CA
Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/10/2024, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 114 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023 pendente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Euprepio Curto, come da mandato in atti;
CP_1
E
nella qualità di amministratore di sostegno di CP_2 [...]
, erede dei , rappresentato e difeso in primo grado _1 Persona_2
dall'Avv. Antonella Marchetti;
-APPELLATO CONTUMACE –
La causa è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c. il 10.10.2024, con deposito telematico della sentenza, a seguito del deposito, da parte della sola appellante, di note autorizzate sostitutive della comparizione in udienza. CONCISA ESPOSIZIONE
dei
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Investita della trattazione e decisione del presente appello, questa Corte, con ordinanza emessa in data 6.05.2024 ha “rilevato che in atti non è stato rinvenuto il provvedimento del giudice tutelare che ha autorizzato l'Avv. Mario IO, quale amministratore di sostegno di nominato con decreto del 29.7.2015, a Persona_1
promuovere in nome e per conto di il presente procedimento nei confronti di Persona_1
, la cui proposizione non sembra rientrare fra i poteri conferiti con il decreto di Parte_1
nomina”, invitando l'Avv. a depositare il provvedimento CP_2
autorizzatorio.
L'avv. non costituito in appello, ha omesso di curare il deposito di CP_2
documentazione probante, idonea a comprovare il radicamento della sua legittimazione a proporre, nella qualità di amministratore di sostegno di
[...]
, la presente causa (peraltro introdotta in nome e per conto di _1 [...]
, quale erede del padre ), essendosi egli attivato _1 Persona_2
inoltrando irritualmente presso l'indirizzo di posta elettronica della cancelleria di questa Corte d'appello, in data 15.05.2024, una e-mail con cui, richiamando documentazione, per vero, irrilevante ai fini indicati dalla Corte “… evidenzia(va) che il sig. è deceduto in data 16.4.2023 come da certificato di morte che si Persona_1
allega. Per detta ragione il deducente non si è costituito nel giudizio di appello, atteso che l' amministrazione di sostegno deve ritenersi cessata con la morte del beneficiario.”.
Ciò posto, deve ritenersi l'insussistenza, in capo all'Avv. della CP_2
legittimazione ad avviare la presente iniziativa processuale in nome e per conto di quale suo amministratore di sostegno, imponendosi Persona_1
l'ulteriore rilievo - di natura sostanziale – che, in ogni caso, in conseguenza dell'intervenuto decesso del beneficiario, è cessata l'amministrazione di sostegno in suo favore. La peculiarità della presente vicenda giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
- dichiara la carenza di legittimazione attiva di Mario IO a proporre l'azione quale amministratore di sostegno di , fin dal primo grado Persona_1
di giudizio;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 10.10.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 114 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023 pendente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Euprepio Curto, come da mandato in atti;
CP_1
E
nella qualità di amministratore di sostegno di CP_2 [...]
, erede dei , rappresentato e difeso in primo grado _1 Persona_2
dall'Avv. Antonella Marchetti;
-APPELLATO CONTUMACE –
La causa è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c. il 10.10.2024, con deposito telematico della sentenza, a seguito del deposito, da parte della sola appellante, di note autorizzate sostitutive della comparizione in udienza. CONCISA ESPOSIZIONE
dei
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Investita della trattazione e decisione del presente appello, questa Corte, con ordinanza emessa in data 6.05.2024 ha “rilevato che in atti non è stato rinvenuto il provvedimento del giudice tutelare che ha autorizzato l'Avv. Mario IO, quale amministratore di sostegno di nominato con decreto del 29.7.2015, a Persona_1
promuovere in nome e per conto di il presente procedimento nei confronti di Persona_1
, la cui proposizione non sembra rientrare fra i poteri conferiti con il decreto di Parte_1
nomina”, invitando l'Avv. a depositare il provvedimento CP_2
autorizzatorio.
L'avv. non costituito in appello, ha omesso di curare il deposito di CP_2
documentazione probante, idonea a comprovare il radicamento della sua legittimazione a proporre, nella qualità di amministratore di sostegno di
[...]
, la presente causa (peraltro introdotta in nome e per conto di _1 [...]
, quale erede del padre ), essendosi egli attivato _1 Persona_2
inoltrando irritualmente presso l'indirizzo di posta elettronica della cancelleria di questa Corte d'appello, in data 15.05.2024, una e-mail con cui, richiamando documentazione, per vero, irrilevante ai fini indicati dalla Corte “… evidenzia(va) che il sig. è deceduto in data 16.4.2023 come da certificato di morte che si Persona_1
allega. Per detta ragione il deducente non si è costituito nel giudizio di appello, atteso che l' amministrazione di sostegno deve ritenersi cessata con la morte del beneficiario.”.
Ciò posto, deve ritenersi l'insussistenza, in capo all'Avv. della CP_2
legittimazione ad avviare la presente iniziativa processuale in nome e per conto di quale suo amministratore di sostegno, imponendosi Persona_1
l'ulteriore rilievo - di natura sostanziale – che, in ogni caso, in conseguenza dell'intervenuto decesso del beneficiario, è cessata l'amministrazione di sostegno in suo favore. La peculiarità della presente vicenda giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
- dichiara la carenza di legittimazione attiva di Mario IO a proporre l'azione quale amministratore di sostegno di , fin dal primo grado Persona_1
di giudizio;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 10.10.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele