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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 16/04/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 7448/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. GIOVANNI RUSSO;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. DOMENICO LONGO;
CP_1
RESISTENTE oggetto: accertamento requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità civile ed all'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 03.09.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la pensione di inabilità civile o, in subordine, l'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili dalla presentazione della domanda amministrativa, vinte le spese di lite con distrazione.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. La causa è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1 Ed invero, la parte ricorrente contesta le risultanze della relazione con riguardo al mancato riconoscimento del requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità civile incentrando i motivi del ricorso nella diversa quantificazione della percentuale di invalidità con riferimento ai codici delle patologie riconosciute all'esito dell'accertamento peritale.
2.2. Il consulente nominato in fase di a.t.p., dott. a seguito di completa ed analitica Persona_1 anamnesi e visita della ricorrente, ha evidenziato che: “In base alla storia clinica, alla visita medico-legale eseguita sulla persona di e dopo aver preso visione della documentazione medica allegata Parte_1 agli atti è possibile formulare la seguente diagnosi:
1. CARDIOPATIA ISCHEMICO-IPERTENSIVA 2. CERVICO-LOMBALGIA CRONICA DA ERNIE MULTIPLE 3. SINDROME DA CONFLITTO SAPPLA DX E SPALLA SX.
4. DEPRESSIONE ENDOREATTIVA GRAVE. Ora la mia valutazione parte dalle seguenti considerazioni: • la cardiopatia ischemico-ipertensiva, per analogia, cmiocardiopatia con insufficienza cardiaca lieve I classe NYHA (cod. 6441), ha una valutazione tabellare del 21%-30%. Nostra valutazione 25%. • la cervico-lombalgia cronica da ernie discali multiple, per analogia, è da considerarsi come anchilosi del rachide lombare (cod. 7010), valutazione tabellare 31%-40%. Nostra valutazione 35%. • la sindrome da conflitto spalla, per analogia, rigidità della spalla superiore al 70% in posizione favorevole (cod. 7215), ha una valutazione del 25%. • la sindrome endoreattiva grave (cod. 2206) ha una valutazione tabellare del 31%- 40%. Nostra valutazione 35%. Applicando la formula riduzionistica di AL da cui si ottiene una percentuale di invalidità del 76%.”.
Il CTU ha, dunque, così concluso: “In conclusione, ritengo che attualmente il periziando abbia i requisiti clinici per il riconoscimento della condizione di invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99%, percentuale d'invalidità 76%.”.
2.3. In seguito alla richiesta di chiarimenti di cui all'ordinanza dell'08.01.2025 in ragione dei motivi del ricorso, il CTU ha precisato quanto segue: “In risposta alle osservazioni dell'avv. G. Russo posso affermare:
1. il codice 7205 fa riferimento ad “anchilosi rettilinea del ginocchio”, cioè ad un blocco dell'articolazione del ginocchio in posizione rettilinea. Nel nostro caso si tratta di una semplice meniscopatia con minimi deficit funzionali. Pertanto, la valutazione personale è pari a 0% (zero per cento).
2. Con il codice 7313 e 7314 ci si riferisce ad una “lesione del nervo mediano al polso” dell'arto rispettivamente dominante e non dominante. Nel caso in esame non si tratta di una lesione ma di una compressione esercitata dal tunnel carpale sulla parte terminale del nervo mediano. Pertanto, anche volendo considerare i suddetti codici, la valutazione della menomazione va considerata con il minimo dell'invalidità prevista cioè 11% per l'arto dominante e 1% per l'arto non dominante.
3. La cardiopatia ipertensiva, dalla visita e dalla certificazione in atti, non risulta essere particolarmente grave per cui ritengo che la mia valutazione fatta in precedenza sia equa per cui confermo la valutazione del 25%.
4. con il codice 6445 viene individuata la “coronaropatia lieve (I classe NYHA)” che consiste in una stenosi delle coronarie e non certamente della carotide, che presentando una stenosi del 40% permette un flusso ematico più che sufficiente. Pertanto, la valutazione della menomazione è pari a 0% (zero per cento).
5. Per quanto riguarda la tiroidite ritengo che possa essere condivisa la valutazione del 10% proposta dall'avv. Russo.
6. La BPCO è una malattia molto grave per cui chi ne è affetto si sottopone frequentemente a visite pneumologiche specialistiche di controllo ed effettua terapie con bronco-dilatori e, nelle forme più gravi, effettua O2-terapia. Nel nostro caso abbiamo viè un certificato cardiologico che porta in anamnesi una BPCO non meglio specificata e non effettua terapie specifiche. Ritengo, pertanto, che la suddetta patologia non meriti alcuna valutazione.
7. Ritenendo giusta l'osservazione sulla cervico-brachialgia è possibile valutare la menomazione con una percentuale del 40%.
8. lo stesso è possibile affermare per la sindrome endoreattiva grave con percentuale d'invalidità pari al 40%. Effettuando il calcolo con il metodo di AL (11 + 1 + 25 + 10 + 40 + 40) otteniamo una invalidità complessiva del 79%. In conclusione, è possibile affermare che il periziando ha una invalidità dal 74% al 99% percentuale del 79% e che tale condizione fossa presente sin dalla presentazione della domanda amministrativa.”.
2.4. Si evidenzia, pertanto, una risposta congrua e completa da parte del CTU alle osservazioni svolte dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio circa la mancata valutazione di tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente (Artrosi del ginocchio sinistro con meniscopatia, Sindrome del tunnel carpale bilaterale, Cardiopatia ipertensiva Il classe NYHA, Severa BPCO e dislipidemia, Tiroidite cronica, Ateromasia carotidea) oltre ai codici e percentuali applicati.
Le conclusioni espresse dal ctu possono essere condivise in quanto adeguatamente motivate in relazione alla natura ed entità delle patologie accertate;
sicché, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le ulteriori contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
2.4. Ad abundantiam, quanto alla domanda, posta in subordine, volta all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile, deve evidenziarsi, per un verso, che nella precedente fase del giudizio, la domanda è stata espressamente limitata al requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità civile in ragione del reddito percepito dalla ricorrente superiore al limite legale per l'assegno mensile;
per altro verso, che nel ricorso introduttivo del presente procedimento è stato ugualmente dedotto un reddito superiore al limite legale per l'assegno mensile (v. pag. 2 del ricorso).
2.5. Ne deriva il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (v. doc. 004 allegato al ricorso introduttivo dell'odierno giudizio).
Le spese di CTU del giudizio ATP RGL 5752/2022– liquidate con separato decreto - sono poste definitivamente CP_ a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7448/2024, proposto da Pt_1
nei confronti dell , disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...] CP_1
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU relative al procedimento RGL 5752/2022. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro