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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 373/2020 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6516/2019, deliberata e pubblicata il 25.6.2019 (n. 33900/2015 RG); risarcimento danni da circolazione stradale;
TRA
c.f. e p.i. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., già Parte_2
difesa dall'avv. Pasquale Cabato (c.f. )
[...] C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Massimo Conte (c.f. ) e dall'avv. C.F._3
Rosangela Ausiello (c.f. ) C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
E
IMPERATO Agostino,
APPELLATO CONTUMACE
1 - LA VICENDA DI CAUSA
Lo svolgimento del processo di primo grado è riportato, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“Con atto di citazione ritualmente notificato alla e ad Parte_2
, l'attore conveniva in giudizio i predetti soggetti al fine di ottenere la Controparte_2 condanna al risarcimento delle lesioni personali subite a seguito del sinistro stradale, avvenuto in data 29 luglio 2011 in Ercolano, alla Via Pignalver. Deduceva l'attore: che in quella in occasione viaggiava in qualità di trasportato sul motociclo CC tg. CV67206, di proprietà di e condotto da;
che a causa di una Controparte_2 CP_3 frenata rovinava al suolo e veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
San Giovanni Bosco di Napoli. I danni riportati erano quantificati nella somma complessiva nei limiti di € 260.000,00.
Si costituiva la già che eccepiva la Controparte_4 Parte_2 inammissibilità ed improponibilità ed improcedibilità dell'atto di citazione, chiedendone il rigetto.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha statuito:
“dichiara la domanda attrice improponibile;
Condanna l'attore al pagamento delle spese legali in favore della costituita
[...]
già che si liquidano nella misura di € 7795,00 CP_4 Parte_2 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame
[...]
ne ha argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto: Parte_1
“1) Dichiarare, preliminarmente, la ammissibilità del gravame per i motivi indicati nel primo paragrafo del presente atto di appello;
2) In accoglimento del primo motivo d'appello: accertare e dichiarare la rinuncia della all'eccezione di improponibilità, esaminare la domanda attrice Controparte_4 nel merito e rigettarla per carenza di prova, con conferma della declaratoria di condanna alle spese già formulata nella sentenza appellata;
3) In accoglimento del secondo motivo d'appello: accertare e dichiarare la sussistenza della prova e/o pacificità della effettuazione delle messe in mora indicate in citazione,
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IV sezione civile
esaminare la domanda attrice nel merito e rigettarla per carenza di prova, con conferma della declaratoria di condanna alle spese già formulata nella sentenza appellata;
4) Confermare la declaratoria di condanna alle spese di lite già formulata nella sentenza appellata e condannare l'attore alle spese di lite anche del secondo grado di giudizio.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come Controparte_1 segue:
“A) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla perché Controparte_4 infondato e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa;
in subordine:
B) rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n° 6516/2019, emanata dal Tribunale di Napoli, nella persona del Dott. Ragozini;
C) condannare la convenuta al pagamento delle spese, ed onorari del CP_4 presente giudizio oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dei costituiti procuratori, anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 15.10.2024, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
2 – DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , che Controparte_2 non si è costituito in questo giudizio di appello nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, eseguita a mezzo raccomandata a.r. inviata il 3.9.2020 e poi depositata presso l'ufficio postale, con avviso spedito il 4.9.2020 e non ritirata dal destinatario.
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IV sezione civile formulato l'eccezione di improponibilità, vi avesse rinunciato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ha precisato che l'attore aveva fatto decorrere invano i termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., fissati per la formulazione delle richieste istruttorie, senza depositare alcuna memoria, ma poi chiedeva di essere rimesso in termini. Tale istanza, dopo essere stata inizialmente accolta, è stata successivamente rigettata perché i difensori costituiti per l'attore erano due, mentre l'impedimento aveva riguardato solo uno di loro. Quindi, la domanda attrice è rimasta sfornita di prova e doveva essere rigettata definitivamente.
Ha evidenziato che essa non avendo più Parte_1 interesse all'eccezione di improponibilità della domanda, che avrebbe consentito all'attore di riproporre il giudizio ex novo, aggirando le decadenze istruttorie in cui era incorso e godendo dell'ulteriore vantaggio di poter riformulare le nuove difese secondo le contestazioni avanzate da essa società assicuratrice, aveva rinunciato all'eccezione di improponibilità all'udienza del
25.6.2019. Ne consegue che il giudice non avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di improponibilità, ma decidere nel merito, rigettando la domanda perché sfornita di prova.
Ha aggiunto che non assume alcun rilievo la circostanza che l'improponibilità della domanda sia rilevabile d'ufficio, perché risulta non contestato che aveva effettuato ben due messe in mora, con Controparte_1 altrettante raccomandate a.r., indicate nel foliario della produzione dell'attore e presenti nel fascicolo di parte di primo grado. Tali documenti sono stati depositati dall'appellante anche in questo secondo grado di giudizio, con l'apposizione del timbro della Cancelleria del Tribunale di Napoli sull'indice dei documenti.
Ha rimarcato che, nel giudizio di primo grado, essa
[...] aveva eccepito, a pag. 2 della comparsa di costituzione, che Parte_1 la richiesta di risarcimento era inidonea a consentire alla compagnia assicuratrice la liquidazione stragiudiziale dei danni perché “… è priva, alla luce delle modifiche legislative, degli elementi necessari alla valutazione della responsabilità
…”, mentre non erano mai stati messi in discussione l'invio e la ricezione delle due raccomandate a.r. di messa in mora. Inoltre, a tali diffide era stata fornita risposta da essa compagnia, in data 24.2.2025, con la quale si negava il risarcimento, non perché fossero inidonee od incomplete, ma perché “i danni non risultano compatibili con l'evento denunciato”.
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IV sezione civile
Ha riproposto, infine, tutte le eccezioni e difese avanzate in primo grado e, precisamente: a) la non rispondenza a realtà della dinamica del sinistro fornita dall'attore; b) l'incompatibilità delle lesioni personali con la qualità di trasportato sul motociclo e la loro compatibilità, invece, con la qualità di conducente;
c) la mancanza di nesso causale tra il sinistro e le lesioni e la corresponsabilità dell'attore perché privo di casco;
d) l'eccessiva quantificazione del danno invocato.
Ha chiesto, quindi, rigettare nel merito la domanda di _1
, con la conferma della condanna di quest'ultimo alle spese di lite.
[...]
I motivi meritano accoglimento.
In via preliminare, va dichiarato l'interesse di Parte_1 alla proposizione dell'appello contro la declaratoria di improponibilità
[...] della domanda di , che, benchè si tratti di pronuncia ad essa Controparte_1 favorevole, consente la riproposizione della domanda medesima in altro giudizio. Ne deriva che l'appellante ha interesse (art. 100 cod. proc. civ.) ad una pronuncia che accerti nel merito l'infondatezza delle richieste dell'attore- danneggiato.
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'improponibilità della domanda di sul presupposto del mancato rinvenimento, nella sua Controparte_1 produzione di parte, della prova della messa in mora inviata alla compagnia assicuratrice, a norma degli artt. 145 e ss. cod. assicurazioni.
In realtà, l'appellante, ha provato che Parte_1
l'attore aveva depositato, nella sua produzione di primo grado, due raccomandate a.r., con le quali aveva richiesto a il Parte_2 risarcimento del danno ed ha depositato, a sostegno del motivo, tali documenti in questo secondo grado, con ciò dimostrando sia l'esistenza di tali intimazioni che il loro contenuto, in quanto idonei a rendere procedibile l'azione di per il risarcimento del danno dal sinistro stradale nel quale Controparte_1 era incorso. E tanto ha fatto in adempimento di Parte_1 quanto statuito dalla Corte di legittimità, la quale ha predicato che, nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una "revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti
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IV sezione civile dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame (Cass.
n. 40606/2021; Cass. n. 11797/2016; Cass., ss.uu., n. 3033/2013).
Dalla documentazione allegata da in Parte_1 questo secondo grado si rileva che aveva inoltrato a Controparte_1 Pt_2 una prima richiesta di risarcimento dei danni con Parte_2 raccomandata a.r. n. 149960145319, inviata il 7.2.2015 e recapitata l'11.2.2015 e, successivamente, una nuova richiesta con raccomandata a.r. n. 1447655114772, inviata il 28.9.2011 e recapitata il 3.10.2011. A seguito di tali intimazioni,
[...] aveva fornito risposta negativa, con nota del 24.2.2015, per Parte_2 il motivo che “I danni non risultano compatibili con l'evento denunciato.”.
L'appellante ha fornito la prova – come già sopra detto – che le due raccomandate erano state prodotte da , nel giudizio da lui Controparte_1 incardinato avanti al Tribunale di Napoli, e lo ha fatto mediante l'indice della produzione dell'attore, vistato e firmato dal Cancelliere in data 31.12.2015 ed anche dal difensore avv. Massimo Conte, che al punto 7) reca l'indicazione di
“raccomandate a.r.”. Anche nell'atto di citazione avanti al Tribunale di Napoli, notificato da , compare in calce, nell'elenco dei documenti Controparte_1 offerti in comunicazione e depositati nel fascicolo di parte, al punto 6) la voce
“Raccomandate a/r”;”. La risposta della compagnia assicuratrice in data 24.2.2015 risulta anch'essa riportata al punto 8) del foliario, alla voce “comunicazione
. CP_4
Una volta dimostrato che la produzione dei documenti sopra richiamati è ritualmente avvenuta in primo grado, essi possono essere ritenuti acquisiti al processo e – anche nell'ipotesi in cui non fossero stati materialmente reperiti dal
Tribunale al momento della decisione, per effetto del mancato deposito oppure dello smarrimento del fascicolo di parte attrice – possono essere introdotti in questo giudizio di appello, senza incontrare alcuna preclusione processuale derivante dall'art. 345 cod. proc. civ., né dalla circostanza che siano stati allegati, nel primo grado, dalla controparte. In argomento, la Corte Suprema ha predicato che il mancato rinvenimento del fascicolo di parte produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell'osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli artt. 165 e 166 cod. proc. civ. (Cass. n. 28462/2013;
Cass. n. 29309/2017; Cass. n. 21571/2020).
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IV sezione civile
In definitiva, l'appellante ha dimostrato Parte_1 che aveva richiesto il risarcimento e messo in mora la Controparte_1 compagnia assicuratrice, agli effetti di cui all'art. 145 d.lgs. 209/2005, a mezzo delle due raccomandate a.r. sopra menzionate e ne aveva anche ricevuto risposta negativa;
ha dimostrato che le due raccomandate a.r. erano state prodotte ritualmente e tempestivamente da nel giudizio Controparte_1 avanti al Tribunale di Napoli, mediante l'inserimento nel fascicolo di parte, e specificamente menzionate nell'atto di citazione e nel foliario firmato e timbrato dal Cancelliere e firmato anche dal difensore, avv. Massimo Conte;
ha dimostrato anche che il contenuto delle due richieste di risarcimento era completo ed idoneo a fornire alla compagnia assicuratrice tutti gli elementi utili per determinare il ristoro del danno alla persona;
ha prodotto, infine, in questo giudizio di gravame la predetta documentazione, in tal modo adempiendo all'onere della prova e supplendo allo smarrimento del fascicolo dell'attore ed all'omesso rinvenimento da parte del Tribunale, al momento della decisione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata dev'essere riformata, nella parte in cui ha dichiarato l'improponibilità della domanda di , e questa Corte, una volta affermata, invece, la Controparte_1 proponibilità della domanda, deve procedere all'esame nel merito.
In relazione, dunque, alla richiesta risarcitoria avanzata, in primo grado, da , va considerato, da un lato, che nessuna prova è stata Controparte_1 fornita in relazione ai fatti costitutivi (dinamica del sinistro, responsabilità, nesso eziologico e danni sofferti) e, dall'altro lato, che l'appellato non ha riproposto, in questa sede di gravame, la domanda di risarcimento del danno, in tal modo incorrendo nella decadenza di cui all'art. 346 cod. proc. civ. Nella comparsa di risposta e nelle relative conclusioni, si è Controparte_1 limitato a richiedere l'inammissibilità dell'appello di Parte_1
(punto A), in subordine, il rigetto dell'appello (punto B), oltre che la
[...] condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio (punto C). E neanche si è riportato alle proprie domande e richieste di merito, così come non ha articolato mezzi di prova.
invece, ha riproposto specificamente le Parte_1 proprie eccezioni, relative a: : a) la non rispondenza a realtà della dinamica del sinistro fornita dall'attore; b) l'incompatibilità delle lesioni personali con la qualità di trasportato sul motociclo e la loro compatibilità, invece, con la qualità di conducente;
c) la mancanza di nesso causale tra il sinistro e le lesioni e la corresponsabilità dell'attore perché privo di casco;
d) l'eccessiva quantificazione
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IV sezione civile del danno invocato. A fronte di tali (rinnovate e riformulate) contestazioni,
avrebbe dovuto adempiere all'onere probatorio a suo carico Controparte_1 di provare i fatti costitutivi della domanda (art. 2697 cod. proc. civ.), ma ciò non ha fatto.
Ed allora, va senz'altro pronunciato il rigetto della domanda di _1
.
[...]
3 - LE SPESE DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia desunto dalla somma domandata dall'attore con l'atto di citazione in primo grado (“… condannare i convenuti … al risarcimento di tutti i danni dall'istante quantificati nei limiti di € 260.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, ovvero a quella somma maggiore o minore in sua giustizia
…”) (art. 5 comma 1 d.cit.).
Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al disputatum, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione
“o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Cass. n.
10984/2021)
In definitiva, la causa va ritenuta di valore indeterminato/bile, come tale compresa tra € 26.000,00 ed € 260.000,00 (art. 5 comma 6 d.m. cit.) e, pertanto,
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IV sezione civile possono trovare applicazione per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,00 ad € 260.000,00.
Per il primo grado, gli onorari vanno confermati nella misura già determinata dal Tribunale di Napoli, che questa Corte ritiene corretta e che non
è stata attinta da alcun motivo di appello.
Non va disposto il rimborso del contributo unificato per il processo di appello, in favore dell'appellante, perché manca la prova del pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6516/2019, deliberata e pubblicata il 25.6.2019 (n. 33900/2015 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) accoglie l'appello proposto da in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, in riforma della sentenza predetta,
3) dichiara la proponibilità della domanda avanzata da Controparte_1
e la rigetta nel merito;
4) condanna al pagamento delle spese del giudizio, in Controparte_1 favore di che liquida: Parte_1
- per il primo grado, in € 7.795,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- per il secondo grado, in € 27,00 per esborsi ed € 4.995,50 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, in data 10 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
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3 – L'IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA ED IL GIUDIZIO DI MERITO
ha impugnato la pronuncia del Tribunale CP_4 Parte_2 di Napoli, nella parte in cui ha statuito l'improponibilità della domanda di per la ragione che “Alla udienza odierna non si rinveniva, nella Controparte_1 produzione ricostituita di parte attrice, la prova della messa in mora inviata alla compagnia di assicurazione, elemento essenziale per la proposizione della domanda ai sensi degli artt. 145 e ss. del codice della assicurazioni.”.
Ha lamentato che il Tribunale è incorso nella violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ., perché ha deciso la causa dichiarando la domanda improponibile, benchè essa che aveva Parte_1