Versione
24 giugno 1975
24 giugno 1975
Art. 5.
Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 e' concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato interministeriale di cui all' articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 , modificato, al fine suindicato, come segue:
la presidenza e' attribuita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In luogo dei componenti previsti dalle lettere a), c), e), f) fanno parte del Comitato due Sottosegretari di Stato rispettivamente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei beni culturali e ambientali, il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale dei servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
i componenti di cui alla lettera g) devono essere esperti in materia di editoria. Due di essi sono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione della Federazione italiana editori giornali e due su designazione della Federazione nazionale della stampa italiana;
si applica il disposto dei commi secondo , terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 , sostituite le parole Ministro o Ministero dell'industria e del commercio con le parole rispettivamente di Presidente o Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente comma e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975, di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1976, di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1989, di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1991 da iscrivere ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
I contributi in interessi a favore dell'editoria libraria non possono superare il 25 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente.
Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 e' concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato interministeriale di cui all' articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 , modificato, al fine suindicato, come segue:
la presidenza e' attribuita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In luogo dei componenti previsti dalle lettere a), c), e), f) fanno parte del Comitato due Sottosegretari di Stato rispettivamente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei beni culturali e ambientali, il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale dei servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
i componenti di cui alla lettera g) devono essere esperti in materia di editoria. Due di essi sono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione della Federazione italiana editori giornali e due su designazione della Federazione nazionale della stampa italiana;
si applica il disposto dei commi secondo , terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 , sostituite le parole Ministro o Ministero dell'industria e del commercio con le parole rispettivamente di Presidente o Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente comma e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975, di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1976, di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1989, di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1991 da iscrivere ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
I contributi in interessi a favore dell'editoria libraria non possono superare il 25 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/03/2019, n. 4086Provvedimento: Pubblicato il 27/03/2019 N. 04086/2019 REG.PROV.COLL. N. 11226/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11226 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 138; contro Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …Leggi di più...
- art. 6 legge 401/1989·
- misure di prevenzione·
- compensazione delle spese di lite·
- giurisprudenza amministrativa·
- daspo·
- proporzionalità della misura·
- annullamento del provvedimento·
- violazione del divieto di accesso agli stadi·
- interpretazione costituzionalmente orientata delle norme