CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1042/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2257/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Indipendenza 21 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2950240060274881000 TASSA AUTOMOB 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05.03.2025 e depositato in data 02.04.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240060274881000, notificatale in data 21.01.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le intimava il pagamento della somma di € 182,19 a titolo di Tassa Automobilistica per l'anno 2022, oltre accessori, per l'autovettura targata Targa_1
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito un unico motivo di diritto, deducendo la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento) da parte dell'ente impositore, la Regione Sicilia. Ha formulato, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, deducendo la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con memoria di controdeduzioni depositata in data 22.07.2025, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al motivo di ricorso attinente alla mancata notifica dell'atto presupposto, vizio da ascrivere unicamente all'operato dell'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, avendo provveduto alla notifica della cartella di pagamento in seguito alla regolare ricezione del ruolo esecutivo. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
La Regione Sicilia, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e deve pertanto essere dichiarata contumace.
Con ordinanza n. 3116/2025, depositata il 18.11.2025, questo Giudice, ritenute sussistenti le condizioni di legge, ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo la provvisoria esecuzione dell'atto impugnato e fissando per la trattazione del merito l'udienza del 30.01.2026.
All'udienza pubblica del 30.01.2026, come da verbale in atti, nessuna delle parti è comparsa. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'unico motivo di doglianza sollevato dalla parte ricorrente attiene alla nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica dell'atto presupposto, ossia l'avviso di accertamento relativo all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'annualità 2022.
Tale eccezione è dirimente. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che l'omessa notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto successivo, in quanto impedisce al contribuente di conoscere il contenuto e i fondamenti della pretesa tributaria, con conseguente violazione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, nonché dei principi di corretta partecipazione al procedimento amministrativo.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata emessa per la riscossione di un tributo, la tassa automobilistica, per il quale la pretesa dell'ente impositore deve essere necessariamente portata a conoscenza del contribuente attraverso un preventivo avviso di accertamento, non potendo la cartella esattoriale costituire il primo atto con cui si manifesta la volontà impositiva.
A fronte della specifica contestazione della ricorrente circa la mancata ricezione di tale atto, gravava sull'Amministrazione finanziaria, e in particolare sull'ente titolare della pretesa (la Regione Sicilia), l'onere di fornire la prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento. Tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto.
La Regione Sicilia, infatti, è rimasta contumace per l'intero giudizio, omettendo di costituirsi e di produrre qualsivoglia documento idoneo a dimostrare l'avvenuta e regolare notificazione dell'atto prodromico. Tale inerzia processuale non può che essere interpretata a sfavore dell'ente impositore, conformemente al principio dell'onere della prova che grava sulla parte che afferma un fatto a sé favorevole.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur essendo formalmente corretta con riferimento alla fase di formazione della pretesa tributaria, non può condurre al rigetto del ricorso. L'Agente della riscossione è infatti parte necessaria del presente giudizio, in quanto autore dell'atto impugnato (la cartella di pagamento), e destinatario degli effetti caducatori derivanti dall'annullamento dello stesso. La nullità dell'atto presupposto si propaga inevitabilmente all'atto consequenziale, rendendolo a sua volta nullo per vizio derivato.
In conclusione, l'omessa prova della notifica dell'avviso di accertamento da parte della Regione Sicilia comporta la nullità della cartella di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Considerata la condotta processuale delle parti e l'esito del giudizio, si ritiene equo condannare la Regione Sicilia, la cui inerzia ha dato causa alla presente controversia, alla rifusione delle spese legali in favore della parte ricorrente, liquidate come in dispositivo. Si dispone, invece, la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, stante la natura meramente strumentale del ruolo di quest'ultima nel procedimento di riscossione e la fondatezza della sua eccezione preliminare in punto di merito della pretesa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520240060274881000.
2. Condanna la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, che si liquidano in € 300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, se versato.
3. Compensa integralmente le spese di giudizio tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso in Messina, nella residenza della Corte, in data 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE
CO AL
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2257/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Indipendenza 21 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2950240060274881000 TASSA AUTOMOB 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05.03.2025 e depositato in data 02.04.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240060274881000, notificatale in data 21.01.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le intimava il pagamento della somma di € 182,19 a titolo di Tassa Automobilistica per l'anno 2022, oltre accessori, per l'autovettura targata Targa_1
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito un unico motivo di diritto, deducendo la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento) da parte dell'ente impositore, la Regione Sicilia. Ha formulato, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, deducendo la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con memoria di controdeduzioni depositata in data 22.07.2025, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al motivo di ricorso attinente alla mancata notifica dell'atto presupposto, vizio da ascrivere unicamente all'operato dell'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, avendo provveduto alla notifica della cartella di pagamento in seguito alla regolare ricezione del ruolo esecutivo. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
La Regione Sicilia, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e deve pertanto essere dichiarata contumace.
Con ordinanza n. 3116/2025, depositata il 18.11.2025, questo Giudice, ritenute sussistenti le condizioni di legge, ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo la provvisoria esecuzione dell'atto impugnato e fissando per la trattazione del merito l'udienza del 30.01.2026.
All'udienza pubblica del 30.01.2026, come da verbale in atti, nessuna delle parti è comparsa. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'unico motivo di doglianza sollevato dalla parte ricorrente attiene alla nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica dell'atto presupposto, ossia l'avviso di accertamento relativo all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'annualità 2022.
Tale eccezione è dirimente. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che l'omessa notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto successivo, in quanto impedisce al contribuente di conoscere il contenuto e i fondamenti della pretesa tributaria, con conseguente violazione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, nonché dei principi di corretta partecipazione al procedimento amministrativo.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata emessa per la riscossione di un tributo, la tassa automobilistica, per il quale la pretesa dell'ente impositore deve essere necessariamente portata a conoscenza del contribuente attraverso un preventivo avviso di accertamento, non potendo la cartella esattoriale costituire il primo atto con cui si manifesta la volontà impositiva.
A fronte della specifica contestazione della ricorrente circa la mancata ricezione di tale atto, gravava sull'Amministrazione finanziaria, e in particolare sull'ente titolare della pretesa (la Regione Sicilia), l'onere di fornire la prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento. Tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto.
La Regione Sicilia, infatti, è rimasta contumace per l'intero giudizio, omettendo di costituirsi e di produrre qualsivoglia documento idoneo a dimostrare l'avvenuta e regolare notificazione dell'atto prodromico. Tale inerzia processuale non può che essere interpretata a sfavore dell'ente impositore, conformemente al principio dell'onere della prova che grava sulla parte che afferma un fatto a sé favorevole.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur essendo formalmente corretta con riferimento alla fase di formazione della pretesa tributaria, non può condurre al rigetto del ricorso. L'Agente della riscossione è infatti parte necessaria del presente giudizio, in quanto autore dell'atto impugnato (la cartella di pagamento), e destinatario degli effetti caducatori derivanti dall'annullamento dello stesso. La nullità dell'atto presupposto si propaga inevitabilmente all'atto consequenziale, rendendolo a sua volta nullo per vizio derivato.
In conclusione, l'omessa prova della notifica dell'avviso di accertamento da parte della Regione Sicilia comporta la nullità della cartella di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Considerata la condotta processuale delle parti e l'esito del giudizio, si ritiene equo condannare la Regione Sicilia, la cui inerzia ha dato causa alla presente controversia, alla rifusione delle spese legali in favore della parte ricorrente, liquidate come in dispositivo. Si dispone, invece, la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, stante la natura meramente strumentale del ruolo di quest'ultima nel procedimento di riscossione e la fondatezza della sua eccezione preliminare in punto di merito della pretesa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520240060274881000.
2. Condanna la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, che si liquidano in € 300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, se versato.
3. Compensa integralmente le spese di giudizio tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso in Messina, nella residenza della Corte, in data 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE
CO AL