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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/06/2024, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Procedimento RG n. 409/2024
VERBALE di UDIENZA del giorno 11 giugno 2024
Alle ore 10.15, davanti al Giudice dott. Gabriele Romano sono presenti: per parte ricorrente l'Avv. Cacace;
per parte convenuta nessuno compare.
L'Avv. Cacace precisa le conclusioni come in ricorso e discute la causa insistendo per l'accoglimento delle stesse.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.20, assenti i Procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 409/2023 R.G.
1 promosso da: (Avv. Angela Cacace) Parte_1
contro
: , nella qualità di titolare de CP_1 Organizzazione_1
(contumace)
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, depositato in data 7 marzo 2024, l'Avv. esponeva che, nel mese di settembre 2022, Parte_1 [...]
(non in proprio ma nella sua qualità di titolare della ditta individuale CP_1 [...]
) lo aveva incaricato di assisterla avanti il Organizzazione_1
Tribunale della Spezia, nel procedimento di pignoramento presso terzi promosso da nel quale la ditta individuale della predetta era stata Parte_2 chiamata quale terza pignorata (procedura R.G.E. n. 513/2021). Il ricorrente riferiva di avere quindi, previa acquisizione di copia del fascicolo telematico e studio della posizione della ditta terza pignorata, provveduto a trasmettere a quest'ultima un preventivo per l'attività professionale richiesta, a mezzo email in data 13 ottobre 2022, con il quale aveva richiesto, per tutta la causa, a fronte di un valore della controversia pari ad euro € 8.300,00 (dunque ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), la somma di € 3.200,00 (oltre accessori), inferiore ai parametri medi ex DM 55/2014 (la cui applicazione avrebbe condotto ad un importo complessivo pari ad € 4.835,00, oltre accessori).
Esponeva ancora il ricorrente di aver provveduto, su mandato della cliente, a proporre tempestivamente ricorso ex artt. 549 e 617 c.p.c., ricevendo dalla stessa il pagamento della somma di € 250,00 (oltre accessori e rimborso delle spese anticipate per l'instaurazione del giudizio), come da fattura n. 39 del 28 ottobre 2022. In data 24 gennaio 2023, pur non avendo ancora ottenuto il saldo delle competenze richieste per le fasi di studio ed introduttiva, il legale provvedeva comunque a partecipare alla prima udienza del giudizio promosso nell'interesse della ditta individuale odierna convenuta, informando tempestivamente quest'ultima dell'esito della stessa. Atteso che, malgrado i reiterati solleciti, nessun ulteriore pagamento veniva ricevuto dal professionista per l'attività fino a quel momento svolta, quest'ultimo provvedeva a dismettere il mandato, dandone comunicazione alla cliente a mezzo pec del 3 febbraio 2023. Anche successivamente alla dismissione del mandato, l'Avv. ollecitava Pt_1 più volte il pagamento delle proprie competenze, sia direttamente che per il tramite del difensore incaricato. La cliente riscontrava le missive ricevute, dapprima garantendo il pagamento di quanto richiesto dal ricorrente entro il 12 ottobre 2023 (con pec del 5 ottobre 2023) e, successivamente, rinviando il predetto pagamento al 31 ottobre 2023 (con pec inviate rispettivamente l'11 ed il 13 ottobre 2023).
2 Senonché, nulla ricevendo da parte della cliente, il professionista introduceva il presente giudizio, osservando come il diritto al compenso dell'avvocato derivi dal contratto di mandato professionale, il quale non è soggetto a vincoli di forma, ed evidenziando che, per esigere il pagamento del compenso, l'avvocato deve provare il conferimento del mandato e l'adempimento dello stesso. Ritenuto di aver diritto al pagamento della somma di € 950,00 (oltre accessori), pari al residuo compenso per le fasi di studio e introduzione della causa (come da preventivo sottoposto alla cliente ed accettato dalla medesima), chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di € 1.136,20 per compenso professionale pattuito, ovvero, in subordine, del compenso previsto dai minimi tariffari di cui al DM 55/2014 per le attività concretamente svolte. La convenuta , ritualmente intimata, non si costituiva in CP_1 giudizio e veniva dichiarata contumace. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, avendo il professionista allegato al ricorso documentazione idonea a comprovare l'esistenza e lo svolgimento del mandato difensivo e, quindi, a giustificare la richiesta di pagamento;
è infatti principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale il diritto al compenso dell'avvocato scaturisce dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a particolari vincoli di forma (Cass. Civ., ord. n. 8863/2021), e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale (Cass. Civ., ord. n. 33193/2022). In particolare, lo svolgimento del mandato è comprovato dalla sottoscrizione del ricorso ex artt. 549 e 617 c.p.c., dalla partecipazione all'udienza e dall'informativa alla cliente, la quale, restando contumace, non ha provato di avere adempiuto all'obbligazione di pagamento del compenso, ovvero di non avere potuto adempiere per causa non imputabile. Venendo al quantum, la norma architrave, data dall'art. 2223 cod. civ., “a tenore della quale il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere professionale dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti (la quale deve essere redatta per gli avvocati in forma scritta, a pena di nullità)”. Il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale), “è così precluso al giudice quando esiste uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione” (Cass., SS.UU. sent. n. 19427/2021). Ancora, è stato precisato che “l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma” e che “sarebbero idonei a soddisfare il requisito della forma scritta documenti separati, valevoli come proposta e accettazione, provenienti dalle parti e da esse firmati, recanti la disciplina dei compensi” (Cass. Civ., Ord. 34301/2023).
3 Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto in atti email del 13 ottobre 2022, con la quale informava la cliente dei costi del promuovendo giudizio, indicando i compensi che sarebbero risultati dovuti ai sensi del DM 55/2014 e specificando, di contro, quelli dal medesimo richiesti (in misura inferiore ai valori medi previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, quale quella oggetto di mandato); ha allegato altresì preavviso di notula a titolo di fondo spese, per € 250,00 (oltre spese esenti e accessori di legge), che riferiva essere stata saldata dalla resistente, come da fattura n. 39/2022. Sebbene non emerga dalla documentazione allegata al ricorso che la cliente avesse sottoscritto per accettazione il preventivo inviatole dall'avvocato, è tuttavia in atti una pec datata 5 ottobre 2023, indirizzata all'Avv. Angela Cacace e proveniente dall'indirizzo “ , avente quale oggetto “Re: lettera di messa in Email_1 mora-procedimento rg es 513/21 Tr sp”, nella quale si legge: “Buongiorno Entro 7 giorni verrà saldato”. Risultano inoltre prodotte altre due pec, datate rispettivamente 11 ottobre 2023 e 13 ottobre 2023 (sempre inviate all'Avv. Cacace dall'indirizzo pec
“ ), nelle quali si conferma l'impegno al pagamento del saldo Email_1
“per il , semplicemente rinviandolo al 31 ottobre 2022. Parte_2
Vi è infine prova della consegna alla cliente, da parte dell'Avv. Cacace, dei documenti richiesti dalla prima come “condizione” per effettuare il pagamento del saldo preteso dall'Avv. nelle pec sopra richiamate. Pt_1
La predetta documentazione, unitariamente considerata, può essere ritenuta sufficiente a dimostrare l'accettazione, da parte della cliente, del preventivo/richiesta di pagamento dell'avvocato e, conseguentemente, dell'avvenuto raggiungimento tra le parti di un accordo sulla misura del compenso spettante a quest'ultimo per l'attività professionale svolta su mandato della convenuta. Peraltro, per come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 19427/2021, “la misura del compenso può essere determinata anche successivamente alla stipulazione del contratto, o progressivamente e precisata e dettagliata a seconda dell'andamento della prestazione”. Ciò posto, l'ammontare dei compensi richiesti dal ricorrente appare congruo, in considerazione del valore della vertenza oggetto di patrocinio (€ 8.369,00) e dell'attività svolta, essendo stati pattuiti importi inferiori rispetto ai parametri medi previsti dalla Tabella allegata al DM 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di valore compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Considerato pertanto che il ricorrente ha provato di aver concordato con la cliente compensi per le fasi di studio e introduttiva del citato giudizio n. 513/21 R.G.E. pari a complessivi € 1.200,00 (oltre spese esenti ed accessori) e che risulta corrisposta unicamente la minor somma di € 250,00 (oltre spese esenti ed accessori), la resistente dev'essere condannata a pagare in favore del ricorrente il saldo richiesto in ricorso, pari ad € 1.136,20 (corrispondenti ad € 950,00 oltre accessori di legge).
4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con esclusione della fase di trattazione (non essendo stata svolta attività istruttoria) e con diminuzione di giustizia dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per le restanti fasi, stante la mancata resistenza in giudizio della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara tenuta e condanna , nella qualità di titolare de CP_1 Org_1
, al pagamento in favore del ricorrente della somma di
[...] CP_1 euro 1.136,20, al lordo degli accessori di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Condanna la convenuta a rifondere il ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 850,00 per onorari, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA. La Spezia, 11 giugno 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
5
Procedimento RG n. 409/2024
VERBALE di UDIENZA del giorno 11 giugno 2024
Alle ore 10.15, davanti al Giudice dott. Gabriele Romano sono presenti: per parte ricorrente l'Avv. Cacace;
per parte convenuta nessuno compare.
