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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/09/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2045/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2045/2016 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 14 maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3 settembre 2025 TRA (c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1 IC (MT) il 10.08.1975 e residente in [...], nella qualità di erede uni-versale di (c.f. Persona_1
), nata a [...] il [...] e ivi deceduta in data C.F._2 08.04.2019, come da atto di richiesta di registrazione di testamen-to pubblico e accettazione espressa di eredità e di legati per NO , rep. n. 19014 Per_2
- racc. n. 11397, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti depositata in atti, dall'Avv. Carmelo Vaccaro (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domi-ciliato presso il suo Studio sito in Potenza alla Via Sanremo n. 28
- APPELLANTE - E
(già Controparte_1 Controparte_2
, con sede legale in Milano alla Via G. Lorenzini n. 4, in persona del
[...] legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Isabella Calzolari (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo Studio sito in Napoli alla Via F. Petrarca n. 93/2
- APPELLATA -
OGGETTO: Indebito soggettivo - indebito oggettivo CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 14.05.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello del 01.06.2016 e notificato in data 03.06.2016, la Sig.ra impugnava la sentenza n. 788/2015 del Persona_1 Giudice di Pace di Po-tenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 285/2015, emessa in data 03.12.2015 e pubblicata in pari data, con la quale il Giudice di prime cure rigettava la proposta opposizione e, per l'effetto, convalidava il decreto ingiuntivo opposto (n. 387/2014 emesso nel giudizio recante n. R.G. 773/2014) condannando l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquidava in complessivi euro 870,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta e affidava le proprie contestazioni a due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, eccepiva la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, la mancata corrispondenza tra i fatti di causa e quanto deciso nella sentenza impugnata nonché il travisamento dei fatti. L'appellante riteneva, preliminarmente, che il Giudice di Pace aveva errato nell'integrale accoglimento della tesi prospettata dall'opposta in ordine alla libertà di forma del contratto di somministrazione senza tenere in alcuna considerazione le nu- merose disposizioni di senso contrario, contenute all'interno del d.lgs. n. 206/2005 che, in quanto lex specialis in materia di contratti conclusi dal consumatore, sono de-stinate a prevalere, in tema di formazione del contratto, su quelle generali. Rilevava, poi, che, sin dall'introduzione del giudizio, l'opponente aveva evidenziato che l'utenza n. 505342951819 non era mai stata intestata alla medesima e che l'immobile sito alla Via Sanremo n. 28, per il periodo relativo al consumo 2010-2011, era stato condotto in locazione dal Sig. Parte_2
come da contratto versato in atti e come con-fermato dallo stesso,
[...] ascoltato quale teste nel corso dell'istruttoria del primo grado di giudizio. Con il secondo motivo, parte appellante censurava l'erronea valutazione del-le prove istruttorie nonché la mancata corrispondenza tra i fatti di causa e quanto deci-so nella sentenza impugnata. Asseriva, infatti, contrariamente a quanto statuito dal Giudice a quo, che l'onere probatorio a carico dell'opposta non poteva dirsi assolto non avendo la controparte dimostrato la circostanza per la quale la Sig.ra avesse effettivamente abitato l'immobile di Persona_1 che trattasi e, quindi, utilizzato la fornitura di gas ad esso riferito e oggetto dell'odierno giudizio. L'appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito di annullare la sentenza n. 788/2015 emessa dal Giudice di Pace di Potenza e, per l'effetto, di dichiarare e dare atto dell'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 387/2014 con conseguente revoca dello stesso in accoglimento dei motivi di gravame;
in ogni caso, di condannare la società appellata, in persona del legale rappresentante p.t., an-che ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva, con comparsa di risposta depositata in data 03.03.2017, la (di seguito per brevità Controparte_3 [...]
[...]
[...]
[...]
