Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5197/2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. TIZZANO DANIELA, c.f. in C.F._2
virtù di mandato in atti;
Appellante
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CHIOSI GABRIELE, C.F._3
C.F. in virtù di mandato in atti;
CodiceFiscale_4
Appellata
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza collegiale del 10.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2020 ha opposto il Parte_1
decreto ingiuntivo ottenuto da deducendo: - il saldo del prezzo Controparte_1
effettuato prima del rogito in contanti e non con gli assegni indicati nell'atto di
breve tempo, un ulteriore cespite per cui sarebbe riuscita a versare l'acconto utilizzando tale danaro;
- la nullità dei titoli, in quanto abusivamente riempiti in epoca successiva alla loro emissione.
Si è costituita in giudizio contestando le prospettazioni avverse ed Controparte_1
eccependo di non aver ricevuto il saldo del prezzo, nonché l'assenza di prova del pagamento in contanti e la piena validità dei titoli, anche quali promesse di pagamento.
L'opposta ha altresì dedotto l'essere stato l'acconto del cespite versato con bonifico e l'esistenza di redditi sufficienti a sostenere tale acquisto.
All'esito della prima udienza il Tribunale adito, non sospendendo la provvisoria esecutività del decreto, ha concesso i termini per la redazione delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.. La sola ha articolato mezzi istruttori, chiedendo una Pt_1
prova per testimoni del dedotto pagamento in contanti delle somme dovute alla
. Il Tribunale, disattesa detta richiesta istruttoria, ha disposto lo scambio degli CP_1
scritti conclusionali e, all'esito, ha reso la pronuncia gravata con la quale ha rigettato l'opposizione e condannato la al versamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso la predetta sentenza recante n 3672/2022, pubblicata il 20/10/2022 dal
Tribunale di Napoli Nord, ha proposto tempestivo appello , chiedendo, Parte_1
in riforma del provvedimento impugnato, dichiararsi inesistente il credito ingiunto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l'appellata deducendo la totale infondatezza Controparte_1
dell'impugnazione e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di secondo grado.
All'udienza del 10.04.2025 le parti hanno precisato le definitive conclusioni e chiesto concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, dando atto di aver transatto stragiudizialmente la presente controversia;
indi, il collegio ha riservato immediatamente a sentenza la causa senza termini per rinuncia delle parti al deposito di scritti conclusionali. Stante le conclusioni definitive come rassegnate dalle parti alla predetta udienza e, dunque, la concorde dichiarazione di aver regolato il rapporto dedotto in giudizio con accordo transattivo, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita
(Cass. civ., 6.3.2019, n. 6444, anche in motivazione).
Pertanto, nel caso di specie, deve provvedersi alla declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuto accordo transattivo con compensazione integrale delle spese processuali come da richiesta di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 11 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio