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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1720/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. 1720/2021 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico Massimo Parte_1 C.F._1
Russo, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTE - contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Buono, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLATA – e
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE - nonché
(P. IVA , in persona del procuratore speciale, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Buono, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- INTERVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
25/2021 emessa dal Giudice di Pace di SS CA il 28/09/2020 e depositata in data 25/01/2021, con la quale veniva rigettata la domanda dallo stesso proposta per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno 1/09/2015 alle ore 18.15 circa, in Corigliano
SS (area urbana SS) alla via Paul Harris. Nel giudizio dinanzi al GdP ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Controparte_4 [...]
, deducendo che: Controparte_2
- nelle circostanze di tempo e di luogo citate, a bordo della sua autovettura Opel ME TG DB540PM, si dirigeva verso via Paul Harris, quando giunto all'incrocio con via Ceravolo, svoltando a sinistra, veniva tamponato dal veicolo che lo seguiva, 156, TG CP_5
BR236TP, condotto da e di proprietà di , il quale non si CP_6 Controparte_2 arrestava al segnale di stop;
pagina 1 di 11 - a seguito dell'urto il impattava contro un segnale stradale verticale posizionato al lato della Pt_1 carreggiata;
- i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro compilavano e sottoscrivevano il modello di constatazione amichevole di incidente, annotando specificatamente la responsabilità del sinistro a carico del sig. ; CP_6
- a causa dell'impatto l'autovettura del riportava diversi danni e lo stesso istante subiva Pt_1 danni fisici, tali da richiedere l'immediato trasporto presso l' ; CP_7
- in data 2.09.2015 il , alle ore 8:40 circa, si recava presso l'Asp di SS a causa dei forti Pt_1 dolori che accusava provocati dal sinistro stradale che lo aveva coinvolto;
- al pronto soccorso dell' il signor si sottoponeva a RX COLONNA CP_7 Parte_1 CERVICALE E VISITA GENERALE DI PS, che dava diagnosi di “cervicalgia da trauma distrattivo del rachide cervicale conseguente a riferito incidente stradale”, con prognosi giorni lavorativi 7 e terapia di “riposo adeguato, analgesico ed eventuale visita ortopedica se il dolore dovesse persistere”;
- successivamente, in data 09/09/2015, l'attore consultava il dott. il quale Persona_1 diagnosticava “contrattura dei muscoli paracervicali” e consigliava riposo medico e cure specifiche per almeno 21 giorni;
- ancora, in data 30/09/2015, il signor si recava nuovamente presso lo studio medico Parte_1 del dott. per controllo che, secondo esame obiettivo eseguito, presentava Persona_1
“persistente cervicalgia e contrattura dei muscoli paracervicali”, per cui necessitava di altri 21 giorni di riposo medico e cure specifiche;
- in data 21/10/2015 il signor si sottoponeva l'ultima visita dalla quale risultava Parte_1
l'avvenuta guarigione clinica con postumi invalidanti da valutarsi in separata sede medico legale;
- con missiva del 08/09/2015 veniva inviata diffida e messa in mora alla Ergo Ass.ni S.p.a., al fine di veder risarciti tutti i danni fisici e materiali riportati;
- la compagnia rispondeva, in data 06/10/2015, declinando la richiesta di risarcimento danni in quanto, a detta della compagnia convenuta, non emergeva alcuna “compatibilità fra i danni riscontrati sui veicoli e la dinamica dei fatti”;
- in data 21/06/2017 veniva nuovamente rinnovata la diffida e messa in mora, nonché effettuata richiesta di risarcimento danni subiti ex D.Lgs 07/09/2005 n. 209;
- in relazione all'an del sinistro non pare vi sia dubbio in ordine alla sicura responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro da ascriversi alla condotta di guida imprudente colposa e negligente del conducente dell'autoveicolo Alfa Romeo, non solo dalla sottoscrizione del modello CAI, ma anche dalle dichiarazioni rilasciate sia dallo stesso ma, ancor di più, dalle Parte_1 dichiarazioni del teste presente;
- i danni fisici subiti sono da quantificare a mezzo di CTU medico legale, per determinare l'esatto ammontare, il nesso causale tra lesioni ed evento, oltre che la congruità delle spese mediche sostenute ed anticipate;
- relativamente al danno materiale subito, il signor si recava presso l'autocarrozzeria di Pt_1 scorza per ottenere una stima preventiva della riparazione dei danni presenti sulla vettura CP_8
Opel ME, e l'autocarrozzeria e stabiliva l'ammontare ad euro 1.754,04.
Il ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“- accertare e dichiarare che in data 01.09.2015, alle ore 18.15 circa, in agro di SS (CS), in Via Paul Harris, si verificava un sinistro stradale tra l'autovettura, OPEL MERIVA tg DB540PM condotta ed in proprietà del signor e l'autovettura ALFA ROMEO 156 TG BR236TP condotta dal Parte_1
SI ed in proprietà della SI.ra ; CP_6 Controparte_2
- accertare e dichiarare che il riportato sinistro si verificava per esclusiva responsabilità da ascriversi alla condotta di guida imprudente colposa e negligente del conducente l'autoveicolo Alfa Romeo Tg BR
pagina 2 di 11 236TP, ovvero il SI. conducente dell'auto in proprietà della SI.ra CP_6 Controparte_2
;
[...]
- accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro per cui è processo il SI. subiva Parte_1 danni fisici per la esatta quantificazione dei quali si chiede sin da ora si richiede l'ammissione CTU medico legale, oltre che danni materiali alla vettura di sua proprietà per euro 1754,04, di cui si chiede totale ristoro;
- per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro e nelle rispettive qualità, all'integrale risarcimento dei danni fisici e materiali subiti dal SI. oltre che degli interessi legali e la Parte_1 rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì del sinistro e sino all'integrale soddisfo;
- Contenere in ogni caso la domanda risarcitoria attorea entro la competenza ratione valoris del Giudice di Pace;
Con vittoria di compensi e spese, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Nel giudizio dinanzi al GdP, alla prima udienza, si è costituita la deducendo: Controparte_4
- l'infondatezza della domanda;
- che, in punto di an debeatur, si contesta la dinamica dei fatti come ricostruita dall'attore, atteso che l'autovettura Alfa Romeo di proprietà della convenuta nel giorno e nell'ora descritta CP_2 in citazione non si trovava nel posto indicato;
- che all'epoca del presunto sinistro la vettura Alfa era dotata di un sistema di rilevamento GPS e crash (la c.d. scatola nera);
- che tale dispositivo satellitare rilevava che la Alfa Romeo alle ore 18.15 non si trovava in Via
Paul Harris, ma bensì in c.da sulla SS. Ionica, luogo distante dalla Via Paul Parte_2
Harris;
- che dalle perizie sui mezzi coinvolti nel sinistro emerge che i mezzi non presentavano alcun danno tale da far presumere un preavvenuto tamponamento o qualsivoglia compatibilità dei danni tra di essi;
- che non sussiste alcun nesso di causalità tra l'evento così come denunciato e le lesioni lamentate dal , che laddove riscontrate potrebbero essere eventualmente riconducibili ad altro e Pt_1 diverso evento;
- l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum, in quanto fondata su mera documentazione di parte;
inoltre, trattasi di lesioni non più risarcibili alla luce della nota L27 del
24.3.2012.
