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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1368/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0035002.04-07-2025U IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava il diniego di rimborso IVA indicato in epigrafe deducendo l'illegittimità del predetto diniego.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Vibo Valentia che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 2.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava il contenuto delle controdeduzioni di ADE, precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In data 29.09.2023 (vedi atto notarile versato agli atti del presente giudizio) la società “Ricorrente_1 srl” si trasformava nella società semplice “Ricorrente_1”, odierna ricorrente.
Dalla dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2023 (fino alla data suindicata) risultava che la società a responsabilità limitata avesse esposto al rigo VX4, un credito pari ad € 18.693,00, di cui la stessa chiedeva il rimborso con causale 1.
L'Ufficio, ritenendo l'insussistenza dei presupposti (in particolare evidenziava che la società “Ricorrente_1 srl” non risultava cancellata dal registro delle imprese, ma solo trasformata in società semplice) negava il rimborso invocato.
Ritiene la società ricorrente che nel caso in esame, la società “Ricorrente_1 srl”, trasformatasi in società semplice, avrebbe cessato la propria attività di impresa con conseguente cessazione della partita IVA e maturazione del diritto al rimborso IVA, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. n. 633/1972.
Secondo la prospettazione difensiva la trasformazione della Ricorrente_1 srl in società semplice avrebbe comportato la “cessazione dell'attività” della prima, presupposto indefettibile per l'erogazione del rimborso. La tesi difensiva non può essere condivisa.
Come correttamente evidenziato dall'Ufficio, l'art. 30, comma 2, DPR 602/73 prevede il rimborso IVA in ipotesi di cessazione dell'attività.
Il successivo art 35, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, prevede che “in caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda”.
Dal tenore del predetto disposto normativo è possibile desumere che per “cessazione” debba intendersi l'esaurimento delle operazioni di liquidazione dell'azienda.
Tale ricostruzione risulta, peraltro, confortata dall'insegnamento della Suprema Corte che sul punto ha precisato come “In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, da individuarsi con la messa in liquidazione della società e non con lo scioglimento o la cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso" Cass. 29257/2023.
La nuova società risulta iscritta nel registro registro delle imprese e non è stata liquidata.
La stessa, infatti, è in attività ed ha quale oggetto sociale (come da visura camerale che l'Ufficio depositava agli atti del gudizio) “l'acquisto di beni immobili, l'acquisto di titoli azioni ed obbligazioni, quote societarie, nonché di valori mobiliari …”.
La visura camerale allegata alle controdeduzioni evidenzia come non sia cessata l'attività della società che ha chiesto il rimborso IVA ma, semplicemente, la stessa risulta svolta (rectius continuata) con requisiti soggettivi diversi.
Il ricorrente, ancora, cita a sostegno delle proprie argomentazioni la Circolare 26/E del 01/06/2016 che fornisce indicazioni in merito alla disciplina speciale prevista dall'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, che ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
La predetta normativa, pure richiamata nell'atto notarile di trasformazione della società, concerne, però, la disciplina speciale ai fini dell'assegnazione agevolata di beni ai soci (anche in caso di trasformazione).
Pertanto, trattandosi di norma speciale, può trovare applicazione limitatamente alle fattispecie disciplinate a tal fine dal Legislatore.
Nel caso che ci occupa non si contesta l'applicabilità o meno dell'IVA in caso di passaggio o assegnazione di beni a seguito di trasformazioni, fusioni o scissioni (su cui si è espressa l'Amministrazione tramite la suddetta Circolare), ma la differente richiesta di rimborso IVA per cessazione dell'attività, requisito che, per i motivi esposti, non può dirsi soddisfatto.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 15.10.2025 da Rappresentante_1, quale legale rappr. p.t. della società semplice " Ricorrente_1 s.s. di Rappresentante_1", nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 16.10.2025 e depositato in data 06.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2)
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia resistente delle spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 2.250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge. Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026. Il Giudice estensore Il
Presidente dott. Paolo Petrolo dott. Luigi Barrella
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1368/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0035002.04-07-2025U IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava il diniego di rimborso IVA indicato in epigrafe deducendo l'illegittimità del predetto diniego.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Vibo Valentia che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 2.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava il contenuto delle controdeduzioni di ADE, precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In data 29.09.2023 (vedi atto notarile versato agli atti del presente giudizio) la società “Ricorrente_1 srl” si trasformava nella società semplice “Ricorrente_1”, odierna ricorrente.
Dalla dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2023 (fino alla data suindicata) risultava che la società a responsabilità limitata avesse esposto al rigo VX4, un credito pari ad € 18.693,00, di cui la stessa chiedeva il rimborso con causale 1.
L'Ufficio, ritenendo l'insussistenza dei presupposti (in particolare evidenziava che la società “Ricorrente_1 srl” non risultava cancellata dal registro delle imprese, ma solo trasformata in società semplice) negava il rimborso invocato.
Ritiene la società ricorrente che nel caso in esame, la società “Ricorrente_1 srl”, trasformatasi in società semplice, avrebbe cessato la propria attività di impresa con conseguente cessazione della partita IVA e maturazione del diritto al rimborso IVA, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. n. 633/1972.
Secondo la prospettazione difensiva la trasformazione della Ricorrente_1 srl in società semplice avrebbe comportato la “cessazione dell'attività” della prima, presupposto indefettibile per l'erogazione del rimborso. La tesi difensiva non può essere condivisa.
Come correttamente evidenziato dall'Ufficio, l'art. 30, comma 2, DPR 602/73 prevede il rimborso IVA in ipotesi di cessazione dell'attività.
Il successivo art 35, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, prevede che “in caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda”.
Dal tenore del predetto disposto normativo è possibile desumere che per “cessazione” debba intendersi l'esaurimento delle operazioni di liquidazione dell'azienda.
Tale ricostruzione risulta, peraltro, confortata dall'insegnamento della Suprema Corte che sul punto ha precisato come “In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, da individuarsi con la messa in liquidazione della società e non con lo scioglimento o la cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso" Cass. 29257/2023.
La nuova società risulta iscritta nel registro registro delle imprese e non è stata liquidata.
La stessa, infatti, è in attività ed ha quale oggetto sociale (come da visura camerale che l'Ufficio depositava agli atti del gudizio) “l'acquisto di beni immobili, l'acquisto di titoli azioni ed obbligazioni, quote societarie, nonché di valori mobiliari …”.
La visura camerale allegata alle controdeduzioni evidenzia come non sia cessata l'attività della società che ha chiesto il rimborso IVA ma, semplicemente, la stessa risulta svolta (rectius continuata) con requisiti soggettivi diversi.
Il ricorrente, ancora, cita a sostegno delle proprie argomentazioni la Circolare 26/E del 01/06/2016 che fornisce indicazioni in merito alla disciplina speciale prevista dall'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, che ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
La predetta normativa, pure richiamata nell'atto notarile di trasformazione della società, concerne, però, la disciplina speciale ai fini dell'assegnazione agevolata di beni ai soci (anche in caso di trasformazione).
Pertanto, trattandosi di norma speciale, può trovare applicazione limitatamente alle fattispecie disciplinate a tal fine dal Legislatore.
Nel caso che ci occupa non si contesta l'applicabilità o meno dell'IVA in caso di passaggio o assegnazione di beni a seguito di trasformazioni, fusioni o scissioni (su cui si è espressa l'Amministrazione tramite la suddetta Circolare), ma la differente richiesta di rimborso IVA per cessazione dell'attività, requisito che, per i motivi esposti, non può dirsi soddisfatto.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 15.10.2025 da Rappresentante_1, quale legale rappr. p.t. della società semplice " Ricorrente_1 s.s. di Rappresentante_1", nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 16.10.2025 e depositato in data 06.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2)
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia resistente delle spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 2.250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge. Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026. Il Giudice estensore Il
Presidente dott. Paolo Petrolo dott. Luigi Barrella