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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/11/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 86/2024 e vertente
TRA
c.f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gulino;
CONTRO
, c.f. , opposta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
AU NI e RI ZI OR.
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 7.01.2024 la esponeva: Parte_2
- che con ricorso depositato il 16.11.2023 la aveva chiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale CP_1 di Messina di ingiungere alla il pagamento della somma di euro Parte_3
14.397,25, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di procedura;
- che con decreto ingiuntivo n. 889/2023, emesso il 28.11.2023 (R.G. n. 5887/2023), era stato ingiunto alla il pagamento della somma di euro 14.397,25, oltre interessi legali Parte_3
e rivalutazione monetaria e spese di procedura liquidate in euro 283,50, oltre spese generali, IVA e CPA;
- che copia del suindicato decreto ingiuntivo era stata notificata alla Parte_3 il 29.11.2023 a mezzo pec.
Premesso ciò parte opponente, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 889/2023, eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della richiamando la sentenza CP_1
n. 2406/2022.
1 Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione di gran parte delle somme ingiunte spiegando che nel caso di specie trattandosi di pagamenti periodici la norma di riferimento sarebbe l'art. 2948 n. 4 c.c. che prevedeva una prescrizione quinquennale.
Premesso ciò, chiedeva, in via principale, di dichiarare nullo o annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto con qualunque statuizione, previo rigetto di ogni contraria istanza ed eventuale richiesta di provvisoria esecuzione;
in via subordinata, accertare e dichiarare che la Parte_3
[..
,è debitrice esclusivamente delle somme che risulteranno a seguito dell'istruttoria, detratti gli importi non dovuti per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese legali.
2.- Con memoria del 24.05.2024 si costituiva in giudizio che, contestando il Controparte_1 fondamento del ricorso, chiedeva di ritenere che l'opposizione non era fondata su prova scritta e non era di pronta soluzione e concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
889/2023 del Tribunale di Messina, sez. lavoro;
di respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo n. 889/2023 del 28.11.2023 emesso dal Tribunale di Messina, sez. lavoro. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore delle procuratrici dichiaratisi anticipatarie.
3.- L'udienza del 19.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e in esito al loro deposito la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che le parti hanno dichiarato di aver definito transattivamente il giudizio e chiesto che venisse revocato il decreto ingiuntivo con compensazione delle spese di lite.
Va pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto.
5.- Atteso l'esito della lite si compensano integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Messina, 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
2
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 86/2024 e vertente
TRA
c.f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gulino;
CONTRO
, c.f. , opposta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
AU NI e RI ZI OR.
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 7.01.2024 la esponeva: Parte_2
- che con ricorso depositato il 16.11.2023 la aveva chiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale CP_1 di Messina di ingiungere alla il pagamento della somma di euro Parte_3
14.397,25, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di procedura;
- che con decreto ingiuntivo n. 889/2023, emesso il 28.11.2023 (R.G. n. 5887/2023), era stato ingiunto alla il pagamento della somma di euro 14.397,25, oltre interessi legali Parte_3
e rivalutazione monetaria e spese di procedura liquidate in euro 283,50, oltre spese generali, IVA e CPA;
- che copia del suindicato decreto ingiuntivo era stata notificata alla Parte_3 il 29.11.2023 a mezzo pec.
Premesso ciò parte opponente, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 889/2023, eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della richiamando la sentenza CP_1
n. 2406/2022.
1 Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione di gran parte delle somme ingiunte spiegando che nel caso di specie trattandosi di pagamenti periodici la norma di riferimento sarebbe l'art. 2948 n. 4 c.c. che prevedeva una prescrizione quinquennale.
Premesso ciò, chiedeva, in via principale, di dichiarare nullo o annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto con qualunque statuizione, previo rigetto di ogni contraria istanza ed eventuale richiesta di provvisoria esecuzione;
in via subordinata, accertare e dichiarare che la Parte_3
[..
,è debitrice esclusivamente delle somme che risulteranno a seguito dell'istruttoria, detratti gli importi non dovuti per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese legali.
2.- Con memoria del 24.05.2024 si costituiva in giudizio che, contestando il Controparte_1 fondamento del ricorso, chiedeva di ritenere che l'opposizione non era fondata su prova scritta e non era di pronta soluzione e concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
889/2023 del Tribunale di Messina, sez. lavoro;
di respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo n. 889/2023 del 28.11.2023 emesso dal Tribunale di Messina, sez. lavoro. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore delle procuratrici dichiaratisi anticipatarie.
3.- L'udienza del 19.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e in esito al loro deposito la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che le parti hanno dichiarato di aver definito transattivamente il giudizio e chiesto che venisse revocato il decreto ingiuntivo con compensazione delle spese di lite.
Va pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto.
5.- Atteso l'esito della lite si compensano integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Messina, 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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