, la quale riteneva che la sentenza emessa dal primo Giudice Controparte_4 fosse giusta e fondata. Nello specifico, in via preliminare, rilevava l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c. ritenendo che controparte non avesse indicato, nei motivi dell'impugnazione, né le parti della sentenza impugnate né tantomeno le circostanze dalle quali sarebbe derivata la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della deci- sione. Ancora, l'appellata considerava l'atto di appello infondato e pretestuoso. Sul punto, affermava che il contratto di fornitura era stato, invero, stipulato tra e la Sig.ra e che Controparte_1 Persona_1 quest'ultima, come rettamente statuito nella sentenza impugnata, non aveva provato l'erronea imputazione del debito della fornitura di gas a soggetto estraneo e neppure il pagamento del debito di cui al decreto ingiuntivo mentre la società appellata, di contro, aveva fornito la prova del proprio credito attraverso l'estratto autenticato delle scritture contabili e della fattura insoluta nonché con il pagamento parziale della fattura insoluta e delle altre successive fatture mediante il deposito, in originale, nel procedimento monitorio, dell'estratto autentico delle scritture contabili nel quale venivano riportate le fatture non pagate, il numero dell'utenza, il codice cliente e il numero di fornitura. Da ultimo, parte appellata, con riferimento all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio e, in particolare, alla deposizione resa dal teste Sig. , rilevava che la medesima non po-tesse essere Parte_2 considerata attendibile poiché si trattava di un soggetto portatore di un in- teresse che avrebbe legittimato il suo intervento o la sua chiamata in causa rilevando vieppiù che il teste, in ogni caso, si era limitato a dichiarare di aver occupato l'immobile di proprietà della Sig.ra e di aver Persona_1 pagato le fatture senza, tuttavia, specificare il numero della fornitura e l'arco temporale in cui si sarebbe estinto il vincolo contrattuale. L'appellata rassegnava, pertanto, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c.; nel merito, di dichiarare l'appello inammissibile e confermare la sentenza n. 788/2015; in ogni caso, di rigettare l'appello in quanto infondato nel merito e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 788/2015 con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di appello e del giudizio di primo grado oltre Iva, Cpa e spese generali 15%.
L'udienza di prima comparizione, sia in considerazione del programma di definizione per le “cause vetuste” ossia per le cause
“ultradecennali” adottato in analogia all'attuazione del cd. “Programma Strasburgo” di Torino che in ragione del gravoso carico del ruolo veniva rinviata all'udienza del 22.03.2017. Alla predetta udienza, il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo di primo grado, ne disponeva l'acquisizione e rinviava, per la verifica, all'udienza dell'11.10.2017. A seguito di ulteriori differimenti,
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dovuti al gravoso carico del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.11.2019 nella quale il Giudice, verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 03.02.2021 differendola poi, sempre per il gravoso carico del ruolo, all'udienza del 13.07.2022.
Nelle more del giudizio, in data 08.04.2019, interveniva il decesso della Sig.ra e, successivamente, in data 01.10.2024, il Persona_1 giudizio veniva interrotto per poi essere riassunto, in data 04.12.2024, dal Sig. nella sua qualità di erede universale. Parte_1 Visto il ricorso in riassunzione, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 14.05.2025 disponendo che la parte ricorrente notificasse alla controparte il ricorso e il decreto almeno trenta giorni prima dell'udienza. In data 23.04.2025 si costituiva, con comparsa di risposta in riassunzione in appello con chiamata in causa del terzo, Controparte_1 All'udienza del 14.05.2025, il Giudice riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Le considerazioni che seguono dimostrano l'infondatezza delle censure articolate a so-stegno dell'appello, che va, conseguentemente, respinto.
1. Sulla dedotta successione del diritto controverso Preliminarmente, va esaminata l'eccezione relativa alla cessione del credito controverso sollevata da parte appellata dapprima con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione in appello con chiamata del terzo e, da ultimo, con la memoria di replica. Invero, ha affermato che il credito in argomento veniva CP_1 ceduto, in data 21.10.2022, alla società e che, pertanto, la Controparte_5 società appellata ha perso il proprio interesse a essere parte del presente giudizio conservando, invece, quello alla chiamata in causa della cessionaria. Sul punto, si osserva che la successione a titolo particolare deriva da trasferimento, per atto tra vivi (alienazione o trasferimento negoziale) o per causa di morte (legato), di un diritto lite pendente. L'art. 111 c.p.c. bilancia i contrapposti interessi sottesi all'istituto, da una parte non ostando all'alienazione della res litigiosa e dall'altra ovviando all'applicazione dei principi che presiedono alla successione nel processo (art. 110 c.p.c.). L'esigenza di non ostacolare il trasferimento dei beni e di adeguatamente garantire, al contempo, la controparte processuale ha fatto sì che si optasse per il regime della prosecuzione del processo tra le parti
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originarie: l'alienazione è, dun-que, inopponibile all'altra parte, salvo l'eventuale consenso di quest'ultima al mutamento del contraddittore. In deroga al canone della legittimazione ad agire, l'alienante resta parte del processo, sebbene il successore a titolo particolare, effettivo titolare del diritto in contesa, possa sempre spiegare intervento o essere chiamato in giudizio (e, in tal caso, la chiamata non soggiace alle forme e ai termini dell'art. 269 c.p.c.: così Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 26 agosto 2019 (data ud. 7 maggio 2019), n. 21690). Per le ragioni esposte, l'eccezione non è meritevole di pregio e va, conseguente-mente, disattesa.
