Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03541/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3541 del 2025, proposto da
ER IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Francesco Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cornaredo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il loro studio in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;
nei confronti
AN DE, SC FI, LI TO, IO HI e RA PI AN, tutti non costituiti in giudizio;
per l'accertamento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Cornaredo sull'istanza del sig. IA trasmessa mezzo pec il 23/07/2025, volta a segnalare all'Ente alcuni (presunti) abusi edilizi riguardanti un immobile sito nel territorio comunale e conseguentemente sollecitare l'esercizio dei propri poteri ex art. 27 d.p.r. n. 380/2001 di repressione e vigilanza sugli abusi commessi, previa in quanto occorra nomina di commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia nonché per l'accertamento ex art. 116 co. 2 c.p.a. del diritto del sig. IA di accedere integralmente a tutta la documentazione richiesta con la medesima istanza del 23/07/2025 ai sensi della disciplina dell'accesso documentale e ambientale, con conseguente condanna dell'Amministrazione a rilasciare tutta l'inerente documentazione richiesta, previo in quanto occorra annullamento della nota comunale di archiviazione e rigetto dell'1/08/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cornaredo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. NI ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in vista dell’udienza camerale del 9.12.2025 l’esponente ha depositato una memoria con cui chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che il Comune ha soddisfatto la sua pretesa;
- reputa il Collegio, vista la documentazione in atti, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.;
- le spese di lite possono essere interamente compensate, visto l’andamento complessivo della presente controversia, salvo l’onere del contributo unificato da porre a carico del Comune quale parte virtualmente soccombente ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR n. 115 del 2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA DA US, Presidente
NI ZU, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ZU | IA DA US |
IL SEGRETARIO