Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 103/2024
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 103 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
GIULIANO MASSIMO
-parte attrice-
e
(C.F. Controparte_1
), in giudizio con l'avv. PATTARINI STEFANIA P.IVA_1
-parte convenuta-
OGGETTO: Comunione e impugnazione di delibera assembleare - spese Parte_2
condom.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 16/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio la d'ora in poi Controparte_2 solo ”), formulando le seguenti conclusioni: CP_2
“- in via preliminare, eventualmente inaudita altera parte, sospendere l'efficacia dell'intera delibera assembleare della Comproprietà del 16/06/2023 e/o delle Parte_3
1
- nel merito della delibera dell'08/05/2022, previo accertamento della nullità / annullabilità di tutte le deliberazioni assunte nel verbale assembleare predetto, mai notificato ai comproprietari, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle stesse in quanto tutte assunte con il voto favorevole e determinante del falsus delegato supplente sig. mai eletto in sede Persona_1
assembleare in ragione di quanto risultante nel verbale di assemblea del 29/07/2021.
- nel merito della delibera del 14/05/2023, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità
e/o l'inesistenza di tutte le deliberazioni assunte nel verbale assembleare del 14/05/2023 in quanto assunte e deliberate con il voto favorevole e determinante del falsus delegato sig. mai Persona_1
eletto in sede assembleare a tale carica di primo delegato e/o delegato supplente.
- nel merito delle delibere del 16/06/2023: accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità
e/o l'inesistenza e/o l'invalidità della delibera in quanto convocata da un Amministratore non eletto dall'Assemblea e/o eletto con un verbale mai notificato ai comproprietari e per l'effetto dichiarare nulle le statuizioni assunte con il predetto verbale di assemblea;
- ancora nel merito della delibera del 16/06/2023: accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inesistenza di tutte le deliberazioni presenti nel verbale assembleare del
16/06/2023 in quanto assunte e deliberate con il voto favorevole e determinante del falsus delegato, mai eletto in sede assembleare a tale carica di primo delegato e/o delegato supplente.; accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assembleare del 16 giugno 2023 per violazione dell'art. 10 del Regolamento della Comproprietà e dell'art. 1136 c.c. e degli articoli 67 e 72 della disp. att. c.c. in relazione alla delega al Primo Delegato e/o al Delegato Supplente prevista dall'art. 8, paragrafo
8.5 del Regolamento della Comproprietà nonché per mancata Controparte_1 constatazione della regolare convocazione di tutti i comproprietari, senza la quale l'assemblea non può deliberare, con prova dell'avvenuta ricezione e conseguente violazione dell'art. 10 del
Regolamento Comproprietà e dell'art. 1136 c.c..
- Sempre nel merito delle delibere dell'08/05/2022, del 14/05/2023 e del 16/06/2023: accertare e dichiarare, altresì, la nullità e/o l'annullabilità, e/o l'invalidità delle delibere dell'08/05/2022, del
14/05/2023 e del 16/06/2023 in quanto adottate in violazione dell'art. 10 del Regolamento
Comproprietà, dell'art. 1136 c.c. e degli articoli 67 e 72 della disp. att. c.c. in relazione alla delega al Primo Delegato e/o al Delegato Supplente prevista dall'art. 8, paragrafo 8.5 del Regolamento della Comproprietà.
Con vittoria delle spese e compensi giudiziali, oltre a quelle per la fase di mediazione obbligatoria, da distrarsi in favore del legale antistatario”.
sopra richiamate.
2 Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto:
Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, a sua volta formulando le seguenti conclusioni:
“- in via anticipata rigettare l'istanza di sospensiva delle deliberazioni della assemblea del 16 giugno 2023 in ragione della eccepita decadenza dalla impugnazione e in subordine dei motivi di merito articolati in atti e puntualizzati da pag. 8;
- nel merito respingere le domande tutte proposte dall'attore per decadenza dalle impugnazioni anche delle delibere dell'8 maggio 2022 e 14 maggio 2023 e per essere infondate in fatto e diritto.
Il tutto con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
All'udienza del 16/4/2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato di accettare la suddetta proposta conciliativa e, in particolare, il procuratore dei parte attrice ha dichiarato di rinunciare all'azione, oltre che agli atti del giudizio. Il procuratore della parte convenuta ha accettato ogni rinuncia.
Il giudice si è riservato la decisione.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice designato ritiene che, a fronte della rinuncia all'azione da parte dell'attore , debba essere dichiarata la Parte_1
cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse della parte alla prosecuzione del giudizio ex art. 100 c.p.c..
Le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse della parte attrice alla prosecuzione del giudizio;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, il 16/04/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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