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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di appello di Bari
Terza sezione civile
Sez. immigrazione e protezione internazionale
PROROGA DEL TRATTENIMENTO DI RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
(art.6 D.Lgs.142/15)
Il Consigliere designato,
Letti gli atti e i documenti relativi al cittadino straniero (n. Albania 25.9.03); Parte_1 all'esito della camera di consiglio;
premesso:
-che con provvedimento del 16.1.25 la Questura di Rimini ha disposto ex art.6 co.2 D.Lgs.142/15 il trattenimento del predetto soggetto presso il C.P.R. di Bari Palese in quanto richiedente protezione internazionale;
-che con provvedimento del 17.1.25 la Corte di Appello di Bologna ha convalidato il trattenimento per il periodo di 60 gg.;
-che in data 13.3.25 la Questura di Bari ha chiesto la proroga del trattenimento per ulteriori 60 gg. dal 16.3.25 al 15.5.25;
-rilevato sul piano generale:
-che ai sensi dell'art.6 commi 5-8 D.Lgs.142/15 la proroga del trattenimento deve essere chiesta prima della scadenza del termine stabilito in sede di convalida (attesa l'improrogabilità di un termine che sia già scaduto) e può essere accordata di volta in volta per un periodo massimo di 60 gg., salve ulteriori proroghe, che comunque non possono portare a superare il termine di durata massima complessiva previsto dalla legge di 12 mesi (dovendosi evitare un'imprevedibile e incontrollata dilatazione del tempo di restrizione della libertà personale del trattenuto); che inoltre, sul piano funzionale, essendo la proroga concessa per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione internazionale, essa non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della stessa, per tale intendendosi lo svolgimento dell'intero iter procedurale, compresa l'eventuale fase di impugnazione del rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale;
che, comunque, la proroga (al pari del trattenimento stesso) non soggiace, nonostante il riferi- mento testuale contenuto nell'art.6 co.6 D.Lgs.142/15, ai ristretti termini della procedura c.d. accelerata di esame della sua domanda di protezione internazionale di cui all'art.28 bis co.
1-2 D.Lgs.25/08; e ciò in quanto la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.14/24 e 32767/24) ha chiarito che i termini massimi del trattenimento e della sua proroga, per il richiedente protezione già destinatario di provvedimento di espulsione o respingimento e trattenuto in attesa di rimpatrio, sono soltanto quelli previsti dallo stesso art.6, e non già i diversi termini (peraltro non perentori) di cui all'art.28 bis;
peraltro, la violazione di tali ultimi termini può rilevare nella misura in cui il loro superamento denoti una colpevole e ingiustificata inerzia nella procedura (accelerata) di esame della domanda di protezione, procedura la cui pendenza legittima il trattenimento ex art.6 co.3 D.Lgs.142/15, strettamente funzionale all'esame della domanda, all'interno del perimetro temporale massimo di cui ai commi 6-7-8 della medesima disposizione (in tale limitato senso dovendosi interpretare la sopra richiamata locuzione di cui all'art.6);
ritenuto, alla luce del quadro sopra delineato, e con specifico riferimento al caso in esame:
-che la proroga sia stata chiesta tempestivamente e cioè prima della scadenza del termine di trattenimento indicato in sede di convalida;
1 -che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, risulti infondata l'eccezione della difesa circa la violazione dei termini della procedura accelerata;
neppure essendo ravvisabili, all'interno del procedimento di esame della domanda di protezione, ingiustificati ritardi ovvero colpevole inerzia dell'autorità procedente, posto che la Commissione Territoriale ha già adottato un provvedimento di diniego per manifesta infondatezza della domanda, avverso il quale è stata proposta impugnazione attualmente pendente innanzi al Tribunale di Bari;
-che a tale ultimo riguardo, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del richiedente, il Tribunale adìto risulta avere sinora soltanto assegnato alle parti termini per l'instaurazione del contraddittorio, senza adottare alcun provvedimento in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento esecutivo ex art.35 bis co.4 D.Lgs.25/08, provvedimento dal cui contenuto dipenderà l'ulteriore prorogabilità del trattenimento secondo quanto chiarito dalla più recente giurisprudenza in materia (Cass.2378/24);
-che, infine, non ricorrano i presupposti per applicare, in luogo del trattenimento oggetto di proroga, misure alternative, dovendosi ribadire, in mancanza di allegazione da parte del richiedente di elementi di novità rispetto a quanto da lui dichiarato in sede di convalida del trattenimento, che tale possibilità è preclusa dalla mancata disponibilità di passaporto o di documento equipollente;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutte le condizioni richieste dalla legge per disporre la proroga, per ulteriori 60 gg., del trattenimento ex art.6 co.3 D.Lgs.142/15 in corso nei confronti dello straniero;
P.Q.M.
proroga per ulteriori 60 giorni, dal 16.3.25 al 15.5.25, il termine del trattenimento presso il C.P.R. di Bari – Palese del cittadino straniero (n. Albania 25.9.03); Parte_1
Si comunichi all'interessato, al Difensore e alla Questura di Bari.
Bari, il 14.3.25
IL CONSIGLIERE
Dr. Riccardo Leonetti
2
Terza sezione civile
Sez. immigrazione e protezione internazionale
PROROGA DEL TRATTENIMENTO DI RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
(art.6 D.Lgs.142/15)
Il Consigliere designato,
Letti gli atti e i documenti relativi al cittadino straniero (n. Albania 25.9.03); Parte_1 all'esito della camera di consiglio;
premesso:
-che con provvedimento del 16.1.25 la Questura di Rimini ha disposto ex art.6 co.2 D.Lgs.142/15 il trattenimento del predetto soggetto presso il C.P.R. di Bari Palese in quanto richiedente protezione internazionale;
-che con provvedimento del 17.1.25 la Corte di Appello di Bologna ha convalidato il trattenimento per il periodo di 60 gg.;
-che in data 13.3.25 la Questura di Bari ha chiesto la proroga del trattenimento per ulteriori 60 gg. dal 16.3.25 al 15.5.25;
-rilevato sul piano generale:
-che ai sensi dell'art.6 commi 5-8 D.Lgs.142/15 la proroga del trattenimento deve essere chiesta prima della scadenza del termine stabilito in sede di convalida (attesa l'improrogabilità di un termine che sia già scaduto) e può essere accordata di volta in volta per un periodo massimo di 60 gg., salve ulteriori proroghe, che comunque non possono portare a superare il termine di durata massima complessiva previsto dalla legge di 12 mesi (dovendosi evitare un'imprevedibile e incontrollata dilatazione del tempo di restrizione della libertà personale del trattenuto); che inoltre, sul piano funzionale, essendo la proroga concessa per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione internazionale, essa non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della stessa, per tale intendendosi lo svolgimento dell'intero iter procedurale, compresa l'eventuale fase di impugnazione del rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale;
che, comunque, la proroga (al pari del trattenimento stesso) non soggiace, nonostante il riferi- mento testuale contenuto nell'art.6 co.6 D.Lgs.142/15, ai ristretti termini della procedura c.d. accelerata di esame della sua domanda di protezione internazionale di cui all'art.28 bis co.
1-2 D.Lgs.25/08; e ciò in quanto la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.14/24 e 32767/24) ha chiarito che i termini massimi del trattenimento e della sua proroga, per il richiedente protezione già destinatario di provvedimento di espulsione o respingimento e trattenuto in attesa di rimpatrio, sono soltanto quelli previsti dallo stesso art.6, e non già i diversi termini (peraltro non perentori) di cui all'art.28 bis;
peraltro, la violazione di tali ultimi termini può rilevare nella misura in cui il loro superamento denoti una colpevole e ingiustificata inerzia nella procedura (accelerata) di esame della domanda di protezione, procedura la cui pendenza legittima il trattenimento ex art.6 co.3 D.Lgs.142/15, strettamente funzionale all'esame della domanda, all'interno del perimetro temporale massimo di cui ai commi 6-7-8 della medesima disposizione (in tale limitato senso dovendosi interpretare la sopra richiamata locuzione di cui all'art.6);
ritenuto, alla luce del quadro sopra delineato, e con specifico riferimento al caso in esame:
-che la proroga sia stata chiesta tempestivamente e cioè prima della scadenza del termine di trattenimento indicato in sede di convalida;
1 -che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, risulti infondata l'eccezione della difesa circa la violazione dei termini della procedura accelerata;
neppure essendo ravvisabili, all'interno del procedimento di esame della domanda di protezione, ingiustificati ritardi ovvero colpevole inerzia dell'autorità procedente, posto che la Commissione Territoriale ha già adottato un provvedimento di diniego per manifesta infondatezza della domanda, avverso il quale è stata proposta impugnazione attualmente pendente innanzi al Tribunale di Bari;
-che a tale ultimo riguardo, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del richiedente, il Tribunale adìto risulta avere sinora soltanto assegnato alle parti termini per l'instaurazione del contraddittorio, senza adottare alcun provvedimento in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento esecutivo ex art.35 bis co.4 D.Lgs.25/08, provvedimento dal cui contenuto dipenderà l'ulteriore prorogabilità del trattenimento secondo quanto chiarito dalla più recente giurisprudenza in materia (Cass.2378/24);
-che, infine, non ricorrano i presupposti per applicare, in luogo del trattenimento oggetto di proroga, misure alternative, dovendosi ribadire, in mancanza di allegazione da parte del richiedente di elementi di novità rispetto a quanto da lui dichiarato in sede di convalida del trattenimento, che tale possibilità è preclusa dalla mancata disponibilità di passaporto o di documento equipollente;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutte le condizioni richieste dalla legge per disporre la proroga, per ulteriori 60 gg., del trattenimento ex art.6 co.3 D.Lgs.142/15 in corso nei confronti dello straniero;
P.Q.M.
proroga per ulteriori 60 giorni, dal 16.3.25 al 15.5.25, il termine del trattenimento presso il C.P.R. di Bari – Palese del cittadino straniero (n. Albania 25.9.03); Parte_1
Si comunichi all'interessato, al Difensore e alla Questura di Bari.
Bari, il 14.3.25
IL CONSIGLIERE
Dr. Riccardo Leonetti
2