Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2043/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2043/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 25.11.2024, congiuntamente da:
C.F. , nata a [...]_1 C.F._1 il 28.06.1986, residente in [...], elettivamente domiciliata in Prato (PO), Via Rimini n. 49, presso lo studio dell'Avv.
Beatrice Mazzetti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
01.11.1985 ed ivi residente in Vicolo Brontola n. 15, elettivamente domiciliato in Pistoia (PT), Via della Vigna n. 6 presso lo studio professionale dell'Avv. Chiara Zoppi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 25.11.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Pistoia (PT) l'11.09.2016, precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 13.08.2018) e Persona_1
(il 29.03.2020). Persona_2
Le parti evidenziavano peraltro che nel tempo l'affectio coniugalis veniva meno e, accentuandosi l'incompatibilità di carattere dei coniugi, si manifestavano dissapori che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
3) La casa familiare – di Vicolo Brontola n. 15 in Pistoia - resterà al marito, mentre la Sig.ra come detto, ha lasciato la Parte_1 casa coniugale e si è trasferita presso un'abitazione in Via Porta
San Marco n. 200 in Pistoia ove paga un canone di locazione pari ad
Euro 550,00, dove accoglie anche i figli nei giorni di sua spettanza;
4) Fino al 30/06/2025 il Sig. verserà alla moglie, quale Pt_2 contributo al mantenimento dei figli, l'importo di Euro 600,00
(seicento/00) al mese (ovvero euro 300,00= per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 1 (uno) di ogni mese, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
[...]. Detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Egli si farà inoltre carico in detto periodo dei buoni pasto per
[...]
e della mensa scolastica per . Per_2 Per_1
2 Le spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pistoia – che le parti dichiarano di aver visionato, compreso ed accettato – saranno ripartite fra i coniugi al 50%. Tuttavia, a parziale modifica di quanto disposto nel predetto protocollo, in detto periodo, il Sig. provvederà al 100% al pagamento Pt_2 delle spese mediche (da intendersi le visite presso il pediatra privato a pagamento e presso eventuali specialisti ai quali lo stesso possa indirizzare, restando le altre al 50% fra le parti) e farmaceutiche che si renderanno necessarie per i figli, nonché alla retta dell'asilo per . Persona_2
L'assegno unico universale per i figli sarà percepito per intero dalla
Sig.ra Parte_1
5) Dal 1/7/2025, invece, il Sig. continuerà a versare alla Pt_2 moglie quale contributo al mantenimento dei figli l'importo di Euro
600,00 (seicento/00) al mese (ovvero euro 300,00= per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
[...]. Detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Da Settembre 2025, il Sig. inoltre si farà carico in via Pt_2 esclusiva dei buoni pasto per la scuola materna di e Persona_2 le parti pagheranno al 50% la mensa scolastica per . Per_1
Da Settembre 2026, la mensa scolastica per entrambi i figli sarà sostenuta al 50% fra i genitori.
Dal 1/7/2025, le spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pistoia saranno ripartite fra i coniugi al 50%.
A parziale modifica di quanto disposto nel predetto protocollo, il
Sig. si accollerà al 100% le spese mediche (da intendersi le Pt_2 visite presso il pediatra privato a pagamento e presso eventuali specialisti ai quali lo stesso possa indirizzare, restando le altre al
50% fra le parti) e farmaceutiche che si renderanno necessarie per la prole. L'assegno unico universale per i figli continuerà ad essere percepito per intero dalla Sig.ra Parte_1
In ogni caso, per chiarezza anche di esposizione, si considerano comprese nell'assegno di mantenimento le voci di spesa che
3 soddisfano esigenze della vita quotidiana della prole ed in ogni caso quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. A titolo esemplificativo, nel caso in questione, dovranno considerarsi comprese nell'assegno di mantenimento: il vitto ed anche la mensa scolastica/buoni pasto
(ad eccezione di quanto già concordato sopra ovvero che le spese della mensa per la figlia saranno a carico interamente Persona_2 del Sig. fino al settembre 2026); l'abbigliamento ordinario, Pt_2 inclusi i cambi di stagione;
il contributo alle spese abitative;
le tasse scolastiche (escluse quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria;
le spese di trasporto urbano;
la ricarica del cellulare;
le gite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
il ricorso a baby sitter se già esistente nella organizzazione familiare;
la iscrizione e retta a scuola privata, pre- scuola e doposcuola se già presenti nella organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza;
i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e le attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali).
Per quanto riguarda le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, i coniugi convengono che le stesse siano ripartire al 50% fra di loro (salvo quanto sopra precisato per alcune voci di spesa), purché previamente concordate e debitamente documentate dal genitore che le ha sostenute, salvo quanto appresso. Si distinguono infatti in spese extra che non richiedono il previo accordo dei genitori e spese per le quali è necessario il preventivo assenso.
Appartengono al primo gruppo (assenso non necessario): a) sanitarie di necessità ed urgenza;
spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche e acustiche;
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e pc per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o
4 carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto, acquistati su accordo dei genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Appartengono al gruppo delle spese straordinarie per le quali è necessario il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori: a) sanitarie: visite mediche (ad eccezione di quanto sopra precisato), esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private, non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari ed ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private, lezioni private, stages;
corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post universitari (specializzazione o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
pre-scuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
attività sportiva agonistica, comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto) e del casco;
corso per conseguimento patente;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di informatica etc...); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione a tale categoria di spese da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta da avanzare all'altro (a mezzo sms, email, fax, pec), dovrà manifestare un motivato dissenso
5 scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
Entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese extra per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza. Ove uno dei genitori anticipi la quota del 50% spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro quindici giorni dalla effettuazione della spesa dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino o quant'altro) e l'altro dovrà provvedere al rimborso entro quindici giorni dalla richiesta.
6) L'affidamento dei minori rimarrà condiviso tra i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, mantenendo tuttavia in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni ordinarie. È nel miglior interesse dei minori che i genitori condividano le principali decisioni. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Nella quotidianità, ogni decisione relativa alla sfera sanitaria e scolastica andrà condivisa, secondo il principio della bigenitorialità. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con l'uno o con l'altra.
Saranno preservati i diritti della prole alla bigenitorialità; a non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti sui genitori o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti
6 dell'altro; a non essere usato come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
I minori verranno collocati in via prevalente presso la madre nell'abitazione che nel frattempo ha trovato ed ha locato e che si trova in Pistoia.
Il regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore avverrà secondo il piano genitoriale qui dedotto, con suddivisione bisettimanale:
Settimana 1:
Lunedì pomeriggio i bambini staranno con la madre e la sera verranno ripresi dal padre alle ore 18, per cena e pernottamento. Il padre la mattina successiva li condurrà a scuola/asilo;
Martedì pomeriggio i bambini saranno con il padre e la sera alle ore
18 verranno ripresi dalla madre per cena e pernottamento. La mattina successiva, la madre li condurrà a scuola/asilo;
Mercoledì pomeriggio i minori saranno con la madre fino alle ore 18, allorché li prenderà il padre per tenerli con sé a cena e per il pernottamento. Il padre la mattina successiva li condurrà a scuola/asilo;
Giovedì e Venerdì, nel pomeriggio i minori saranno con il padre fino alle 18, allorché li prenderà la madre, che li terrà con sé per cena e pernottamento (ed il giorno successivo li recherà a scuola/asilo ove vi sia frequenza).
Sabato i bambini verranno presi dal padre alle ore 12 circa, che li terrà con sé fino alla domenica alle ore 12.30, allorché li ricondurrà dalla madre, che li terrà con sé pomeriggio, sera e pernottamento. Il lunedì mattina sarà la madre a condurli a scuola/asilo.
Settimana 2:
Lunedì pomeriggio i bambini staranno con la madre, che li terrà con sé anche a cena e per il pernottamento. La mattina successiva, la madre li condurrà a scuola/asilo;
Martedì pomeriggio i bambini saranno con il padre, così come a cena e per il pernottamento. Il padre la mattina successiva li condurrà a scuola/asilo;
7 Mercoledì i bambini saranno con la madre, sia il pomeriggio che la sera e per il pernottamento. La mattina successiva, la madre li condurrà a scuola/asilo.
Giovedì pomeriggio i minori saranno con il padre fino alle 18, allorché li prenderà la madre, che li terrà con sé per cena e pernottamento. La mattina successiva, la madre li condurrà a scuola/asilo.
Venerdì i bambini saranno con il padre, sia il pomeriggio che la sera e per il pernottamento.
Sabato i bambini stanno con il padre sino alle ore 19, allorché li riprenderà la madre e li terrà con sé anche la domenica e sino alla mattina successiva allorché li condurrà a scuola/asilo.
Per quanto riguarda i pomeriggi infrasettimanali, i ricorrenti concordano che in caso di comprovate esigenze lavorative, si potrà adottare il criterio dell'elasticità e dunque entrambi manifestano sin da ora, per quanto possibile, disponibilità al reciproco aiuto in caso di impegni sopravvenuti.
Ciascuno dei genitori potrà usufruire in propria assenza dell'aiuto di familiari o persone di fiducia. Durante i giorni di permanenza dei figli con ciascun genitore, questi avrà l'onere di gestire le attività extrascolastiche, sportive e ricreative, nonché di vigilare sul regolare svolgimento dei compiti scolastici.
Nel periodo estivo, fatto salvo il calendario ordinario sopra indicato e la eventuale frequentazione di centri estivi, i genitori concordano che i minori trascorrano con ciascuno dei genitori 10 giorni anche non consecutivi, da definire entro il 30 giugno di ogni anno.
Nel periodo natalizio i genitori concordano che i minori dormiranno la sera del 24 dicembre con la madre ed il padre li prenderà per il pranzo del 25 dicembre e li riporterà dalla madre per le ore 18:00; dopodiché verrà proseguito con il calendario già concordato. La sera del 31 dicembre verrà trascorsa con il padre, il quale prenderà
i bimbi alle ore 18:00 e li riporterà a casa della madre alle ore
18:00 del 1 Gennaio. L'anno successivo, i giorni festivi saranno invertiti e così via per gli anni a seguire secondo appunto il criterio dell'alternanza.
8 Per le festività pasquali, i genitori si riservano di concordare di anno in anno la ripartizione dei giorni da trascorrere con i figli.
7) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento.
8) Le spese legali sono compensate fra le parti.
9) Le parti dichiarano di aver regolato ogni loro ulteriore rapporto di debito/credito e non avere null'altro a pretendere oltre a quanto stabilito nel presente ricorso.
10) I ricorrenti dichiarano di dare esecuzione agli accordi sopra descritti a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.02.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
(PT) il 01.11.1985, che hanno contratto matrimonio in Pistoia (PT)
l'11.09.2016, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 89, P.
II, Serie A, anno 2016);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
10