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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 321/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. GHIO STEFANO MASSIMILIANO;
elettivamente domiciliato in V. LE SAN LUIGI VERSIGLIA, 4 - CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. PACCALONI KATIA;
elettivamente domiciliato in POTENZA PICENA, v. Primo Maggio n. 104, presso il difensore;
, C.F. Controparte_2 C.F._3 non costituito nè difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 31.1.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 3 1 – Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di e (quest'ultimo rimasto contumace) intesa alla Controparte_1 Controparte_2 declaratoria di intervenuta usucapione del piccolo frustolo di terreno in Potenza Picena, in via Le
Rupi e distinta al Catasto alla partita 481 - foglio 28 - particella 514, pervenuta ai convenuti quali eredi di al quale era pervenuta in forza di sentenza di usucapione in danno di tali Persona_1
NA resa dal Pretore di Macerata, sez. dist. di Recanati, n. 6/1999 del 15.1.99.
L'attore aveva acquistato con atto pubblico del 30.5.91 dal detto e Persona_1
la limitrofa abitazione distinta in Mappa Montesanto col n. 655, reddito Persona_2 imponibile di Lit. 12.865.
2 – Rappresentava l'attore di avere sempre utilizzato la porzione in esame fin dal suo acquisto della limitrofa abitazione, anche se il suo dante causa aveva ottenuto la pronuncia a suo favore in epoca successiva, posto che nel trasferimento del possesso di in suo CP_3 favore oltre alla abitazione era incluso anche quello del piccolo e contermine appezzamento, utilizzato già uti dominus dal venditore.
3 – Si costituiva in giudizio il solo che, dando conto di avere partecipato Controparte_1 anche alla precedente fase della mediazione obbligatoria, non si opponeva alla domanda attrice precisando che in ragione della sua giovane età non poteva ricordare nulla delle circostanze rilevanti ai fini del giudizio.
4 – Emerge dall'esame testi -indipendentemente dalla testimonianza del coniuge di parte attrice- che nel 1999 ebbe a recintare il piccolo frustolo, rappresentato nelle Parte_1 fotografie allegate alla citazione, servendosi dell'aiuto del testimone che riferisce anche Tes_1 della presenza di un piccolo cancello di accesso munito di chiusura con catenaccio.
5 – L'esame delle allegate fotografie, confermate dal detto testimone come riproducenti i luoghi e non contestate dal convenuto costituto, permette di accertare che quanto in esame consiste in uno spazio rettangolare di circa 15 mq che si apre lungo la via pubblica, circondato da tre lati da edifici abitativi e chiuso sul davanti, verso la strada pubblica, dalla rete cui fa riferimento il testimone.
Evidente quindi non solo l'intento, ma anche la presenza di opere destinate ad escludere altri dal godimento del bene, elementi idonei a fornire la prova del cd. possesso ad usucapionem.
Sulla durata del possesso, non solo le prove testimoniali, ma anche la sostanziale mancata opposizione della parte convenuta costituita.
pagina 2 di 3 6 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza del solo convenuto contumace, peraltro neppure presente in sede di mediazione: sono liquidate in dispositivo;
compensate quelle del convenuto costituito in ragione della di lui condotta processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nella contumacia di , DICHIARA che , n.
[...] Controparte_2 Parte_1
17.11.1961 a Recanati, C.F. , ha acquistato per usucapione il piccolo C.F._1 frustolo di terreno in Potenza Picena, in via Le Rupi, distinto al Catasto alla partita 481 - foglio 28
- particella 514; compensa le spese tra parte attrice e e ON Controparte_1
a sostenere le spese del giudizio;
liquida quelle in favore di parte attrice, Controparte_2 inclusa la fase della mediazione, in euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Macerata, 30 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 321/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. GHIO STEFANO MASSIMILIANO;
elettivamente domiciliato in V. LE SAN LUIGI VERSIGLIA, 4 - CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. PACCALONI KATIA;
elettivamente domiciliato in POTENZA PICENA, v. Primo Maggio n. 104, presso il difensore;
, C.F. Controparte_2 C.F._3 non costituito nè difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 31.1.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
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pagina 1 di 3 1 – Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di e (quest'ultimo rimasto contumace) intesa alla Controparte_1 Controparte_2 declaratoria di intervenuta usucapione del piccolo frustolo di terreno in Potenza Picena, in via Le
Rupi e distinta al Catasto alla partita 481 - foglio 28 - particella 514, pervenuta ai convenuti quali eredi di al quale era pervenuta in forza di sentenza di usucapione in danno di tali Persona_1
NA resa dal Pretore di Macerata, sez. dist. di Recanati, n. 6/1999 del 15.1.99.
L'attore aveva acquistato con atto pubblico del 30.5.91 dal detto e Persona_1
la limitrofa abitazione distinta in Mappa Montesanto col n. 655, reddito Persona_2 imponibile di Lit. 12.865.
2 – Rappresentava l'attore di avere sempre utilizzato la porzione in esame fin dal suo acquisto della limitrofa abitazione, anche se il suo dante causa aveva ottenuto la pronuncia a suo favore in epoca successiva, posto che nel trasferimento del possesso di in suo CP_3 favore oltre alla abitazione era incluso anche quello del piccolo e contermine appezzamento, utilizzato già uti dominus dal venditore.
3 – Si costituiva in giudizio il solo che, dando conto di avere partecipato Controparte_1 anche alla precedente fase della mediazione obbligatoria, non si opponeva alla domanda attrice precisando che in ragione della sua giovane età non poteva ricordare nulla delle circostanze rilevanti ai fini del giudizio.
4 – Emerge dall'esame testi -indipendentemente dalla testimonianza del coniuge di parte attrice- che nel 1999 ebbe a recintare il piccolo frustolo, rappresentato nelle Parte_1 fotografie allegate alla citazione, servendosi dell'aiuto del testimone che riferisce anche Tes_1 della presenza di un piccolo cancello di accesso munito di chiusura con catenaccio.
5 – L'esame delle allegate fotografie, confermate dal detto testimone come riproducenti i luoghi e non contestate dal convenuto costituto, permette di accertare che quanto in esame consiste in uno spazio rettangolare di circa 15 mq che si apre lungo la via pubblica, circondato da tre lati da edifici abitativi e chiuso sul davanti, verso la strada pubblica, dalla rete cui fa riferimento il testimone.
Evidente quindi non solo l'intento, ma anche la presenza di opere destinate ad escludere altri dal godimento del bene, elementi idonei a fornire la prova del cd. possesso ad usucapionem.
Sulla durata del possesso, non solo le prove testimoniali, ma anche la sostanziale mancata opposizione della parte convenuta costituita.
pagina 2 di 3 6 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza del solo convenuto contumace, peraltro neppure presente in sede di mediazione: sono liquidate in dispositivo;
compensate quelle del convenuto costituito in ragione della di lui condotta processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nella contumacia di , DICHIARA che , n.
[...] Controparte_2 Parte_1
17.11.1961 a Recanati, C.F. , ha acquistato per usucapione il piccolo C.F._1 frustolo di terreno in Potenza Picena, in via Le Rupi, distinto al Catasto alla partita 481 - foglio 28
- particella 514; compensa le spese tra parte attrice e e ON Controparte_1
a sostenere le spese del giudizio;
liquida quelle in favore di parte attrice, Controparte_2 inclusa la fase della mediazione, in euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Macerata, 30 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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