Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 30.01.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1630/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
(partita IVA in persona del suo legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 ed amministratore delegato Dott. con sede in S. Giuseppe Vesuviano alla Via Parte_2
Aielli, rappresentata e difesa dall'Avv. Furio Icolari (cod. fisc. ) come da C.F._1 procura ex art 83 cpc su foglio separato da intendersi allegato all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi in Napoli alla Via Toledo, 116, il quale ha dichiarato espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere comunicazioni e notifiche al seguente domicilio digitale pec:
Email_1
- Reclamante-
E
(cod. fisc. ), residente in [...] C.F._2
Simmaco n. 32, rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Caldeo (cod. fisc. ) C.F._3 presso lo Studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA) alla Via Sarno n. 12 , pec: Email_2
-Reclamata-
1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola dott.ssa D. Ammendola in data 16.05.2024 e comunicata dalla cancelleria alle parti a mezzo pec del 17.05.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1, comma 47 e ss, L 92/2012 depositato il 17.05.2022, ha Persona_1 impugnato il licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo con lettera del 04.02.2022, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e le conseguenti statuizioni risarcitorie.
A fondamento della domanda ha dedotto la natura discriminatoria, ritorsiva e da motivo illecito determinante del licenziamento intimato, nonché l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo e il mancato assolvimento dell'obbligo del repêchage.
Parte resistente si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed affermando, sulla base di plurime argomentazioni, la piena legittimità del recesso datoriale.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Il Tribunale, a conclusione della fase sommaria, con ordinanza di reintegra resa il 29.5.2023, annullava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato alla ricorrente con lettera del 15.3.2022 e, per l'effetto, ordinava la reintegra dell'istante nel posto di lavoro in precedenza occupato e condannava la al pagamento di un'indennità risarcitoria Controparte_1 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€. 1.822,78 al lordo delle ritenute di legge secondo quanto risultante dalla busta paga di gennaio 2022) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e, in ogni caso, in misura non superiore a dodici mensilità, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra, oltre al pagamento delle spese di lite.
Nella successiva fase di opposizione, ritualmente attivata, ai sensi dell'art. 1, commi 51-57, legge 92/2012 dalla Società soccombente, il Giudice adito, con la sentenza in epigrafe indicata emessa in data 16.05.2024, rigettava l'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con reclamo tempestivamente depositato presso questa Corte in data 14.06.2024 ai sensi dell'art.1 comma 58 della l. n. 92/2012, la Società reclamante ha impugnato la predetta sentenza: ripercorsi i fatti, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente il provvedimento espulsivo, deducendo l'erroneità della decisione in ordine alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale, affidandosi a plurimi motivi di doglianza.
Riproponendo sostanzialmente le argomentazioni già svolte nelle precedenti fasi ha quindi concluso - previa ammissione delle richieste istruttorie formulate in atti - , di riformare la sentenza appellata e, quindi, di rigettare integralmente la domanda ex art 1.comma 47 e ss L.92/2012 proposta dalla dichiararsi legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo Persona_1 comminato, sussistendone tutti i presupposti in fatto e diritto, e per l'effetto ordinare alla Reclamata,
- nelle more regolarmente reintegrata nella originaria posizione lavorativa - la restituzione di tutte le somme, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, ricevute medio tempore anche in virtù degli atti di precetto di pagamento fondati sull'ordinanza di reintegra immediatamente esecutiva per legge resa nel procedimento recante Rg 2560/22, per indennità risarcitoria, interessi, rivalutazione, retribuzioni, oneri contributivi e spese legali.
2 Ricostituito nuovamente il contraddittorio, parte reclamata ha resistito al gravame con propria memoria, deducendo l'infondatezza delle avverse censure di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, fallito l'invito ad un bonario componimento, la causa è stata riservata per la decisione.
In via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito nonché sostanziale, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero), le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello): “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo.
Mette conto, poi, osservare che il reclamo, a differenza del giudizio di opposizione, è un vero e proprio giudizio di natura impugnatoria, assoggettato, in quanto tale, alle regole specifiche del grado di appello, sicché lo stesso va esaminato esclusivamente nei limiti del devoluto e delle critiche mosse alla sentenza di prime cure.