2. Sui motivi di appello I motivi del gravame proposto, per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Si osserva che il processo di opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizza per essere uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e de-volve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fonda-tezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire soltanto formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripar-tito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c. e incombe al creditore op-posto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti. In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allega-zione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero l'eventuale fatto modificativo. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 30 ottobre 2001 (data ud. 30 ottobre 2001), n. 13533)
Nel caso di specie, va rilevato, anzitutto, che la società appellata aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti della Sig.ra per il Persona_1 pagamento della somma di euro 1.525,65 sulla scorta di una fattura, per il periodo 2010-2011, emessa per l'utenza di gas n. 505342951819 intestata alla medesima e relativa all'immobile sito in Potenza alla Via Sanremo n. 28 di sua proprietà.
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Ebbene, parte appellante, opponente in primo grado, lungi dal contestare la propria legitimatio ad causam (condizione interna dell'azione quale si ricava dall'art. 81 c.p.c.) ha sostenuto di essere sì la proprietaria dell'immobile ma di aver concesso lo stesso in locazione al Sig. Parte_2
in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo nelle cui
[...] pattuizioni al punto n. 8) veniva stabilito che “oltre al canone, sono interamente a carico del conduttore le spese re-ative al servizio di riscaldamento, la tassa per la rimozione rifiuti, le spese condominiali e quelle elencate dall'art. 9 della legge n. 392/1978” (cfr. pag. 2 all. 3 fascicolo di parte di primo grado appellante) con la conseguenza che, non avendo mai abitato il ridetto immobile, non avrebbe potuto essere la destinataria della fornitura di cui si discute.
A sostegno della propria tesi, la Sig.ra nel corso Persona_1 dell'istruttoria del giudizio di primo grado, chiamava a rendere la propria testimonianza sui fatti di causa il Sig. il quale, Parte_2 all'udienza svoltasi in data 01.10.2015, affermava di aver condotto l'immobile in locazione dal mese di giugno 1980 precisando che il contratto di fornitura di cui si controverte, sin dall'introduzione del gas metano e fino all'anno 2012, era sempre stato intestato al medesimo (cfr. pagg. 4 e 5 verbale di udienza del 01.10.2015 fascicolo di primo grado).
Si doleva, allora, in questa sede, l'appellante dell'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice, il quale statuiva che la testimonianza resa non poteva ritenersi attendibile posto che il locatore non aveva fornito alcuna prova documentale del solo asserito (ma, appunto, non provato) pagamento della fornitura in questione.
Sul punto, secondo una recente pronuncia della giurisprudenza di merito, “in tema di valutazione della prova civile, nel nostro ordinamento, fondato sul libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, poiché la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice al quale spetta, in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., il compito di valutare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggior-mente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottese, dando così, liberamente, prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. In altri termini, l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni testimoniali, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei te-sti e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, così come la scelta, tra le va-rie
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risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motiva- zione, privilegiando taluni mezzi di prova, disattendendone altri, nonché la de-terminazione giudiziale assunta di ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto o no della prova assunta, involgono apprezzamenti di fatto, riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Ne consegue che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella loro valutazione.” (cfr. Trib. Spoleto, sent. del 3 giu-gno 2023, n. 424)
Ciò posto, il Giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova del titolo negoziale (rectius il contratto di fornitura tra
[...] e la Sig.ra risulta aver fatto buon governo Controparte_1 Persona_1 dei principi in mate-ria di riparto dell'onere della prova nelle controversie contrattuali in forza dei quali, come già dedotto in premessa, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di sca-denza, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, ord. del 4 gennaio 2022 (data ud. 10 dicembre 2021), n. 127)
Al riguardo si osserva che, sebbene il Sig. abbia Parte_2 riconosciu-to di aver condotto in locazione l'immobile collegato alla fornitura di gas, va, al-tresì, considerata l'incongruenza delle sue dichiarazioni con la circostanza, pro-vata per tabulas, per la quale le fatture (insolute e non) risultano tutte intestate, nell'indirizzo in epigrafe, alla Sig.ra Persona_1
Invero, nelle procedure relative alla fornitura di gas, al fine di semplificarne la gestione sotto il profilo burocratico, è stato individuato un codice di quattordici cifre (di cui quattro cifre identificano l'azienda di distribuzione del gas, mentre le altre dieci sono il codice dell'utente) denominato PDR (punto di riconsegna), il quale identifica, in maniera univoca, l'utenza associata al nominativo del som-ministrato individuando il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore al cliente e da quest'ultimo prelevato per l'utilizzo.
Ebbene, mai alcuna contestazione è stata sollevata da parte appellante in ordine alla riferibilità, all'immobile di cui era proprietaria, del PDR
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indicato nelle bollette, il quale, in tutti i cedolini versati in atti, risulta essere sempre il medesimo (00882602465151).
È lapalissiano che, alla luce della documentazione prodotta,
[...] ha fornito la prova del proprio credito non solo attraverso la Controparte_1 fattura posta alla ba-se del decreto ingiuntivo opposto (cfr. all. 5 fascicolo di parte di primo grado ap-pellata), dell'estratto autentico notarile prodotto nella fase monitoria del giudi-zio (cfr. all. 4 fascicolo monitorio) bensì anche, e soprattutto, mediante il con-tratto di fornitura di gas (cfr. all. 1 fascicolo di parte di primo grado appellata) da cui origina il credito ingiunto.
Premesso che il contratto di somministrazione di gas (come anche per l'energia elettrica, l'acqua, ecc.) non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo, in par-ticolare, la forma scritta né ad substantiam né ad probationem sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le pre-sunzioni (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. I, ord. del 24 ottobre 2022 (data ud. 7 ottobre 2022), n. 31315; Cass. civ., sez. III, ord. del 26 maggio 2022 (data ud. 20 aprile 2022), n. 17097; Cass. civ., sez. VI-1, ord. del 185 luglio 2012 (data ud. 29 maggio 2012), n. 12417; Cass. civ., sez. III, sent. del 16 ottobre 1998 (data ud. 16 ottobre 1998), n. 10249), la semplice lettura delle bollette pagate dall'opponente e versate in atti dall'opposta (cfr. all.ti 6-8 memoria ex art. 320 c.p.c. fascicolo di parte di primo grado appellata), consente di ricavare non solo i dati relativi al numero di contratto, al tipo di contratto (somministrazione/fornitura di gas), alla tipologia cliente (uso domestico) e d'uso (per acqua calda sanitaria e/o cottura cibi abitazione e riscaldamento) al quale il credito fa riferimento, ma, soprattut-to, la circostanza che esse rilevano sub specie quali fatti concludenti a ritenere che il contratto sia stato effettivamente stipulato.
Questi fatti sono, quindi, idonei a orientare la decisione di questo Giudicante nel-la medesima direzione del Giudice di Pace in quanto atti a esprimere la volontà da parte della Sig.ra d'instaurare il Persona_1 rapporto di fornitura, e a escludere, come invece sostenuto nel gravame, che costei non avesse contezza del contratto. (sulla manifestazione della volontà per mezzo di fatti concludenti, cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, sent. del 4 settembre 2020 (data ud. 5 febbraio 2020), n. 18489; Cass. civ., sez. III, ord. del 15 febbraio 2019 (data ud. 5 luglio 2018), n. 4532; Cass. civ., sez. III, ord. del 15 febbraio 2019 (data ud. 21 novem-bre 2018), n. 4539)
Alla luce di ciò, nel caso che ci occupa, deve ritenersi integrata la prova che la Sig.ra abbia effettivamente concluso con Persona_1 [...] il contratto di somministrazione dedotto a fondamento della Controparte_1 domanda di pagamen-to.
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Ne consegue la fondatezza del credito ingiunto e, conseguentemente, la conferma della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria, che non è stata svolta, in euro 1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano facendo riferimento ai parame-tri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, secondo i valori medi, per l'intero giudizio, compresa la fase istruttoria, in euro 1.265,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M
. Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, defini-tivamente pronunciando sul gravame proposto da
[...]
