TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9044 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1
dall'avv. AMABILE ANDREA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, CP_1
dall'avv. VISCONTI SILVANA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/05/2025 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 19/09/1991,
[...]
dalla cui unione nascevano i figli ( nata a [...] il [...]) Persona_1
1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, ( nato a [...] il Persona_2
03.05.1997), affetto da disturbo dello spettro autistico, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ Art.
1 - Separazione personale I coniugi si separano consensualmente e si autorizzano reciprocamente a vivere separati.
Art.
2 - Assegnazione della casa coniugale e diritto di visita La casa coniugale sita in Napoli alla via DO TE 14 viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla con i figli CP_1 Per_2
ed Stante la maggiore età dei figli, il diritto di visita sarà lasciato al loro libero gradimento, Per_1
ferma restando l'opportunità di concordare con i genitori con congruo preavviso di quindici giorni per i fine settimana ed i ponti, e di un mese per le festività natalizie e pasquali. In merito alle vacanze estive il padre trascorrerà col figlio le prime due settimane di agosto salvo diverso accordo tra le Per_2
parti. Art.
3 - Mantenimento dei figli e della moglie Il sig. verserà a titolo di mantenimento Pt_1
per la somma di € 800,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche e Per_2
farmacologiche, documentate e, previo accordo, le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli vigente. Il sig. verserà a titolo di mantenimento per la somma di € Pt_1 Per_1
400,00 mensili fin quando la stessa vivrà con la madre oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche e farmacologiche, documentate e, previo accordo, le spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Napoli vigente La sig.ra si dichiara economicamente indipendente e rinuncia al CP_1
mantenimento. La sig.ra contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% per spese CP_1
mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessarie per i figli. Art.
4 - Gestione dell'indennità di
L'indennità di accompagnamento e invalidità percepita da verrà versata su un conto Per_2 Per_2
2 corrente cointestato allo stesso ed alla madre. Art.
5 - Spese condominiali e imposte Il sig. si Pt_1
impegna a pagare il 50% delle spese condominiali ordinarie afferenti l'immobile abitato da Per_2
sito in Napoli alla via DO TE 14 a decorrere dalla omologa della separazione. Il sig. Pt_1
si impegna a contribuire al pagamento delle imposte impagate relative all'immobile di via DO
TE 14 ed oggetto di rateizzo mettendo a disposizione la somma di € 3.000,00. Art. 6
Trasferimenti immobiliari Il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra Parte_1 CP_1
che accetta, la propria quota di ½ (50%) dell'immobile sito in Alfedena (AQ), al viale
[...]
Mansueto De Amicis 36, censito al Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 2006, sub. 57 categoria A/2, classe 2, vani 2, rendita catastale €118,79. Tale trasferimento è da ritenersi funzionale ai fini della risoluzione della crisi familiare. Le parti si obbligano altresì per accordi raggiunti, al seguente ulteriore trasferimento immobiliare. Il sig. trasferirà entro e Parte_1
non oltre dieci giorni dall'omologazione del presente accordo alla sig.ra che accetta la CP_1
piena proprietà della propria quota pari al 58,75% dell'immobile sito in Napoli alla via DO
TE 14, censito al N.C.E.U. di Napoli alla sez. AVV, foglio 13, particella 210, sub. 9, categoria A/2, classe 6, vani 7,5, rendita catastale € 1.200,76, attualmente di proprietà del sig. per la quota di. 58,75%, del sig. per la quota del 33%. Le parti Parte_1 Parte_2
stabiliscono che per il trasferimento immobiliare delle quote dell'immobile sito in Napoli alla via
DO TE 14 verrà corrisposto l'importo di € 67.000,00 (sessantasettemila/00) dalla sig.ra a favore del sig. Art. 7 – Spese Le spese relative ai trasferimenti immobiliari sono a CP_1 Pt_1
carico di entrambe le parti in egual misura. Art.
8 - Agevolazioni fiscali: Le parti richiedono, per il solo trasferimento dell'immobile sito ad Alfedena l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge n. 74/1987 e successive integrazioni e modificazioni, con esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. Art. 8 bis – Piano genitoriale: In conformità alla riforma Cartabia (D. Lgs 149/2022) le parti concordano il seguente piano genitoriale per il figlio affetto da disturbo dello spettro autistico: a. Assistenza quotidiana: Per_2
continuerà a vivere con la madre nell'abitazione in Napoli alla via DO TE 14. Il Per_2
padre si impegna a prestare assistenza al figlio per almeno due volte a settimana e due fine settimana al mese anche durante la notte con facoltà di soggiornare nell'abitazione familiare sia i due giorni infrasettimanali che durante il fine settimana. Il tutto sempre salvo diverso accordo tra le parti. b.
3 Gestione delle terapie: Entrambi i genitori garantiranno la continuità delle terapie necessarie. Le spese relative, ovvero le spese relative alla comunicazione sociale saranno entro la misura di € 120.00 divise al 50% tra i genitori. Importi superiori saranno a carico della sig.ra c. Decisioni di CP_1
maggiore interesse: Le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione ed al benessere di saranno prese congiuntamente dai genitori, che si impegnano a consultarsi reciprocamente. Per_2
d. Mediazione familiare: In caso di disaccordo su questioni rilevanti riguardanti i genitori si Per_2
impegnano a ricorrere alla mediazione familiare prima di adire l'autorità giudiziaria. e. Ascolto dei figli: si dà atto che i figli maggiorenni ed sono stati informati dell'accordo di Per_2 Per_1
separazione ed hanno espresso il loro parere in merito. Art.
9 - Impegni genitoriali: Entrambi i coniugi si impegnano a: - Provvedere alla necessaria assistenza, educazione ed istruzione di entrambi i figli. - Garantire che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. -
Assicurare che i figli conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”
…
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
4 (atto n.174 ,parte II , S. A , sez. O, reg. Atti Matrimonio CP_1
anno 1991 ) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5