TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/07/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
10633/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 02/07/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 633/2024R.G. promosso
DA
, nato a [...] il [...] c.f. , res. in Paternò Parte_1 C.F._1 via Giuseppe Garibaldi 140, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Stefano Esposito, come da procura depositata in giudizio , domiciliato presso il suo studio in Catania, Piazza
Michelangelo Buonarroti n. 22;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21 , c. f. , in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio, depositato il 13/11/2924, parte ricorrente impugnava gli atti di seguito specificati :
Intimazione di pagamento n. 29320249029828586000, notificata da il Controparte_2
15/10/2024. Proponeva impugnazione in riferimento ai seguenti titoli esecutivi, afferenti contributi CP_
sottesi all'intimazione specificata , segnatamente :
- cartella di pagamento, emessa per euro 4.131,34 che risultava notificata in data 10/05/2011; CP_
- Avviso di addebito n. 59320112000244589 emesso da di Catania per euro 2.794,53 che risultava notificato in data 08/07/2011; CP_
- Avviso di addebito 5932016 0000 624210 emesso da di Catania per euro 2.789,98 che risultava notificato in data 08/04/2016; CP_
- Avviso di addebito n. 5932016 000 4707718 emesso da di Catania per euro 2.764,12 che risultava notificato in data 26.10.2016; CP_
- Avviso di addebito n. 5932016 0008950235 emesso da di Catania per euro 1.549,21 che risultava notificato in data 17.01.2017; CP_
- Avviso di addebito n. 5932017 000 3615250 emesso da di Catania per euro 5.552,26 che risultava notificato in data 10.11.2017; CP_
- Avviso di addebito n. 5932017 000 6609749 emesso da di Catania per euro 11.880,51 che risultava notificato in data 29.12.2017; CP_
- Avviso di addebito n. 5932018 000 2425944 emesso da di Catania per euro 4.181,56 che risultava notificato in data 03.08.2018;
Le somme così richieste dal' ammontavano complessivamente in euro Controparte_3
35.643,51.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'omessa notifica degli avvisi di addebito e della cartella , sottesa all'intimazione impugnata. Eccepiva altresì l'avvenuta prescrizione dei contributi relativi alle annualità richieste, risalenti agli anni di imposta 2008, 2009, 2010,2015, 2016,
2017.
Richiamava sotto tale profilo l'art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995. Deduceva l'estinzione di CP_ tutti i crediti contributivi vantati da per il decorso della prescrizione estintiva dei crediti.
Eccepiva anche il decorso di prescrizione successiva alla notifica di ciascun atto impugnato e chiedeva che il Tribunale annullasse tutti gli atti impugnati , o revocasse i titoli sopra descritti, per l'avvenuta prescrizione dei crediti in capo all'ente emittente o per la prescrizione del diritto ad agire in esecuzione forzata per il recupero delle somme. Chiedeva la vittoria di spese di giudizio , con il favore della distrazione per il procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava udienza di discussione. CP_ Si costituiva in giudizio con memoria difensiva ed allegati che depositava, in cui deduceva la regolare notifica di tutti gli atti impugnati , che documentava con avvisi di ricevimento di raccomandata in proprio possesso e con richiesta alla di atti interruttivi Controparte_2 compiuti per contrastare la prescrizione dei crediti affidati al concessionario. Depositava in atti il riscontro da parte di e deduceva il mancato decorso di prescrizione di tutti i Controparte_2 crediti che risultavano esigibili e dovuti. Deduceva l'applicabilità alla fattispecie della legislazione emessa durante l'emergenza sanitaria da covid-19 , che aveva sospeso il decorso di prescrizione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma di tutti i titoli esecutivi impugnati.