Tanto premesso, la convenuta assicurazione ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare disporre la chiamata in causa ex art. 105 c.p.c. di , per le motivazioni CP_6 di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto e soprattutto non provata. (..) Con vittoria di spese competenze di causa.”. Istruito il giudizio con l'assunzione della prova orale e con una consulenza tecnica d'ufficio modale e medico legale, il GdP di SS rigettava la domanda attorea perché non sufficientemente provata e compensava le spese di lite, ponendo quelle di c.t.u. in capo all'attore (“rigetta la domanda;
compensa le spese;
liquida in favore del CTU dr. la somma di € 400,00 ( oltre IVA) e dell' ing. Persona_2 [...]
la somma di € 600,00 oltre IVA, che restano a carico dell'attore”). Per_3
ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice di prime. Parte_1
A tal fine ha dedotto che:
- l'assunto motivazionale del Giudice, che ha ritenuto di escludere la risarcibilità per l'incertezza delle prove offerte da parte attrice, richiamando il combinato disposto di cui agli artt 2697 c.c. e
115 c.p.c., è in stridente contrasto con il reale susseguirsi della fase di istruzione probatoria svolta nel giudizio di primo grado;
pagina 3 di 11 - la lettura della sentenza impugnata evidenzia infatti una grave violazione commessa dal Giudice di prime cure, proprio relativamente ai due articoli richiamati in sentenza, in quanto nella redazione della stessa il Giudice omette gravemente di fare riferimento alle prove testimoniali svolte nel corso della istruzione del giudizio, ciò in grave violazione del disposto normativo di cui all'art 115 c.p.c.;
- nella sentenza non vi è alcun riferimento alle dichiarazioni rese dal teste presente in occasione del sinistro, SI. il quale, escusso sui fatti di causa all'udienza del Testimone_1
04/02/2019, confermava la dinamica del sinistro per come articolata nei capitoli di prova e confermava avere assistito al sinistro;
- il teste confermava essersi trattato di un tamponamento dell'Alfa Romeo assicurata a danno CP_4 della Opel ME del SI. , che avveniva quando la si era fermata allo stop Parte_1 Pt_3 per svoltare a sinistra e l'Alfa sopraggiungeva senza rallentare, tamponando la che, a Pt_3 seguito del primo impatto e a causa della spinta, finiva contro un palo di segnaletica stradale posto alla destra della carreggiata;
- il teste peraltro riconosceva le autovetture coinvolte come quelle allegate nelle foto in atti che gli venivano mostrate;
- in realtà la dinamica dell'evento, come descritta da parte attrice nell'atto introduttivo di giudizio, ha trovato ampia ed esaustiva conferma nell'intera fase istruttoria del giudizio di primo grado, tanto con la documentazione prodotta dall'attore nel proprio fascicolo di parte, e con la esaustiva testimonianza del SI. che con le risultanze della CTU tecnica a firma dell'Ing ; Tes_1 Per_3
- la convenuta non ha prodotto alcun referto fotografico dell'Alfa Romeo sinistrata, CP_4 nonostante le affermate incompatibilità dei punti di urto;
- in relazione al sistema satellitare ed agli spostamenti dell'auto assicurata , in quanto l'auto CP_4 dell'attore non era fornita di alcun rilevatore GPS il CTU significava che risulta che l'Alfa Romeo di nel giorno del sinistro ha transitato su via Poul Harris ma in un Controparte_2 orario differente rispetto a quanto riportato sul modello C.A.I.;
- la scatola nera, cui fa riferimento la convenuta compagnia, riguarda un dispositivo "privato", installato sull'auto assicurata e non quella dell'attore , prima del 2015, non CP_4 Parte_1 avente alcuna valenza probatoria, nei confronti in particolare del "terzo" SI. , se Parte_1 non quale mero atto di produzione di parte.
- tale dispositivo, ribadiamo assolutamente privo di rigore scientifico certo e dimostrato, non è soggetto ad alcuna taratura e/o controlli periodici obiettivamente riscontrabili;
nè la
[...] durante il corso del giudizio di primo grado ha dato prova documentale della esatta CP_4 taratura e dei controlli periodici cui avrebbe dovuto sottoporre il sistema di rilevazione GPS installato sull'auto da essa stessa assicurata;
- il Giudice di prime cure omette il riferimento alla prova testimoniale relativa al quantum, svolta nel corso della istruzione del giudizio, ciò in grave violazione proprio del disposto normativo di cui all'art 115 c.p.c.; nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alle dichiarazioni rese dal teste redigente il preventivo di spesa, SI. il quale, all'udienza del giorno Testimone_2 11/03/2019, veniva escusso e confermava il preventivo di spesa allegato dall'attore al proprio fascicolo di parte, per i danni materiali che, all'incirca, coincidono con la valutazione eseguita dal CTU Ing. ; Per_3
- il teste confermava l'ammontare del danno materiale in euro 1754,04, comprensivi di IVA per come preventivato, mentre il CTU Ing. quantificava il danno materiale in complessivi Per_3 euro 1.512,03 oltre IVA ed il fermo tecnico pari a 4 giorni;
- quanto ai danni fisici si richiedeva, vista la palese contraddittorietà delle affermazioni del CTU, il rinnovo della perizia medico legale, con nomina di altro CTU medico legale;
il CTU giunge a conclusioni non supportate da elementi tecnico scientifici idonei, ma mere valutazioni di parte;
pagina 4 di 11 - appare doveroso, in sede di gravame insistere nella richiesta già esplicitata in primo grado affinchè il Tribunale adito disponga idonea CTU medico legale per stabilire il danno fisico residuato in capo all'appellante, il nesso causale, il danno biologico permanente ed i giorni di temporanea assoluta e parziale e la congruità delle spese mediche sostenute. Tanto precisato, l'appellante ha chiesto a questo Tribunale di: “in riforma della Sentenza n. 25/2021, emessa dal Giudice di Pace di SS CA (CS), nella persona del Giudice di Pace dott.ssa Cecilia
Rinaldi, depositata in cancelleria e pubblicata in data 25/01/2021, relativa al giudizio n. RGAC 403/2018, mai notificata
- accertare e dichiarare che in data 01.09.2015, alle ore 18.15 circa, in agro di SS (CS), in Via Paul Harris, si verificava un sinistro stradale tra l'autovettura, OPEL MERIVA tg DB540PM condotta ed in proprietà del signor e l'autovettura ALFA ROMEO 156 TG BR236TP condotta dal Parte_1
SI ed in proprietà della SI.ra ; CP_6 Controparte_2
- accertare e dichiarare che il riportato sinistro si verificava per esclusiva responsabilità da ascriversi alla condotta di guida imprudente colposa e negligente del conducente l'autoveicolo Alfa Romeo Tg BR 236TP, ovvero il SI. conducente dell'auto in proprietà della SI.ra CP_6 Controparte_2
;
[...]
- accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro per cui è processo il SI. subiva Parte_1 danni fisici per l'esatta quantificazione die quali sin da ora si richiede l'ammissione di CTU medico legale, oltre che danni materiali alla vettura di sua proprietà per euro 1754,04, di cui si chiede totale ristoro oltre al fermo tecnico;
- per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro e nelle rispettive qualità, all'integrale risarcimento dei danni fisici e materiali subiti dal SI. oltre che degli interessi legali e la Parte_1 rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì del sinistro e sino all'integrale soddisfo
- condannare i convenuti in solido tra loro alla soccombenza delle spese, compensi ed accessori di legge, di ambedue i gradi di giudizio”. Con comparsa depositata in data 16/02/2022 si è costituita la allegando: Controparte_4
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- la mancata dimostrazione da parte del del verificarsi del sinistro e con la dinamica dallo Pt_1 stesso descritta;
- la piena valenza probatoria dei dati raccolti dal dispositivo installato sul veicolo coinvolto nel sinistro, anche atteso che il non ha provato il malfunzionamento o la manomissione della Pt_1 scatola nera;
- che per il danno materiale è corretta la motivazione della sentenza nella parte in cui esclude la possibilità di addivenire alla quantificazione del danno all'autovettura, in assenza di elementi che ne dimostrino la certezza e il nesso di causalità con il presunto urto per cui è causa, anch'esso rimasto indimostrato;
- che quanto alle lesioni fisiche è lapidaria l'esclusione del nesso causale tra le stesse e l'evento effettuata dal CTU medico-legale, che non ha riscontrato neppure l'esistenza di postumi invalidanti.
La ha quindi, chiesto a codesto Tribunale: “In via preliminare dichiarare l'inammissibilità CP_1 del gravame ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. Nel merito e senza rinuncia, neppure tacita alla su esposta eccezione, rigettare l'appello perchè infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n.25/2021 del Giudice di Pace di SS CA. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.” Con comparsa del 02.02.2023 è intervenuta nel giudizio la , quale società Controparte_3 incorporante per fusione la (già . Controparte_1 CP_9
Benché regolarmente citata non si è costituita. Controparte_2
pagina 5 di 11 Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 3.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di la quale, già contumace in Controparte_2 primo grado, pur ritualmente evocata non si è costituita nel giudizio di appello.
