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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2703/2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2703/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2703 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. TRUCILLO WILLIAM, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
E
, C.F. CP_2 C.F._1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risoluzione contratto di vendita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione ritualmente notificato, la adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 premettendo:
- di esercitare attività di sviluppo e commercializzazione di prodotti informatici;
- di aver intrattenuto, nell'esercizio di codesta attività imprenditoriale, rapporti commerciali con la società (c.f. e P. IVA ), e di aver acquistato Controparte_1 P.IVA_2 dalla ridetta società n. 200 mouse APPLE MLA02CH/A, del valore unitario di euro 54,00 iva compresa, per un complessivo corrispettivo di euro 10.800,00 iva compresa (cfr. fattura n. 56/2018 del 04/06/2018); Controparte_1
- di aver provveduto al pagamento dell'intero corrispettivo (cfr. bonifico del 19/06/2018) e di aver ricevuto la consegna dei 200 mouse presso i magazzini della siti in Cava Parte_1
De' Tirreni, alla via XXV Luglio n. 263;
- di aver rivenduto i suddetti beni alla società , per il corrispettivo di euro 11.565,60 CP_3
(cfr. ft. 25110/2018 del 19/06/2018);
- di aver però ricevuto ai principi di luglio 2018, dall'acquirente contestazione di CP_3 non originalità dei beni consegnati, con richiesta di consegna di prova di autenticità degli stessi e di aver immediatamente ribaltato codesta richiesta alla Controparte_1 sollecitando la consegna della certificazione di autenticità dei 200 mouse modello APPLE
MLA02CH/A;
- che la società ha però in vario modo eclissato le richieste della Controparte_1 [...] accampando le più disparate scuse, in ogni caso mancando di consegnare la Pt_1 certificazione e/o prova di autenticità dei prodotti compravenduti;
- che di lì a poco ha riconosciuto la non autenticità dei beni venduti, Controparte_1 invitando ad emettere nota di credito in favore della società ” ed Parte_1 CP_3 autorizzando il rientro dei 200 mouse venduti come mouse APPLE MLA02CH/A.
- persistendo l'inadempimento della (qualificatosi come Controparte_1 CP_2 socio di fatto e contestualmente come responsabile commerciale della , Controparte_1 - con scrittura privata 12/10/2018 aveva riconosciuto il diritto della alla Parte_1 restituzione della somma di euro 10.800,00 versata a titolo di corrispettivo dei prodotti di cui alla fattura n. 56/2018 del 04/06/2018, costituendosi comunque garante Controparte_1 per il soddisfacimento del diritto creditorio di al pagamento in restituzione Parte_1 della somma di euro 10.800,00;
- con la scrittura 12/10/2018, si era -anche personalmente e quale garante- CP_2 obbligato al pagamento della somma di euro 10.800,00, mediante numero quattro effetti, ciascuno di euro 2.700,00;
- che però anche era rimasto inadempiente all'obbligazione di pagamento del CP_2 dovuto. ha quindi citato e a comparire innanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1 CP_2 di Nocera Inferiore, chiedendo accertare l'inadempimento dedotto, dichiarare la risoluzione del contratto e condannare i convenuti in solido, al pagamento della somma pari ad € 10.800,00, oltre interessi, risarcimento del danno e spese di giustizia.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo ai convenuti, gli stessi non si costituivano, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, cpc, ed ammesso l'interrogatorio formale,
i convenuti hanno mancato di comparire per rispondere al deferito interrogatorio formale.
All'udienza del 14/12/2023 sono stati escussi i testi di parte attrice e Controparte_4 [...]
. Controparte_5
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'udienza del 06/03/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Il giudice, lette le note depositate nell'interesse delle parti, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Sul punto, la scrivente ritiene, in primo luogo, di aderire al principio, ormai graniticamente affermatosi, espresso dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.13533/2001, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento
del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico;
viceversa, qualora la controparte a sua volta eccepisca l'inadempimento, ex art 1460 c.c., sull'attore graverà l'onere della prova del fatto estintivo della sua prestazione.
Ebbene nel caso in esame è stata adeguatamente data prova del rapporto intercorso tra le parti. Ed infatti sono state depositate sia le fatture, che le prove del pagamento, la distinta di consegna della merce e la corrispondenza intercorsa tra le parti. Inoltre anche i testi, sentiti in udienza, hanno confermato sia il rapporto che la sussistenza dei difetti riscontrati: il teste ha Controparte_4 dichiarato: “specifico che i mouse ricevuti sono stati rivenduti e messi, dal nostro acquirente, sul mercato, il quale ha riscontrato poi dei vizi;
per tale motivo noi abbiamo girato le contestazioni al nostro fornitore e abbiamo chiesto dei certificati di autenticità per la verifica dell'assenza di vizi;
….queste attestazioni di conformità non ci sono mai state consegnate”.
A fronte di tali granitiche prove del rapporto, alcuna prova dell'adempimento da parte della odierna convenuta è stata fornita.
Sul punto deve rilevarsi che nel caso in esame la tipologia di difetto dedotto (non autenticità del bene) comporta non già la sussistenza di un vizio ai sensi dell'art 1495 c.c. quanto più un vero e proprio
“aliud pro alio”; la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito (sentenza n. 13214 del
14/05/2024) che “in tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del
tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire
l'utilità presagita.”.
Nell'applicare questi principi la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di compravendita, si ha consegna di "aliud pro alio" qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere differente, si riveli funzionalmente inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" venduta;
pertanto, ove l'oggetto della prestazione del venditore sia connotato da peculiari qualità individuanti (nella specie, "poltrone del periodo Luigi XVI, genovesi autentiche"), a fronte della contestazione dell'acquirente circa la difformità fra quanto pattuito e quanto consegnatogli, deve essere il venditore a dimostrare
l'appartenenza dell'oggetto alla particolare "species" convenuta.” (così Cass. civ. sentenza n. 7557 del 23/03/2017).
Tale conclusione si ritiene applicabile anche al caso in esame in quanto la riconducibilità dei beni venduti al marchio promesso ne rappresenta, sia per valore di mercato, che per compatibilità informatiche, una qualità individuante, senza la quale l'oggetto è funzionalmente inidoneo a svolgere la destinazione per cui era stato acquistato.
Ne discende che, trattandosi di un vero e proprio inadempimento, sarebbe spettato alla parte convenuta provare la conformità del bene e, pertanto, il proprio corretto adempimento.
Con riferimento al caso di specie, stante la contumacia del convenuto, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in se' non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 1584/2018).
In definitiva, data la prova del rapporto, sarebbe spettato al convenuto (qui rimasto, invece, contumace) provare il fatto estintivo del relativo obbligo. In assenza di tale prova, l'inadempimento deve ritenersi provato.
La domanda di risoluzione deve pertanto essere accolta. Stante l'intervenuta prova della restituzione della merce (cfr bolla di consegna, testimonianza in atti) non resta che condannare la convenuta alla restituzione della somma di cui al contratto, pari ad € 10.800,00, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Essendo un'obbligazione di valuta e non di valore, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore.
Di conseguenza il creditore di una obbligazione di valuta il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.
La società convenuta deve essere condannata anche al risarcimento del danno da mancato guadagno patito dalla a fronte della mancata rivendita dei beni in questione, pari ad € 765,00. Sul Parte_2 punto, sulla base della documentazione in atti, può dirsi senza dubbio provato sia il danno – emergente dalla differenza tra la fattura di acquisito e quella di rivendita del bene- che il nesso causale, specificato chiaramente nella nota di credito pure depositata. Per altro la circostanza della restituzione del bene per mancata conformità è stata confermata anche dal teste (“specifico che i mouse CP_4 ricevuti sono stati rivenduti e messi, dal nostro acquirente, sul mercato, il quale ha riscontrato poi dei vizi”).
Quanto alla posizione del garante, non appaiono dubbi in ordine all'obbligazione di garanzia dal medesimo assunta, a fronte dell'inadempimento della società.
Per altro il teste ha dichiarato “confermo che il ha sottoscritto Controparte_5 CP_2 la scrittura privata di cui in oggetto, ero personalmente presente;
in quella sede il ci ha anche CP_2 confermato che i mouse erano stati ricevuti;
ADR: confermo che la somma in questione non è stata mai pagata, né dalla società né dal io mi occupo personalmente di questo e quindi pertanto CP_2 posso confermare che il pagamento non è mai avvenuto”.
Anche in questo caso, dimostrata indiscutibilmente la fonte del rapporto, sarebbe spettato al CP_2 provare di aver adempiuto correttamente: onere al quale lo stesso non ha dato seguito, scegliendo di rimanere contumace.
Lo stesso va quindi condannato in solido con la società al pagamento della somma pari ad € 10.800,00 oltre interessi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda principale dichiara risolto il contratto di vendita intercorso tra la e la Parte_1 Controparte_1
b) per l'effetto condanna la e , in qualità di garante, in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, alla restituzione, in favore della della somma pari ad €10.800,00, oltre Parte_1
interessi dalla data della domanda;
c) condanna la al pagamento, in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma pari ad € 765,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno;
d) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 280,00 per esborsi ed € 2.600,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2703/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2703 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. TRUCILLO WILLIAM, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
E
, C.F. CP_2 C.F._1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risoluzione contratto di vendita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione ritualmente notificato, la adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 premettendo:
- di esercitare attività di sviluppo e commercializzazione di prodotti informatici;
- di aver intrattenuto, nell'esercizio di codesta attività imprenditoriale, rapporti commerciali con la società (c.f. e P. IVA ), e di aver acquistato Controparte_1 P.IVA_2 dalla ridetta società n. 200 mouse APPLE MLA02CH/A, del valore unitario di euro 54,00 iva compresa, per un complessivo corrispettivo di euro 10.800,00 iva compresa (cfr. fattura n. 56/2018 del 04/06/2018); Controparte_1
- di aver provveduto al pagamento dell'intero corrispettivo (cfr. bonifico del 19/06/2018) e di aver ricevuto la consegna dei 200 mouse presso i magazzini della siti in Cava Parte_1
De' Tirreni, alla via XXV Luglio n. 263;
- di aver rivenduto i suddetti beni alla società , per il corrispettivo di euro 11.565,60 CP_3
(cfr. ft. 25110/2018 del 19/06/2018);
- di aver però ricevuto ai principi di luglio 2018, dall'acquirente contestazione di CP_3 non originalità dei beni consegnati, con richiesta di consegna di prova di autenticità degli stessi e di aver immediatamente ribaltato codesta richiesta alla Controparte_1 sollecitando la consegna della certificazione di autenticità dei 200 mouse modello APPLE
MLA02CH/A;
- che la società ha però in vario modo eclissato le richieste della Controparte_1 [...] accampando le più disparate scuse, in ogni caso mancando di consegnare la Pt_1 certificazione e/o prova di autenticità dei prodotti compravenduti;
- che di lì a poco ha riconosciuto la non autenticità dei beni venduti, Controparte_1 invitando ad emettere nota di credito in favore della società ” ed Parte_1 CP_3 autorizzando il rientro dei 200 mouse venduti come mouse APPLE MLA02CH/A.
- persistendo l'inadempimento della (qualificatosi come Controparte_1 CP_2 socio di fatto e contestualmente come responsabile commerciale della , Controparte_1 - con scrittura privata 12/10/2018 aveva riconosciuto il diritto della alla Parte_1 restituzione della somma di euro 10.800,00 versata a titolo di corrispettivo dei prodotti di cui alla fattura n. 56/2018 del 04/06/2018, costituendosi comunque garante Controparte_1 per il soddisfacimento del diritto creditorio di al pagamento in restituzione Parte_1 della somma di euro 10.800,00;
- con la scrittura 12/10/2018, si era -anche personalmente e quale garante- CP_2 obbligato al pagamento della somma di euro 10.800,00, mediante numero quattro effetti, ciascuno di euro 2.700,00;
- che però anche era rimasto inadempiente all'obbligazione di pagamento del CP_2 dovuto. ha quindi citato e a comparire innanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_1 CP_2 di Nocera Inferiore, chiedendo accertare l'inadempimento dedotto, dichiarare la risoluzione del contratto e condannare i convenuti in solido, al pagamento della somma pari ad € 10.800,00, oltre interessi, risarcimento del danno e spese di giustizia.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo ai convenuti, gli stessi non si costituivano, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, cpc, ed ammesso l'interrogatorio formale,
i convenuti hanno mancato di comparire per rispondere al deferito interrogatorio formale.
All'udienza del 14/12/2023 sono stati escussi i testi di parte attrice e Controparte_4 [...]
. Controparte_5
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'udienza del 06/03/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Il giudice, lette le note depositate nell'interesse delle parti, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Sul punto, la scrivente ritiene, in primo luogo, di aderire al principio, ormai graniticamente affermatosi, espresso dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.13533/2001, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento
del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico;
viceversa, qualora la controparte a sua volta eccepisca l'inadempimento, ex art 1460 c.c., sull'attore graverà l'onere della prova del fatto estintivo della sua prestazione.
Ebbene nel caso in esame è stata adeguatamente data prova del rapporto intercorso tra le parti. Ed infatti sono state depositate sia le fatture, che le prove del pagamento, la distinta di consegna della merce e la corrispondenza intercorsa tra le parti. Inoltre anche i testi, sentiti in udienza, hanno confermato sia il rapporto che la sussistenza dei difetti riscontrati: il teste ha Controparte_4 dichiarato: “specifico che i mouse ricevuti sono stati rivenduti e messi, dal nostro acquirente, sul mercato, il quale ha riscontrato poi dei vizi;
per tale motivo noi abbiamo girato le contestazioni al nostro fornitore e abbiamo chiesto dei certificati di autenticità per la verifica dell'assenza di vizi;
….queste attestazioni di conformità non ci sono mai state consegnate”.
A fronte di tali granitiche prove del rapporto, alcuna prova dell'adempimento da parte della odierna convenuta è stata fornita.
Sul punto deve rilevarsi che nel caso in esame la tipologia di difetto dedotto (non autenticità del bene) comporta non già la sussistenza di un vizio ai sensi dell'art 1495 c.c. quanto più un vero e proprio
“aliud pro alio”; la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito (sentenza n. 13214 del
14/05/2024) che “in tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del
tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire
l'utilità presagita.”.
Nell'applicare questi principi la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di compravendita, si ha consegna di "aliud pro alio" qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere differente, si riveli funzionalmente inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" venduta;
pertanto, ove l'oggetto della prestazione del venditore sia connotato da peculiari qualità individuanti (nella specie, "poltrone del periodo Luigi XVI, genovesi autentiche"), a fronte della contestazione dell'acquirente circa la difformità fra quanto pattuito e quanto consegnatogli, deve essere il venditore a dimostrare
l'appartenenza dell'oggetto alla particolare "species" convenuta.” (così Cass. civ. sentenza n. 7557 del 23/03/2017).
Tale conclusione si ritiene applicabile anche al caso in esame in quanto la riconducibilità dei beni venduti al marchio promesso ne rappresenta, sia per valore di mercato, che per compatibilità informatiche, una qualità individuante, senza la quale l'oggetto è funzionalmente inidoneo a svolgere la destinazione per cui era stato acquistato.
Ne discende che, trattandosi di un vero e proprio inadempimento, sarebbe spettato alla parte convenuta provare la conformità del bene e, pertanto, il proprio corretto adempimento.
Con riferimento al caso di specie, stante la contumacia del convenuto, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in se' non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 1584/2018).
In definitiva, data la prova del rapporto, sarebbe spettato al convenuto (qui rimasto, invece, contumace) provare il fatto estintivo del relativo obbligo. In assenza di tale prova, l'inadempimento deve ritenersi provato.
La domanda di risoluzione deve pertanto essere accolta. Stante l'intervenuta prova della restituzione della merce (cfr bolla di consegna, testimonianza in atti) non resta che condannare la convenuta alla restituzione della somma di cui al contratto, pari ad € 10.800,00, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Essendo un'obbligazione di valuta e non di valore, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore.
Di conseguenza il creditore di una obbligazione di valuta il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.
La società convenuta deve essere condannata anche al risarcimento del danno da mancato guadagno patito dalla a fronte della mancata rivendita dei beni in questione, pari ad € 765,00. Sul Parte_2 punto, sulla base della documentazione in atti, può dirsi senza dubbio provato sia il danno – emergente dalla differenza tra la fattura di acquisito e quella di rivendita del bene- che il nesso causale, specificato chiaramente nella nota di credito pure depositata. Per altro la circostanza della restituzione del bene per mancata conformità è stata confermata anche dal teste (“specifico che i mouse CP_4 ricevuti sono stati rivenduti e messi, dal nostro acquirente, sul mercato, il quale ha riscontrato poi dei vizi”).
Quanto alla posizione del garante, non appaiono dubbi in ordine all'obbligazione di garanzia dal medesimo assunta, a fronte dell'inadempimento della società.
Per altro il teste ha dichiarato “confermo che il ha sottoscritto Controparte_5 CP_2 la scrittura privata di cui in oggetto, ero personalmente presente;
in quella sede il ci ha anche CP_2 confermato che i mouse erano stati ricevuti;
ADR: confermo che la somma in questione non è stata mai pagata, né dalla società né dal io mi occupo personalmente di questo e quindi pertanto CP_2 posso confermare che il pagamento non è mai avvenuto”.
Anche in questo caso, dimostrata indiscutibilmente la fonte del rapporto, sarebbe spettato al CP_2 provare di aver adempiuto correttamente: onere al quale lo stesso non ha dato seguito, scegliendo di rimanere contumace.
Lo stesso va quindi condannato in solido con la società al pagamento della somma pari ad € 10.800,00 oltre interessi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda principale dichiara risolto il contratto di vendita intercorso tra la e la Parte_1 Controparte_1
b) per l'effetto condanna la e , in qualità di garante, in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, alla restituzione, in favore della della somma pari ad €10.800,00, oltre Parte_1
interessi dalla data della domanda;
c) condanna la al pagamento, in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma pari ad € 765,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno;
d) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 280,00 per esborsi ed € 2.600,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco