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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 25.11.2024, ai sensi dell'art. art. 127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 31.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 8000 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
(c. fisc. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.10.1971, residente in Bellizzi (SA), rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso dall'avv. Carmine Glielmi, presso il di lui studio elettivamente domiciliato in Eboli alla Via
Italia, 45;
PEC: .salerno.it Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F. ) – in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile alle liti in atti,
dall'avv. Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno al corso Garibaldi 38
presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' , nonché presso il domicilio digitale CP_2
PEC: t;
Email_2
1 Resistente
OGGETTO: Assegno ordinario di invalidità (opposizione ad ATP).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.12.2022, esponeva che, versando Parte_1
nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento di uno stato di invalidità con riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (art. 1 legge 222/84), al fine del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento del predetto beneficio e, a seguito del rigetto dell'istanza da parte della aveva CP_3
chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per
A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio in questione.
In ragione delle non soddisfacenti – per il ricorrente – risultanze dell'A.T.P., il medesimo proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del CTU, chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto al beneficio invocato dalla data della domanda o da diversa decorrenza;
con vittoria di spese ed onorari di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l con memoria depositata in data 4.4.2023, il quale concludeva CP_2
per l'infondatezza ed il rigetto nel merito del ricorso. Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva conferito incarico integrativo al CTU che aveva operato in fase di ATP per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volto ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
2 In conseguenza della mancata accettazione dell'incarico del predetto CTU, veniva disposta la revoca dell'incarico stesso e la nomina, in sua sostituzione, di nuovo Consulente.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 31.1.2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno non è fondata e va,
pertanto, disattesa.
In rito, va dato atto che emergono dagli atti: l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'ATP, la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, nel dare atto che
[...]
è affetto da: “PREGRESSE ARITMIE CORRETTE CON IMPIANTO DI Parte_1
, IN SOGGETTO IN SOGGETTO IPERTESO CON SODDISFACENTE CP_4
CONTROLLO FARMACOLOGICO, IN BUON EQUILIBRIO EMODINAMICO”, ha concluso nel senso che dette infermità non determinano la riduzione della capacità lavorativa del ricorrente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con la conseguente insussistenza delle condizioni medico-legali per la concessione della provvidenza richiesta.
3 In particolare, il Consulente ha osservato che: < , nato il [...], Parte_1
è diplomato come perito tecnico dell'industria elettrica ed elettronica e svolge l'attività di
manutentore presso un'azienda metalmeccanica che produce chiusure per vasetti di vetro.
Il suo ruolo prevede competenze tecniche e operative specifiche, ma non è classificabile
come lavoro usurante o gravoso. Le mansioni, pur richiedendo attenzione e precisione, non
comportano un impatto fisico rilevante, né espongono il lavoratore a condizioni che possano
aggravare le patologie in diagnosi.
Andiamo a considerare il quadro clinico accertato allo stato attuale:
• Il paziente ha avuto episodi di perdita di coscienza associati a disturbi del ritmo cardiaco.
Gli accertamenti successivi hanno portato all'indicazione per l'impianto di un pacemaker,
che garantisce attualmente un ritmo cardiaco regolare. Il pacemaker è operativo, senza
segnalazioni di anomalie funzionali. Non vi sono episodi di sincope o lipotimia ricorrenti da
oltre due anni, come si rileva dallo studio delle visite e controlli effettuati dal ricorrente.
• Il signor è in terapia farmacologica con antipertensivi e antiaggreganti, che Pt_1
mantengono un controllo adeguato dei valori pressori. Non sono stati rilevati segni di danno
d'organo (ad esempio, insufficienza renale, ipertrofia ventricolare sinistra o retinopatia
ipertensiva). Iniziali segni di scompenso cardiaco e dispnea, manifestatisi nel 2022, sono
stati gestiti con terapia farmacologica. Attualmente, non sono presenti sintomi di dispnea a
riposo né limitazioni funzionali significative. Allo stato attuale è presente un buon equilibrio
emodinamico, con assenza di segni di congestione periferica o centrale.
L'esame obiettivo e funzionale ha evidenziato una motricità globale conservata, senza
deficit motorio evidente. La postura e la deambulazione si presentano regolari, senza
significativa compromissione. Il paziente è orientato, collaborante, con capacità di giudizio
e critica integre e si presentano buone le condizioni complessive, con rapporto pondero-
staturale regolare. L'assegno ordinario di invalidità è regolamentato dall'articolo 1 della
legge 222/1984, che prevede: Il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità qualora
4 il soggetto presenti una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo
in occupazioni confacenti alle sue attitudini. La valutazione deve tenere conto:
- Della natura e della gravità delle patologie.
- Delle capacità residue del lavoratore di adattarsi a mansioni compatibili con il proprio stato
di salute.
Alla luce delle evidenze cliniche le patologie diagnosticate non determinano una
compromissione tale da ridurre la capacità lavorativa del paziente a meno di un terzo, dal
momento che la mansione di manutentore non richiede un impegno fisico gravoso né è
incompatibile con il quadro clinico attuale, ed inoltre il titolo di studio posseduto dal signor
consente di affermare che non ci sia una riduzione a meno di un terzo in occupazioni Pt_1
confacenti alle attitudini, come richiesto dall'articolo 1 della legge 222 del 12 giugno 1984>>.
Deve darsi atto, invero, che l'ausiliare d'ufficio ha esposto in modo chiaro e completo, anche sotto il profilo clinico, le motivazioni per cui le patologie di cui ha sofferto e soffre la ricorrente non raggiungono la gravità affermata in ricorso.
Tale quadro patologico, è risultato, del resto, conforme a quanto già valutato sia dalla
Commissione di I istanza sia dal CTU che ha operato in fase di ATP, posto che in entrambi i casi l'esito della valutazione è consistito nel disconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari occorrenti per il riconoscimento dell'AOI.
La conclusione del c.t.u., dunque, è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di piena adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata.
Quanto alle spese di giudizio e di CTU (le quali saranno liquidate con autonomo decreto)
deve prendersi atto che manca in atti una dichiarazione del ricorrente ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Di conseguenza in applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo in
5 particolare all'esito negativo dell'accertamento giudiziale oggetto del presente giudizio di opposizione, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 8000 del ruolo generale dell'anno 2022, promosso da
[...]
contro l in persona del Parte_1 Controparte_5
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP e, per l'effetto, omologa l'esito negativo dell'accertamento tecnico preventivo in atti, dichiarando insussistente il requisito sanitario occorrente per l'attribuzione al ricorrente dell'Assegno Ordinario di Invalidità;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di giudizio, che liquida CP_2
in € 1.312,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA, se dovuta e Cassa;
3) pone a carico di il pagamento delle spese della CTU, da liquidarsi con Parte_1
separato decreto.
Salerno, 12.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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