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate , con provvedimento dell'11 giugno 2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento. L'udienza del 02 luglio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ricorrendone i presupposti, senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge. Acquisite le note sostitutive dell'udienza, come in atti depositate , il giudizio viene definito con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗
Dalla documentazione presente in atti e depositata in giudizio dall'Istituto risulta che gli avvisi di addebito sono stati notificati dalla parte resistente a mezzo raccomandata postale diretta. L'art. 30, comma 4 , del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 2010 dispone che l'avviso di addebito prioritariamente è notificato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo che risulta dagli elenchi CP_ previsti dalla legge, ovvero previa convenzione tra comune ed da messi comunali o dagli agenti di polizia municipale. La notifica poi può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultima modalità di notifica diretta a mezzo posta, si applica la normativa relativa all'invio della ordinaria corrispondenza, ovverosia quella del DPR n. 655/1982 afferente il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi, la normativa di cui al
DM 09.04.2001 “ approvazione delle condizioni generali del servizio postale” e la normativa di cui al DM 01.10.2008 n. 33894 “ approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale”. Tale ultima normativa indicata prevede per gli invii a firma , come la raccomandata con A.R. , in caso di temporanea assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverlo , esclusivamente il rilascio all'indirizzo del destinatario, di avviso di IA presso l'ufficio postale e nessun altro adempimento da parte del postino.
Quando gli Enti ricorrono a tale modalità di notificazione, alla spedizione dell'atto si applicano le regole ordinarie che regolano il servizio postale universale sopra richiamate , non si applicano le regole della legge n. 890/1982. Tale principio trova conferma dalla cassazione in numerose sentenze anche recenti ( si cfr. Cass. n. 33563/2018; 12883/2020; Cass. Sez. lav. Sentenza del 06.12.2024 n.
31369 si richiama altresì Cassazione Sez. trib. Sentenza 11/04/2024 n. 9866; Cass. sez. trib. 31/7/2024
n. 21570).
Fatta tale premessa dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di addebito 59320112000244589
è stato notificato con raccomandata A.R. in data 08.7.2011. L'avviso di addebito 5932016 0000 624210 è stato notificato con raccomandata con A.R. in data
08.4.2016. L'avviso di addebito 5932016 000 4707718 è stato notificato con raccomandata a.r. in data 26.10.2016. L'avviso di addebito 593 2016 000 8950235 è stato notificato con raccomandata
A.R. in data 17.01.2017.
L'avviso di addebito 5932017 000 3615250 è stato notificato con raccomandata A.R. per compiuta IA del 10.11.2017, con avviso di IA rilasciato in data 21/10/2017, come attestato sulla busta dall'ufficiale postale. L'avviso di addebito 593 2017 000 6609749 è stato notificato con raccomandata con AR per compiuta IA il 29.12.2017, con avviso di IA rilasciato il
22.11.2017, come da attestazione dell'ufficiale postale.
L'avviso di addebito 5932018 000 2425944 è stato notificato con raccomandata con A.R. in data
03.08.2018 per compiuta IA , con avviso di IA rilasciato il 29/6/2018 , come da attestazione dell'ufficiale postale.
Pertanto alla luce di quanto risulta depositato in atti, risultano infondate le eccezioni sollevate dal ricorrente, di nullità delle notifiche eseguite a mezzo raccomandata presso l'indirizzo del destinatario
, ove il plico risulta consegnato a persona di famiglia, cui non ha fatto seguito invio di raccomandata informativa, diversamente da quanto prevede l'art. 140 c.p.c.
Come richiamato dalla normativa sopra citata , nelle forme di notifica diretta a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento si applicano le regole del sistema postale universale , non trovano applicazione le regole di notifica degli atti processuali e le regole di cui alla legge 890/1982.
Tale previsione , in orine alla regolamentazione da applicare non solo è prevista legislativamente , ma rappresenta anche un orientamento ribadito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Parimenti infondate sono le censure del ricorrente in ordine alle notifiche eseguite per compiuta IA che non sarebbero complete degli adempimenti e carenti sul piano probatorio. Tali censure sono infondate e sul punto si richiama la recente Cassazione che in materia di compiuta IA si è così espressa : “ Per le notificazioni “dirette” di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs.n. 546/1992, trovano applicazione le regole del servizio postale universale ( Cass.n. 15315/2014); da ciò consegue , dunque, che ove l'ufficio decida di avvalersi della notifica “diretta”, con spedizione dell'appello mediante plico raccomandato, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ai fini della “ compiuta IA”occorre far riferimento alla disciplina di cui agli articoli 24 e 25 d.m. 1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale;
più in dettaglio, come anche già ritenuto da questa Corte di legittimità, in tal caso la notifica si intende perfezionata, in applicazione analogica dell'art. 8 , comma 4, della citata legge 890/1982, decorso il decimo giorno dall'avviso di IA( Cass. n. 19958/2017)”. Cassazione n. 27261/2022. Applicati tali principi alla fattispecie all'esame le notifiche degli avvisi di addebito all'esame di giudizio , risultano tutte regolari. Non risulta provata in giudizio la notifica della cartella di pagamento
29320112000244589 , anche se l'Istituto afferma in memoria che dalle comunicazioni trasmesse dal concessionario , la cartella risulta notificata il 10/05/2011. Tuttavia in giudizio non sussiste prova di tale adempimento.
Sotto il profilo della prescrizione risultano prescritti la cartella di pagamento 29320112000244589 la cui notifica risulta il 10/05/2011 poiché , anche se risultasse in giudizio provata da idonea documentazione , l'atto interruttivo notificato il 31 agosto 2016 , rappresentato dall'intimazione di pagamento 29320169011779862000,è intervenuto quando la prescrizione quinquennale era ormai decorsa , non interrotta da altro atto precedentemente notificato. La medesima valutazione deve essere compiuta per l'avviso di addebito 59320112000244589 ,notificato in data 08/7/2011.
La prescrizione di questo titolo era decorsa alla data di notifica di intimazione pagamento (31.8.2016) come sopra indicato.
Per tali titoli risulta prescritto il diritto di agire in via esecutiva per il recupero dei contributi portati dagli atti prescritti.
Diversa valutazione occorre svolgere per gli altri titoli esecutivi in cui il decorso di prescrizione risulta interrotto dalla notifica di intimazioni di pagamento successive alla notificazione degli avvisi di addebito. Nella fattispecie trova altresì applicazione la legislazione emessa durante l'emergenza sanitaria da covid-19 , che ha sospeso il decorso di prescrizione , pertanto alla data di notifica dell'intimazione impugnata i contributi portati da tali titoli non risultano prescritti.
Come già evidenziato l'avviso di addebito 5932016 0000 624210 , notificato con raccomandata A.R. in data 08/04/2016;
l'avviso di addebito 5932016 000 4707718 risulta notificato con raccomandata A.R. in data
26.10.2016;
l'avviso di addebito 5932016 000 8950235 risulta notificato con raccomandata A.R. in data
17.01.2017;
l'avviso di addebito 5932017000 3615250 è stato notificato per compiuta IA 10.11.2017;
l'avviso di addebito 5932017000 6609749 è stato notificato per compiuta IA il 29.12.2017;
l'avviso di addebito 593 2018 000 2425944 risulta notificato per compiuta IA in data
03.08.2018.
Dopo la notifica di tali atti, l' , come si evince da documentazione offerta Controparte_2 dalla resistente, ha notificato una serie di atti interruttivi del decorso di prescrizione di seguito indicati
:
- intimazione di pagamento n. 29320169011779862000 , notificata il 31 agosto 2016 ; - avviso di intimazione 29320229012409627000 notificata a mezzo pec in data 08/06/2022;
- avviso di intimazione 29320229012409627000 notificata a mezzo pec in data 08.06.2022;
- avviso di intimazione 29320239008387760 000 notificata a mezzo pec il 23 giugno 2023;
- avviso di intimazione 29320249029828586000 , opposta nel presente giudizio e notificata il 15 ottobre 2024.
Dalla serie di atti interruttivi notificati al ricorrente odierno , deve escludersi che sia decorsa la prescrizione estintiva dei contributi portati dagli avvisi di addebito sopra specificati.
Alla fattispecie all'esame si applica, ai fini del computo del decorso del termine prescrizionale,la normativa emergenziale adottata durante la pandemia da covid-19 , che ha disposto la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti ed ha riconosciuto più tempo agli enti impositori ed alla riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei contributi.
