Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 238
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità del diniego di rimborso IVA per cessazione attività

    La Corte ritiene che la trasformazione in società semplice non equivalga a cessazione dell'attività ai fini del rimborso IVA, poiché la nuova società è iscritta nel registro delle imprese e non è stata posta in liquidazione. La cessazione dell'attività, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, si individua con la messa in liquidazione della società e non con lo scioglimento o la cancellazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 238
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 238
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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