Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 15/12/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01881/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1881 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Curigliano e IN Saponaro, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monopoli (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Davide Di Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) della nota prot. n. 0056731/2025 del 13/08/2025, a mezzo della quale il Comune di Monopoli ha determinato “ il non accoglimento, poiché per espressa previsione normativa l’adeguamento alle mutate condizioni soggettive dei partecipanti può avvenire esclusivamente mediante partecipazione ad un ulteriore successivo bando…Tutto ciò, senz’altro a garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità, che si impongono alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione ”;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli (BA);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. EN VA e uditi per le parti i difensori avv. Domenico Curigliano, per la parte ricorrente, e l’avv. Davide Di Candia, per il Comune resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Impugna la ricorrente la nota di risposta con la quale il Comune ha chiarito al legale della istante, che non è possibile considerare il subentrato requisito dell’accertata invalidità civile del 100%, al fine di rideterminare la graduatoria per l’assegnazione di un alloggio ERP (edilizia residenziale pubblica), stilata all’esito di regolare avviso pubblico, con prefissato termine di scadenza, e accoglimento, previa valutazione, delle domande pervenute.
In fatto, parte ricorrente pretendeva il riconoscimento di un punteggio maggiore e quindi di poter migliorare la propria posizione in graduatoria, in base al requisito riconosciuto ex post della invalidità civile di grado pari al 100%.
In diritto, censurava la violazione dell’art. 8 legge Regione Puglia n. 10/2014, dell’art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., degli art. 2 e 3 Cost., degli artt. 3 e 10- bis legge n. 241/1990, dell’art. 8 regolamento comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 7 gennaio 2013; nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
2.- Si costituiva il Comune intimato, il quale depositava i documenti del procedimento e resisteva funditus ; in particolare, rappresentava come non fosse possibile alterare una graduatoria consolidata e che oggetto di impugnazione è una semplice lettera di risposta con chiarimenti forniti dall’ente locale al legale dell’istante.
3.- Alla camera di consiglio, per l’eventuale adozione di misure cautelari, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta per la immediata decisione con sentenza in forma semplificata.
4.- Il ricorso è infondato.
Insiste la ricorrente nell’affermare come, in data 14 luglio 2025, il Tribunale Bari, sez. lavoro, avesse riconosciuto la qualità di “ soggetto invalido con totale e permanente invalidità lavorativa al 100% ”, di talché tale maturato requisito fosse ex se idoneo al riconoscimento di un punteggio aggiuntivo, al fine dell’assegnazione di un alloggio ERP; indi, evocando la necessità di considerare una siffatta sopravvenienza soggettiva, reclama l’applicazione di svariati principi di diritto internazionale e costituzionale e adduce un travisamento e ingiusta considerazione del proprio caso.
Replica efficacemente il Comune come non sia possibile alterare la graduatoria oramai formatasi in data 21 febbraio 2025, non impugnata e perciò intangibile e che una tal nuova condizione personale sarà valutata in futuro nei successivi avvisi pubblici che saranno diramati per l’assegnazione di alloggi ERP.
Infatti, il bando è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Monopoli dal 21 giugno 2023 al 31 agosto 2023; termine ultimo, per la presentazione delle domande, così come prorogato è stato fissato al 29 settembre 2023. Con determina n. 266 del 21 febbraio 2025, il Comune ha approvato la graduatoria definitiva, ai sensi della legge Regione Puglia n. 10/2014.
Con nota pervenuta al Comune in data 5 agosto 2025 (circa sei mesi dopo), la ricorrente, collocata in graduatoria al n. -OMISSIS-, ha chiesto all’Amministrazione di considerare, ai fini dell’assegnazione di un alloggio, la propria mutata condizione di invalidità.
Con nota di risposta del 13 agosto 2025, il preposto funzionario del Comune ha riscontrato l’istanza, comunicando che la richiesta “[…] non può trovare accoglimento, poiché, per espressa previsione normativa, l’adeguamento delle mutate condizioni soggettive dei partecipanti può avvenire esclusivamente mediante partecipazione ad un ulteriore e successivo bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 2014 e ss.mm.ii. A conforto, la circostanza che la riproposizione della domanda ad un nuovo Bando di concorso non sia preclusa a coloro che abbiano partecipato a bandi precedenti. Tutto ciò, senz’altro, a garanzia dei principi di imparzialità e buon andamento, che si impongono ad una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione […] ”.
La nota del Comune è ineccepibile.
È noto che gli alloggi ERP (un tempo “case popolari”) siano abitazioni di proprietà pubblica, destinate a persone e/o a famiglie, a basso reddito o in condizioni economiche svantaggiate, concesse in affitto a canoni agevolati (molto inferiori a quelli usuali di mercato), in base a criteri stabiliti dalle normative regionali e comunali, di norma tramite bandi pubblici periodici.
Nel caso di specie, la graduatoria è oramai consolidata. Gli alloggi ERP sono una risorsa scarsa e sono assegnati, tra coloro che possano vantarne titolo, all’esito di una formale procedura comparativa e trasparente, che si conclude con l’approvazione di una graduatoria.
L’aggiornamento della graduatoria, previo nuovo bando, è prevista a cadenze regolari, previa verifica della disponibilità di alloggi. Per quanto riguarda la fattispecie dedotta in giudizio, il procedimento attivato nel 2023 e si è concluso con la graduatoria stilata a febbraio 2025, che, allo stato, è oramai definitiva e reca un ordine di priorità nell’assegnazione degli alloggi disponibili.
D’altro canto, è evidente che se tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di un alloggio ERP potessero via via inserire nuovi requisiti o titoli, onde conseguire un maggior punteggio, al di fuori e ben oltre la data di scadenza fissata dal bando o dall’avviso pubblico, non sarebbe mai possibile stilare alcuna graduatoria finale e i partecipanti si contrasterebbero a vicenda ad infinitum , potenzialmente senza mai conseguire alcuno qualsivoglia assegnazione di alloggio ERP.
Al contrario, per poter far valere il nuovo titolo conseguito (ed anche eventuali altri), dovrà attendersi il bando di una successiva procedura comparativa.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso si appalesa manifestamente infondato e va respinto.
6.- Vieppiù le spese del giudizio possono essere compensate per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN DA, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
EN VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN VA | IN DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.