Com'è noto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 37, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, e successivamente il D.L. 31.12.2020 n. 183 , art.11, convertito nella legge 26 febbraio 2021 n. 21, hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio 2020 al30 giugno 2020, poi prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 , per complessivi 311 giorni.
Inoltre D.L. 18/2020 ha determinato anche la sospensione dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione ( detto termine inizialmente fissato dall'8.3.2020 al 31 maggio 2020 è stato prorogato al 31 agosto 2021 durante il medesimo periodo pandemico). Precisamente l'art. 68D.L. 18/2020 ha disposto che :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti delal riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione .Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”.
Il citato articolo 68 DL 18/2020, dopo avere previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti , derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ( scadenti da 8 marzo 2020 al
31 agosto 2021) , richiama l'art. 12 D.Lgs. 159/2015. Detto articolo al comma 1 prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento, nella fattispecie pari a 542 giorni.
Aggiungendo pertanto tale termine di sospensione alla ordinaria prescrizione quinquennale di ciascun avviso di addebito , considerando altresì l'effetto interruttivo degli atti di intimazione sopra specificati, nessuna prescrizione di contributi è decorsa per i titoli esecutivi sopra specificati , notificati dal 2016 al 2018.
Il ricorso trova accoglimento limitatamente la prescrizione decorsa per la cartella di pagamento
29320110028772172 che risulta notificata il 10 maggio 2011 e per l'avviso di addebito 593 2011
2000 244589che risulta notificato in data 8 luglio 2011 , il cui decorso di prescrizione si era già compiuto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento 29320169011779862 000 notificata in data 31 agosto 2016. Per gli altri titoli non risulta decorsa la prescrizione, vanno pertanto confermati, con obbligo di pagamento delle somme ivi portate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo , secondo i parametri cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, come in ricorso dichiarato e tenendo conto dei titoli che risultano prescritti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10633/2024 R.G. , disattesa ogni contraria eccezione e difesa , così provvede :
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara estinto il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la cartella di pagamento 29320110028772172 e per l'avviso di addebito 593 20112000244589;
Conferma tutti gli altri titoli impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della parte resistente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge.
Catania 29/7/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 02/07/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 633/2024R.G. promosso
DA
, nato a [...] il [...] c.f. , res. in Paternò Parte_1 C.F._1 via Giuseppe Garibaldi 140, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Stefano Esposito, come da procura depositata in giudizio , domiciliato presso il suo studio in Catania, Piazza
Michelangelo Buonarroti n. 22;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21 , c. f. , in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio, depositato il 13/11/2924, parte ricorrente impugnava gli atti di seguito specificati :
Intimazione di pagamento n. 29320249029828586000, notificata da il Controparte_2
15/10/2024. Proponeva impugnazione in riferimento ai seguenti titoli esecutivi, afferenti contributi CP_
sottesi all'intimazione specificata , segnatamente :
- cartella di pagamento, emessa per euro 4.131,34 che risultava notificata in data 10/05/2011; CP_
- Avviso di addebito n. 59320112000244589 emesso da di Catania per euro 2.794,53 che risultava notificato in data 08/07/2011; CP_
- Avviso di addebito 5932016 0000 624210 emesso da di Catania per euro 2.789,98 che risultava notificato in data 08/04/2016; CP_
- Avviso di addebito n. 5932016 000 4707718 emesso da di Catania per euro 2.764,12 che risultava notificato in data 26.10.2016; CP_
- Avviso di addebito n. 5932016 0008950235 emesso da di Catania per euro 1.549,21 che risultava notificato in data 17.01.2017; CP_
- Avviso di addebito n. 5932017 000 3615250 emesso da di Catania per euro 5.552,26 che risultava notificato in data 10.11.2017; CP_
- Avviso di addebito n. 5932017 000 6609749 emesso da di Catania per euro 11.880,51 che risultava notificato in data 29.12.2017; CP_
- Avviso di addebito n. 5932018 000 2425944 emesso da di Catania per euro 4.181,56 che risultava notificato in data 03.08.2018;
Le somme così richieste dal' ammontavano complessivamente in euro Controparte_3
35.643,51.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'omessa notifica degli avvisi di addebito e della cartella , sottesa all'intimazione impugnata. Eccepiva altresì l'avvenuta prescrizione dei contributi relativi alle annualità richieste, risalenti agli anni di imposta 2008, 2009, 2010,2015, 2016,
2017.