L'Avv. Cacace precisa le conclusioni come in ricorso e discute la causa insistendo per l'accoglimento delle stesse.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.20, assenti i Procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 409/2023 R.G.
1 promosso da: (Avv. Angela Cacace) Parte_1
contro
: , nella qualità di titolare de CP_1 Organizzazione_1
(contumace)
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, depositato in data 7 marzo 2024, l'Avv. esponeva che, nel mese di settembre 2022, Parte_1 [...]
(non in proprio ma nella sua qualità di titolare della ditta individuale CP_1 [...]
) lo aveva incaricato di assisterla avanti il Organizzazione_1
Tribunale della Spezia, nel procedimento di pignoramento presso terzi promosso da nel quale la ditta individuale della predetta era stata Parte_2 chiamata quale terza pignorata (procedura R.G.E. n. 513/2021). Il ricorrente riferiva di avere quindi, previa acquisizione di copia del fascicolo telematico e studio della posizione della ditta terza pignorata, provveduto a trasmettere a quest'ultima un preventivo per l'attività professionale richiesta, a mezzo email in data 13 ottobre 2022, con il quale aveva richiesto, per tutta la causa, a fronte di un valore della controversia pari ad euro € 8.300,00 (dunque ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), la somma di € 3.200,00 (oltre accessori), inferiore ai parametri medi ex DM 55/2014 (la cui applicazione avrebbe condotto ad un importo complessivo pari ad € 4.835,00, oltre accessori).
Esponeva ancora il ricorrente di aver provveduto, su mandato della cliente, a proporre tempestivamente ricorso ex artt. 549 e 617 c.p.c., ricevendo dalla stessa il pagamento della somma di € 250,00 (oltre accessori e rimborso delle spese anticipate per l'instaurazione del giudizio), come da fattura n. 39 del 28 ottobre 2022. In data 24 gennaio 2023, pur non avendo ancora ottenuto il saldo delle competenze richieste per le fasi di studio ed introduttiva, il legale provvedeva comunque a partecipare alla prima udienza del giudizio promosso nell'interesse della ditta individuale odierna convenuta, informando tempestivamente quest'ultima dell'esito della stessa. Atteso che, malgrado i reiterati solleciti, nessun ulteriore pagamento veniva ricevuto dal professionista per l'attività fino a quel momento svolta, quest'ultimo provvedeva a dismettere il mandato, dandone comunicazione alla cliente a mezzo pec del 3 febbraio 2023. Anche successivamente alla dismissione del mandato, l'Avv. ollecitava Pt_1 più volte il pagamento delle proprie competenze, sia direttamente che per il tramite del difensore incaricato. La cliente riscontrava le missive ricevute, dapprima garantendo il pagamento di quanto richiesto dal ricorrente entro il 12 ottobre 2023 (con pec del 5 ottobre 2023) e, successivamente, rinviando il predetto pagamento al 31 ottobre 2023 (con pec inviate rispettivamente l'11 ed il 13 ottobre 2023).
2 Senonché, nulla ricevendo da parte della cliente, il professionista introduceva il presente giudizio, osservando come il diritto al compenso dell'avvocato derivi dal contratto di mandato professionale, il quale non è soggetto a vincoli di forma, ed evidenziando che, per esigere il pagamento del compenso, l'avvocato deve provare il conferimento del mandato e l'adempimento dello stesso. Ritenuto di aver diritto al pagamento della somma di € 950,00 (oltre accessori), pari al residuo compenso per le fasi di studio e introduzione della causa (come da preventivo sottoposto alla cliente ed accettato dalla medesima), chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di € 1.136,20 per compenso professionale pattuito, ovvero, in subordine, del compenso previsto dai minimi tariffari di cui al DM 55/2014 per le attività concretamente svolte. La convenuta , ritualmente intimata, non si costituiva in CP_1 giudizio e veniva dichiarata contumace. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, avendo il professionista allegato al ricorso documentazione idonea a comprovare l'esistenza e lo svolgimento del mandato difensivo e, quindi, a giustificare la richiesta di pagamento;
è infatti principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale il diritto al compenso dell'avvocato scaturisce dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a particolari vincoli di forma (Cass. Civ., ord. n. 8863/2021), e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale (Cass. Civ., ord. n. 33193/2022). In particolare, lo svolgimento del mandato è comprovato dalla sottoscrizione del ricorso ex artt. 549 e 617 c.p.c., dalla partecipazione all'udienza e dall'informativa alla cliente, la quale, restando contumace, non ha provato di avere adempiuto all'obbligazione di pagamento del compenso, ovvero di non avere potuto adempiere per causa non imputabile. Venendo al quantum, la norma architrave, data dall'art. 2223 cod. civ., “a tenore della quale il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere professionale dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti (la quale deve essere redatta per gli avvocati in forma scritta, a pena di nullità)”. Il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale), “è così precluso al giudice quando esiste uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione” (Cass., SS.UU. sent. n. 19427/2021). Ancora, è stato precisato che “l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma” e che “sarebbero idonei a soddisfare il requisito della forma scritta documenti separati, valevoli come proposta e accettazione, provenienti dalle parti e da esse firmati, recanti la disciplina dei compensi” (Cass. Civ., Ord. 34301/2023).
3 Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto in atti email del 13 ottobre 2022, con la quale informava la cliente dei costi del promuovendo giudizio, indicando i compensi che sarebbero risultati dovuti ai sensi del DM 55/2014 e specificando, di contro, quelli dal medesimo richiesti (in misura inferiore ai valori medi previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, quale quella oggetto di mandato); ha allegato altresì preavviso di notula a titolo di fondo spese, per € 250,00 (oltre spese esenti e accessori di legge), che riferiva essere stata saldata dalla resistente, come da fattura n. 39/2022. Sebbene non emerga dalla documentazione allegata al ricorso che la cliente avesse sottoscritto per accettazione il preventivo inviatole dall'avvocato, è tuttavia in atti una pec datata 5 ottobre 2023, indirizzata all'Avv. Angela Cacace e proveniente dall'indirizzo “ , avente quale oggetto “Re: lettera di messa in Email_1 mora-procedimento rg es 513/21 Tr sp”, nella quale si legge: “Buongiorno Entro 7 giorni verrà saldato”. Risultano inoltre prodotte altre due pec, datate rispettivamente 11 ottobre 2023 e 13 ottobre 2023 (sempre inviate all'Avv. Cacace dall'indirizzo pec
“ ), nelle quali si conferma l'impegno al pagamento del saldo Email_1
“per il , semplicemente rinviandolo al 31 ottobre 2022. Parte_2
Vi è infine prova della consegna alla cliente, da parte dell'Avv. Cacace, dei documenti richiesti dalla prima come “condizione” per effettuare il pagamento del saldo preteso dall'Avv. nelle pec sopra richiamate. Pt_1
La predetta documentazione, unitariamente considerata, può essere ritenuta sufficiente a dimostrare l'accettazione, da parte della cliente, del preventivo/richiesta di pagamento dell'avvocato e, conseguentemente, dell'avvenuto raggiungimento tra le parti di un accordo sulla misura del compenso spettante a quest'ultimo per l'attività professionale svolta su mandato della convenuta. Peraltro, per come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 19427/2021, “la misura del compenso può essere determinata anche successivamente alla stipulazione del contratto, o progressivamente e precisata e dettagliata a seconda dell'andamento della prestazione”. Ciò posto, l'ammontare dei compensi richiesti dal ricorrente appare congruo, in considerazione del valore della vertenza oggetto di patrocinio (€ 8.369,00) e dell'attività svolta, essendo stati pattuiti importi inferiori rispetto ai parametri medi previsti dalla Tabella allegata al DM 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di valore compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Considerato pertanto che il ricorrente ha provato di aver concordato con la cliente compensi per le fasi di studio e introduttiva del citato giudizio n. 513/21 R.G.E. pari a complessivi € 1.200,00 (oltre spese esenti ed accessori) e che risulta corrisposta unicamente la minor somma di € 250,00 (oltre spese esenti ed accessori), la resistente dev'essere condannata a pagare in favore del ricorrente il saldo richiesto in ricorso, pari ad € 1.136,20 (corrispondenti ad € 950,00 oltre accessori di legge).
4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con esclusione della fase di trattazione (non essendo stata svolta attività istruttoria) e con diminuzione di giustizia dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per le restanti fasi, stante la mancata resistenza in giudizio della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara tenuta e condanna , nella qualità di titolare de CP_1 Org_1
, al pagamento in favore del ricorrente della somma di
[...] CP_1 euro 1.136,20, al lordo degli accessori di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Condanna la convenuta a rifondere il ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 850,00 per onorari, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA. La Spezia, 11 giugno 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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