Tanto premesso, esaminato il primo motivo di doglianza, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo ex art. 434 c.p.c.
La Suprema Corte, a sezioni unite, ha affermato il principio secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. sez. un. 16/11/2017 n. 27199).
La Corte ha evidenziato che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c., applicabile agli atti di appello proposti dopo l'11/9/2012, non contiene più il riferimento all'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici di impugnazione presente nel testo precedente, ma dispone che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità :1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ma la modifica in questione, “lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'appello”, si è limitata ad esigere che le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, per cui nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze sarà poi diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Dunque, a parere della Corte, l'individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo giudice” non deve necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza”, essendo invece richiesto -in applicazione del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata- che parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni
3 del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili(Cass. sez. un. 16/11/2017 n.
27199).
Esaminando la fattispecie in esame alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte, deve rilevarsi che parte reclamante ha indicato specificamente i capi della sentenza che intendeva impugnare ed ha ampiamente illustrato le argomentazioni a sostegno del suo assunto. Ciò ha permesso a parte reclamata di espletare compiutamente le proprie difese come di fatto avvenuto. Di qui l'ammissibilità del reclamo.
Va subito rilevato che il Giudice della fase dell'opposizione ha condotto un'accurata e condivisibile valutazione del materiale istruttorio per giungere alla conclusione della illegittimita del provvedimento di risoluzione.
Di fronte alla completezza e coerenza del materiale istruttorio raccolto, superfluo è da reputarsi l'ulteriore approfondimento sollecitato dalla reclamante (richiesta tra l'altro generica mancante di indicazione specifica delle qualifiche dei singoli testimoni ancora da escutere e delle circostanze particolari che avrebbero potuto riferire si da rendere la loro audizione decisiva e dirimente ai fini del giudizio).
Tanto premesso, la Società datrice censura la sentenza eccependo che il Giudice sia incorso in un'erronea valutazione delle prove testimoniali tanto da “ritenere dimostrati gli assunti della lavoratrice, essendo emerso che le attività da ella svolte andavano ben oltre una mera attività di controllo delle attività degli OOSS, degli operai e degli addetti alle pulizie e dell'igiene dei reparti, degli ambulatori e delle zone comuni e di vigilanza dei pazienti e dei visitatori”.
Per una disamina corretta della questione sollevata pare opportuno inquadrare la posizione lavorativa della nel rapporto di lavoro con la : in data Persona_1 Controparte_1
28.02.1996 veniva assunta alle dipendenze della società operante nel Parte_1 settore della sanità privata e proprietaria di una casa di cura con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), con circa 180 dipendenti, ed inquadrata nella posizione C del CCNL “Case di Cura private” con mansioni di capo servizi operai.
In virtù di tale qualifica, l'attuale reclamata era addetta: ➢ Al controllo del corretto svolgimento dell'attività lavorativa del reparto degenza e alla predisposizione dei turni (sovraintendeva e coordinava il corretto svolgimento dell'attività lavorativa resa dagli operatori socio-sanitari; sovraintendeva e coordinava il corretto svolgimento dell'attività lavorativa resa dagli operai addetti al servizio farmacia, al ritiro biancheria e al conferimento dei rifiuti;
sovraintendeva e coordinava il corretto svolgimento dell'attività lavorativa resa dagli operai manutentori e dagli addetti al servizio pulizia;
predisponeva i turni degli operatori socio-sanitari, degli OTA, degli addetti alle pulizie e, giornalmente, organizzava la loro attività lavorativa secondo le competenze acquisite e l'esperienza di ciascuno degli stessi;
verificava il corretto funzionamento degli arredi sanitari sia negli ambienti di degenza che nelle sale operatorie e, laddove fosse necessario, contattava le ditte incaricate alla riparazione delle attrezzatture); ➢ Alla presa in carico dei pazienti dopo che gli stessi effettuavano il check-in, nonché, al soddisfacimento delle loro necessità pre e post-operatorie (si occupava della sistemazione dei pazienti ai piani dopo il check-in; si occupava dei ricoveri pomeridiani in assenza del personale del front-office il quale risultava attivo solo dalle ore 8.30 alle ore 14.00; predisponeva il piano alimentare da seguirsi durante la degenza sulla base delle informazioni assunte dai pazienti nonché sulla base dell'intervento ad effettuarsi e ciò in quanto la ricorrente aveva conseguito apposita specializzazione da alimentarista); ➢ Alla gestione e risoluzione delle problematiche riscontrate dagli operatori socio-sanitari, dagli operai manutentori e dagli addetti alle pulizie (era munita di cordless aziendale, ove veniva contattata dagli operatori socio-sanitari, dagli
4 operai manutentori e dagli addetti alle pulizie affinché risolvesse le problematiche riscontrate da questi ultimi); ➢ Alla gestione e risoluzione delle problematiche riscontrate dai degenti (era munita di cordless aziendale, ove veniva contattata dai degenti in ordine a problematiche pre e post- operatorie riscontrate dagli stessi), prestando la propria attività lavorativa per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato (o domenica), per 6 ore al giorno alternandosi nello svolgimento della mansione con la sig.ra unica altra dipendente inquadrata con mansioni di Parte_3 capo operai servizi presente in struttura.
