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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 19515/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 19515/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASAMASSIMA GIANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in TORINO il 04/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
424 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/05/2007, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/09/2008.
Con ricorso depositato il 09/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio Parte_2 Persona_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente versando alla signora
[...] Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta). Tale
[...] contributo sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo l'indice Istat. Il signor
[...]
concorrerà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Parte_2 necessarie per il figlio per la cui corretta individuazione i ricorrenti faranno Persona_1 riferimento al Protocollo delle Spese Straordinarie applicato dal Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere pertanto alcuna somma da richiedere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di avere definito prima d'ora ogni questione patrimoniale;
DÀ ATTO che i ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 19515/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASAMASSIMA GIANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in TORINO il 04/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
424 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/05/2007, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/09/2008.
Con ricorso depositato il 09/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio Parte_2 Persona_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente versando alla signora
[...] Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta). Tale
[...] contributo sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo l'indice Istat. Il signor
[...]
concorrerà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Parte_2 necessarie per il figlio per la cui corretta individuazione i ricorrenti faranno Persona_1 riferimento al Protocollo delle Spese Straordinarie applicato dal Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere pertanto alcuna somma da richiedere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di avere definito prima d'ora ogni questione patrimoniale;
DÀ ATTO che i ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.