Articolo 37 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 36Articolo 38
Versione
27 marzo 1963
Art. 37.
Il vice brigadiere in ferma volontaria o rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.
La durata della ferma volontaria e della rafferma e' stabilita dalle vigenti disposizioni.
Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963