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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/10/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 848/2024
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA OL
All'udienza cartolare del 22.10.2025 il giudice, TT De ES, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, TT De ES, visto l'art. 281- sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo iscritta in data 11.4.2024, avverso la sentenza n. 314/2024
del Giudice di Pace di Agrigento pubblicata il 15.4.2024 (RG 727/2024) e vertente t r a
(c.f. , con l'avv. Giancarlo Tricoli Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
e
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA - CONTUMACE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare cui si rinvia.
MOTIVAZIONE
Il presente giudizio di appello verte unicamente sulla compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure. Con la sentenza impugnata, infatti, è stato annullato il verbale di contestazione n.700017498758, elevato il 10.2.2024 dagli Agenti della Polizia di
Stato, e disposta la compensazione delle spese di lite. A detta dell'appellante, sarebbe stato violato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
L'appellata , ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_1
contumace, come in primo grado.
La causa, istruita mediante produzione documentale è giunta in decisione.
L'appello è fondato per i seguenti motivi.
La sentenza di prime cure contiene una succinta motivazione delle ragioni per cui è
stata operata la compensazione, con espresso riferimento ai motivi di accoglimento dell'opposizione. Quest'ultima è stata accolta con formula dubitativa, propria dell'art. 7,
comma 10, secondo periodo, d.lgs. n. 150/2011, in mancanza di prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente.
Orbene, nel caso di specie si è trattato di una contestazione per eccesso di velocità. Dal
solo verbale di accertamento non si evince se gli agenti avessero o meno provveduto al rilevamento di tale velocità, con la conseguenza che detto verbale non poteva essere sufficiente per dimostrare la responsabilità dell'opponente. Il fatto quindi che tale prova non fosse stata raggiunta non rappresenta una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite ex art. 92 c.p.c. (come interpolato da C. Cost. 77/2018). La
mancata prova della responsabilità del sanzionato, invero, rappresenta una situazione del tutto fisiologica, e non eccezionale, in caso di accoglimento dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disciplinata dall'art. 7, d.lgs. n.
150/2011. In questi giudizi, infatti, l'amministrazione assume la veste di attore sostanziale
2 sul quale ricade il relativo onere probatorio. La mancata prova, di per sé, non può quindi escludere l'applicazione del principio di soccombenza.
La sentenza impugnata deve essere quindi parzialmente riformata in relazione al secondo capo, riguardante le spese di lite. In ragione della non complessità delle questioni trattane nel primo grado, le relative spese vengono liquidate con applicazione dei parametri minimi (come peraltro richiesto dall'appellante stessa).
Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo il pertinente scaglione di valore e con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva, così provvede:
1) a parziale riforma della sentenza impugnata (n. 314/2024, Giudice di Pace di Agrigento,
pubblicata il 15.4.2025), condanna l'opposta in primo grado a Controparte_1
rifondere all'opponente in primo grado le spese di lite del primo grado di Parte_1
giudizio, liquidate in euro 43,00 per spese esenti ed euro 173,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
2) condanna l'appellata alla rifusione a favore dell'appellante Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di appello, liquidate in euro 64,50 Parte_1
per spese esenti ed euro 332,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA
come per legge.
Agrigento, 24.10.2025
Il giudice
TT De ES
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TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA OL
All'udienza cartolare del 22.10.2025 il giudice, TT De ES, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, TT De ES, visto l'art. 281- sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo iscritta in data 11.4.2024, avverso la sentenza n. 314/2024
del Giudice di Pace di Agrigento pubblicata il 15.4.2024 (RG 727/2024) e vertente t r a
(c.f. , con l'avv. Giancarlo Tricoli Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
e
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA - CONTUMACE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare cui si rinvia.
MOTIVAZIONE
Il presente giudizio di appello verte unicamente sulla compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure. Con la sentenza impugnata, infatti, è stato annullato il verbale di contestazione n.700017498758, elevato il 10.2.2024 dagli Agenti della Polizia di
Stato, e disposta la compensazione delle spese di lite. A detta dell'appellante, sarebbe stato violato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
L'appellata , ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_1
contumace, come in primo grado.
La causa, istruita mediante produzione documentale è giunta in decisione.
L'appello è fondato per i seguenti motivi.
La sentenza di prime cure contiene una succinta motivazione delle ragioni per cui è
stata operata la compensazione, con espresso riferimento ai motivi di accoglimento dell'opposizione. Quest'ultima è stata accolta con formula dubitativa, propria dell'art. 7,
comma 10, secondo periodo, d.lgs. n. 150/2011, in mancanza di prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente.
Orbene, nel caso di specie si è trattato di una contestazione per eccesso di velocità. Dal
solo verbale di accertamento non si evince se gli agenti avessero o meno provveduto al rilevamento di tale velocità, con la conseguenza che detto verbale non poteva essere sufficiente per dimostrare la responsabilità dell'opponente. Il fatto quindi che tale prova non fosse stata raggiunta non rappresenta una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite ex art. 92 c.p.c. (come interpolato da C. Cost. 77/2018). La
mancata prova della responsabilità del sanzionato, invero, rappresenta una situazione del tutto fisiologica, e non eccezionale, in caso di accoglimento dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disciplinata dall'art. 7, d.lgs. n.
150/2011. In questi giudizi, infatti, l'amministrazione assume la veste di attore sostanziale
2 sul quale ricade il relativo onere probatorio. La mancata prova, di per sé, non può quindi escludere l'applicazione del principio di soccombenza.
La sentenza impugnata deve essere quindi parzialmente riformata in relazione al secondo capo, riguardante le spese di lite. In ragione della non complessità delle questioni trattane nel primo grado, le relative spese vengono liquidate con applicazione dei parametri minimi (come peraltro richiesto dall'appellante stessa).
Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo il pertinente scaglione di valore e con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva, così provvede:
1) a parziale riforma della sentenza impugnata (n. 314/2024, Giudice di Pace di Agrigento,
pubblicata il 15.4.2025), condanna l'opposta in primo grado a Controparte_1
rifondere all'opponente in primo grado le spese di lite del primo grado di Parte_1
giudizio, liquidate in euro 43,00 per spese esenti ed euro 173,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
2) condanna l'appellata alla rifusione a favore dell'appellante Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di appello, liquidate in euro 64,50 Parte_1
per spese esenti ed euro 332,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA
come per legge.
Agrigento, 24.10.2025
Il giudice
TT De ES
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