Richiamava sotto tale profilo l'art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995. Deduceva l'estinzione di CP_ tutti i crediti contributivi vantati da per il decorso della prescrizione estintiva dei crediti.
Eccepiva anche il decorso di prescrizione successiva alla notifica di ciascun atto impugnato e chiedeva che il Tribunale annullasse tutti gli atti impugnati , o revocasse i titoli sopra descritti, per l'avvenuta prescrizione dei crediti in capo all'ente emittente o per la prescrizione del diritto ad agire in esecuzione forzata per il recupero delle somme. Chiedeva la vittoria di spese di giudizio , con il favore della distrazione per il procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava udienza di discussione. CP_ Si costituiva in giudizio con memoria difensiva ed allegati che depositava, in cui deduceva la regolare notifica di tutti gli atti impugnati , che documentava con avvisi di ricevimento di raccomandata in proprio possesso e con richiesta alla di atti interruttivi Controparte_2 compiuti per contrastare la prescrizione dei crediti affidati al concessionario. Depositava in atti il riscontro da parte di e deduceva il mancato decorso di prescrizione di tutti i Controparte_2 crediti che risultavano esigibili e dovuti. Deduceva l'applicabilità alla fattispecie della legislazione emessa durante l'emergenza sanitaria da covid-19 , che aveva sospeso il decorso di prescrizione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma di tutti i titoli esecutivi impugnati.
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate , con provvedimento dell'11 giugno 2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento. L'udienza del 02 luglio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ricorrendone i presupposti, senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge. Acquisite le note sostitutive dell'udienza, come in atti depositate , il giudizio viene definito con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗
Dalla documentazione presente in atti e depositata in giudizio dall'Istituto risulta che gli avvisi di addebito sono stati notificati dalla parte resistente a mezzo raccomandata postale diretta. L'art. 30, comma 4 , del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 2010 dispone che l'avviso di addebito prioritariamente è notificato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo che risulta dagli elenchi CP_ previsti dalla legge, ovvero previa convenzione tra comune ed da messi comunali o dagli agenti di polizia municipale. La notifica poi può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultima modalità di notifica diretta a mezzo posta, si applica la normativa relativa all'invio della ordinaria corrispondenza, ovverosia quella del DPR n. 655/1982 afferente il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi, la normativa di cui al
DM 09.04.2001 “ approvazione delle condizioni generali del servizio postale” e la normativa di cui al DM 01.10.2008 n. 33894 “ approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale”. Tale ultima normativa indicata prevede per gli invii a firma , come la raccomandata con A.R. , in caso di temporanea assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverlo , esclusivamente il rilascio all'indirizzo del destinatario, di avviso di IA presso l'ufficio postale e nessun altro adempimento da parte del postino.
Quando gli Enti ricorrono a tale modalità di notificazione, alla spedizione dell'atto si applicano le regole ordinarie che regolano il servizio postale universale sopra richiamate , non si applicano le regole della legge n. 890/1982. Tale principio trova conferma dalla cassazione in numerose sentenze anche recenti ( si cfr. Cass. n. 33563/2018; 12883/2020; Cass. Sez. lav. Sentenza del 06.12.2024 n.
31369 si richiama altresì Cassazione Sez. trib. Sentenza 11/04/2024 n. 9866; Cass. sez. trib. 31/7/2024
n. 21570).
Fatta tale premessa dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di addebito 59320112000244589
è stato notificato con raccomandata A.R. in data 08.7.2011. L'avviso di addebito 5932016 0000 624210 è stato notificato con raccomandata con A.R. in data
08.4.2016. L'avviso di addebito 5932016 000 4707718 è stato notificato con raccomandata a.r. in data 26.10.2016. L'avviso di addebito 593 2016 000 8950235 è stato notificato con raccomandata
A.R. in data 17.01.2017.
