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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2024, n. 11403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11403 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 3693-2022 proposto da: COMUNE DI MURO LUCANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO n. 83, nello studio dell’avv. FILOMENA MOSSUCCA, rappresentato e difeso dall’avv. SALVATORE PAGLIUCA
- ricorrente -
contro CO AR GE, ARNI DO, ARNI NUNZIO, ARNI ON ed DI DI UC NA Civile Sent. Sez. 2 Num. 11403 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 29/04/2024 2 di 6
- intimati -
avverso la sentenza n. 1066/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il P.G., nella persona della dott.ssa ROSA AR DELL’ERBA; FATTI DI CAUSA Con ricorso in opposizione depositato al Giudice di Pace di Bella, AC AR DA impugnava una intimazione di pagamento notificatale dal Comune di Muro Lucano per il pagamento di canoni enfiteutici relativi agli anni dal 2002 al 2006, invocandone l’annullamento e la declaratoria di inesistenza del debito preteso dall’ente locale. Nella resistenza del convenuto il Giudice di Pace, con sentenza n. 185/2008, dopo aver riunito una serie di cause aventi identico oggetto, annullava le intimazioni di pagamento notificate dal Comune a AC AR DA, ARni Gerardo, ARni NU, ARni TO e CI ON. Con la sentenza impugnata, n. 1066/2020, il Tribunale di Potenza dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dal Comune avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Muro Lucano, affidandosi a tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale dell’11.7.2022 dinanzi la sesta sezione di questa Corte, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 10665/2022, affinchè esso fosse trattato in udienza pubblica. E’ comparso all’udienza pubblica del 27.2.2024, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria, il P.G., che ha 3 di 6 concluso per l’inammissibilità, o in subordine per il rigetto, del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente denunzia l’omessa pronuncia, vizio di motivazione e la violazione o falsa applicazione degli artt. 615, 616, 112 c.p.c. e 949 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ente locale avverso la decisione di prima istanza, sul presupposto che la domanda originariamente proposta dalle parti opponenti fosse qualificabile in termini di opposizione all’esecuzione. Ad avviso del Comune, trattandosi invece di domanda di accertamento negativo del credito vantato dall’ente locale, l’appello avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile. Con il secondo motivo, il Comune di Muro Lucano lamenta il vizio di ultrapetizione, la violazione o falsa applicazione degli artt. 615, 616, 112 c.p.c. e 949 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il gravame, avrebbe in sostanza sostituito alla domanda di accertamento dell’inesistenza della pretesa creditoria, proposta dagli originari opponenti, una domanda di opposizione all’esecuzione, dagli stessi in effetti mai proposta. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate nei limiti di cui infra. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il gravame interposto dall’ente locale avverso la decisione di prime cure, affermando che “Emerge chiaramente dalla sentenza appellata che il giudice di prime cure ha qualificato le domande proposte in primo grado come opposizioni all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. in considerazione delle doglianze degli attori che lamentavano la insussistenza di un titolo esecutivo previsto dall’art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999 per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti 4 di 6 pubblici, come quelle oggetto delle pretese creditizie avanzate nei loro confronti dal comune di Muro Lucano” (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Al contrario, dalla sentenza di primo grado, resa dal Giudice di Pace di Bella n. 185/2008, il cui esame è consentito al collegio in presenza della deduzione di un vizio di carattere processuale, emerge che il primo giudice aveva testualmente ritenuto che “Nel caso che ci occupa l’avviso di pagamento, impugnato dai ricorrenti sul presupposto che lo stesso rappresentasse il primo atto della procedura esecutiva, in effetti presenta i caratteri dell’avviso di accertamento, poiché con esso l’Amministrazione comunale ha comunicato al contribuente una pretesa tributaria definita, oltre che l’avvertimento che in caso di omesso pagamento, nell’indicato termine, si sarebbe proceduto in suo danno. L’atto, perciò, dev’essere considerato un avviso di liquidazione e come tale, in funzione della sua portata sostanziale, impugnabile dinanzi il Giudice competente …” (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). Il Giudice di Pace, dunque, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non ha “chiaramente” qualificato la domanda sub specie di opposizione all’esecuzione, avendo fatto riferimento piuttosto, peraltro in modo confuso, all’avviso di pagamento, all’avviso di accertamento ed all’avviso di liquidazione. Si configura pertanto un errore di sussunzione, consistente, alternativamente, nell'assunzione della fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da quest’ultima prevista non è idonea a regolare la prima, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (sul punto, cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. del 25/09/2019, Rv. 655150 – 02; nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza n. del 14/01/2019, Rv. 652398 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. del 30/04/2018, Rv. 648593), avendo, nel caso di specie, il 5 di 6 giudice di seconda istanza dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto dell’esistenza di una qualificazione precisa della domanda, da parte del Giudice di Pace, che in effetti non si ravvisa in concreto. Da quanto precede deriva l’accoglimento delle due censure in esame, limitatamente al profilo processuale suindicato. Spetterà al giudice del rinvio procedere ad un nuovo esame della fattispecie, se del caso previa l’opportuna qualificazione giuridica della domanda che, in concreto, gli originari opponenti avevano formulato. L’accoglimento, nei limiti di quanto detto, delle prime due censure implica l’assorbimento del terzo motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione e la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe deciso sulla scorta di una motivazione apparente, richiamando una norma –l’art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999– che in realtà non sarebbe applicabile all’oggetto del giudizio di merito. In definitiva, vanno accolti, in parte qua, i primi due motivi del ricorso, assorbiti nel resto, come anche il terzo. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti delle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Potenza, in differente composizione.
PQM
la Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbite le restanti doglianze. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Potenza, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 12 marzo 2024. IL PRESIDENTE ZO OR 6 di 6 IL RELATORE NO Oliva
- ricorrente -
contro CO AR GE, ARNI DO, ARNI NUNZIO, ARNI ON ed DI DI UC NA Civile Sent. Sez. 2 Num. 11403 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 29/04/2024 2 di 6
- intimati -
avverso la sentenza n. 1066/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il P.G., nella persona della dott.ssa ROSA AR DELL’ERBA; FATTI DI CAUSA Con ricorso in opposizione depositato al Giudice di Pace di Bella, AC AR DA impugnava una intimazione di pagamento notificatale dal Comune di Muro Lucano per il pagamento di canoni enfiteutici relativi agli anni dal 2002 al 2006, invocandone l’annullamento e la declaratoria di inesistenza del debito preteso dall’ente locale. Nella resistenza del convenuto il Giudice di Pace, con sentenza n. 185/2008, dopo aver riunito una serie di cause aventi identico oggetto, annullava le intimazioni di pagamento notificate dal Comune a AC AR DA, ARni Gerardo, ARni NU, ARni TO e CI ON. Con la sentenza impugnata, n. 1066/2020, il Tribunale di Potenza dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dal Comune avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Muro Lucano, affidandosi a tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale dell’11.7.2022 dinanzi la sesta sezione di questa Corte, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 10665/2022, affinchè esso fosse trattato in udienza pubblica. E’ comparso all’udienza pubblica del 27.2.2024, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria, il P.G., che ha 3 di 6 concluso per l’inammissibilità, o in subordine per il rigetto, del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente denunzia l’omessa pronuncia, vizio di motivazione e la violazione o falsa applicazione degli artt. 615, 616, 112 c.p.c. e 949 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ente locale avverso la decisione di prima istanza, sul presupposto che la domanda originariamente proposta dalle parti opponenti fosse qualificabile in termini di opposizione all’esecuzione. Ad avviso del Comune, trattandosi invece di domanda di accertamento negativo del credito vantato dall’ente locale, l’appello avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile. Con il secondo motivo, il Comune di Muro Lucano lamenta il vizio di ultrapetizione, la violazione o falsa applicazione degli artt. 615, 616, 112 c.p.c. e 949 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il gravame, avrebbe in sostanza sostituito alla domanda di accertamento dell’inesistenza della pretesa creditoria, proposta dagli originari opponenti, una domanda di opposizione all’esecuzione, dagli stessi in effetti mai proposta. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate nei limiti di cui infra. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il gravame interposto dall’ente locale avverso la decisione di prime cure, affermando che “Emerge chiaramente dalla sentenza appellata che il giudice di prime cure ha qualificato le domande proposte in primo grado come opposizioni all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. in considerazione delle doglianze degli attori che lamentavano la insussistenza di un titolo esecutivo previsto dall’art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999 per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti 4 di 6 pubblici, come quelle oggetto delle pretese creditizie avanzate nei loro confronti dal comune di Muro Lucano” (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Al contrario, dalla sentenza di primo grado, resa dal Giudice di Pace di Bella n. 185/2008, il cui esame è consentito al collegio in presenza della deduzione di un vizio di carattere processuale, emerge che il primo giudice aveva testualmente ritenuto che “Nel caso che ci occupa l’avviso di pagamento, impugnato dai ricorrenti sul presupposto che lo stesso rappresentasse il primo atto della procedura esecutiva, in effetti presenta i caratteri dell’avviso di accertamento, poiché con esso l’Amministrazione comunale ha comunicato al contribuente una pretesa tributaria definita, oltre che l’avvertimento che in caso di omesso pagamento, nell’indicato termine, si sarebbe proceduto in suo danno. L’atto, perciò, dev’essere considerato un avviso di liquidazione e come tale, in funzione della sua portata sostanziale, impugnabile dinanzi il Giudice competente …” (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). Il Giudice di Pace, dunque, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non ha “chiaramente” qualificato la domanda sub specie di opposizione all’esecuzione, avendo fatto riferimento piuttosto, peraltro in modo confuso, all’avviso di pagamento, all’avviso di accertamento ed all’avviso di liquidazione. Si configura pertanto un errore di sussunzione, consistente, alternativamente, nell'assunzione della fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da quest’ultima prevista non è idonea a regolare la prima, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (sul punto, cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. del 25/09/2019, Rv. 655150 – 02; nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza n. del 14/01/2019, Rv. 652398 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. del 30/04/2018, Rv. 648593), avendo, nel caso di specie, il 5 di 6 giudice di seconda istanza dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto dell’esistenza di una qualificazione precisa della domanda, da parte del Giudice di Pace, che in effetti non si ravvisa in concreto. Da quanto precede deriva l’accoglimento delle due censure in esame, limitatamente al profilo processuale suindicato. Spetterà al giudice del rinvio procedere ad un nuovo esame della fattispecie, se del caso previa l’opportuna qualificazione giuridica della domanda che, in concreto, gli originari opponenti avevano formulato. L’accoglimento, nei limiti di quanto detto, delle prime due censure implica l’assorbimento del terzo motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione e la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe deciso sulla scorta di una motivazione apparente, richiamando una norma –l’art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999– che in realtà non sarebbe applicabile all’oggetto del giudizio di merito. In definitiva, vanno accolti, in parte qua, i primi due motivi del ricorso, assorbiti nel resto, come anche il terzo. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti delle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Potenza, in differente composizione.
PQM
la Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbite le restanti doglianze. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Potenza, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 12 marzo 2024. IL PRESIDENTE ZO OR 6 di 6 IL RELATORE NO Oliva