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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1104/2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1104/2023 R.G. promossa, con ricorso in opposizione ex art. 187 septies TUF 58/1998, da:
C.F. , nato il [...], a Parte_1 C.F._1
Torino, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Toti S. Musumeci, Eva R. Desana e M. Elodie Musumeci, del foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Ettore De Sonnaz n. 14
- RICORRENTE -
CONTRO
, Controparte_1
C.F. con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3, in persona del Presidente P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Paolo Palmisano, Michela Dini e Milena Nervi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Castelli in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 68
- RESISTENTE -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 187-septies del d.lgs. n. 58/98, notificato in data 5 settembre
2023, ha domandato dichiararsi la nullità, l'annullamento o la Parte_1
revoca della Delibera n. 22725 del 1° giugno 2023, che ha annullato in CP_1
autotutela la delibera 20090 del 2 agosto 2017, applicativa di sanzioni amministrative per asserito abuso di informazioni privilegiate riguardanti le azioni , nella Parte_2
parte in cui aveva disposto la confisca del prodotto dell'illecito asseritamente commesso da e ha contestualmente confiscato un minore Parte_1
importo corrispondente al profitto ritenuto da questi conseguito.
In data 18 dicembre 2024 mediante procura speciale Parte_1
conferita ai propri Difensori e con atto comunque anche personalmente sottoscritto, ha presentato dichiarazione di rinuncia agli atti e alle domande proposte, rappresentando che “le parti sono addivenute alla decisione concorde di abbandonare la causa a spese compensate”, domandando dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Con atto in data 7 gennaio 2025, a firma del proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, la ha dichiarato di aderire alla rinuncia agli atti, CP_1
con accordo circa la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Fissata udienza in data 15 gennaio 2025 e disposta, ex art. 127 ter c.p.c., la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte, entrambe le parti hanno domandato dichiararsi l'estinzione del giudizio, a spese compensate.
Parte Ricorrente risulta, pertanto, aver ritualmente avanzato dichiarazione di rinuncia alla domanda presentata con il predetto ricorso in opposizione, così
chiaramente esprimendo e manifestando la propria volontà.
Parte Resistente ha accettato tale rinuncia, confermando accordo fra le parti in ordine alla compensazione delle spese di lite.
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo.
Nulla deve pronunciarsi relativamente alle spese di lite, a fronte dell'accordo delle parti di ritenere le stesse fra loro integralmente compensate.
2 Né si deve dare luogo a raddoppio del contributo unificato, trovando il relativo disposto applicazione nei soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di misura eccezionale,
latu sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione (cfr., ad es., C. Cass., sez.
6 - 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 - 01, nonché, da ultimo, C.
Cass., Sez. 3, ordinanza n. 34025 del 05/12/2023, Rv. 669403 - 01).
P.Q.M.
Visti gli artt. 306, 132 c.p.c..
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
Dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso il 15 gennaio 2025.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1104/2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1104/2023 R.G. promossa, con ricorso in opposizione ex art. 187 septies TUF 58/1998, da:
C.F. , nato il [...], a Parte_1 C.F._1
Torino, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Toti S. Musumeci, Eva R. Desana e M. Elodie Musumeci, del foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Ettore De Sonnaz n. 14
- RICORRENTE -
CONTRO
, Controparte_1
C.F. con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3, in persona del Presidente P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Paolo Palmisano, Michela Dini e Milena Nervi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Castelli in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 68
- RESISTENTE -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 187-septies del d.lgs. n. 58/98, notificato in data 5 settembre
2023, ha domandato dichiararsi la nullità, l'annullamento o la Parte_1
revoca della Delibera n. 22725 del 1° giugno 2023, che ha annullato in CP_1
autotutela la delibera 20090 del 2 agosto 2017, applicativa di sanzioni amministrative per asserito abuso di informazioni privilegiate riguardanti le azioni , nella Parte_2
parte in cui aveva disposto la confisca del prodotto dell'illecito asseritamente commesso da e ha contestualmente confiscato un minore Parte_1
importo corrispondente al profitto ritenuto da questi conseguito.
In data 18 dicembre 2024 mediante procura speciale Parte_1
conferita ai propri Difensori e con atto comunque anche personalmente sottoscritto, ha presentato dichiarazione di rinuncia agli atti e alle domande proposte, rappresentando che “le parti sono addivenute alla decisione concorde di abbandonare la causa a spese compensate”, domandando dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Con atto in data 7 gennaio 2025, a firma del proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, la ha dichiarato di aderire alla rinuncia agli atti, CP_1
con accordo circa la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Fissata udienza in data 15 gennaio 2025 e disposta, ex art. 127 ter c.p.c., la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte, entrambe le parti hanno domandato dichiararsi l'estinzione del giudizio, a spese compensate.
Parte Ricorrente risulta, pertanto, aver ritualmente avanzato dichiarazione di rinuncia alla domanda presentata con il predetto ricorso in opposizione, così
chiaramente esprimendo e manifestando la propria volontà.
Parte Resistente ha accettato tale rinuncia, confermando accordo fra le parti in ordine alla compensazione delle spese di lite.
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo.
Nulla deve pronunciarsi relativamente alle spese di lite, a fronte dell'accordo delle parti di ritenere le stesse fra loro integralmente compensate.
2 Né si deve dare luogo a raddoppio del contributo unificato, trovando il relativo disposto applicazione nei soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di misura eccezionale,
latu sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione (cfr., ad es., C. Cass., sez.
6 - 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 - 01, nonché, da ultimo, C.
Cass., Sez. 3, ordinanza n. 34025 del 05/12/2023, Rv. 669403 - 01).
P.Q.M.
Visti gli artt. 306, 132 c.p.c..
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
Dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso il 15 gennaio 2025.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
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