Segnatamente la dipendente dall'assunzione e sino al mese di luglio 2020, alternava lo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 7.30 alle 13.30 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 20.00, al turno che prevedeva lo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 7.30 alle 13.30 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 20.00 laddove dal mese di luglio 2020 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, lavorava alternando settimanalmente il turno che prevedeva lo svolgimento dell'attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 a quello che prevedeva lo svolgimento dell'attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 20.00.
Ebbene, la a mezzo lettera raccomandata del 4 febbraio 2022 attivava Parte_1 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, la procedura prevista dall'art. 1, comma 40 della legge 92/2012 (cd. ) in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, CP_2 inviando alla ricorrente la seguente missiva : “Essendo la Capo Servizio una figura professionale non prevista dal CCNL e dalla normativa regionale in materia di accreditamento, ma figura prevista solo nell'organizzazione del lavoro della . la scrivente società è intenzionata a Controparte_3 procedere a una riorganizzazione aziendale che prevede la soppressione del Profilo professionale con attribuzione dei compiti assegnati ad altri lavoratori attualmente già in forza. Tale decisione scaturisce da una valutazione di opportunità economica, alla luce del fatto che la normativa vigente in materia di accreditamento non prevede alcun obbligo di avere in organico tale figura professionale e che dunque i costi che la struttura sostiene non sono ricompensati dalle rette convenzionali. Quanto sopra determina l'esubero della posizione lavorativa della Sig.ra con impossibilità di ricollocazione nell'organigramma aziendale in altro posto Persona_1 di lavoro equivalente”.
A seguito del mancato raggiungimento dell'accordo la società opponente a mezzo lettera raccomandata del 15.3.2022 comminava alla licenziamento per Persona_1 giustificato motivo oggettivo indicandone così le ragioni: “le motivazioni consistono nella decisione della scrivente società di provvedere alla soppressione del profilo professionale di Capo servizi e della relative mansioni da Lei svolte non potendo più essere l'attività lavorativa proficuamente impiegata nell'azienda . Tale decisione scaturisce anche da una valutazione aziendale di opportunità economica volta alla riduzione dei costi ed all'ottimizzazione delle risorse, alla luce del fatto che la vigente normativa in materia di accreditamento al servizio Sanitario Regionale delle Casa di Cura
Private non prevede alcun obbligo di avere in organico tale figura professionale e che dunque i costi che la struttura sostiene non sono più ricompensati dalle rette convenzionali.
Da una attenta lettura degli atti sopra richiamati, questa Corte non condivide l'assunto del primo Giudice che ha ravvisato la pretestuosità del provvedimento di risoluzione sulla base di una ritenuta diversità tra la ragione inerente l'attività produttiva dichiarata e le modalità di attuazione della misura organizzativa e tanto in forza di una diversità di fondo tra soppressione del posto di lavoro non più utile all'interno della compagine aziendale e soppressione del posto attuata mediante redistribuzione delle mansioni tra altri dipendenti per ragioni di opportunità economica.
Il motivo del licenziamento si sostanzia, a ben vedere, nella soppressione del profilo professionale di Capo servizi e delle mansioni ad esso connesse.
5 Esso consiste in una riorganizzazione aziendale che ha previsto la soppressione del profilo professionale di capo servizi e delle mansioni di controllo e direzione propriamente ad essa connesse.
