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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dott.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3179/2023 r.g. sez. lav., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Cicco, presso il cui Parte_1 studio in Atripalda (AV) alla contrada Novesoldi n. 6 è elett.te domiciliato
-appellante-
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Avellino alla via Vicolo della Neve n. 1 presso lo studio dell'avv. Rossella
Caracciolo che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Fulvio Moizo e Maria
Francesca Cavaliere -appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento in suo favore del superminimo individuale. Esponeva di essere stato precedentemente dipendente della dal CP_2
1.7.2007 al 31.7.2021 con mansioni di cuoco, prima presso l'ospedale Landolfi di Solofra e successivamente presso l;
che dal mese di agosto 2021 la Parte_2 gestione della ristorazione presso l'ospedale veniva affidata alla Pt_2 [...] aggiudicataria dell'appalto della Regione Campania per la ristorazione CP_1 collettiva presso il SSN regionale.
Si costituiva la parte resistente contestando la fondatezza della domanda.
II Tribunale di Avellino con sentenza n. 648/2023 del 28.9.2023 rigettava la domanda, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con atto depositato il 20.12.2023, proponeva appello avverso la predetta Parte_1 decisione, ribadendo con varie argomentazioni l'erronea valutazione del primo Giudice in ordine all'applicazione dell'art. 2112 c.c. nella fattispecie in esame e dolendosi dell'errata applicazione del CCNL Turismo Pubblici Esercizi al caso di specie.
Si costituiva la resistendo al gravame. Controparte_1
Lette le note scritte delle parti, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è destituito di fondamento.
Il Tribunale ha effettuato una disamina precisa ed articolata della disposizione invocata dall' spiegando le ragioni in forza delle quali era da ritenersi inapplicabile nel caso Pt_1 di specie la disposizione dell'art. 2112 c.c.
Ebbene la difesa del lavoratore, in modo piuttosto generico, sostiene l'applicabilità di detta norma, essendosi la aggiudicata la gestione dell'attività ristorativa Controparte_1 ospedaliera attraverso l'acquisizione e l'organizzazione dell'attività di ristorazione.
In buona sostanza, vi sarebbe stato un trasferimento di azienda, avendo la CP_1
rilevato un'azienda già avviata ed in grado di svolgere un'attività imprenditoriale.
[...]
La doglianza non merita condivisione.
Premesso che l'art. 2112 c.c. deve ritenersi applicabile - in conformità alla direttiva comunitaria 77/187/CE e all'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 20 novembre 2003, C-340/01, 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000,
C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98 - anche ove il trasferimento dell'azienda non derivi da un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., quale l'assegnazione di un appalto pubblico di servizi, comportante un periodo di sospensione tra l'attività del primo e del successivo imprenditore, purché l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità e si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese
(così, tra le altre, Cassazione civile sez. lav. - 25/11/2019, n. 30663). L'elemento discretivo essenziale per ritenere applicabili le garanzie di prosecuzione del rapporto è costituito dalla cessione di elementi materiali significativi qualunque sia lo strumento giuridico utilizzato per realizzare il detto trasferimento. Del resto, una siffatta interpretazione appare del tutto rispondente a quella che, unanimemente, viene ritenuta la ratio del diritto alla prosecuzione del rapporto.
La norma di cui all'art. 2112 cod. civ., infatti, costituisce espressione del più generale principio della inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale: quando, dunque, questo resti immutato nella sua struttura e si modifichi unicamente la persona del titolare, deve esserne garantita la prosecuzione, a nulla rilevando l'atto mediante il quale la titolarità medesima sia passata dall'uno all'altro soggetto.
È possibile, quindi, escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. soltanto in presenza dell'elemento di discontinuità tra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova.
Per quanto attiene al riparto probatorio dei requisiti di operatività dell'art. 2112 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito – in modo ad avviso del collegio del tutto corretto – che incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività, individuati – ancora una volta – nell'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente” (Cass.
31.5.2016, n. 11247; conf., Cass. 9682/16, cit.)”.
Ebbene, esaminando, ora, la generica contestazione che nell'appello è rivolta alla valutazione del quadro probatorio emerso dagli atti, osserva il collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le risultanze istruttorie acquisite in giudizio consentono di escludere – alla luce dei principi indicati dalla Suprema Corte – che l'appellante abbia adempiuto al proprio onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione dell'art. 2112 c.c citato, quali la identità tra il complesso materiale ed organizzativo aziendale del precedente appaltatore e quello dell'impresa subentrante.
Il vaglio da compiere riguarda pertanto la capacità del complesso aziendale “trasferito” di svolgere, autonomamente da quello del precedente appaltatore e senza integrazioni di rilievo da parte del subentrante, il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa del precedente appaltatore anteriormente al trasferimento, grazie allo specifico bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche proprio del gruppo di lavoratori trasferiti. Tutto ciò non è stato in alcun modo provato da parte dell'appellante.
Di contro, la società odierna appellata, ha fornito una serie di elementi caratterizzanti la discontinuità tra le due strutture ( e , tra cui: un diverso CP_3 Controparte_1 contratto di affidamento della gestione rispetto a quello della proprie metodologie CP_3
e modelli organizzativi;
gestione dell'appalto dalla sede centrale societaria;
utilizzo del programma informatico “Oplà” appositamente creato dalla nuovo metodo di CP_1 preparazione e confezionamento dei vassoi per il servizio di ristorazione;
introduzione di proprie attrezzature e macchinari comportanti un rilevante investimento economico e innovazioni sotto il profilo organizzativo rispetto al servizio in essere, come richiesto dal committente nel bando di gara.
Deve dunque in definitiva escludersi la sussistenza di un genuino trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.
Con il secondo motivo parte appellante richiama gli accordi con il precedente datore di lavoro, che tra i vari istituti contrattuali prevedevano anche il superminimo, che il lavoratore non percepisce più in busta paga dall'attuale datore. Invoca quindi il CCNL vigente – che assume violato dalla società appellata - che sancisce il carattere retributivo del superminimo, sicchè, allorquando abbia fatto ingresso in busta paga, deve essere corrisposto in ragione del regime di miglior favore per il lavoratore.
Non può, invero, non rilevarsi il carattere nuovo della censura, dato che la questione relativa alla violazione delle norme contrattuali collettive non è stata sollevata dal ricorrente nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che la questione stessa non può essere proposta per la prima volta in questo grado.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, considerato il valore di causa dichiarato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in euro 337,00, oltre rimborso spese generali, Controparte_1
IVA e CPA;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 26.6.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
(dr. Paolo Barletta) (dr. Anna Carla Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dott.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3179/2023 r.g. sez. lav., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Cicco, presso il cui Parte_1 studio in Atripalda (AV) alla contrada Novesoldi n. 6 è elett.te domiciliato
-appellante-
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Avellino alla via Vicolo della Neve n. 1 presso lo studio dell'avv. Rossella
Caracciolo che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Fulvio Moizo e Maria
Francesca Cavaliere -appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento in suo favore del superminimo individuale. Esponeva di essere stato precedentemente dipendente della dal CP_2
1.7.2007 al 31.7.2021 con mansioni di cuoco, prima presso l'ospedale Landolfi di Solofra e successivamente presso l;
che dal mese di agosto 2021 la Parte_2 gestione della ristorazione presso l'ospedale veniva affidata alla Pt_2 [...] aggiudicataria dell'appalto della Regione Campania per la ristorazione CP_1 collettiva presso il SSN regionale.
Si costituiva la parte resistente contestando la fondatezza della domanda.
II Tribunale di Avellino con sentenza n. 648/2023 del 28.9.2023 rigettava la domanda, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con atto depositato il 20.12.2023, proponeva appello avverso la predetta Parte_1 decisione, ribadendo con varie argomentazioni l'erronea valutazione del primo Giudice in ordine all'applicazione dell'art. 2112 c.c. nella fattispecie in esame e dolendosi dell'errata applicazione del CCNL Turismo Pubblici Esercizi al caso di specie.
Si costituiva la resistendo al gravame. Controparte_1
Lette le note scritte delle parti, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è destituito di fondamento.
Il Tribunale ha effettuato una disamina precisa ed articolata della disposizione invocata dall' spiegando le ragioni in forza delle quali era da ritenersi inapplicabile nel caso Pt_1 di specie la disposizione dell'art. 2112 c.c.
Ebbene la difesa del lavoratore, in modo piuttosto generico, sostiene l'applicabilità di detta norma, essendosi la aggiudicata la gestione dell'attività ristorativa Controparte_1 ospedaliera attraverso l'acquisizione e l'organizzazione dell'attività di ristorazione.
In buona sostanza, vi sarebbe stato un trasferimento di azienda, avendo la CP_1
rilevato un'azienda già avviata ed in grado di svolgere un'attività imprenditoriale.
[...]
La doglianza non merita condivisione.
Premesso che l'art. 2112 c.c. deve ritenersi applicabile - in conformità alla direttiva comunitaria 77/187/CE e all'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 20 novembre 2003, C-340/01, 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000,
C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98 - anche ove il trasferimento dell'azienda non derivi da un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., quale l'assegnazione di un appalto pubblico di servizi, comportante un periodo di sospensione tra l'attività del primo e del successivo imprenditore, purché l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità e si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese
(così, tra le altre, Cassazione civile sez. lav. - 25/11/2019, n. 30663). L'elemento discretivo essenziale per ritenere applicabili le garanzie di prosecuzione del rapporto è costituito dalla cessione di elementi materiali significativi qualunque sia lo strumento giuridico utilizzato per realizzare il detto trasferimento. Del resto, una siffatta interpretazione appare del tutto rispondente a quella che, unanimemente, viene ritenuta la ratio del diritto alla prosecuzione del rapporto.
La norma di cui all'art. 2112 cod. civ., infatti, costituisce espressione del più generale principio della inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale: quando, dunque, questo resti immutato nella sua struttura e si modifichi unicamente la persona del titolare, deve esserne garantita la prosecuzione, a nulla rilevando l'atto mediante il quale la titolarità medesima sia passata dall'uno all'altro soggetto.
È possibile, quindi, escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. soltanto in presenza dell'elemento di discontinuità tra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova.
Per quanto attiene al riparto probatorio dei requisiti di operatività dell'art. 2112 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito – in modo ad avviso del collegio del tutto corretto – che incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività, individuati – ancora una volta – nell'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente” (Cass.
31.5.2016, n. 11247; conf., Cass. 9682/16, cit.)”.
Ebbene, esaminando, ora, la generica contestazione che nell'appello è rivolta alla valutazione del quadro probatorio emerso dagli atti, osserva il collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le risultanze istruttorie acquisite in giudizio consentono di escludere – alla luce dei principi indicati dalla Suprema Corte – che l'appellante abbia adempiuto al proprio onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione dell'art. 2112 c.c citato, quali la identità tra il complesso materiale ed organizzativo aziendale del precedente appaltatore e quello dell'impresa subentrante.
Il vaglio da compiere riguarda pertanto la capacità del complesso aziendale “trasferito” di svolgere, autonomamente da quello del precedente appaltatore e senza integrazioni di rilievo da parte del subentrante, il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa del precedente appaltatore anteriormente al trasferimento, grazie allo specifico bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche proprio del gruppo di lavoratori trasferiti. Tutto ciò non è stato in alcun modo provato da parte dell'appellante.
Di contro, la società odierna appellata, ha fornito una serie di elementi caratterizzanti la discontinuità tra le due strutture ( e , tra cui: un diverso CP_3 Controparte_1 contratto di affidamento della gestione rispetto a quello della proprie metodologie CP_3
e modelli organizzativi;
gestione dell'appalto dalla sede centrale societaria;
utilizzo del programma informatico “Oplà” appositamente creato dalla nuovo metodo di CP_1 preparazione e confezionamento dei vassoi per il servizio di ristorazione;
introduzione di proprie attrezzature e macchinari comportanti un rilevante investimento economico e innovazioni sotto il profilo organizzativo rispetto al servizio in essere, come richiesto dal committente nel bando di gara.
Deve dunque in definitiva escludersi la sussistenza di un genuino trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.
Con il secondo motivo parte appellante richiama gli accordi con il precedente datore di lavoro, che tra i vari istituti contrattuali prevedevano anche il superminimo, che il lavoratore non percepisce più in busta paga dall'attuale datore. Invoca quindi il CCNL vigente – che assume violato dalla società appellata - che sancisce il carattere retributivo del superminimo, sicchè, allorquando abbia fatto ingresso in busta paga, deve essere corrisposto in ragione del regime di miglior favore per il lavoratore.
Non può, invero, non rilevarsi il carattere nuovo della censura, dato che la questione relativa alla violazione delle norme contrattuali collettive non è stata sollevata dal ricorrente nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che la questione stessa non può essere proposta per la prima volta in questo grado.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, considerato il valore di causa dichiarato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in euro 337,00, oltre rimborso spese generali, Controparte_1
IVA e CPA;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 26.6.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
(dr. Paolo Barletta) (dr. Anna Carla Catalano)