L'avviso di addebito 5932017 000 3615250 è stato notificato con raccomandata A.R. per compiuta IA del 10.11.2017, con avviso di IA rilasciato in data 21/10/2017, come attestato sulla busta dall'ufficiale postale. L'avviso di addebito 593 2017 000 6609749 è stato notificato con raccomandata con AR per compiuta IA il 29.12.2017, con avviso di IA rilasciato il
22.11.2017, come da attestazione dell'ufficiale postale.
L'avviso di addebito 5932018 000 2425944 è stato notificato con raccomandata con A.R. in data
03.08.2018 per compiuta IA , con avviso di IA rilasciato il 29/6/2018 , come da attestazione dell'ufficiale postale.
Pertanto alla luce di quanto risulta depositato in atti, risultano infondate le eccezioni sollevate dal ricorrente, di nullità delle notifiche eseguite a mezzo raccomandata presso l'indirizzo del destinatario
, ove il plico risulta consegnato a persona di famiglia, cui non ha fatto seguito invio di raccomandata informativa, diversamente da quanto prevede l'art. 140 c.p.c.
Come richiamato dalla normativa sopra citata , nelle forme di notifica diretta a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento si applicano le regole del sistema postale universale , non trovano applicazione le regole di notifica degli atti processuali e le regole di cui alla legge 890/1982.
Tale previsione , in orine alla regolamentazione da applicare non solo è prevista legislativamente , ma rappresenta anche un orientamento ribadito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Parimenti infondate sono le censure del ricorrente in ordine alle notifiche eseguite per compiuta IA che non sarebbero complete degli adempimenti e carenti sul piano probatorio. Tali censure sono infondate e sul punto si richiama la recente Cassazione che in materia di compiuta IA si è così espressa : “ Per le notificazioni “dirette” di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs.n. 546/1992, trovano applicazione le regole del servizio postale universale ( Cass.n. 15315/2014); da ciò consegue , dunque, che ove l'ufficio decida di avvalersi della notifica “diretta”, con spedizione dell'appello mediante plico raccomandato, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ai fini della “ compiuta IA”occorre far riferimento alla disciplina di cui agli articoli 24 e 25 d.m. 1.10.2008, recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale;
più in dettaglio, come anche già ritenuto da questa Corte di legittimità, in tal caso la notifica si intende perfezionata, in applicazione analogica dell'art. 8 , comma 4, della citata legge 890/1982, decorso il decimo giorno dall'avviso di IA( Cass. n. 19958/2017)”. Cassazione n. 27261/2022. Applicati tali principi alla fattispecie all'esame le notifiche degli avvisi di addebito all'esame di giudizio , risultano tutte regolari. Non risulta provata in giudizio la notifica della cartella di pagamento
29320112000244589 , anche se l'Istituto afferma in memoria che dalle comunicazioni trasmesse dal concessionario , la cartella risulta notificata il 10/05/2011. Tuttavia in giudizio non sussiste prova di tale adempimento.
Sotto il profilo della prescrizione risultano prescritti la cartella di pagamento 29320112000244589 la cui notifica risulta il 10/05/2011 poiché , anche se risultasse in giudizio provata da idonea documentazione , l'atto interruttivo notificato il 31 agosto 2016 , rappresentato dall'intimazione di pagamento 29320169011779862000,è intervenuto quando la prescrizione quinquennale era ormai decorsa , non interrotta da altro atto precedentemente notificato. La medesima valutazione deve essere compiuta per l'avviso di addebito 59320112000244589 ,notificato in data 08/7/2011.
La prescrizione di questo titolo era decorsa alla data di notifica di intimazione pagamento (31.8.2016) come sopra indicato.
Per tali titoli risulta prescritto il diritto di agire in via esecutiva per il recupero dei contributi portati dagli atti prescritti.
Diversa valutazione occorre svolgere per gli altri titoli esecutivi in cui il decorso di prescrizione risulta interrotto dalla notifica di intimazioni di pagamento successive alla notificazione degli avvisi di addebito. Nella fattispecie trova altresì applicazione la legislazione emessa durante l'emergenza sanitaria da covid-19 , che ha sospeso il decorso di prescrizione , pertanto alla data di notifica dell'intimazione impugnata i contributi portati da tali titoli non risultano prescritti.