Nel rispetto dell'ordine logico-giuridico delle questioni devolute, nel solco del ragionamento del Giudice del lavoro e dunque della eccepita e dedotta violazione del principio di immutabilità della contestazione sollevata dalla Reclamata in punto di difformità tra i contenuti letterali delle comunicazioni di licenziamento ricevute nella fase di avvio della procedura espulsiva prima e dopo Con il tentativo di conciliazione innanzi la di Napoli, si ritiene la questione infondata.
In via generale mette conto richiamare al riguardo il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa (Cass. 9590/18; Cass. 30271/22) (ex plurimis Cassazione civile sez. lav. - 12/12/2024, n. 32155).
Ebbene, gli atti difensivi della non restituiscono lesioni dell'inviolabile diritto in parola Persona_1
(art. 24 Cost.) contenendo, invece, precise e puntuali contestazioni degli assunti difensivi della società datrice la quale, a giustificazione del recesso, giammai ha addotto ragioni diverse da quelle già indicate nella motivazione enunciata al momento della intimazione ma soltanto mere circostanze confermative o integrative che non mutano la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti.
Anche alla luce del principio che si condivide secondo il quale “La motivazione del licenziamento è funzionale alla tutela del principio di immodificabilità della contestazione dei motivi del recesso, nel senso che delimita la materia del contendere, precludendo al datore di lavoro di introdurre in giudizio fatti nuovi o elementi diversi, se non meramente confermativi o di contorno di quelli già esposti. Ciò non implica, tuttavia, che la motivazione debba essere specificata in tutti i suoi elementi di fatto e di diritto all'atto del licenziamento, essendo, invece, sufficiente che sia indicata la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze di fatto essenziali, in modo tale che in sede di impugnazione e di giudizio non possa essere invocata una fattispecie totalmente diversa, mentre sia sempre possibile precisare quella dedotta esplicitando elementi di fatto non puntualmente indicati nella motivazione” (Cass. Civ. sez. lav., 09/07/2013) e dal raffronto tra i contenuti letterali delle due comunicazioni si esclude che vi sia la “diversità della ragione inerente all'attività produttiva dichiarata e delle modalità di attuazione della misura organizzativa adottata” ravvisata invece dal primo giudice e, di conseguenza, ciò porta a ritenere che la condotta datoriale non sia suscettibile di censura in quanto non lesiva del diritto di difesa della lavoratrice.
Il motivo oggettivo dell'intimato licenziamento è senz'altro ravvisabile nella riorganizzazione aziendale con la soppressione del profilo professionale di Capo Servizi e delle mansioni di controllo e direzione propriamente ad essa connesse, come declinate nell'art. 52 Ccnl.
Ciò tuttavia non rileva ai fini dell'affermazione della legittimità e della fondatezza dell'intimato licenziamento che non risulta aderente ai principi che regolano la materia.
Ed invero “Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità̀ della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità̀, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività̀; c)
l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere
6 necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità̀ espulsive legate alla persona del lavoratore (Cass. n. 24882 del 2017)
Focalizzata l'attenzione sul primo requisito posto dalla norma “la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso” ed esaminate le risultanze delle prove testimoniali rese nel giudizio di opposizione, emerge che le funzioni precipue e caratterizzanti proprio la qualifica rivestita dalla (e dall'altra dipendente) risultano Persona_1 effettivamente eliminate con distribuzione di quelle residuali ad altri dipendenti già in organico senza che risultino nuove assunzioni medio tempore effettuate dalla . Parte_1
All'esito della disamina delle prove orali dubbio non v'è che il posto di lavoro ricoperto dalla attuale reclamata sia stato effettivamente soppresso in seguito ad una riorganizzazione aziendale che la Società ha effettuato sulla scorta di una decisione insindacabile dal giudice di merito.
Dalle risultanze della prova testimoniale risulta pacifico che successivamente al licenziamento della non vi è stata l'assegnazione della posizione lavorativa di “Capo Servizi” e di Persona_1 tutte le mansioni da questa svolte ad altro personale già in forza presso la , essendo stata tale CP_3 posizione effettivamente soppressa e non più ricoperta da altro nuovo o vecchio personale .
I compiti prevalenti e caratterizzanti di vigilanza e controllo sono stati soppressi mentre soltanto alcuni dei compiti svolti in precedenza, risultano essere stati affidati ad altro personale già in forza come , quali la raccolta e trasmissione delle Controparte_5 preferenze del vitto, specialmente per le prime classi potendo queste scegliere tra due menù,in base alla dieta predisposta dal dr. ed alla supervisione della somministrazione dei pasti da Per_2 parte degli OSS , compiti che la già svolgeva in precedenza . CP_5
Allo stesso modo, dalle risultanze probatorie è emerso che anche il compito di redigere i turni di lavoro degli OSS, degli operai e degli addetti alle pulizie era svolto dall'impiegato amministrativo , il quale effettuava anche l'assegnazione degli OSS ai Testimone_1 vari piani (vedi deposizione , e . Tes_1 Tes_2 Pt_3
Quanto, poi, alle funzioni relative alla segnalazione e controllo della manutenzione, svolte in precedenza dalla , è emerso che era stata posizionata presso il centralino una Persona_1 agenda su cui annotare le segnalazioni ogni qual volta si presentava l'esigenza , segnalazioni prese poi in carico autonomamente dai manutentori, i quali, poi, eseguito l'intervento provvedevano ad annotare sulla predetta agenda l'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentivo ( vedi teste
). Tes_2
In relazione, ancora, alla deposizione dei testi addotti dalla la Corte non può non Persona_1 evidenziare che la teste , infermiera dipendente della clinica, nulla ha potuto riferire in Tes_3 ordine all'organizzazione della clinica dopo il licenziamento in oggetto, essendo stata assente dal lavoro dal 10.4.2021 per aspettativa non retribuita e per aver risolto il rapporto di lavoro nel maggio
2023 senza mai riprendere servizio.
Tanto premesso in fatto, giova ribadire che, pur non risultando necessario ai fini della configurabilità della ipotesi di soppressione del posto di lavoro, integrante il giustificato motivo oggettivo di recesso, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, nel senso della loro assoluta e definitiva eliminazione nell'ottica dei profili tecnici e degli scopi propri dell'azienda di appartenenza, atteso che le stesse ben possono essere soltanto diversamente ripartite e attribuite nel quadro del personale già esistente, secondo insindacabili e valide, o necessitate, scelte datoriali relative ad una ridistribuzione o diversa organizzazione imprenditoriale, come risulta avvenuto nel caso in esame, appare, però, decisiva la circostanza che il profilo di capo servizi rientra nella posizione C del ccnl “case di cure private” cui appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità
7 secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Ebbene, quanto al motivo economico addotto a base del licenziamento, la società ha ribadito la necessità di ridurre l'organico sopprimendo quelle posizioni di lavoro non indispensabili, non più utili e non produttive,il cui costo peraltro ricadeva interamente sulla perchè non Parte_1 coperto dalle rette degenza convenzionali, garantite dall'accreditamento al servizio sanitario nazionale e tanto a fronte di una contrazione economica aziendale a seguito delle riduzioni regionali dei “limiti di spesa sanitaria 2022” con riduzione consistente del proprio budget.
Orbene, se è vero in via generale che la decisione di un riassetto organizzativo attuato per una più economica gestione dell'impresa, è rimessa alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta costituisce espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta solo il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore sicchè non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, è altresì però necessario che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, cioè purchè di scelta imprenditoriale effettiva si tratti (v., tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 12.6.2002, n. 8396; Cass. civ., sez. lav., 7.7.2004, n. 12514; Cass. civ., sez. lav., 18.8.2004, n. 16163; Cass. civ., sez. lav., 4.11.2004, n. 21121 e, ancora, Cass. civ., sez. lav., 2.10.2006, n. 21282 e 10.5.2007, n. 10672).
E' stato inoltre affermato anche che, in caso di licenziamento per giustificato motivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purchè tali mansioni siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (Cass., Sez. Lav., Sentenza
n.21579 del 13/08/2008).
In altri termini, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 L.
15 luglio 1966 n. 604, deve essere determinato non da un generico ridimensionamento della attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti;
il lavoratore ha, quindi, il diritto a che il proprio datore di lavoro (sul quale incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale adottato a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo e non ad un mero incremento di profitti e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione.