nella qualità di erede universale di nei confronti Pt_1 Persona_1 di , così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 788/2015 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 285/2015, emessa in data 03.12.2015 e pubblicata in pari data, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna il Sig. alla rifusione, nei confronti Parte_1 di in persona del legale rappresentante Controparte_3 p.t, delle spese di lite del giudizio di appello che liquida complessivamente in euro 1.701,00 per com-pensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge;
- Condanna il Sig. alla rifusione, nei confronti Parte_1 di in persona del legale rappresentante Controparte_3 p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 4 settembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2045/2016 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 14 maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3 settembre 2025 TRA (c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1 IC (MT) il 10.08.1975 e residente in [...], nella qualità di erede uni-versale di (c.f. Persona_1
), nata a [...] il [...] e ivi deceduta in data C.F._2 08.04.2019, come da atto di richiesta di registrazione di testamen-to pubblico e accettazione espressa di eredità e di legati per NO , rep. n. 19014 Per_2
- racc. n. 11397, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti depositata in atti, dall'Avv. Carmelo Vaccaro (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domi-ciliato presso il suo Studio sito in Potenza alla Via Sanremo n. 28
- APPELLANTE - E
(già Controparte_1 Controparte_2
, con sede legale in Milano alla Via G. Lorenzini n. 4, in persona del
[...] legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Isabella Calzolari (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo Studio sito in Napoli alla Via F. Petrarca n. 93/2
- APPELLATA -
OGGETTO: Indebito soggettivo - indebito oggettivo CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 14.05.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello del 01.06.2016 e notificato in data 03.06.2016, la Sig.ra impugnava la sentenza n. 788/2015 del Persona_1 Giudice di Pace di Po-tenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 285/2015, emessa in data 03.12.2015 e pubblicata in pari data, con la quale il Giudice di prime cure rigettava la proposta opposizione e, per l'effetto, convalidava il decreto ingiuntivo opposto (n. 387/2014 emesso nel giudizio recante n. R.G. 773/2014) condannando l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquidava in complessivi euro 870,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta e affidava le proprie contestazioni a due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, eccepiva la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, la mancata corrispondenza tra i fatti di causa e quanto deciso nella sentenza impugnata nonché il travisamento dei fatti. L'appellante riteneva, preliminarmente, che il Giudice di Pace aveva errato nell'integrale accoglimento della tesi prospettata dall'opposta in ordine alla libertà di forma del contratto di somministrazione senza tenere in alcuna considerazione le nu- merose disposizioni di senso contrario, contenute all'interno del d.lgs. n. 206/2005 che, in quanto lex specialis in materia di contratti conclusi dal consumatore, sono de-stinate a prevalere, in tema di formazione del contratto, su quelle generali. Rilevava, poi, che, sin dall'introduzione del giudizio, l'opponente aveva evidenziato che l'utenza n. 505342951819 non era mai stata intestata alla medesima e che l'immobile sito alla Via Sanremo n. 28, per il periodo relativo al consumo 2010-2011, era stato condotto in locazione dal Sig. Parte_2
come da contratto versato in atti e come con-fermato dallo stesso,
[...] ascoltato quale teste nel corso dell'istruttoria del primo grado di giudizio. Con il secondo motivo, parte appellante censurava l'erronea valutazione del-le prove istruttorie nonché la mancata corrispondenza tra i fatti di causa e quanto deci-so nella sentenza impugnata. Asseriva, infatti, contrariamente a quanto statuito dal Giudice a quo, che l'onere probatorio a carico dell'opposta non poteva dirsi assolto non avendo la controparte dimostrato la circostanza per la quale la Sig.ra avesse effettivamente abitato l'immobile di Persona_1 che trattasi e, quindi, utilizzato la fornitura di gas ad esso riferito e oggetto dell'odierno giudizio. L'appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito di annullare la sentenza n. 788/2015 emessa dal Giudice di Pace di Potenza e, per l'effetto, di dichiarare e dare atto dell'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 387/2014 con conseguente revoca dello stesso in accoglimento dei motivi di gravame;
in ogni caso, di condannare la società appellata, in persona del legale rappresentante p.t., an-che ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva, con comparsa di risposta depositata in data 03.03.2017, la (di seguito per brevità Controparte_3 [...]
[...]
[...]
[...]
, la quale riteneva che la sentenza emessa dal primo Giudice Controparte_4 fosse giusta e fondata. Nello specifico, in via preliminare, rilevava l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c. ritenendo che controparte non avesse indicato, nei motivi dell'impugnazione, né le parti della sentenza impugnate né tantomeno le circostanze dalle quali sarebbe derivata la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della deci- sione. Ancora, l'appellata considerava l'atto di appello infondato e pretestuoso. Sul punto, affermava che il contratto di fornitura era stato, invero, stipulato tra e la Sig.ra e che Controparte_1 Persona_1 quest'ultima, come rettamente statuito nella sentenza impugnata, non aveva provato l'erronea imputazione del debito della fornitura di gas a soggetto estraneo e neppure il pagamento del debito di cui al decreto ingiuntivo mentre la società appellata, di contro, aveva fornito la prova del proprio credito attraverso l'estratto autenticato delle scritture contabili e della fattura insoluta nonché con il pagamento parziale della fattura insoluta e delle altre successive fatture mediante il deposito, in originale, nel procedimento monitorio, dell'estratto autentico delle scritture contabili nel quale venivano riportate le fatture non pagate, il numero dell'utenza, il codice cliente e il numero di fornitura. Da ultimo, parte appellata, con riferimento all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio e, in particolare, alla deposizione resa dal teste Sig. , rilevava che la medesima non po-tesse essere Parte_2 considerata attendibile poiché si trattava di un soggetto portatore di un in- teresse che avrebbe legittimato il suo intervento o la sua chiamata in causa rilevando vieppiù che il teste, in ogni caso, si era limitato a dichiarare di aver occupato l'immobile di proprietà della Sig.ra e di aver Persona_1 pagato le fatture senza, tuttavia, specificare il numero della fornitura e l'arco temporale in cui si sarebbe estinto il vincolo contrattuale. L'appellata rassegnava, pertanto, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c.; nel merito, di dichiarare l'appello inammissibile e confermare la sentenza n. 788/2015; in ogni caso, di rigettare l'appello in quanto infondato nel merito e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 788/2015 con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di appello e del giudizio di primo grado oltre Iva, Cpa e spese generali 15%.
L'udienza di prima comparizione, sia in considerazione del programma di definizione per le “cause vetuste” ossia per le cause
“ultradecennali” adottato in analogia all'attuazione del cd. “Programma Strasburgo” di Torino che in ragione del gravoso carico del ruolo veniva rinviata all'udienza del 22.03.2017. Alla predetta udienza, il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo di primo grado, ne disponeva l'acquisizione e rinviava, per la verifica, all'udienza dell'11.10.2017. A seguito di ulteriori differimenti,
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dovuti al gravoso carico del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.11.2019 nella quale il Giudice, verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 03.02.2021 differendola poi, sempre per il gravoso carico del ruolo, all'udienza del 13.07.2022.
Nelle more del giudizio, in data 08.04.2019, interveniva il decesso della Sig.ra e, successivamente, in data 01.10.2024, il Persona_1 giudizio veniva interrotto per poi essere riassunto, in data 04.12.2024, dal Sig. nella sua qualità di erede universale. Parte_1 Visto il ricorso in riassunzione, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 14.05.2025 disponendo che la parte ricorrente notificasse alla controparte il ricorso e il decreto almeno trenta giorni prima dell'udienza. In data 23.04.2025 si costituiva, con comparsa di risposta in riassunzione in appello con chiamata in causa del terzo, Controparte_1 All'udienza del 14.05.2025, il Giudice riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Le considerazioni che seguono dimostrano l'infondatezza delle censure articolate a so-stegno dell'appello, che va, conseguentemente, respinto.
1. Sulla dedotta successione del diritto controverso Preliminarmente, va esaminata l'eccezione relativa alla cessione del credito controverso sollevata da parte appellata dapprima con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione in appello con chiamata del terzo e, da ultimo, con la memoria di replica. Invero, ha affermato che il credito in argomento veniva CP_1 ceduto, in data 21.10.2022, alla società e che, pertanto, la Controparte_5 società appellata ha perso il proprio interesse a essere parte del presente giudizio conservando, invece, quello alla chiamata in causa della cessionaria. Sul punto, si osserva che la successione a titolo particolare deriva da trasferimento, per atto tra vivi (alienazione o trasferimento negoziale) o per causa di morte (legato), di un diritto lite pendente. L'art. 111 c.p.c. bilancia i contrapposti interessi sottesi all'istituto, da una parte non ostando all'alienazione della res litigiosa e dall'altra ovviando all'applicazione dei principi che presiedono alla successione nel processo (art. 110 c.p.c.). L'esigenza di non ostacolare il trasferimento dei beni e di adeguatamente garantire, al contempo, la controparte processuale ha fatto sì che si optasse per il regime della prosecuzione del processo tra le parti
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originarie: l'alienazione è, dun-que, inopponibile all'altra parte, salvo l'eventuale consenso di quest'ultima al mutamento del contraddittore. In deroga al canone della legittimazione ad agire, l'alienante resta parte del processo, sebbene il successore a titolo particolare, effettivo titolare del diritto in contesa, possa sempre spiegare intervento o essere chiamato in giudizio (e, in tal caso, la chiamata non soggiace alle forme e ai termini dell'art. 269 c.p.c.: così Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 26 agosto 2019 (data ud. 7 maggio 2019), n. 21690). Per le ragioni esposte, l'eccezione non è meritevole di pregio e va, conseguente-mente, disattesa.
