Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 30/01/2025, alle ore 9.50, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Giuseppe Germanò, il quale si riporta al ricorso introduttivo e evidenziando la totale infondatezza della memoria del resistente, dove non è indicato alcun disconoscimento della prestazione lavorativa e, pertanto, la causa ha natura documentale e potrà essere decisa, anche in considerazione del precedente emesso da questo stesso giudice, sentenza n. 373/2024. Il tutto con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore costituito. In subordine, chiede che venga ammessa la prova come articolata in ricorso.
L'Avv. Mariangela Borgese, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, per l' , CP_1
la quale si riporta alla memoria difensiva.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott. Giuliana Profazio, all'udienza del
30.1.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG. 3473/2023 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Germanò, Parte_1
giusta procura in atti;
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Maria Laganà
e Dario Adornato, giusta procura notarile
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 20.00, assenti le parti delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.12.2024 la ricorrente esponeva di aver prestato dal mese di
Luglio 2023 al mese di Dicembre 2023 attività lavorativa di “bracciante agricola” per un numero di 126 giornate alle dipendenze della Controparte_3
con sede in Via Gorizia 107 Massafra (TA).
[...]
Possedendo tutti i requisiti per godere dell'indennità di disoccupazione agricola, presentava in data 11.1.2024 domanda per ottenere tale prestazione.
Tuttavia, l' non provvedeva a corrispondere quanto richiesto. CP_1
La ricorrente adiva, quindi, il Tribunale per chiedere che venisse accertato e dichiarato il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023, nella misura di € 2.698,92 o in quella somma predeterminata per legge.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo che la CP_1
domanda di disoccupazione agricola 2023 non era stata posta in liquidazione in quanto il cf della richiedente risulta essere bloccato per accesso ispettivo, tutt'ora in corso, come si evinceva dalla procedura SCUP. Ciò comportava l'impossibilità di elaborare le domande che facevano capo alla sig ra Pt_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda proposta.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza, non ritenendo questo giudice di dover procedere con ulteriore attività istruttoria essendo la causa ampiamente documentata.
La domanda proposta è fondata per i motivi di seguito esposti.
La ricorrente ha agito per ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023.
Sul punto si osserva che la tutela previdenziale per la disoccupazione involontaria, apprestata dall'art.32 della L. 29 aprile 1949, n.264 e dal D.P.R. 3 dicembre 1970, n.
1049, in favore dei lavoratori subordinati (cui sono equiparati i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni) impegnati nel settore agricolo, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione negli elenchi nominativi di rilevamento per almeno un anno, oltre che per quello per cui è richiesta l'indennità; mancato raggiungimento di un numero di giornate lavorative pari a 180; accredito complessivo di 102 contributi giornalieri in agricoltura nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente.
L' costituendosi non ha contestato la sussistenza in capo alla ricorrente dei CP_1 requisiti previsti dalla legge per godere dell'indennità di disoccupazione agricola né tanto meno l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l , deducendo solamente che Controparte_3
vi sono ancora in corso verifiche sull'esistenza o meno del suddetto rapporto.
Per tal motivo non vi possono essere dubbi sulla sussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
La ricorrente poi, ha dimostrato la ricorrenza in capo ad essa di tutti i requisiti sopra indicati per la maturazione del diritto a ricevere l'indennità richiesta.
In particolare, dall'estratto contributivo allegato al ricorso emerge che la signora può vantare di più di 102 (126) contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità (2023) e dall'anno precedente, così come risulta in possesso di una copertura assicurativa più che biennale.
Per tal motivo la ricorrente ha pienamente diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione per l'anno 2023 anche perché non appare motivato in modo adeguato e sufficiente il rigetto della domanda da parte dell' . CP_1
In merito al quantum dell'indennità richiesta, l'importo indicato dalla ricorrente appare corretto atteso che la DS si calcola considerando il 40% della retribuzione percepita e dagli atti risulta che la ricorrente nell'anno 2023 ha percepito un reddito pari ad €
6747,30. Calcolando il 40% di tale importo, la somma spettante alla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola è pari ad € 2698,92.
La soccombenza comporterà la condanna dell' alle spese di lite. CP_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1)In accoglimento della domanda, dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023, nella misura di € 2698,92. 2)condanna l' alle spese di lite che liquida in favore del ricorrente nella misura di CP_1
€ 886,00 oltre rimborso spese generali al 15% ed IVA e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.
Così deciso in Palmi il 30.1.2025
Il GOP
Dott.ssa Giuliana Profazio