In conclusione, le ragioni inerenti l'attività produttiva, come addotte da parte datoriale a sostegno del recesso di cui si discute, devono essere tali da determinare il venir meno della posizione lavorativa e ciò si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa della diversa organizzazione che viene attuata e non in forza di un atto arbitrario del datore di lavoro vigendo i principi di correttezza e buonafede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 c.c., ogni
8 comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e quindi anche il recesso di una di esse (cfr. in tal senso, più recentemente, C. Cass. 2011/7046).
L'onere di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, gravante sul datore di lavoro, investe, dunque, due aspetti essenziali: a) la prova della effettiva soppressione del posto di lavoro, in virtù di una scelta rientrante nell'ambito delle iniziative discrezionali dell'imprenditore e non sindacabile dal giudice, se non sotto il profilo della coerenza del rimedio con le esigenze organizzative o tecnico-produttive poste a base del provvedimento;
b) la prova della impossibilità di trovare altra idonea collocazione del lavoratore licenziato nell'ambito dell'azienda
Su tale ultimo aspetto ovvero sull'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse (c.d. repechage) si ricorda che sin da Cass. SS.UU. n. 7755 del 1998, è stato sancito il principio per il quale la permanente impossibilità della prestazione lavorativa può oggettivamente giustificare il licenziamento ex art. 3 l. n. 604 del 1966 sempre che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni non solo equivalenti, ma anche inferiori;
l'arresto riposa sull'assunto razionale dell'oggettiva prevalenza dell'interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità̀ che sarebbe comunque compromessa dall'estinzione del rapporto;
il principio, originariamente affermato in caso di sopravvenuta infermità̀ permanente, è stato poi esteso anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale, ravvisandosi le medesime esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro da ritenersi prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore (Cass. n. 21579 del 2008; Cass. n. 4509 del
2016; Cass. n. 29099 del 2019; Cass. n. 31520 del 2019); è stato, così, affermato che il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore (cfr. Cass. n. 10018 del
2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019).
In questa ottica, deve darsi conto che agli atti del presente giudizio risulta provato e non contestato che il profilo di capo servizi rientra nel livello C del ccnl di categoria e che in detta categoria erano ricompresi anche altri lavoratori .
In particolare è stata la stessa Società a precisare che nell'organico “ Altro Personale” alla data del
4.2.2022 su 105 posti letto, il fabbisogno aziendale era pari a 51,5 unità ed in organico vi erano 61 unità e, dunque, in eccesso rispetto agli obblighi di accreditamento del servizio sanitario nazionale. Da qui l'esigenza della compagine datoriale di riduzione del personale sopprimendo quelle posizioni di lavoro connesse a mansioni non più utili, non più necessarie nell'organizzazione della clinica ed il cui costo in quanto non coperto dalle rette di degenza ricadeva a carico del datore di lavoro. Corretta e lineare, dunque, appare la statuizione del primo Giudice secondo cui, “anche a voler seguire il ragionamento della difesa societaria, risultava palesata- per conseguire l'obiettivo di una riduzione dei costi- la necessità di una generica riduzione di organico tra i dipendenti appartenenti alla categoria “Altro personale” il cui costo era coperto dalle rette di degenza, in cui vi erano unità in esubero (61 a fronte di 52,5). E dal prospetto depositato dalla Controparte_1 nella fase sommaria si rileva che nella categoria “Altro personale” alla data del 4.2.2022
[...] erano ricompresi anche altri lavoratori inquadrati- sulla base di un raffronto con gli altri documenti depositati dall'opponente nella presente fase- nella categoria C, come la ricorrente”. Ebbene tale circostanza, non oggetto di specifica censura, a parere del Collegio, è dirimente nel caso di specie.
9 Invero, secondo l'attuale formulazione dell'art. 2103 c.c., scomparso dal testo statutario il parametro di giudizio dell'equivalenza, “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto […] ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” (comma 1), di modo che l'area delle mansioni esigibili dall'imprenditore nei confronti del lavoratore è delimitata per relationem dal livello di inquadramento individuato sulla base della disciplina collettiva applicabile, oltre che dalla categoria legale. Analogamente a quanto già accaduto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il livello di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva diventa lo strumento di determinazione della mobilità orizzontale, consentendo al datore di mutare le mansioni del dipendente purché riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento”. L'art. 2103 c.c. novellato, al comma 2,stabilisce che “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”; si consente l'assegnazione a mansioni inferiori, anche a prescindere dal consenso del lavoratore, nel caso di modifiche organizzative tra le quali non può certo escludersi la soppressione del posto che incide sulla posizione di un determinato lavoratore tanto da candidarlo al licenziamento.
Orbene, in tale rinnovato contesto legale, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva non può rappresentare una circostanza muta di significato, ma, anzi, costituisce un elemento che il giudice dovrà valutare per accertare in concreto se chi è stato licenziato fosse o meno in grado, sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore ed avuto riguardo alla specifica formazione ed alla intera esperienza professionale del dipendente, di espletare le mansioni di chi è inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore ( Cass. 31561/2023).
Venendo al caso di specie, alla luce di detti principi, sarebbe stato onere della società dimostrare che l'individuazione della ricorrente come destinataria del provvedimento di recesso, piuttosto che di altro personale appartenente alla categoria “altro personale” in esubero, quantomeno di quello rientrante nel medesimo livello di inquadramento C, fosse avvenuta in virtù dei principi di correttezza e buona fede tra tutti i lavoratori o, lo si ribadisce, quanto meno rientranti nel medesimo inquadramento, la qual cosa non si è verificata.
La scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all'art. 5 della l. n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale. (Cass. N13643/2021).
Nessuna comparazione risulta essere stata fatta tra la dipendente e gli altri dipendenti Persona_1 appartenenti al suo stesso livello.
Di contro risulta che in altre occasioni la società ha provveduto ad effettuare una riqualificazione del rapporto di lavoro in corso, come è avvenuto in relazione alla dipendente CP_5 inquadrata dapprima come addetta alla mensa, e successivamente come assistente della stessa
[...] reclamata nella redazione delle diete pre e post-operatorie e ad , inquadrato nella Parte_4 posizione C con mansioni di coordinatore e poi da ottobre 2021 reinquadrato quale addetto ai ricoveri (vedi teste . Pt_3
Né sotto tale profilo , infine, significativa appare la nuova documentazione prodotta dalla difesa societaria, ad integrazione di quanto già prodotto nelle precedenti fasi del giudizio, ovvero lo stralcio del LUL e l'organigramma aziendale del 4.2.2022 e del 23 giugno 2023 che danno atto dell'assenza di assunzioni nel periodo successivo al licenziamento.
10 Le considerazioni sin qui esposte, assorbenti di ogni altro rilievo pure prospettato dalle parti, impongono il rigetto del reclamo con conferma della sentenza gravata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Le spese del grado sono liquidate a carico di parte reclamante tenendo conto della maturazione dei diritti ed onorari ratione temporis e della intervenuta regolamentazione dei parametri in sede giudiziale dei compensi ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 oltre che del valore della controversia, ed infine delle nuove tabelle di cui al D.M. n° 55/2014 entrato in vigore il 3.4.2014. La quantificazione è operata con riferimento al valore della controversia per la quale, nel presente grado, non è stata necessaria alcuna attività istruttoria ed applicando i compensi in misura media tenuto conto della attività legale svolta e delle problematiche affrontate oltre che della qualità delle parti;
ad essi va aggiunto, ex art.2 D.M. citato, il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% del totale.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013 e nel caso di specie l'impugnazione è stata depositata il 28 aprile 2017.
In particolare appare opportuno osservare sul punto che “in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis” (C. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 2014 che in motivazione ha chiarito che: “in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato sia un atto dovuto, poiché
l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione: atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato……….
7.3. In questo contesto, tale rilevamento non può quindi costituire un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio, ne' di contenuto declaratorio………comunque discendendo il rilevamento da un obbligo imposto dalla legge al giudice che definisce il giudizio” che ha quindi il “potere-dovere di rilevare la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, cioè che l'impugnazione sia stata rigettata integralmente, ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile”; v. in senso conforme C. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10306 del 13/05/2014 - Rv. 630896).
11 Esula dunque dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
p.q.m.
rigetta il reclamo .
Condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida , in euro 7500 oltre Controparte_6 rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R .
115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 30.1.2025
Il Presidente est.
(Dr. Anna Carla Catalano)
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