3. Ammissibilità dell'appello Sempre in via preliminare va rilevata la tempestività dell'appello e la sua ammissibilità. Premesso che l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, detto disposto normativo va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU, sent. n. 27199/2017). Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12: non esiga dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza;
non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione
(Cass., Sez. III, ord. n. 10916/2017; si vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958/2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato ha, comunque, indicato in modo chiaro ed inequivoco le censure che l'appellante ha inteso muovere al provvedimento impugnato, ovverosia la erronea valutazione circa l'assenza di prova dei fatti costitutivi della domanda. È, quindi, chiara l'argomentazione dell'appellante in contrapposizione alla decisione impugnata, volta al riconoscimento della responsabilità esclusiva a carico del conducente dell'autoveicolo CP_5
156, targato BR236TP. Deve altresì escludersi la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 348-bis c.p.c. ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'appello. I motivi di impugnazione sollevati dall'appellante hanno impedito infatti, all'esito dell'esame preliminare, la prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso, affidata dall'art. 348-bis c.p.c. alla discrezionalità del giudice dell'appello.
4. Principi applicabili al giudizio di appello Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n. 7940 del 2019).
pagina 6 di 11 Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; Cass. n. 17681/2021).
5. Nel merito
5.1. Il ragionamento seguito dal GdP si può riassumere come segue.
Il giudice di prime cure all'esito dell'esame del complessivo materiale istruttorio ha ritenuto l'insussistenza della prova per l'affermazione della esistenza del fatto lesivo, della sua imputabilità alla condotta colposa del conducente del veicolo Alfa Romeo e del nesso causale. Inoltre, il giudice di prime cure ha anche escluso che fosse stata fornita la prova dei danni materiali, in ipotesi, patiti in conseguenza del sinistro dal . Pt_1
Infine, quanto ai danni fisici, attraverso il riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, il GdP ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni.
5.2. Occorre rammentare che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 del codice civile (cfr. Cass. civ., n. 22758/2013). Nella specie, l'appellante nella propria doglianza assume l'omessa valutazione della prova testimoniale resa da , il quale avrebbe confermato la dinamica del sinistro riferita dall'attrice. Testimone_1 L'appellante si duole, altresì, di una non corretta valutazione degli esiti della c.t.u. a firma dell'Ing.
, la quale avrebbe confermato la dinamica del sinistro. Per_3
5.3. Tanto esposto, l'appello è infondato.
Giova ricordare che l'elemento obiettivo di identificazione dell'azione rappresentato dalla causa petendi deve essere individuato non tanto e non solo nella ragione giuridica addotta a fondamento della pretesa avanzata (delle quali il giudice deve avere cognizione indipendentemente dalla enunciazione che la parte ne faccia), quanto soprattutto nell'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta (arg. da Cass. civ., 12 marzo 2003, n. 3592).
Da quanto sopra deriva che il mutamento della dinamica del sinistro e la prospettazione di una diversa modalità di accadimento dello stesso in corso di causa si risolve nella tardiva articolazione di una domanda nuova anche laddove, come nella specie è avvenuto nel giudizio di primo grado, il danneggiato modifichi l'allegazione relativa alla ricostruzione dinamica nella comparsa conclusionale.
Tale attività, inammissibile in primo grado al maturare delle preclusioni, peraltro, dà luogo ad un mutamento della domanda ove sia contenuta nell'atto di appello (Cassazione civile sez. III - 27/03/2009, n. 7540: nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, costituisce inammissibile mutamento della domanda la prospettazione, in grado di appello, di una dinamica del fatto diversa da quella allegata in primo grado). Nella specie, in effetti, si evidenzia che mentre nell'atto di citazione del giudizio di primo grado il Pt_1 affermava che subiva il tamponamento nel momento della svolta a sinistra (“quando giunto all'incrocio con via Ceravolo, svoltando a sinistra, veniva tamponato”), successivamente, afferma che il tamponamento avveniva quando la “si era fermata allo stop per svoltare a sinistra” (cfr. Pt_3 comparsa conclusionale del giudizio di primo grado ed atto di appello).
pagina 7 di 11 Ciò precisato, è alla dinamica descritta dall'attore nel giudizio di primo grado che occorre guardare per verificare se lo stesso ha assolto all'onere della prova. Ed infatti, il danno derivante dalla circolazione di veicoli rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché allo stesso si applicano, salvo quanto è diversamente disposto dall'art. 2054 c.c., i principi generali in materia di onere della prova. Ne deriva che l'attore danneggiato ha l'onere di allegare e provare l'effettivo accadimento del sinistro (fatto storico e la sua dinamica), il danno e il nesso di causalità tra l'evento descritto e il danno che si assume subito.
Una volta che l'attore ha fornito tale prova in giudizio, sussisteranno tutti gli elementi necessari perché sorga in capo al convenuto l'obbligo risarcitorio, cui lo stesso potrà sottrarsi solo qualora fornisca la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Il danneggiato, dunque, ha l'onere di provare che il danno si è verificato con le modalità da lui indicate, in quanto l'insieme delle circostanze di fatto che connotano l'evento dannoso rappresenta il fatto costitutivo della domanda, su cui si incentra il giudizio e la prova che deve essere fornita, condizionando anche le allegazioni difensive dell'avversario.
5.4. Nel caso di specie, il giudice di pace in modo condivisibile ha ritenuto non provato lo stesso accadimento del sinistro. Ed infatti, dall'esame della testimonianza del emergono plurime contraddizioni non solo tra Tes_1 le dichiarazioni rese dal teste, ma anche con la modalità dell'accadimento genericamente indicata dall'attore nel giudizio di primo grado, oltre che con la documentazione in atti. In particolare, giova innanzitutto evidenziare che il teste ha dichiarato che la Opel del Tes_1 Pt_1 era di colore “blu scuro”, mentre l'auto è evidentemente di colore grigio chiaro, come evidenziano le fotografie allegate alla c.t.u.; foto, poi, mostrate al teste il quale riconosce il veicolo raffigurato come quello del , pur avendo prima affermato che fosse “blu scuro”. Pt_1
Il teste, inoltre, ha reso delle dichiarazioni contraddittorie sulla modalità in cui sarebbe avvenuto l'urto. In particolare, il teste ha affermato che il veicolo Opel del “si era già immessa nell'incrocio e lo Pt_1 aveva impegnato svoltando a sinistra”, salvo, poi, affermare, in modo contraddittorio, che “Preciso che l'Opel si era fermata allo stop per svoltare a sinistra”. Non è neppure chiaro come il teste sapesse che il conducente dell'auto ferma allo stop fosse in procinto di svoltare a sinistra, atteso che lo stesso teste CP_1 ha dichiarato di non ricordare se la vesse i segnalatori di svolta azionati. Il teste, poi, pur avendo appena precisato che l'Opel si era fermata allo stop ha dichiarato che “la macchina che la seguiva – n.d.r. riferito al veicolo Alfa Romeo - non si è fermata allo stop e quindi l'ha tamponata oltre il segnale dello stop. L'urto ha spinto l'Opel contro un palo sulla destra dell'Opel”. Trattasi di una descrizione non solo poco chiara ma non credibile, atteso che non si comprende come l'urto possa essere avvenuto oltre il segnale di stop ove si trovava l'auto tamponata. Ancora, dall'esame delle fotografie dei veicoli coinvolti nel sinistro emergono lievi abrasioni nella zona del presumibile punto d'urto tra i veicoli, mentre la parte attrice ed il teste assumono l'esistenza di un impatto di entità tale da far sopravanzare il veicolo Opel ME - in ipotesi, fermo allo stop secondo il teste - verso un palo posto al margine della carreggiata. Peraltro, il teste ha tuttavia precisato anche di CP_1 non sapere a quale distanza l'Alfa seguiva la e di non poter riferire sull'entità dell'impatto, salvo affermare comunque che dopo l'urto il veicolo tamponato veniva spinto in avanti. Anche in ordine all'impatto con il palo, il narrato del teste è contraddittorio, ed ancor prima risulta generica la stessa descrizione delle modalità del sinistro contenuta nell'atto di citazione in primo grado. In effetti, né parte attrice né il teste escusso hanno indicato dove si trovava il palo rispetto al punto di presumibile impatto tra i due veicoli.
Il teste, su tale specifico aspetto, ha solo dichiarato che il palo si trovava sulla destra.
Peraltro, il teste, dalle cui dichiarazioni emerge che i veicoli avevano la stessa direzione di marcia e che il veicolo Opel era in procinto o eseguiva (a seconda della versione) una svolta a sinistra, ha dichiarato pagina 8 di 11 che l'impatto tra la “parte centrale anteriore” della Alfa Romeo e la “parte posteriore” della Opel “ha sospinto l'Opel contro il palo sulla destra”. Trattasi, anche in questo caso, di una ricostruzione generica e non attenibile fornita dal teste, atteso che CP_1 non risulta chiarito come la sia stata “sospinta” in una direzione opposta a quella in ipotesi avuta. Peraltro, tale ricostruzione dell'accaduto confligge con i dati ricavabili dalle fotografie dei danni riportati tra i veicoli, ove le abrasioni – solo lievi - si trovano nell'estrema destra della parte posteriore del veicolo
Opel e della estrema sinistra, e non centrale, della parte anteriore del veicolo Alfa Romeo. La spinta del veicolo Opel in avanti, inoltre, è circostanza ribadita più volte dal teste, il quale ha affermato CP_1 che l'urto tra il palo e la vveniva nella parte anteriore destra del veicolo Opel. Anche su tale ultimo aspetto, di fatto, le dichiarazioni del teste non trovano riscontro nell'esito complessivo dell'istruttoria, atteso che i danni riportati dalla Opel ME a seguito del presunto urto con un “palo” si trovano localizzati nella zona anteriore sinistra del veicolo e non destra come dichiarato dal teste.
Le dichiarazioni del dunque, sono affette da plurime e marcate contraddizioni intrinseche;
Tes_1 poco attendili sulla dinamica dell'evento e non rispondenti ai dati obiettivi emergenti dagli atti di causa. Ne deriva che condivisibilmente non sono state assunte a fondamento della prova dell'esistenza dello scontro. 5.5. Quanto agli esiti della c.t.u. a firma dell'Ing. , invero, in essa vi è solo l'affermazione della Per_3 compatibilità della dinamica riferita dall'attrice con i danni rappresentati nelle foto dei veicoli. Tuttavia, lo stesso c.t.u. precisa che non vi sono elementi dai quali desumere il punto d'urto, la velocità dei veicoli, la traiettoria dei medesimi post urto ed il loro stato di quiete finale.
In effetti, il c.t.u. ho solo descritto i danni osservati come compatibili con la dinamica, ma non ha potuto indicare l'esistenza di ulteriori elementi di riscontro. La sola compatibilità dei danni con un tamponamento ed un urto frontale, tuttavia, nulla dice sul reale accadimento dello specifico sinistro oggetto di giudizio, ossia nei termini e con le modalità indicate in citazione.
Anche in tal caso, fermi i rilievi sopra esposti, il GdP ha con valutazione condivisibile escluso che la c.t.u. potesse essere posta a fondamento dell'affermazione dell'esistenza dello scontro indicato in citazione.
5.6. Neppure assume rilievo la presenza del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dal conducente non proprietario del veicolo.
È noto, infatti, che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo, sicchè va liberamente apprezzata nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo (arg. da Cass. civ. n. 8214/2013). Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi nel caso in esame, ove il danneggiato proprietario del veicolo ha agito non solo contro il proprietario del veicolo antagonista, ma anche verso la propria assicurazione, proponendo all'evidenza una azione diretta verso il proprio assicuratore (art. 145 e 149 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). A tutto voler concedere, comunque, va ribadito ove sorgano i presupposti, insussistenti nel caso di specie, per l'operatività della presunzione iuris tantum riferita alla portata in senso lato confessoria del modulo di constatazione amichevole (art. 143, co. 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni pagina 9 di 11 riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato (cfr., ad esempio, Cass., 25/06/2013, n. 15881, Cass., 27/03/2019, n. 8451).
Nella specie, in effetti, si è già evidenziato che non vi è prova della corrispondenza tra la dinamica descritta dall'attore, che ha invocato il modulo, e gli esiti complessivi dell'istruttoria, nonché, in definitiva, dello stesso fatto storico dedotto. Per l'effetto, alcun valore dirimente poteva essere assegnato dal GdP al modulo di constatazione amichevole in atti. 5.7. Quanto al dispositivo di rilevazione, c.d. “scatola nera”, l'articolata censura dell'appellante si rivolge all'inidoneità probatoria dei dati ricavabili su un dispositivo installato sull'autovettura assicurata , CP_4 indicata nella Alfa Romeo. Come sopra evidenziato, tuttavia, l'autovettura assicurata con l'appellata compagnia assicurativa è la vettura dell'attore appellante, e non risultano in atti i dati della c.d. “scatola nera” riferibili al veicolo assicurato con la compagnia assicurativa appellata. Pure assumendo che l'appellante abbia inteso riferirsi ai dati Gps ricavabili dal dispositivo installato sulla Alfa Romeo (assicurato con diversa compagnia), la censura non si confronta con l'effettiva motivazione. Il GdP, in effetti, non ha assegnato a tali dati il valore probatorio attribuito dall'art. 145-bis del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124; norma inapplicabile al sinistro in esame, il quale è presuntivamente avvenuto nel 2015.
Di fatto, il GdP ha ritenuto che la mancata rilevazione del veicolo Alfa Romeo sulla via Paul Harris nell'orario del presunto sinistro fosse un elemento che, in uno ad altri, portava all'affermazione della mancanza di prova del fatto lesivo. Nel complessivo esame dell'appello, tuttavia, tale circostanza non assume rilievo, in considerazione del valore assorbente delle già evidenziate carenze probatorie in ordine alla effettiva verificazione del sinistro dedotto in citazione, nonché in ragione di quanto di seguito esposto.
5.8. Se è vero che la conferma della sentenza sotto il punto di vista della mancanza di prova del sinistro rende superfluo l'esame della prova del nesso causale, tuttavia, è altresì vero che le ragioni indicate dal GdP a sostegno della mancanza di prova dei danni lamentati rappresentano altrettante ragioni di rigetto della domanda, sulle quali l'atto di appello non ha profili di fondatezza. Per completezza, dunque, giova evidenziare che quanto ai danni in ipotesi occorsi alla persona del , Pt_1 va confermata l'assenza di prova del nesso causale già rilevata dal giudice di prime cure. In effetti, ricorre un apprezzabile lasso di tempo tra il riferito sinistro stradale e l'accesso del al Pt_1 pronto soccorso, avvenuto la mattina seguente.
Inoltre, il referto radiologico eseguito sul in data 2.9.2015 non evidenzia danni alla colonna Pt_1 cervicale.
Tali dati, unitamente all'assenza di prova circa la modalità di impatto e di riscontri sull'entità del medesimo, non avrebbero consentito l'affermazione dell'esistenza del nesso causale tra evento e danno. Quanto ai danni materiali, l'assenza di prova circa la dinamica dell'evento e la conseguente riferibilità dei danni raffigurati nelle fotografie al sinistro non avrebbe consentito di ritenere provato il nesso causale.
Di fatto, militano in tal senso la diversità dei punti d'urto e dell'impatto post urto (ossia, la collisione con il palo) indicati dal teste, nonché l'assenza di riscontro circa la dinamica riferita dall'attore in primo grado. In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
5.9. Il rigetto dell'appello per il danno materiale rende superflua ogni statuizione sulla connessa richiesta, evidentemente nuova, di liquidazione del danno da “fermo tecnico” formulata dall'appellante; richiesta, invero, già tardivamente introdotta con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e rimasta assorbita dal rigetto della domanda.
6. Le spese processuali
pagina 10 di 11 Quanto alle spese, con riferimento al primo grado di giudizio, va ricordato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 1775/2017). Nella specie, non risulta proposto appello incidentale da parte dell'appellata, la quale ha chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, secondo i parametri vigenti, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta e delle diminuzioni operabili sui valori medi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014.
Nulla sulle spese in relazione alla parte appellata contumace vittoriosa.
Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti per dichiarare l'appellante tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, se dovuto, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento perché l'impugnazione proposta è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
− DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
− RIGETTA il gravame proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata Parte_1
n. 25/2021 emessa dal Giudice di Pace di SS, depositata in data 25.01.2021;
− CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di Parte_1 giudizio che si liquidano in € 2.540,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
− DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto;
− MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in data 29.3.2025
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. 1720/2021 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico Massimo Parte_1 C.F._1
Russo, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTE - contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Buono, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLATA – e
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE - nonché
(P. IVA , in persona del procuratore speciale, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Buono, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- INTERVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
25/2021 emessa dal Giudice di Pace di SS CA il 28/09/2020 e depositata in data 25/01/2021, con la quale veniva rigettata la domanda dallo stesso proposta per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno 1/09/2015 alle ore 18.15 circa, in Corigliano
SS (area urbana SS) alla via Paul Harris. Nel giudizio dinanzi al GdP ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Controparte_4 [...]
, deducendo che: Controparte_2
- nelle circostanze di tempo e di luogo citate, a bordo della sua autovettura Opel ME TG DB540PM, si dirigeva verso via Paul Harris, quando giunto all'incrocio con via Ceravolo, svoltando a sinistra, veniva tamponato dal veicolo che lo seguiva, 156, TG CP_5
BR236TP, condotto da e di proprietà di , il quale non si CP_6 Controparte_2 arrestava al segnale di stop;
pagina 1 di 11 - a seguito dell'urto il impattava contro un segnale stradale verticale posizionato al lato della Pt_1 carreggiata;
- i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro compilavano e sottoscrivevano il modello di constatazione amichevole di incidente, annotando specificatamente la responsabilità del sinistro a carico del sig. ; CP_6
- a causa dell'impatto l'autovettura del riportava diversi danni e lo stesso istante subiva Pt_1 danni fisici, tali da richiedere l'immediato trasporto presso l' ; CP_7
- in data 2.09.2015 il , alle ore 8:40 circa, si recava presso l'Asp di SS a causa dei forti Pt_1 dolori che accusava provocati dal sinistro stradale che lo aveva coinvolto;
- al pronto soccorso dell' il signor si sottoponeva a RX COLONNA CP_7 Parte_1 CERVICALE E VISITA GENERALE DI PS, che dava diagnosi di “cervicalgia da trauma distrattivo del rachide cervicale conseguente a riferito incidente stradale”, con prognosi giorni lavorativi 7 e terapia di “riposo adeguato, analgesico ed eventuale visita ortopedica se il dolore dovesse persistere”;
- successivamente, in data 09/09/2015, l'attore consultava il dott. il quale Persona_1 diagnosticava “contrattura dei muscoli paracervicali” e consigliava riposo medico e cure specifiche per almeno 21 giorni;
- ancora, in data 30/09/2015, il signor si recava nuovamente presso lo studio medico Parte_1 del dott. per controllo che, secondo esame obiettivo eseguito, presentava Persona_1
“persistente cervicalgia e contrattura dei muscoli paracervicali”, per cui necessitava di altri 21 giorni di riposo medico e cure specifiche;
- in data 21/10/2015 il signor si sottoponeva l'ultima visita dalla quale risultava Parte_1
l'avvenuta guarigione clinica con postumi invalidanti da valutarsi in separata sede medico legale;
- con missiva del 08/09/2015 veniva inviata diffida e messa in mora alla Ergo Ass.ni S.p.a., al fine di veder risarciti tutti i danni fisici e materiali riportati;
- la compagnia rispondeva, in data 06/10/2015, declinando la richiesta di risarcimento danni in quanto, a detta della compagnia convenuta, non emergeva alcuna “compatibilità fra i danni riscontrati sui veicoli e la dinamica dei fatti”;
- in data 21/06/2017 veniva nuovamente rinnovata la diffida e messa in mora, nonché effettuata richiesta di risarcimento danni subiti ex D.Lgs 07/09/2005 n. 209;
- in relazione all'an del sinistro non pare vi sia dubbio in ordine alla sicura responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro da ascriversi alla condotta di guida imprudente colposa e negligente del conducente dell'autoveicolo Alfa Romeo, non solo dalla sottoscrizione del modello CAI, ma anche dalle dichiarazioni rilasciate sia dallo stesso ma, ancor di più, dalle Parte_1 dichiarazioni del teste presente;
- i danni fisici subiti sono da quantificare a mezzo di CTU medico legale, per determinare l'esatto ammontare, il nesso causale tra lesioni ed evento, oltre che la congruità delle spese mediche sostenute ed anticipate;
- relativamente al danno materiale subito, il signor si recava presso l'autocarrozzeria di Pt_1 scorza per ottenere una stima preventiva della riparazione dei danni presenti sulla vettura CP_8
Opel ME, e l'autocarrozzeria e stabiliva l'ammontare ad euro 1.754,04.
Il ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“- accertare e dichiarare che in data 01.09.2015, alle ore 18.15 circa, in agro di SS (CS), in Via Paul Harris, si verificava un sinistro stradale tra l'autovettura, OPEL MERIVA tg DB540PM condotta ed in proprietà del signor e l'autovettura ALFA ROMEO 156 TG BR236TP condotta dal Parte_1
SI ed in proprietà della SI.ra ; CP_6 Controparte_2
- accertare e dichiarare che il riportato sinistro si verificava per esclusiva responsabilità da ascriversi alla condotta di guida imprudente colposa e negligente del conducente l'autoveicolo Alfa Romeo Tg BR
pagina 2 di 11 236TP, ovvero il SI. conducente dell'auto in proprietà della SI.ra CP_6 Controparte_2
;
[...]
- accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro per cui è processo il SI. subiva Parte_1 danni fisici per la esatta quantificazione dei quali si chiede sin da ora si richiede l'ammissione CTU medico legale, oltre che danni materiali alla vettura di sua proprietà per euro 1754,04, di cui si chiede totale ristoro;
- per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro e nelle rispettive qualità, all'integrale risarcimento dei danni fisici e materiali subiti dal SI. oltre che degli interessi legali e la Parte_1 rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì del sinistro e sino all'integrale soddisfo;
- Contenere in ogni caso la domanda risarcitoria attorea entro la competenza ratione valoris del Giudice di Pace;
Con vittoria di compensi e spese, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Nel giudizio dinanzi al GdP, alla prima udienza, si è costituita la deducendo: Controparte_4
- l'infondatezza della domanda;
- che, in punto di an debeatur, si contesta la dinamica dei fatti come ricostruita dall'attore, atteso che l'autovettura Alfa Romeo di proprietà della convenuta nel giorno e nell'ora descritta CP_2 in citazione non si trovava nel posto indicato;
- che all'epoca del presunto sinistro la vettura Alfa era dotata di un sistema di rilevamento GPS e crash (la c.d. scatola nera);
- che tale dispositivo satellitare rilevava che la Alfa Romeo alle ore 18.15 non si trovava in Via
Paul Harris, ma bensì in c.da sulla SS. Ionica, luogo distante dalla Via Paul Parte_2
Harris;
- che dalle perizie sui mezzi coinvolti nel sinistro emerge che i mezzi non presentavano alcun danno tale da far presumere un preavvenuto tamponamento o qualsivoglia compatibilità dei danni tra di essi;
- che non sussiste alcun nesso di causalità tra l'evento così come denunciato e le lesioni lamentate dal , che laddove riscontrate potrebbero essere eventualmente riconducibili ad altro e Pt_1 diverso evento;
- l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum, in quanto fondata su mera documentazione di parte;
inoltre, trattasi di lesioni non più risarcibili alla luce della nota L27 del
24.3.2012.
Tanto premesso, la convenuta assicurazione ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare disporre la chiamata in causa ex art. 105 c.p.c. di , per le motivazioni CP_6 di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto e soprattutto non provata. (..) Con vittoria di spese competenze di causa.”. Istruito il giudizio con l'assunzione della prova orale e con una consulenza tecnica d'ufficio modale e medico legale, il GdP di SS rigettava la domanda attorea perché non sufficientemente provata e compensava le spese di lite, ponendo quelle di c.t.u. in capo all'attore (“rigetta la domanda;
compensa le spese;
liquida in favore del CTU dr. la somma di € 400,00 ( oltre IVA) e dell' ing. Persona_2 [...]
la somma di € 600,00 oltre IVA, che restano a carico dell'attore”). Per_3
ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice di prime. Parte_1
A tal fine ha dedotto che:
- l'assunto motivazionale del Giudice, che ha ritenuto di escludere la risarcibilità per l'incertezza delle prove offerte da parte attrice, richiamando il combinato disposto di cui agli artt 2697 c.c. e
115 c.p.c., è in stridente contrasto con il reale susseguirsi della fase di istruzione probatoria svolta nel giudizio di primo grado;
pagina 3 di 11 - la lettura della sentenza impugnata evidenzia infatti una grave violazione commessa dal Giudice di prime cure, proprio relativamente ai due articoli richiamati in sentenza, in quanto nella redazione della stessa il Giudice omette gravemente di fare riferimento alle prove testimoniali svolte nel corso della istruzione del giudizio, ciò in grave violazione del disposto normativo di cui all'art 115 c.p.c.;
- nella sentenza non vi è alcun riferimento alle dichiarazioni rese dal teste presente in occasione del sinistro, SI. il quale, escusso sui fatti di causa all'udienza del Testimone_1
04/02/2019, confermava la dinamica del sinistro per come articolata nei capitoli di prova e confermava avere assistito al sinistro;
- il teste confermava essersi trattato di un tamponamento dell'Alfa Romeo assicurata a danno CP_4 della Opel ME del SI. , che avveniva quando la si era fermata allo stop Parte_1 Pt_3 per svoltare a sinistra e l'Alfa sopraggiungeva senza rallentare, tamponando la che, a Pt_3 seguito del primo impatto e a causa della spinta, finiva contro un palo di segnaletica stradale posto alla destra della carreggiata;
- il teste peraltro riconosceva le autovetture coinvolte come quelle allegate nelle foto in atti che gli venivano mostrate;
- in realtà la dinamica dell'evento, come descritta da parte attrice nell'atto introduttivo di giudizio, ha trovato ampia ed esaustiva conferma nell'intera fase istruttoria del giudizio di primo grado, tanto con la documentazione prodotta dall'attore nel proprio fascicolo di parte, e con la esaustiva testimonianza del SI. che con le risultanze della CTU tecnica a firma dell'Ing ; Tes_1 Per_3
- la convenuta non ha prodotto alcun referto fotografico dell'Alfa Romeo sinistrata, CP_4 nonostante le affermate incompatibilità dei punti di urto;
- in relazione al sistema satellitare ed agli spostamenti dell'auto assicurata , in quanto l'auto CP_4 dell'attore non era fornita di alcun rilevatore GPS il CTU significava che risulta che l'Alfa Romeo di nel giorno del sinistro ha transitato su via Poul Harris ma in un Controparte_2 orario differente rispetto a quanto riportato sul modello C.A.I.;
- la scatola nera, cui fa riferimento la convenuta compagnia, riguarda un dispositivo "privato", installato sull'auto assicurata e non quella dell'attore , prima del 2015, non CP_4 Parte_1 avente alcuna valenza probatoria, nei confronti in particolare del "terzo" SI. , se Parte_1 non quale mero atto di produzione di parte.
- tale dispositivo, ribadiamo assolutamente privo di rigore scientifico certo e dimostrato, non è soggetto ad alcuna taratura e/o controlli periodici obiettivamente riscontrabili;
nè la
[...] durante il corso del giudizio di primo grado ha dato prova documentale della esatta CP_4 taratura e dei controlli periodici cui avrebbe dovuto sottoporre il sistema di rilevazione GPS installato sull'auto da essa stessa assicurata;
- il Giudice di prime cure omette il riferimento alla prova testimoniale relativa al quantum, svolta nel corso della istruzione del giudizio, ciò in grave violazione proprio del disposto normativo di cui all'art 115 c.p.c.; nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alle dichiarazioni rese dal teste redigente il preventivo di spesa, SI. il quale, all'udienza del giorno Testimone_2 11/03/2019, veniva escusso e confermava il preventivo di spesa allegato dall'attore al proprio fascicolo di parte, per i danni materiali che, all'incirca, coincidono con la valutazione eseguita dal CTU Ing. ; Per_3
- il teste confermava l'ammontare del danno materiale in euro 1754,04, comprensivi di IVA per come preventivato, mentre il CTU Ing. quantificava il danno materiale in complessivi Per_3 euro 1.512,03 oltre IVA ed il fermo tecnico pari a 4 giorni;
- quanto ai danni fisici si richiedeva, vista la palese contraddittorietà delle affermazioni del CTU, il rinnovo della perizia medico legale, con nomina di altro CTU medico legale;
il CTU giunge a conclusioni non supportate da elementi tecnico scientifici idonei, ma mere valutazioni di parte;
pagina 4 di 11 - appare doveroso, in sede di gravame insistere nella richiesta già esplicitata in primo grado affinchè il Tribunale adito disponga idonea CTU medico legale per stabilire il danno fisico residuato in capo all'appellante, il nesso causale, il danno biologico permanente ed i giorni di temporanea assoluta e parziale e la congruità delle spese mediche sostenute. Tanto precisato, l'appellante ha chiesto a questo Tribunale di: “in riforma della Sentenza n. 25/2021, emessa dal Giudice di Pace di SS CA (CS), nella persona del Giudice di Pace dott.ssa Cecilia
Rinaldi, depositata in cancelleria e pubblicata in data 25/01/2021, relativa al giudizio n. RGAC 403/2018, mai notificata
- accertare e dichiarare che in data 01.09.2015, alle ore 18.15 circa, in agro di SS (CS), in Via Paul Harris, si verificava un sinistro stradale tra l'autovettura, OPEL MERIVA tg DB540PM condotta ed in proprietà del signor e l'autovettura ALFA ROMEO 156 TG BR236TP condotta dal Parte_1
SI ed in proprietà della SI.ra ; CP_6 Controparte_2
- accertare e dichiarare che il riportato sinistro si verificava per esclusiva responsabilità da ascriversi alla condotta di guida imprudente colposa e negligente del conducente l'autoveicolo Alfa Romeo Tg BR 236TP, ovvero il SI. conducente dell'auto in proprietà della SI.ra CP_6 Controparte_2
;
[...]
- accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro per cui è processo il SI. subiva Parte_1 danni fisici per l'esatta quantificazione die quali sin da ora si richiede l'ammissione di CTU medico legale, oltre che danni materiali alla vettura di sua proprietà per euro 1754,04, di cui si chiede totale ristoro oltre al fermo tecnico;
- per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro e nelle rispettive qualità, all'integrale risarcimento dei danni fisici e materiali subiti dal SI. oltre che degli interessi legali e la Parte_1 rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì del sinistro e sino all'integrale soddisfo
- condannare i convenuti in solido tra loro alla soccombenza delle spese, compensi ed accessori di legge, di ambedue i gradi di giudizio”. Con comparsa depositata in data 16/02/2022 si è costituita la allegando: Controparte_4
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- la mancata dimostrazione da parte del del verificarsi del sinistro e con la dinamica dallo Pt_1 stesso descritta;
- la piena valenza probatoria dei dati raccolti dal dispositivo installato sul veicolo coinvolto nel sinistro, anche atteso che il non ha provato il malfunzionamento o la manomissione della Pt_1 scatola nera;
- che per il danno materiale è corretta la motivazione della sentenza nella parte in cui esclude la possibilità di addivenire alla quantificazione del danno all'autovettura, in assenza di elementi che ne dimostrino la certezza e il nesso di causalità con il presunto urto per cui è causa, anch'esso rimasto indimostrato;
- che quanto alle lesioni fisiche è lapidaria l'esclusione del nesso causale tra le stesse e l'evento effettuata dal CTU medico-legale, che non ha riscontrato neppure l'esistenza di postumi invalidanti.
La ha quindi, chiesto a codesto Tribunale: “In via preliminare dichiarare l'inammissibilità CP_1 del gravame ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. Nel merito e senza rinuncia, neppure tacita alla su esposta eccezione, rigettare l'appello perchè infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n.25/2021 del Giudice di Pace di SS CA. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.” Con comparsa del 02.02.2023 è intervenuta nel giudizio la , quale società Controparte_3 incorporante per fusione la (già . Controparte_1 CP_9
Benché regolarmente citata non si è costituita. Controparte_2
pagina 5 di 11 Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 3.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di la quale, già contumace in Controparte_2 primo grado, pur ritualmente evocata non si è costituita nel giudizio di appello.
3. Ammissibilità dell'appello Sempre in via preliminare va rilevata la tempestività dell'appello e la sua ammissibilità. Premesso che l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, detto disposto normativo va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU, sent. n. 27199/2017). Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12: non esiga dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza;
non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione
(Cass., Sez. III, ord. n. 10916/2017; si vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958/2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato ha, comunque, indicato in modo chiaro ed inequivoco le censure che l'appellante ha inteso muovere al provvedimento impugnato, ovverosia la erronea valutazione circa l'assenza di prova dei fatti costitutivi della domanda. È, quindi, chiara l'argomentazione dell'appellante in contrapposizione alla decisione impugnata, volta al riconoscimento della responsabilità esclusiva a carico del conducente dell'autoveicolo CP_5
156, targato BR236TP. Deve altresì escludersi la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 348-bis c.p.c. ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'appello. I motivi di impugnazione sollevati dall'appellante hanno impedito infatti, all'esito dell'esame preliminare, la prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso, affidata dall'art. 348-bis c.p.c. alla discrezionalità del giudice dell'appello.
4. Principi applicabili al giudizio di appello Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n. 7940 del 2019).
pagina 6 di 11 Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; Cass. n. 17681/2021).
5. Nel merito
5.1. Il ragionamento seguito dal GdP si può riassumere come segue.
Il giudice di prime cure all'esito dell'esame del complessivo materiale istruttorio ha ritenuto l'insussistenza della prova per l'affermazione della esistenza del fatto lesivo, della sua imputabilità alla condotta colposa del conducente del veicolo Alfa Romeo e del nesso causale. Inoltre, il giudice di prime cure ha anche escluso che fosse stata fornita la prova dei danni materiali, in ipotesi, patiti in conseguenza del sinistro dal . Pt_1
Infine, quanto ai danni fisici, attraverso il riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, il GdP ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni.
5.2. Occorre rammentare che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 del codice civile (cfr. Cass. civ., n. 22758/2013). Nella specie, l'appellante nella propria doglianza assume l'omessa valutazione della prova testimoniale resa da , il quale avrebbe confermato la dinamica del sinistro riferita dall'attrice. Testimone_1 L'appellante si duole, altresì, di una non corretta valutazione degli esiti della c.t.u. a firma dell'Ing.
, la quale avrebbe confermato la dinamica del sinistro. Per_3
5.3. Tanto esposto, l'appello è infondato.
Giova ricordare che l'elemento obiettivo di identificazione dell'azione rappresentato dalla causa petendi deve essere individuato non tanto e non solo nella ragione giuridica addotta a fondamento della pretesa avanzata (delle quali il giudice deve avere cognizione indipendentemente dalla enunciazione che la parte ne faccia), quanto soprattutto nell'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta (arg. da Cass. civ., 12 marzo 2003, n. 3592).
Da quanto sopra deriva che il mutamento della dinamica del sinistro e la prospettazione di una diversa modalità di accadimento dello stesso in corso di causa si risolve nella tardiva articolazione di una domanda nuova anche laddove, come nella specie è avvenuto nel giudizio di primo grado, il danneggiato modifichi l'allegazione relativa alla ricostruzione dinamica nella comparsa conclusionale.
Tale attività, inammissibile in primo grado al maturare delle preclusioni, peraltro, dà luogo ad un mutamento della domanda ove sia contenuta nell'atto di appello (Cassazione civile sez. III - 27/03/2009, n. 7540: nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, costituisce inammissibile mutamento della domanda la prospettazione, in grado di appello, di una dinamica del fatto diversa da quella allegata in primo grado). Nella specie, in effetti, si evidenzia che mentre nell'atto di citazione del giudizio di primo grado il Pt_1 affermava che subiva il tamponamento nel momento della svolta a sinistra (“quando giunto all'incrocio con via Ceravolo, svoltando a sinistra, veniva tamponato”), successivamente, afferma che il tamponamento avveniva quando la “si era fermata allo stop per svoltare a sinistra” (cfr. Pt_3 comparsa conclusionale del giudizio di primo grado ed atto di appello).
pagina 7 di 11 Ciò precisato, è alla dinamica descritta dall'attore nel giudizio di primo grado che occorre guardare per verificare se lo stesso ha assolto all'onere della prova. Ed infatti, il danno derivante dalla circolazione di veicoli rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché allo stesso si applicano, salvo quanto è diversamente disposto dall'art. 2054 c.c., i principi generali in materia di onere della prova. Ne deriva che l'attore danneggiato ha l'onere di allegare e provare l'effettivo accadimento del sinistro (fatto storico e la sua dinamica), il danno e il nesso di causalità tra l'evento descritto e il danno che si assume subito.
Una volta che l'attore ha fornito tale prova in giudizio, sussisteranno tutti gli elementi necessari perché sorga in capo al convenuto l'obbligo risarcitorio, cui lo stesso potrà sottrarsi solo qualora fornisca la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Il danneggiato, dunque, ha l'onere di provare che il danno si è verificato con le modalità da lui indicate, in quanto l'insieme delle circostanze di fatto che connotano l'evento dannoso rappresenta il fatto costitutivo della domanda, su cui si incentra il giudizio e la prova che deve essere fornita, condizionando anche le allegazioni difensive dell'avversario.
5.4. Nel caso di specie, il giudice di pace in modo condivisibile ha ritenuto non provato lo stesso accadimento del sinistro. Ed infatti, dall'esame della testimonianza del emergono plurime contraddizioni non solo tra Tes_1 le dichiarazioni rese dal teste, ma anche con la modalità dell'accadimento genericamente indicata dall'attore nel giudizio di primo grado, oltre che con la documentazione in atti. In particolare, giova innanzitutto evidenziare che il teste ha dichiarato che la Opel del Tes_1 Pt_1 era di colore “blu scuro”, mentre l'auto è evidentemente di colore grigio chiaro, come evidenziano le fotografie allegate alla c.t.u.; foto, poi, mostrate al teste il quale riconosce il veicolo raffigurato come quello del , pur avendo prima affermato che fosse “blu scuro”. Pt_1
Il teste, inoltre, ha reso delle dichiarazioni contraddittorie sulla modalità in cui sarebbe avvenuto l'urto. In particolare, il teste ha affermato che il veicolo Opel del “si era già immessa nell'incrocio e lo Pt_1 aveva impegnato svoltando a sinistra”, salvo, poi, affermare, in modo contraddittorio, che “Preciso che l'Opel si era fermata allo stop per svoltare a sinistra”. Non è neppure chiaro come il teste sapesse che il conducente dell'auto ferma allo stop fosse in procinto di svoltare a sinistra, atteso che lo stesso teste CP_1 ha dichiarato di non ricordare se la vesse i segnalatori di svolta azionati. Il teste, poi, pur avendo appena precisato che l'Opel si era fermata allo stop ha dichiarato che “la macchina che la seguiva – n.d.r. riferito al veicolo Alfa Romeo - non si è fermata allo stop e quindi l'ha tamponata oltre il segnale dello stop. L'urto ha spinto l'Opel contro un palo sulla destra dell'Opel”. Trattasi di una descrizione non solo poco chiara ma non credibile, atteso che non si comprende come l'urto possa essere avvenuto oltre il segnale di stop ove si trovava l'auto tamponata. Ancora, dall'esame delle fotografie dei veicoli coinvolti nel sinistro emergono lievi abrasioni nella zona del presumibile punto d'urto tra i veicoli, mentre la parte attrice ed il teste assumono l'esistenza di un impatto di entità tale da far sopravanzare il veicolo Opel ME - in ipotesi, fermo allo stop secondo il teste - verso un palo posto al margine della carreggiata. Peraltro, il teste ha tuttavia precisato anche di CP_1 non sapere a quale distanza l'Alfa seguiva la e di non poter riferire sull'entità dell'impatto, salvo affermare comunque che dopo l'urto il veicolo tamponato veniva spinto in avanti. Anche in ordine all'impatto con il palo, il narrato del teste è contraddittorio, ed ancor prima risulta generica la stessa descrizione delle modalità del sinistro contenuta nell'atto di citazione in primo grado. In effetti, né parte attrice né il teste escusso hanno indicato dove si trovava il palo rispetto al punto di presumibile impatto tra i due veicoli.
Il teste, su tale specifico aspetto, ha solo dichiarato che il palo si trovava sulla destra.