Come già evidenziato l'avviso di addebito 5932016 0000 624210 , notificato con raccomandata A.R. in data 08/04/2016;
l'avviso di addebito 5932016 000 4707718 risulta notificato con raccomandata A.R. in data
26.10.2016;
l'avviso di addebito 5932016 000 8950235 risulta notificato con raccomandata A.R. in data
17.01.2017;
l'avviso di addebito 5932017000 3615250 è stato notificato per compiuta IA 10.11.2017;
l'avviso di addebito 5932017000 6609749 è stato notificato per compiuta IA il 29.12.2017;
l'avviso di addebito 593 2018 000 2425944 risulta notificato per compiuta IA in data
03.08.2018.
Dopo la notifica di tali atti, l' , come si evince da documentazione offerta Controparte_2 dalla resistente, ha notificato una serie di atti interruttivi del decorso di prescrizione di seguito indicati
:
- intimazione di pagamento n. 29320169011779862000 , notificata il 31 agosto 2016 ; - avviso di intimazione 29320229012409627000 notificata a mezzo pec in data 08/06/2022;
- avviso di intimazione 29320229012409627000 notificata a mezzo pec in data 08.06.2022;
- avviso di intimazione 29320239008387760 000 notificata a mezzo pec il 23 giugno 2023;
- avviso di intimazione 29320249029828586000 , opposta nel presente giudizio e notificata il 15 ottobre 2024.
Dalla serie di atti interruttivi notificati al ricorrente odierno , deve escludersi che sia decorsa la prescrizione estintiva dei contributi portati dagli avvisi di addebito sopra specificati.
Alla fattispecie all'esame si applica, ai fini del computo del decorso del termine prescrizionale,la normativa emergenziale adottata durante la pandemia da covid-19 , che ha disposto la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti ed ha riconosciuto più tempo agli enti impositori ed alla riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei contributi.
Com'è noto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 37, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, e successivamente il D.L. 31.12.2020 n. 183 , art.11, convertito nella legge 26 febbraio 2021 n. 21, hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio 2020 al30 giugno 2020, poi prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 , per complessivi 311 giorni.
Inoltre D.L. 18/2020 ha determinato anche la sospensione dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione ( detto termine inizialmente fissato dall'8.3.2020 al 31 maggio 2020 è stato prorogato al 31 agosto 2021 durante il medesimo periodo pandemico). Precisamente l'art. 68D.L. 18/2020 ha disposto che :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti delal riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione .Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”.
Il citato articolo 68 DL 18/2020, dopo avere previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti , derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ( scadenti da 8 marzo 2020 al
31 agosto 2021) , richiama l'art. 12 D.Lgs. 159/2015. Detto articolo al comma 1 prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento, nella fattispecie pari a 542 giorni.
Aggiungendo pertanto tale termine di sospensione alla ordinaria prescrizione quinquennale di ciascun avviso di addebito , considerando altresì l'effetto interruttivo degli atti di intimazione sopra specificati, nessuna prescrizione di contributi è decorsa per i titoli esecutivi sopra specificati , notificati dal 2016 al 2018.
Il ricorso trova accoglimento limitatamente la prescrizione decorsa per la cartella di pagamento
29320110028772172 che risulta notificata il 10 maggio 2011 e per l'avviso di addebito 593 2011
2000 244589che risulta notificato in data 8 luglio 2011 , il cui decorso di prescrizione si era già compiuto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento 29320169011779862 000 notificata in data 31 agosto 2016. Per gli altri titoli non risulta decorsa la prescrizione, vanno pertanto confermati, con obbligo di pagamento delle somme ivi portate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo , secondo i parametri cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, come in ricorso dichiarato e tenendo conto dei titoli che risultano prescritti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10633/2024 R.G. , disattesa ogni contraria eccezione e difesa , così provvede :
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara estinto il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la cartella di pagamento 29320110028772172 e per l'avviso di addebito 593 20112000244589;
Conferma tutti gli altri titoli impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della parte resistente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge.
Catania 29/7/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo