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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4118/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4118/2024 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4
[...] [...]
Parte_5
Parte_6
Parte_7 [...]
Parte_8
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 14 maggio 2025 ad ore 11:14 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per tutti i ricorrenti l'avv. CONTE ANDREA e l'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1
( ) ; Controparte_2 C.F._2
Per NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A. CP_1 [...]
nessuno CP_1
Preliminarmente il giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia della società convenuta.
Gli avvocati Conte e Ventura discutono riportandosi al contenuto del ricorso. Chiedono la distrazione delle spese di lite, dichiarandosi antistatari.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4118/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTE Parte_1 C.F._3 ANDREA e dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_2 C.F._4 dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE Parte_3 C.F._5 ANDREA e dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_4 C.F._6 dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTE Parte_9 C.F._7 ANDREA e dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA Parte_5 C.F._8 e dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_6 C.F._9 dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE Pt_7 Parte_10 C.F._10 ANDREA e dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_8 C.F._11 dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
1 Parte ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
contumace
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 18 dicembre 2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti dipendenti di , assunti con Controparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento come operai livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria ( , Parte_3 Pt_5 Pt_4 Pt_2 Parte_6
e e livello C3 CCNL (il solo , hanno chiesto la condanna della datrice Pt_8 Pt_8 Pt_5
convenuta al pagamento della retribuzione base fissa dovuta per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 , ciascuno per gli importi meglio indicati in ricorso .
regolarmente citata non si è Controparte_1
costituita ed è stata dichiarata contumace.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata discussa e decisa con sentenza e contestuale motivazione all'udienza del 14 maggio 2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta dagli atti che i ricorrenti sono dipendenti di Controparte_1
, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno
[...]
e hanno usufruito del trattamento CIGS sino a dicembre 2023.
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio dei lavoratori rispetto al diritto alla retribuzione azionato alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, ( cfr tra le altre
Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del 18/01/2001; Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del
29/10/2020).
Nel caso di specie – ove il datore di lavoro è contumace- i fatti giustificativi del rifiuto della prestazione lavorativa non risultano né allegati né, tantomeno, provati
2 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (procedimento contenzioso lavoro, senza istruttoria, aumento per il numero di parti ex art 4 comma 2), con distrazione a favore degli avv.ti Conte e Ventura, antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in Controparte_1
favore di:
e la somma di € 13.133,82 ciascuno;
Controparte_3 Parte_4
e la somma di € 12.502,02 ciascuno;
Parte_8 Parte_6
e la somma di € 12.983,52 ciascuno;
Parte_11 Pt_5 Parte_4
la somma di € 13.109,46; Parte_2
la somma di € 13.384,32; Parte_3
la somma di € 14.041,20; Parte_5
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 10.750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali, con distrazione a favore degli avv.ti Andrea Conte e Silvia Ventura.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4118/2024 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4
[...] [...]
Parte_5
Parte_6
Parte_7 [...]
Parte_8
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 14 maggio 2025 ad ore 11:14 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per tutti i ricorrenti l'avv. CONTE ANDREA e l'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1
( ) ; Controparte_2 C.F._2
Per NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A. CP_1 [...]
nessuno CP_1
Preliminarmente il giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia della società convenuta.
Gli avvocati Conte e Ventura discutono riportandosi al contenuto del ricorso. Chiedono la distrazione delle spese di lite, dichiarandosi antistatari.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4118/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTE Parte_1 C.F._3 ANDREA e dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_2 C.F._4 dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE Parte_3 C.F._5 ANDREA e dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_4 C.F._6 dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTE Parte_9 C.F._7 ANDREA e dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA Parte_5 C.F._8 e dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_6 C.F._9 dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE Pt_7 Parte_10 C.F._10 ANDREA e dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_8 C.F._11 dell'avv. VENTURA SILVIA ( ) ; C.F._1 Controparte_2
( ) ; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 C.F._2
FIRENZEpresso il difensore avv. CONTE ANDREA
1 Parte ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
contumace
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 18 dicembre 2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti dipendenti di , assunti con Controparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento come operai livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria ( , Parte_3 Pt_5 Pt_4 Pt_2 Parte_6
e e livello C3 CCNL (il solo , hanno chiesto la condanna della datrice Pt_8 Pt_8 Pt_5
convenuta al pagamento della retribuzione base fissa dovuta per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 , ciascuno per gli importi meglio indicati in ricorso .
regolarmente citata non si è Controparte_1
costituita ed è stata dichiarata contumace.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata discussa e decisa con sentenza e contestuale motivazione all'udienza del 14 maggio 2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta dagli atti che i ricorrenti sono dipendenti di Controparte_1
, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno
[...]
e hanno usufruito del trattamento CIGS sino a dicembre 2023.
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio dei lavoratori rispetto al diritto alla retribuzione azionato alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, ( cfr tra le altre
Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del 18/01/2001; Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del
29/10/2020).
Nel caso di specie – ove il datore di lavoro è contumace- i fatti giustificativi del rifiuto della prestazione lavorativa non risultano né allegati né, tantomeno, provati
2 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (procedimento contenzioso lavoro, senza istruttoria, aumento per il numero di parti ex art 4 comma 2), con distrazione a favore degli avv.ti Conte e Ventura, antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in Controparte_1
favore di:
e la somma di € 13.133,82 ciascuno;
Controparte_3 Parte_4
e la somma di € 12.502,02 ciascuno;
Parte_8 Parte_6
e la somma di € 12.983,52 ciascuno;
Parte_11 Pt_5 Parte_4
la somma di € 13.109,46; Parte_2
la somma di € 13.384,32; Parte_3
la somma di € 14.041,20; Parte_5
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 10.750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali, con distrazione a favore degli avv.ti Andrea Conte e Silvia Ventura.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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