Peraltro, il teste, dalle cui dichiarazioni emerge che i veicoli avevano la stessa direzione di marcia e che il veicolo Opel era in procinto o eseguiva (a seconda della versione) una svolta a sinistra, ha dichiarato pagina 8 di 11 che l'impatto tra la “parte centrale anteriore” della Alfa Romeo e la “parte posteriore” della Opel “ha sospinto l'Opel contro il palo sulla destra”. Trattasi, anche in questo caso, di una ricostruzione generica e non attenibile fornita dal teste, atteso che CP_1 non risulta chiarito come la sia stata “sospinta” in una direzione opposta a quella in ipotesi avuta. Peraltro, tale ricostruzione dell'accaduto confligge con i dati ricavabili dalle fotografie dei danni riportati tra i veicoli, ove le abrasioni – solo lievi - si trovano nell'estrema destra della parte posteriore del veicolo
Opel e della estrema sinistra, e non centrale, della parte anteriore del veicolo Alfa Romeo. La spinta del veicolo Opel in avanti, inoltre, è circostanza ribadita più volte dal teste, il quale ha affermato CP_1 che l'urto tra il palo e la vveniva nella parte anteriore destra del veicolo Opel. Anche su tale ultimo aspetto, di fatto, le dichiarazioni del teste non trovano riscontro nell'esito complessivo dell'istruttoria, atteso che i danni riportati dalla Opel ME a seguito del presunto urto con un “palo” si trovano localizzati nella zona anteriore sinistra del veicolo e non destra come dichiarato dal teste.
Le dichiarazioni del dunque, sono affette da plurime e marcate contraddizioni intrinseche;
Tes_1 poco attendili sulla dinamica dell'evento e non rispondenti ai dati obiettivi emergenti dagli atti di causa. Ne deriva che condivisibilmente non sono state assunte a fondamento della prova dell'esistenza dello scontro. 5.5. Quanto agli esiti della c.t.u. a firma dell'Ing. , invero, in essa vi è solo l'affermazione della Per_3 compatibilità della dinamica riferita dall'attrice con i danni rappresentati nelle foto dei veicoli. Tuttavia, lo stesso c.t.u. precisa che non vi sono elementi dai quali desumere il punto d'urto, la velocità dei veicoli, la traiettoria dei medesimi post urto ed il loro stato di quiete finale.
In effetti, il c.t.u. ho solo descritto i danni osservati come compatibili con la dinamica, ma non ha potuto indicare l'esistenza di ulteriori elementi di riscontro. La sola compatibilità dei danni con un tamponamento ed un urto frontale, tuttavia, nulla dice sul reale accadimento dello specifico sinistro oggetto di giudizio, ossia nei termini e con le modalità indicate in citazione.
Anche in tal caso, fermi i rilievi sopra esposti, il GdP ha con valutazione condivisibile escluso che la c.t.u. potesse essere posta a fondamento dell'affermazione dell'esistenza dello scontro indicato in citazione.
5.6. Neppure assume rilievo la presenza del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dal conducente non proprietario del veicolo.
È noto, infatti, che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo, sicchè va liberamente apprezzata nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo (arg. da Cass. civ. n. 8214/2013). Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi nel caso in esame, ove il danneggiato proprietario del veicolo ha agito non solo contro il proprietario del veicolo antagonista, ma anche verso la propria assicurazione, proponendo all'evidenza una azione diretta verso il proprio assicuratore (art. 145 e 149 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). A tutto voler concedere, comunque, va ribadito ove sorgano i presupposti, insussistenti nel caso di specie, per l'operatività della presunzione iuris tantum riferita alla portata in senso lato confessoria del modulo di constatazione amichevole (art. 143, co. 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni pagina 9 di 11 riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato (cfr., ad esempio, Cass., 25/06/2013, n. 15881, Cass., 27/03/2019, n. 8451).
Nella specie, in effetti, si è già evidenziato che non vi è prova della corrispondenza tra la dinamica descritta dall'attore, che ha invocato il modulo, e gli esiti complessivi dell'istruttoria, nonché, in definitiva, dello stesso fatto storico dedotto. Per l'effetto, alcun valore dirimente poteva essere assegnato dal GdP al modulo di constatazione amichevole in atti. 5.7. Quanto al dispositivo di rilevazione, c.d. “scatola nera”, l'articolata censura dell'appellante si rivolge all'inidoneità probatoria dei dati ricavabili su un dispositivo installato sull'autovettura assicurata , CP_4 indicata nella Alfa Romeo. Come sopra evidenziato, tuttavia, l'autovettura assicurata con l'appellata compagnia assicurativa è la vettura dell'attore appellante, e non risultano in atti i dati della c.d. “scatola nera” riferibili al veicolo assicurato con la compagnia assicurativa appellata. Pure assumendo che l'appellante abbia inteso riferirsi ai dati Gps ricavabili dal dispositivo installato sulla Alfa Romeo (assicurato con diversa compagnia), la censura non si confronta con l'effettiva motivazione. Il GdP, in effetti, non ha assegnato a tali dati il valore probatorio attribuito dall'art. 145-bis del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124; norma inapplicabile al sinistro in esame, il quale è presuntivamente avvenuto nel 2015.
Di fatto, il GdP ha ritenuto che la mancata rilevazione del veicolo Alfa Romeo sulla via Paul Harris nell'orario del presunto sinistro fosse un elemento che, in uno ad altri, portava all'affermazione della mancanza di prova del fatto lesivo. Nel complessivo esame dell'appello, tuttavia, tale circostanza non assume rilievo, in considerazione del valore assorbente delle già evidenziate carenze probatorie in ordine alla effettiva verificazione del sinistro dedotto in citazione, nonché in ragione di quanto di seguito esposto.
5.8. Se è vero che la conferma della sentenza sotto il punto di vista della mancanza di prova del sinistro rende superfluo l'esame della prova del nesso causale, tuttavia, è altresì vero che le ragioni indicate dal GdP a sostegno della mancanza di prova dei danni lamentati rappresentano altrettante ragioni di rigetto della domanda, sulle quali l'atto di appello non ha profili di fondatezza. Per completezza, dunque, giova evidenziare che quanto ai danni in ipotesi occorsi alla persona del , Pt_1 va confermata l'assenza di prova del nesso causale già rilevata dal giudice di prime cure. In effetti, ricorre un apprezzabile lasso di tempo tra il riferito sinistro stradale e l'accesso del al Pt_1 pronto soccorso, avvenuto la mattina seguente.
Inoltre, il referto radiologico eseguito sul in data 2.9.2015 non evidenzia danni alla colonna Pt_1 cervicale.
Tali dati, unitamente all'assenza di prova circa la modalità di impatto e di riscontri sull'entità del medesimo, non avrebbero consentito l'affermazione dell'esistenza del nesso causale tra evento e danno. Quanto ai danni materiali, l'assenza di prova circa la dinamica dell'evento e la conseguente riferibilità dei danni raffigurati nelle fotografie al sinistro non avrebbe consentito di ritenere provato il nesso causale.
Di fatto, militano in tal senso la diversità dei punti d'urto e dell'impatto post urto (ossia, la collisione con il palo) indicati dal teste, nonché l'assenza di riscontro circa la dinamica riferita dall'attore in primo grado. In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
5.9. Il rigetto dell'appello per il danno materiale rende superflua ogni statuizione sulla connessa richiesta, evidentemente nuova, di liquidazione del danno da “fermo tecnico” formulata dall'appellante; richiesta, invero, già tardivamente introdotta con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e rimasta assorbita dal rigetto della domanda.
6. Le spese processuali
pagina 10 di 11 Quanto alle spese, con riferimento al primo grado di giudizio, va ricordato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 1775/2017). Nella specie, non risulta proposto appello incidentale da parte dell'appellata, la quale ha chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, secondo i parametri vigenti, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta e delle diminuzioni operabili sui valori medi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014.
Nulla sulle spese in relazione alla parte appellata contumace vittoriosa.
Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti per dichiarare l'appellante tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, se dovuto, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento perché l'impugnazione proposta è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
− DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
− RIGETTA il gravame proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata Parte_1
n. 25/2021 emessa dal Giudice di Pace di SS, depositata in data 25.01.2021;
− CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di Parte_1 giudizio che si liquidano in € 2.540,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
− DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto;
− MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in data 29.3.2025
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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