 70122 - Bari (BA) alla P.IVA_1 restituzione anche ex art. 2033 c.c. e pagamento in favore del Sig. della somma di € 108,33 o in quella Parte_1 maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia portata alla cambiale scaduta il 27.01.2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'inadempimento al saldo: - 5) accertata e dichiarata, per le causali di cui in narrativa, la illegittimità/erroneità del protesto levato a carico del sig. presso la CCIAA di Teramo - in relazione alla Parte_1
Cambiale di € 108,33 del 13.07.2018 con scadenza al 27.12.2019 – Data di levata del Protesto 31.12.2019 – Luogo
Levata Protesto Sant'Egidio alla IB (TE) – Rep. n. 31174 - Data iscrizione: 30/01/2020 -, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e/o la Controparte_3 CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro ovvero in via esclusiva e/o alternativa, a risarcire tutti i
[...] danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal sig. e prudenzialmente quantificati nella Parte_1 complessiva somma di € 14.000,00, o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, e che verrà determinata anche in via equitativa, in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo saldo;
- 6) con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la convenuta, affinché, in via preliminare sia dichiarata l'inammissibilità della domanda poiché avanzata in violazione dell'art. 4 L. 1977/55 e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, come in atti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale i soggetti suintestati, al fine di ottenere la cancellazione del protesto asseritamente illegittimamente levato e iscritto a proprio carico e la declaratoria di illegittimità/erroneità del medesimo protesto, nonché la restituzione della somma di euro 108,33 portata dalla cambiale con scadenza al
27/01/2020 ed il risarcimento del danno subito e subendo. Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attore, che: i) in data 14/06/2018, in Roseto degli Abruzzi (TE), sottoscriveva, per il tramite delle società e un piano di rientro CP_4 Controparte_1 relativo ad una posizione debitoria con la derivante da un contratto di Controparte_3 finanziamento a suo tempo stipulato con la – Filiale di Teramo, mediante Controparte_3 rilascio di n. 30 effetti cambiari, ciascuno dell'importo di euro 108,33, con scadenze mensili a partire dal
27/10/2018 fino al 27/03/2021; ii) dopo avere regolarmente provveduto al pagamento delle prime rate alle scadenze stabilite, in data 29/10/2019 e in data 18/11/2019, chiedeva di poter provvedere immediatamente all'estinzione anticipata del predetto piano di rientro (pratica n. 514372) impegnandosi a versare in unica soluzione l'intera residua somma dovuta (di cui richiedeva l'esatto conteggio), richiedendo, al contempo, l'immediato richiamo delle residue cambiali all'esito del pagamento estintivo;
iii) a fronte della predetta richiesta di estinzione anticipata e solo dopo ripetuti solleciti, da ultimo in data 27/11/2019 con nota del 3/12/2019, la precisava il credito ancora dovuto nella somma Controparte_1 pari ad euro 1.733,28, oltre alla somma di euro 13,00 per le spese di richiamo degli effetti cambiari a partire da quello con scadenza 27/12/2019, invitandolo a provvedere al pagamento della complessiva somma di euro 1.746,78 entro il 13/12/2019; iv) a fronte dell'ottemperanza a tale richiesta, in data 4/12/2019 mediante versamento in favore della dell'importo di euro 1.746,78, si avvedeva Controparte_3 non solo che gli effetti cambiari (domiciliati presso la non erano stati Controparte_5 richiamati, ma che la cambiale con scadenza 27/12/2019 era stata addirittura protestata in data 31/12/2019 su istanza della banca domiciliataria e si vedeva costretto, al fine di evitare un ulteriore protesto a proprio carico, a pagare, nuovamente, la ulteriore somma di euro 108,33 portata dal titolo in scadenza, sebbene già corrisposta con il suddetto pagamento integrale della somma dovuta;
v) la richiesta di restituzione del titolo illegittimamente protestato avanzata rimaneva priva di riscontro e solo in seguito alla diffida del
29/09/2020, con nota del 17/09/2020, la provvedeva a riconsegnare Controparte_1 all'attore i restanti titoli.
Costituitosi in giudizio, parte convenuta, ha eccepito e dedotto, in sintesi e per quanto qui di interesse sostanziale, l'infondatezza della pretesa azione poiché inammissibile e poiché la domanda risarcitoria sarebbe formulata genericamente e non corroborata da elementi probatori.
La causa, istruita documentalmente, è pervenuta, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
19/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. In tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., dei termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
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Occorre anzitutto dar conto della parziale cessazione materia del contendere, atteso che, come chiarito dalla stessa convenuta, e a tal proposito l'attore non ha sollevato eccezioni e ne ha chiesto l'autorizzazione al ritiro, l'istituto di credito convenuto ha provveduto nelle more del giudizio a depositare, in data
11/10/2023 e per mezzo del proprio procuratore, l'assegno circolare dell'importo di euro 108,33, presso il
Tribunale di Teramo, ove è tuttora custodito presso la locale cassaforte e del quale, pertanto, per l'effetto di tale pronuncia, ne va disposta l'autorizzazione al ritiro a titolo di riconosciuta somma indebitamente pagata dall'attore, restituzione della somma specificatamente da effettuarsi tramite l'assegno circolare prodotto in copia sub doc. 6, unitamente alla comparsa di costituzione del 7/11/2022 e depositato in originale alla
Cancelleria.
Cionondimeno, occorre pronunciarsi sulla fondatezza della restante domanda, atteso che tale accertamento
è, anche, idoneo ad influenzare la statuizione eventuale sulle spese processuali, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice deve effettuare una valutazione della probabilità di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza (cfr. Cass., 2/08/2004 n. 14774;
Cass., 3/09/2003, n. 12844; Cass., 1/12/1992, n. 12826; Cass., sez. I, 5/08/1981, n. 4889).
Va dichiarata l'inammissibilità della restante domanda, per le ragioni di seguito enunciate.
Giova osservare che, in punto di diritto, la situazione soggettiva è espressamente individuata dall'art. 4 della l. 77 del 1955, come sostituito dall'art. 2 della l. 235 del 2000, per il quale (1° comma) “Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480”.
Proprio per aver attribuito consistenza di diritto soggettivo perfetto alla posizione del richiedente la cancellazione, che ha eseguito il pagamento suddetto, il successivo 4° comma ne devolve del pari esplicitamente la giurisdizione “in caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3, … all'autorità giudiziaria ordinaria”; indicando nel “giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato” il giudice competente a conoscere del ricorso dell'interessato.
A tal proposito, proprio nell'ambito di queste fattispecie rientra la normativa dell'art. 2 della l. 235/2000, la quale ha attribuito, da un lato, al soggetto che ha provveduto al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati il diritto soggettivo pieno e incondizionato ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti. E, dall'altro per conseguire siffatto risultato (“la cancellazione del proprio nome”) ha previsto dapprima un procedimento amministrativo di competenza del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, senza riservargli alcuna potestà amministrativa né la volontà di modificare unilateralmente, a seguito dell'apprezzamento dell'interesse pubblico attribuito all'ente, la situazione giuridica soggettiva dell'interessato. Come rilevato, infatti, dalle Sezioni Unite della Cassazione nella fattispecie similare di sospensione o divieto della pubblicazione del protesto, l'attività della Camera di Commercio consiste in una mera operazione materiale di verifica della “regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto”; che, senza alcun potere discrezionale, ha come risultato nel caso, la cancellazione del nominativo, risolvendosi, quindi, in comportamenti che rientrano nella categoria degli atti materiali posti in essere all'infuori dì una potestà amministrativa (Cass. sez. un. 1970/1995;
8983/1990; 1612/1989).
Pertanto, nell'ipotesi “di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa”, il compito di realizzare il medesimo effetto disposto direttamente dalla legge è stato devoluto al giudice ordinario, che per conseguirlo non può limitarsi a disapplicare il provvedimento di reiezione della Camera di Commercio, ma deve esercitare il potere-dovere di garantire al richiedente la tutela piena predisposta dal legislatore, consistente proprio nella diretta cancellazione del nominativo dal menzionato registro, ormai divenuta priva di causa: senza perciò incorrere nel divieto di cui all'art. 4 della legge abol. cont.
Ed è del pari esatto che il ricorso in questione introduce un ordinario giudizio di cognizione, pienamente autonomo rispetto alla pregressa fase amministrativa, nel quale il giudice di merito deve procedere al concreto accertamento “del diritto di ottenere la cancellazione” fatto valere dall'interessato, applicando ed osservando esclusivamente “le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile” espressamente richiamate dal 4° comma dell'art. 4 della legge: e quindi avvalendosi dei poteri istruttori concessi dagli art. 420 e 421 c.p.c.. E in questo giudizio il giudice di pace è tenuto all'accertamento proprio del presupposto, cui la norma ha subordinato il diritto alla cancellazione, dall'eseguito pagamento della cambiale o del vaglia cambiario nel termine indicato dalla norma;
ed il legislatore ha prestabilito al riguardo quale sia la prova che il debitore è obbligato a fornire per dimostrare tale avvenuto adempimento nel termine prescritto e così ottenere la cancellazione, indicandola nella produzione “del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5”.
Parimenti la l. 235/2000 dispone che la prova del pagamento della cambiale (o del vaglia cambiario) deve essere allegata (“A tal fine l'interessato presenta…”) nell'istanza rivolta al Presidente della Camera di
Commercio e che la medesima prova deve essere offerta al giudice di pace nell'ipotesi in cui, malgrado la presentazione, il Presidente suddetto abbia respinto l'istanza del debitore, ovvero abbia omesso di decidere su di essa;
ed a maggior ragione, quindi, ove il provvedimento di rigetto sia causato dal fatto che la prova documentale del deposito del titolo quietanzato prima della scadenza del termine di 12 mesi indicato dalla norma, unitamente al protesto, non siano stati allegati all'istanza di cancellazione rivolta alla Camera di
Commercio (come nel caso specifico): proprio per l'autonoma natura cognitoria del giudizio davanti al giudice di pace che non può arrestarsi al mero controllo dei documenti già prodotti nella fase amministrativa.
Nel caso di specie, parte attrice non ha proposto l'istanza di cancellazione del protesto al Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, come imposto dall'art. 4, comma 1, L. n. 77/1955. Pertanto, la domanda di cancellazione del protesto in relazione alla cambiale di euro 108,33 con scadenza al 27/12/2019 risulta inammissibile per difetto della condizione fissata e predetta. Conseguentemente, dovranno essere altresì rigettate le domande di risarcimento del danno e di condanna della al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 100,00 per CP_3 ogni giorno di ritardo nell'adempimento e di risarcimento del danno, anche in considerazione che va disattesa l'eccezione di parte attrice, per quanto sopra, in ordine alla presentazione della ritenuta necessaria documentazione in originale, e ad abundantiam, atteso che parte convenuta ha depositato copia della quietanza di pagamento “asseverata” rilasciata dalla banca, allegando altresì copia del documento di identità del legale rappresentante della banca stessa (doc. 3), la procura rilasciata a quest'ultimo (doc. 4) e l'attestazione di servizio (già doc. 5), per cui l'attore ne aveva la disponibilità e avrebbe, dunque potuto estrarre copia e attestarne la conformità all'originale telematico depositato nel fascicolo e procedere autonomamente alla cancellazione del protesto.
Infine, è emerso in corso di causa che parte convenuta ha spedito l'originale della quietanza di pagamento direttamente al procuratore del in modo da consentire di poter procedere alla suddetta Pt_1 cancellazione del protesto, come pure dedotto dalla stessa parte attrice nei propri scritti difensivi “in data
07.11.2023, il procuratore delle società convenute ha provveduto a far pervenire finalmente e mediante Corriere presso lo studio legale del sottoscritto procuratore l'originale della Dichiarazione di quietanza del 31.10.2022 (All. 1 allegato alle
Note di trattazione dell'udienza del 12.12.2023)”.
La novità delle questioni trattate e l'esito del giudizio inducono a dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara la cessazione parziale della materia del contendere, nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto,
2) Autorizza l'attore al ritiro dell'assegno circolare depositato dal procuratore delle società convenute in data 11/10/2023 e custodito nella cassaforte del Tribunale di Teramo;
3) Dichiara inammissibile e comunque rigetta le restanti domande per le ragioni di cui in parte motiva;
4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così è deciso in Teramo, il 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Converti