2. Sui motivi di appello I motivi del gravame proposto, per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Si osserva che il processo di opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizza per essere uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e de-volve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fonda-tezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire soltanto formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripar-tito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c. e incombe al creditore op-posto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti. In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allega-zione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero l'eventuale fatto modificativo. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 30 ottobre 2001 (data ud. 30 ottobre 2001), n. 13533)
Nel caso di specie, va rilevato, anzitutto, che la società appellata aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti della Sig.ra per il Persona_1 pagamento della somma di euro 1.525,65 sulla scorta di una fattura, per il periodo 2010-2011, emessa per l'utenza di gas n. 505342951819 intestata alla medesima e relativa all'immobile sito in Potenza alla Via Sanremo n. 28 di sua proprietà.
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Ebbene, parte appellante, opponente in primo grado, lungi dal contestare la propria legitimatio ad causam (condizione interna dell'azione quale si ricava dall'art. 81 c.p.c.) ha sostenuto di essere sì la proprietaria dell'immobile ma di aver concesso lo stesso in locazione al Sig. Parte_2
in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo nelle cui
[...] pattuizioni al punto n. 8) veniva stabilito che “oltre al canone, sono interamente a carico del conduttore le spese re-ative al servizio di riscaldamento, la tassa per la rimozione rifiuti, le spese condominiali e quelle elencate dall'art. 9 della legge n. 392/1978” (cfr. pag. 2 all. 3 fascicolo di parte di primo grado appellante) con la conseguenza che, non avendo mai abitato il ridetto immobile, non avrebbe potuto essere la destinataria della fornitura di cui si discute.
A sostegno della propria tesi, la Sig.ra nel corso Persona_1 dell'istruttoria del giudizio di primo grado, chiamava a rendere la propria testimonianza sui fatti di causa il Sig. il quale, Parte_2 all'udienza svoltasi in data 01.10.2015, affermava di aver condotto l'immobile in locazione dal mese di giugno 1980 precisando che il contratto di fornitura di cui si controverte, sin dall'introduzione del gas metano e fino all'anno 2012, era sempre stato intestato al medesimo (cfr. pagg. 4 e 5 verbale di udienza del 01.10.2015 fascicolo di primo grado).
Si doleva, allora, in questa sede, l'appellante dell'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice, il quale statuiva che la testimonianza resa non poteva ritenersi attendibile posto che il locatore non aveva fornito alcuna prova documentale del solo asserito (ma, appunto, non provato) pagamento della fornitura in questione.
Sul punto, secondo una recente pronuncia della giurisprudenza di merito, “in tema di valutazione della prova civile, nel nostro ordinamento, fondato sul libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, poiché la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice al quale spetta, in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., il compito di valutare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggior-mente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottese, dando così, liberamente, prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. In altri termini, l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni testimoniali, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei te-sti e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, così come la scelta, tra le va-rie
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risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motiva- zione, privilegiando taluni mezzi di prova, disattendendone altri, nonché la de-terminazione giudiziale assunta di ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto o no della prova assunta, involgono apprezzamenti di fatto, riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Ne consegue che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella loro valutazione.” (cfr. Trib. Spoleto, sent. del 3 giu-gno 2023, n. 424)
Ciò posto, il Giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova del titolo negoziale (rectius il contratto di fornitura tra
[...] e la Sig.ra risulta aver fatto buon governo Controparte_1 Persona_1 dei principi in mate-ria di riparto dell'onere della prova nelle controversie contrattuali in forza dei quali, come già dedotto in premessa, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di sca-denza, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, ord. del 4 gennaio 2022 (data ud. 10 dicembre 2021), n. 127)
Al riguardo si osserva che, sebbene il Sig. abbia Parte_2 riconosciu-to di aver condotto in locazione l'immobile collegato alla fornitura di gas, va, al-tresì, considerata l'incongruenza delle sue dichiarazioni con la circostanza, pro-vata per tabulas, per la quale le fatture (insolute e non) risultano tutte intestate, nell'indirizzo in epigrafe, alla Sig.ra Persona_1
Invero, nelle procedure relative alla fornitura di gas, al fine di semplificarne la gestione sotto il profilo burocratico, è stato individuato un codice di quattordici cifre (di cui quattro cifre identificano l'azienda di distribuzione del gas, mentre le altre dieci sono il codice dell'utente) denominato PDR (punto di riconsegna), il quale identifica, in maniera univoca, l'utenza associata al nominativo del som-ministrato individuando il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore al cliente e da quest'ultimo prelevato per l'utilizzo.
Ebbene, mai alcuna contestazione è stata sollevata da parte appellante in ordine alla riferibilità, all'immobile di cui era proprietaria, del PDR
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indicato nelle bollette, il quale, in tutti i cedolini versati in atti, risulta essere sempre il medesimo (00882602465151).
È lapalissiano che, alla luce della documentazione prodotta,
[...] ha fornito la prova del proprio credito non solo attraverso la Controparte_1 fattura posta alla ba-se del decreto ingiuntivo opposto (cfr. all. 5 fascicolo di parte di primo grado ap-pellata), dell'estratto autentico notarile prodotto nella fase monitoria del giudi-zio (cfr. all. 4 fascicolo monitorio) bensì anche, e soprattutto, mediante il con-tratto di fornitura di gas (cfr. all. 1 fascicolo di parte di primo grado appellata) da cui origina il credito ingiunto.
Premesso che il contratto di somministrazione di gas (come anche per l'energia elettrica, l'acqua, ecc.) non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo, in par-ticolare, la forma scritta né ad substantiam né ad probationem sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le pre-sunzioni (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. I, ord. del 24 ottobre 2022 (data ud. 7 ottobre 2022), n. 31315; Cass. civ., sez. III, ord. del 26 maggio 2022 (data ud. 20 aprile 2022), n. 17097; Cass. civ., sez. VI-1, ord. del 185 luglio 2012 (data ud. 29 maggio 2012), n. 12417; Cass. civ., sez. III, sent. del 16 ottobre 1998 (data ud. 16 ottobre 1998), n. 10249), la semplice lettura delle bollette pagate dall'opponente e versate in atti dall'opposta (cfr. all.ti 6-8 memoria ex art. 320 c.p.c. fascicolo di parte di primo grado appellata), consente di ricavare non solo i dati relativi al numero di contratto, al tipo di contratto (somministrazione/fornitura di gas), alla tipologia cliente (uso domestico) e d'uso (per acqua calda sanitaria e/o cottura cibi abitazione e riscaldamento) al quale il credito fa riferimento, ma, soprattut-to, la circostanza che esse rilevano sub specie quali fatti concludenti a ritenere che il contratto sia stato effettivamente stipulato.
Questi fatti sono, quindi, idonei a orientare la decisione di questo Giudicante nel-la medesima direzione del Giudice di Pace in quanto atti a esprimere la volontà da parte della Sig.ra d'instaurare il Persona_1 rapporto di fornitura, e a escludere, come invece sostenuto nel gravame, che costei non avesse contezza del contratto. (sulla manifestazione della volontà per mezzo di fatti concludenti, cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, sent. del 4 settembre 2020 (data ud. 5 febbraio 2020), n. 18489; Cass. civ., sez. III, ord. del 15 febbraio 2019 (data ud. 5 luglio 2018), n. 4532; Cass. civ., sez. III, ord. del 15 febbraio 2019 (data ud. 21 novem-bre 2018), n. 4539)
Alla luce di ciò, nel caso che ci occupa, deve ritenersi integrata la prova che la Sig.ra abbia effettivamente concluso con Persona_1 [...] il contratto di somministrazione dedotto a fondamento della Controparte_1 domanda di pagamen-to.
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Ne consegue la fondatezza del credito ingiunto e, conseguentemente, la conferma della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria, che non è stata svolta, in euro 1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano facendo riferimento ai parame-tri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, secondo i valori medi, per l'intero giudizio, compresa la fase istruttoria, in euro 1.265,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M
. Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, defini-tivamente pronunciando sul gravame proposto da
[...]
nella qualità di erede universale di nei confronti Pt_1 Persona_1 di , così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 788/2015 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 285/2015, emessa in data 03.12.2015 e pubblicata in pari data, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna il Sig. alla rifusione, nei confronti Parte_1 di in persona del legale rappresentante Controparte_3 p.t, delle spese di lite del giudizio di appello che liquida complessivamente in euro 1.701,00 per com-pensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge;
- Condanna il Sig. alla rifusione, nei confronti Parte_1 di in persona del legale rappresentante Controparte_3 p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 4 settembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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