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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/03/2024, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 23/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott. Maurizio ATZORI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 23- 1/2024 r.g. (Ruolo Procedimento Unitario) da:
UC CE (partita Iva 02705500391 - codice fiscale. [...]), quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale in RA, Via Santucci n.4, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Nobile del Foro di RA
MARCO SA (codice fiscale [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Ferrari di Rovigo
CONDOMINIO PORTONE di RA (codice fiscale 92097330390) in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed amministratore RE Biondi, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Roma del foro di RA ricorrenti pagina 1 di 5 n e i c o n f r o n t i d i
TI RISTRUTTURO S.R.L. (codice fiscale e partita Iva 04021831203) con sede legale in Imola (BO), via Vaini n. 8
resistente
Con ricorso depositato in data 25/01/2024 UC EU ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di euro 166.040,25 sulla base di n. 37 fatture relative al noleggio/montaggio/smontaggio di ponteggi e lavorazioni e smaltimento macerie, rimaste parzialmente insolute. Con separato e successivo ricorso depositato in data 14/02/2024 il dott. Marco Selvaggio, commercialista, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della stessa debitrice lamentando, a sua volta, il mancato pagamento della somma di euro 35.683,73 per compensi professionali maturati a seguito di incarichi svolti a favore della società e portati da decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Rovigo il primo settembre 2023 Infine, con altro ricorso depositato il 28/02/2024, il Condominio Portone di RA lamentava il mancato pagamento della somma di euro 26.972,00 dovuta in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti, con cui la società debitrice si obbligava a restituire le somme corrisposte a titolo di acconto per l'esecuzione dei lavori di edili oggetto di contratto di appalto, poi risolto per inadempimento della stessa società.
Nessuno si è costituito per la società resistente, nonostante la regolarità delle notifiche eseguite a mezzo posta elettronica certificata.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società resistente la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario.
Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione delle parti istanti (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito complessivamente vantato dai ricorrenti può ritenersi sufficientemente provato in quanto fondato per euro 35.683,73 su titolo esecutivo giudiziale divenuto definitivo e per euro pagina 2 di 5 26.972,00 su riconoscimento di debito da parte della stessa società resistente;
altrettanto fondato appare il credito vantato dal primo ricorrente portato da fatture rimaste insolute e per il cui pagamento la società debitrice ha emesso due assegni (per la somma complessiva di euro 90.000,00) poi richiamati per mancanza di fondi;
- la documentazione versata in atti dai ricorrenti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI);
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta pertanto provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CC.II. che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: - insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali;
- procedura esecutiva rimasta infruttuosa;
- emissione di n. 2 assegni poi risultati impagati per mancanza di fondi;
- cessazione di fatto dell'attività;
- con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, dal bilancio relativo all'esercizio 2022 (anno di costituzione della società) emerge pacificamente il superamento delle soglie previste dall'art 2, comma 1 lett. d) Codice della crisi.
Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
pagina 3 di 5 TI RISTRUTTURO S.R.L. (codice fiscale e partita Iva 04021831203) con sede legale in Imola (BO), via Vaini n. 8 esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore l'avv. Barbara Lunghini (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 3 luglio 2024 ad ore 11:30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)
pagina 4 di 5 ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 12 marzo 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott. Maurizio ATZORI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 23- 1/2024 r.g. (Ruolo Procedimento Unitario) da:
UC CE (partita Iva 02705500391 - codice fiscale. [...]), quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale in RA, Via Santucci n.4, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Nobile del Foro di RA
MARCO SA (codice fiscale [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Ferrari di Rovigo
CONDOMINIO PORTONE di RA (codice fiscale 92097330390) in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed amministratore RE Biondi, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Roma del foro di RA ricorrenti pagina 1 di 5 n e i c o n f r o n t i d i
TI RISTRUTTURO S.R.L. (codice fiscale e partita Iva 04021831203) con sede legale in Imola (BO), via Vaini n. 8
resistente
Con ricorso depositato in data 25/01/2024 UC EU ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di euro 166.040,25 sulla base di n. 37 fatture relative al noleggio/montaggio/smontaggio di ponteggi e lavorazioni e smaltimento macerie, rimaste parzialmente insolute. Con separato e successivo ricorso depositato in data 14/02/2024 il dott. Marco Selvaggio, commercialista, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della stessa debitrice lamentando, a sua volta, il mancato pagamento della somma di euro 35.683,73 per compensi professionali maturati a seguito di incarichi svolti a favore della società e portati da decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Rovigo il primo settembre 2023 Infine, con altro ricorso depositato il 28/02/2024, il Condominio Portone di RA lamentava il mancato pagamento della somma di euro 26.972,00 dovuta in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti, con cui la società debitrice si obbligava a restituire le somme corrisposte a titolo di acconto per l'esecuzione dei lavori di edili oggetto di contratto di appalto, poi risolto per inadempimento della stessa società.
Nessuno si è costituito per la società resistente, nonostante la regolarità delle notifiche eseguite a mezzo posta elettronica certificata.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società resistente la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario.
Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione delle parti istanti (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito complessivamente vantato dai ricorrenti può ritenersi sufficientemente provato in quanto fondato per euro 35.683,73 su titolo esecutivo giudiziale divenuto definitivo e per euro pagina 2 di 5 26.972,00 su riconoscimento di debito da parte della stessa società resistente;
altrettanto fondato appare il credito vantato dal primo ricorrente portato da fatture rimaste insolute e per il cui pagamento la società debitrice ha emesso due assegni (per la somma complessiva di euro 90.000,00) poi richiamati per mancanza di fondi;
- la documentazione versata in atti dai ricorrenti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI);
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta pertanto provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CC.II. che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: - insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali;
- procedura esecutiva rimasta infruttuosa;
- emissione di n. 2 assegni poi risultati impagati per mancanza di fondi;
- cessazione di fatto dell'attività;
- con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, dal bilancio relativo all'esercizio 2022 (anno di costituzione della società) emerge pacificamente il superamento delle soglie previste dall'art 2, comma 1 lett. d) Codice della crisi.
Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
pagina 3 di 5 TI RISTRUTTURO S.R.L. (codice fiscale e partita Iva 04021831203) con sede legale in Imola (BO), via Vaini n. 8 esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore l'avv. Barbara Lunghini (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 3 luglio 2024 ad ore 11:30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)
pagina 4 di 5 ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 12 marzo 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
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