Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all'udienza del 5 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 69/2024, discussa alla medesima udienza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Paolo Vinzia, con elezione di domicilio presso lo Parte_1 studio dello stesso sito in Lodi corso Ettore Archinti 13
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante con sede legale a Tavazzano con Villavesco via Matteotti 18 CP_1
Resistente contumace
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo in data 27 gennaio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso:
-di aver lavorato in qualità di operaio edile( muratore inquadrato nel 1 livello CCNL Edilizia
Aziende Industriali) alle dipendenze della società in epigrafe indicata, dal 27 febbraio 2017 al 1
luglio 2020;
-che il rapporto di lavoro era stato regolato con un contratto a tempo determinato dal 27 luglio 2017
al 30 agosto 2017 e poi trasformato a tempo indeterminato;
-che il datore di lavoro non gli aveva mai consegnato i cedolini paga;
-di avere sempre lavorato a tempo pieno osservando un orario dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17:
-di essere stato retribuito sino al 31 dicembre 2017 con il pagamento di una somma mensile in contanti di euro 1500;
-che da gennaio 2018 la società non lo aveva più pagato;
-che alla risoluzione del rapporto di lavoro non gli era stato corrisposto il TF;
tutto ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
Nel merito
1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, il diritto del Sig. a Parte_1 percepire dalla la somma di euro 67.713,87 a titolo di differenze retributive Controparte_1
/retribuzioni del periodo dall'assunzione del 1.3.2017 alla risoluzione del rapporto di lavoro in data 1.7.2020 e di TF (quest'ultimo pari a euro 5.721,47);
2. per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente Sig. la somma di euro 67.713,87 a titolo di Parte_1 differenze retributive / retribuzioni del periodo dall'assunzione del 1.3.2017 alla risoluzione del rapporto di lavoro in data 1.7.2020 e di TF (quest'ultimo pari a euro 5.721,47) ovvero la maggior
o minor somma che dovesse risultare in corso di causa e ciò a norma di legge, del CCNL di categoria e degli accordi locali e aziendali applicabili al caso di specie e,eventualmente, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3. con vittoria di spese e compensi di causa.
La convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace;
il rappresentante della società non si presentava neppure per rendere l'interpello deferito.
Il Giudice, assunta la prova testimoniale dedotta da parte ricorrente ed ammessa d'ufficio ex art.421
cpc l'audizione di ulteriori testi rispetto a quelli indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza del 5
febbraio 2025 all'esito della discussione pronunciava dispositivo del quale dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1.Il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente onerato della prova del fatto costitutivo del proprio credito retributivo non vi ha assolto: in particolare non ha provato per quanto tempo e secondo quali orari ha prestato lavoro in favore della società. Il contratto di lavoro è sinallagmatico e la retribuzione è dovuta a fronte della effettiva prova della prestazione lavorativa;
la prova del diritto alla retribuzione implica la prova di avere prestato attività lavorativa, di quando(durata temporale) è stata prestata attività lavorativa e per quante ore(orario di lavoro ).
2.In fatto la documentazione prodotta da parte ricorrente prova : la stipulazione inter partes di un contratto a tempo determinato-full time- dal 1 marzo 2017 e scadenza contrattuale al 31 agosto 2017, mansione di muratore e inquadramento nel 1 livello ccnl imprese edili (doc.2);
la avvenuta comunicazione del contratto a termine al centro per l'impego con modello
Unilav(doc.2);
la trasformazione del contratto a tempo indeterminato alla scadenza contrattuale(circostanza provata dalla comunicazione trasmessa con Modello unilav dalla società prodotta sub.doc.3).
3.Parte ricorrente ha prodotto sub doc.5 anche il riepilogo delle comunicazioni obbligatorie emesso dal Centro per l'impiego della Provincia di Lodi riguardanti i rapporti di lavoro del ricorrente.
Da tale documento (partendo da quelli più risalenti) emergono i seguenti rapporti di lavoro del ricorrente:
rapporto di lavoro con la società resistente dall'1 marzo 2017 al 31 agosto 2017 (rapporto a tempo determinato) e successiva trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dal 30 agosto 2017;
rapporto di lavoro con la dal 2 luglio 2020 al 31 Controparte_2
dicembre 2020;
Co cessazione del rapporto con la il 31 marzo 2021; Controparte_2
rapporto di lavoro con la società Edil VB Costruzioni srls dal 2 febbraio 2022 .
4.Dalla documentazione in estrema sintesi emergono sia la stipulazione del contratto di lavoro inter partes,dal 1 marzo 2017, sia la sua trasformazione a tempo indeterminato ma non se e quando sia cessato;
la documentazione proveniente dal centro per l'impiego prova che il ricorrente ha lavorato con rapporto di lavoro subordinato anche per l'impresa individuale ( che è Controparte_2
il legale rappresentante della società resistente) fino a tutto agosto 2021.
La documentazione nulla prova in ordine alla retribuzione maturata (se ,quando e quanto il lavoratore abbia lavorato così da maturare il credito retributivo) né al pagamento della stessa: il ricorrente deduce che non gli siano mai stati consegnati i listini paga, che la retribuzione gli sia stata corrisposta in contanti, per € 1500 ,00 al mese, nel solo periodo dall'assunzione fino al 31
dicembre 2017.
5.Le dichiarazioni dei testi non consentono di ritenere provato se e quanto il ricorrente abbia lavorato durante il periodo marzo 2017-1 luglio 2020.
I testi e coniugi) hanno reso dichiarazioni del tutto generiche: la signora Tes_1 Tes_2 Tes_2
ha riferito di non conoscere nulla del rapporto di lavoro fra le parti in causa e di conoscere il ricorrente perché aveva eseguito, incaricato dal marito, lavori di ristrutturazione in immobili di sua proprietà in Borgo San Giovanni, ma di non avere una conoscenza diretta dei fatti per non essersi mai recata sul cantiere.
Il teste ha confermato che il ricorrente aveva lavorato nei suoi immobili,anche con il Tes_1
n.d.r legale rappresentante della società resistente);che detti lavori erano durati “due o CP_2
tre anni” ma non continuativamente e che il ricorrente era presente “ a periodi alterni,anche per
due o tre mesi consecutivi “e che quando era presente osservava l'orario di lavoro indicato in ricorso.
Le dichiarazione generiche dei testi coniugi hanno trovato chiarimento e solo Testimone_3
parziale riscontro nelle dichiarazioni della teste Geometra direttore dei lavori per la Testimone_4
committente Tes_2
La teste ha dichiarato di non avere mai avuto rapporti con la appaltatrice;
che il Tes_4 CP_3
cantiere di Borgo San Giovanni aveva ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria di due case di corte a due piani ciascuna di circa 50 m quadri di superficie per pian;
che i lavori edili riguardavano il rifacimento dei pavimenti e la rimessione del tetto e che la durata dei lavori era stata di circa un anno.
La teste nfine, ha precisato che quel cantiere era stato aperto negli anni 2017- 2018: le Tes_4
dichiarazioni della direttrice del cantiere dunque divergono da quelle del teste poiché la Tes_1
stessa ha riferito che il cantiere è durato circa un anno negli anni 2017 2018 e non per tre anni come indicato dal teste La teste ha anche riferito di non avere avuto rapporti con e Tes_1 CP_3 che quando si era recata in cantiere il suo unico referente era il ricorrente;
la teste ha dichiarato di non sapere nulla sull'orario di lavoro del ricorrente visto che nella veste di direttore dei lavori la sua presenza sul cantiere era saltuaria e comunque temporalmente limitata.
Il giudicante ritiene che la disposizione della teste sia maggiormente attendibile rispetto a Tes_4
quella del test poiché la ristrutturazione di due case di corte di circa 50 m² ciascuno Tes_1
seppure di due piani difficilmente può essere durata tre anni posto che l'impresa cui erano stati affidati i lavori doveva solo rifare i pavimenti e la rimessione del tetto.
Anche la deposizione del teste la cui audizione è stata disposta d'ufficio dal Testimone_5
giudice ex articolo 421 cpc non ha portato elementi di maggior precisione sulla durata del rapporto di lavoro del ricorrente con la società resistente e sui fatti rilevanti ai fini della determinazione del credito retributivo maturato. Il teste assunto all'udienza del 27 novembre 2024 ha riferito di Tes_5
conoscere il ricorrente indicativamente dall'anno 2015 perché gli era stato presentato da Persona_1
e che tramite il ricorrente aveva conosciuto legale rappresentante
[...] Controparte_2
della contumace. Il teste ha riferito di essersi rivolto alla impresa resistente in più occasioni-
nell'arco temporale di circa 2 anni- per l'esecuzione di lavori edili in immobili siti in Piemonte o per la esecuzione di lavori in alcuni condomini da lui amministrati. Il ricorrente non ha saputo riferire nulla in ordine al rapporto di lavoro inter partes ma ha confermato che il ricorrente aveva lavorato nei cantieri per i lavori commissionati alla;
ha precisato di non conoscere i rapporti fra il CP_3
ricorrente e la società e che anzi fu proprio il ricorrente a presentarlo al legale rappresentante della società resistente.
Da ultimo il teste ha riferito che anche recentemente ha affidato al ricorrente lavori di Parte_1
ristrutturazione,in corso, di un immobile di proprietà della madre.
In estrema sintesi l'istruttoria testimoniale, ampliata ex art.421 cpc rispetto alle richieste della parte,
non ha consentito di accertare se ,quando e quanto il ricorrente abbia lavorato per la resistente.
6. A fronte dell'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, alcune considerazioni ulteriori si impongono per escludere che possa ritenersi provata la sussistenza del credito oggetto di domanda: l'assenza di qualsiasi documento (ad eccezione della lettera di assunzione e delle comunicazioni
Unilav) che provi l'esecuzione del rapporto e le sue modalità: non sono state prodotte le buste paga,asseritamente mai consegnate;
nessuna corrispondenza fra le parti in costanza di rapporto;
neppure è stato prodotto l'estratto contributivo per verificare se e in che misura sia stata pagata la contribuzione.
Il pagamento delle retribuzioni per tutto l'anno 2017 sarebbe avvenuto in contanti e dunque non vi è
traccia neppure di tali pagamenti.
Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle spettanze all'impresa con l'invio di una raccomandata sono nell'anno 2022, quando il rapporto era cessato da due anni.
Non vi è prova neppure della cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa: i modelli Unilav non danno conto della cessazione del rapporto inter partes ma della stipulazione di altri successivi rapporti con il Per_2
La singolarità della situazione(mancato pagamento delle retribuzioni maturate per due anni) è stata accennata in ricorso(si veda punto 5) e precisata nell'interrogatorio libero allorchè il ricorrente ha dichiarato:
“
Interroga liberamente ricorrente il quale dichiara: avevo la proprietà di un cascinale che è stato venduto all'asta; io tenevo molto a quell'immobile e quindimi sono accordato con CP_4
: gli dissi che avrei lavorato per lui,per la sua impresa,
[...]
come ho fatto,senza retribuzione così che luiacquistasse all'asta e il cascinale e io lo avrei ripagato lavorando senza retribuzione;
in verità nell'anno 2017 sono stato sempre pagato. Lavorando senza ricevere la retribuzione non avevo denaro per me e amici mi portavano anche la spesa;
mi facevano trovare le buste di spesa davanti alla porta. Il quando l'immobile è stato venduto all'asta lo ha CP_4
acquistato ma non ha voluto intestarlo a me o meglio trasferirmi la proprietà come eravamo d'accordo. Io ho lavorato per lui non solo per la società resistente ma, come ho scritto anche nel ricorso, anche per un'altra società di cui lui è legale rappresentante….. omissis”.
Le dichiarazioni del ricorrente anche sul punto non trovano il benchè minimo riscontro. Egli
avrebbe potuto quantomeno dimostrare di essere stato espropriato della proprietà immobiliare assegnata al ma anche sul punto non è stato offerto neppure un minimo indizio. Per_2
7.Quanto al Tfr deve aggiungersi che non ne è allegata nè dimostrata la esigibilità posto che il rapporto per cui è causa, almeno formalmente,non è cessato.
8.In estrema sintesi, le seppur generiche allegazioni di parte ricorrente in ordine ai presupposti per il riconoscimento del credito oggetto di domanda non hanno trovato alcun riscontro probatorio ed anzi l'istruttoria ha fatto emergere dubbi sulla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro inter partes.
Il ricorso deve essere rigettato.
9.Non luogo a provvedere sulle spese stante il rigetto della domanda e la contumacia della resistente.
PQM
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
rigetta il ricorso proposto da contro . Parte_1 CP_5
Non luogo a provvedere sulle spese.
Lodi 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.E.Giuppi