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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
TA AR, LA
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 469/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020250006496018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020250006496018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020250006496018 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 499/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1, impugnava il ruolo n. 2025/550100, emesso da Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale Campobasso – Ufficio territoriale di Campobasso, oggetto della cartella di pagamento n. 020 2025 00064960 18 000, notificata in data 24 aprile 2025 dalla
Agenzia delle entrate- Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Bologna.
La ricorrente, dopo aver effettuato una sintesi dei fatti che hanno preceduto il controllo formale e l'iscrizione a ruolo, .eccepisce i seguenti motivi di ricorso;
1) Il controllo formale ex articolo 36ter d.p.r. 600/1973 e la successiva iscrizione a ruolo della Agenzia delle
Entrate.
2) Illegittimità della iscrizione a ruolo per insussistenza in fatto e in diritto dei presupposti che la legittimerebbero il credito d'imposta spettante
3) Illegittimità della iscrizione a ruolo per insussistenza in fatto e in diritto dei presupposti che la legittimerebbero (violazione degli articoli 36-ter d.p.r. 600/1973 e 165 Tuir). Conclude chiedendo, in via preliminare, di disporre la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento in epigrafe, anche eventualmente nella versione inaudita altera parte;
in via principale, dichiarare l'illegittimità della iscrizione a ruolo e, conseguentemente, della cartella di pagamento n. 020 2025 00064960 18000 in violazione degli artt. 36ter d.p.r. 600/1973 e 165 d.p.r. 917/1986, per i motivi su esposti e per l'effetto voglia la Corte annullare integralmente l'iscrizione a ruolo oggetto della cartella di pagamento. In ogni caso, con condanna di controparte alla restituzione delle somme medio tempore versate, oltre ai relativi interessi di legge maturati e maturandi, e alla rifusione delle spese di lite, oltre contributi previdenziali (4%) e Iva (22%).
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso con controdeduzioni nelle quali informa che, dall'esame della documentazione allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio, ritiene che i redditi indicati nel Modello 730 corrispondano ai redditi esteri percepiti nell'annualità in contestazione, in quanto nella certificazione unica 2021, il sostituto d'imposta ha indicato nelle annotazioni (con codice AD- dati relativi al reddito estero), l'importo di euro 26.476,59, corrispondente alla somma dei redditi (euro
17.835,79 ed euro 8.640,80), dichiarati dalla contribuente nel quadro C del mod.730/2021 e indicati nella
CU 2021.
L' Ufficio, di conseguenza, ha provveduto ad effettuare lo sgravio del ruolo sotteso alla cartella di pagamento n. 020 2025 00064960 18.
Ritiene sussistenti i presupposti per la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite, in quanto è stato possibile evincere soltanto in sede contenziosa la correttezza dell'adempimento dichiarativo da parte della contribuente. Motivi della decisione
La Corte prende atto che il ruolo n. 2025/550100, emesso da Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale
Campobasso – Ufficio territoriale di Campobasso, oggetto della cartella di pagamento n. 020 2025 00064960
18 000, notificata in data 24 aprile 2025 dalla Agenzia delle entrate- Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Bologna. , risulta oggetto di annullamento emesso dalla Direzione Provinciale di Campobasso , che ha provveduto all'emissione del Provvedimento di sgravio totale della posizione debitoria del ricorrente
( documento depositato in atti). La corte, di conseguenza, ritiene esaurito l'interesse alla prosecuzione del giudizio e che si sia determinata, quindi, la cessata materia del contendere. In merito alla liquidazione delle spese di giudizio la Corte ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto che, nella sezione annotazioni della certificazione unica 2021, l'ammontare di complessivi 26.476,59 è relativo al reddito estero calcolato convenzionalmente riscontrabile solo con l'esibizione della relativa CU prodotta con il ricorso introduttivo. Risulta infatti che, il dato è riscontrabile solo con il deposito della CU poiché, dall'applicativo in uso ed utilizzato nella fase amministrativa dalla Direzione Provinciale di Campobasso, non risultano le annotazioni del sostituto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Campobasso, 09/12/2025
IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
TA AR, LA
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 469/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020250006496018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020250006496018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020250006496018 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 499/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1, impugnava il ruolo n. 2025/550100, emesso da Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale Campobasso – Ufficio territoriale di Campobasso, oggetto della cartella di pagamento n. 020 2025 00064960 18 000, notificata in data 24 aprile 2025 dalla
Agenzia delle entrate- Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Bologna.
La ricorrente, dopo aver effettuato una sintesi dei fatti che hanno preceduto il controllo formale e l'iscrizione a ruolo, .eccepisce i seguenti motivi di ricorso;
1) Il controllo formale ex articolo 36ter d.p.r. 600/1973 e la successiva iscrizione a ruolo della Agenzia delle
Entrate.
2) Illegittimità della iscrizione a ruolo per insussistenza in fatto e in diritto dei presupposti che la legittimerebbero il credito d'imposta spettante
3) Illegittimità della iscrizione a ruolo per insussistenza in fatto e in diritto dei presupposti che la legittimerebbero (violazione degli articoli 36-ter d.p.r. 600/1973 e 165 Tuir). Conclude chiedendo, in via preliminare, di disporre la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento in epigrafe, anche eventualmente nella versione inaudita altera parte;
in via principale, dichiarare l'illegittimità della iscrizione a ruolo e, conseguentemente, della cartella di pagamento n. 020 2025 00064960 18000 in violazione degli artt. 36ter d.p.r. 600/1973 e 165 d.p.r. 917/1986, per i motivi su esposti e per l'effetto voglia la Corte annullare integralmente l'iscrizione a ruolo oggetto della cartella di pagamento. In ogni caso, con condanna di controparte alla restituzione delle somme medio tempore versate, oltre ai relativi interessi di legge maturati e maturandi, e alla rifusione delle spese di lite, oltre contributi previdenziali (4%) e Iva (22%).
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso con controdeduzioni nelle quali informa che, dall'esame della documentazione allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio, ritiene che i redditi indicati nel Modello 730 corrispondano ai redditi esteri percepiti nell'annualità in contestazione, in quanto nella certificazione unica 2021, il sostituto d'imposta ha indicato nelle annotazioni (con codice AD- dati relativi al reddito estero), l'importo di euro 26.476,59, corrispondente alla somma dei redditi (euro
17.835,79 ed euro 8.640,80), dichiarati dalla contribuente nel quadro C del mod.730/2021 e indicati nella
CU 2021.
L' Ufficio, di conseguenza, ha provveduto ad effettuare lo sgravio del ruolo sotteso alla cartella di pagamento n. 020 2025 00064960 18.
Ritiene sussistenti i presupposti per la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite, in quanto è stato possibile evincere soltanto in sede contenziosa la correttezza dell'adempimento dichiarativo da parte della contribuente. Motivi della decisione
La Corte prende atto che il ruolo n. 2025/550100, emesso da Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale
Campobasso – Ufficio territoriale di Campobasso, oggetto della cartella di pagamento n. 020 2025 00064960
18 000, notificata in data 24 aprile 2025 dalla Agenzia delle entrate- Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Bologna. , risulta oggetto di annullamento emesso dalla Direzione Provinciale di Campobasso , che ha provveduto all'emissione del Provvedimento di sgravio totale della posizione debitoria del ricorrente
( documento depositato in atti). La corte, di conseguenza, ritiene esaurito l'interesse alla prosecuzione del giudizio e che si sia determinata, quindi, la cessata materia del contendere. In merito alla liquidazione delle spese di giudizio la Corte ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto che, nella sezione annotazioni della certificazione unica 2021, l'ammontare di complessivi 26.476,59 è relativo al reddito estero calcolato convenzionalmente riscontrabile solo con l'esibizione della relativa CU prodotta con il ricorso introduttivo. Risulta infatti che, il dato è riscontrabile solo con il deposito della CU poiché, dall'applicativo in uso ed utilizzato nella fase amministrativa dalla Direzione Provinciale di Campobasso, non risultano le annotazioni del sostituto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Campobasso, 09/12/2025
IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)