Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4318 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3341/2022
RE BLICA ALINA PUB
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA
tra
Parte 1
Parte Pt 1 [C.F. P.IVA 1 ], MILANO
ATTORI
e
D
C
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 28 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Canicchia in sostituzione dell'avv. Giorgetti;
Per parte convenuta Controparte_3 per parte convenuta CP 4 l'avv. Doria,
le quali concludono come da memorie conclusive
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense i dott. Persona_1 e Persona 2
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE -
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3341/2022, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. P.IVA 2 ], Parte 1
Parte 1 C.F. P.IVA 1 ], entrambe con l' avv. GIORGETTI ALESSANDRO
PARTE ATTRICE
CONTRO
P.IVA 3 ], con gli avv.ti BELLOFIORE BRIOTTONE
[C.F. Controparte_1
ALESSANDRO. e CP 5 Controparte_3
PARTE CONVENUTA
Controparte_2 C.F. P.IVA 4 ], con l'avv. DORIA SILVIA
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI
Parti attrici:
In via principale. accertata e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta Controparte 1 e/o la responsabilità extracontrattuale di [...]
CP 2 nella causazione del danno alla locomotiva LO G 1000 MM matr. 5001788
ccorso in data 16.07.2013 all'interno del terminal Parte 2 di Melzo, e, accertata
Parte l'intervenuta surroga nei diritti CP 6 proprietaria del locomotore danneggiato, condannarle in via solidale e/o alternativa e/o pro-quota al pagamento, in favore di [...]
Parte 1 della somma di €634.356,73, ovvero quella Parte 1 e maggiore e/o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre al rimborso di €19.614,71 per spese di perizia e di € 2.379,00 per costi di mediazione, il tutto oltre rivalutazione su basi Istat dalle singole date di pagamento al saldo effettivo ed interessi di legge dalla domanda in data
27.12.2016 al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze del procedimento di mediazione e della presente causa secondo quanto determinato dal D.M. n.55/2014 e dal D.M. n.37/2018.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi di avversa contestazione dei documenti prodotti ovvero delle circostanze di fatto esposte in narrativa, si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi a conferma tanto dei documenti che delle circostanze di cui in narrativa preceduti dalla locuzione "E' vero o non è vero che..." e comunque con riserva di migliore formulazione ed indicazione dei testi da escutere su ciascun capitolo. Con riserva di altro produrre, dedurre e articolare in via istruttoria nei termini ex art. 183 c.p.c. che si richiedono sin d'ora, e con riserva di chiedere ammissione d'idonea CTU tecnica per il caso in cui venisse contestato l'importo indennizzato ai sensi di polizza. Allo stato si producono i seguenti documenti in copia: "
Parte convenuta CP 1
“in via pregiudiziale e preliminare: dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa del presente atto, la prescrizione del diritto azionato da parte attrice Parte 1 e Parte 1 el presente giudizio.
In via principale e nel merito: rigettare, per i motivi di cui in atto, le domande tutte azionate da o, comunque, ridurle in proporzione a Parte 1 e Parte_1
quanto risulterà effettivamente indennizzato ad CP_6 quale diretta conseguenza del sinistro occorso alla Loco in data 16 luglio 2013, dichiarando, in ogni caso, che nulla è dovuto da
CP 1 nei confronti di Parte 1 e Parte_1 In ogni caso e in via riconvenzionale: per i motivi tutti di cui supra chiede che, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, dichiarare, in ottemperanza a quanto già statuito dalla sentenza definitiva n. 7682/2020 del 3 novembre 2020
(R.G. 47285/2016) del Tribunale di Milano, la convenuta Controparte_2 quale unica responsabile nella causazione dell'incidente occorso alla Loco D100 - 105 in data 16 luglio
2013 e, come tale, unica obbligata a risarcire alle parti attrici il danno da questi effettivamente indennizzato ad CP 6 quale diretta conseguenza del sinistro occorso alla Loco in data 16 luglio 2013 e, comunque, dichiarare tenuta a manlevare e tenere Controparte_2
Controparte 1 da qualsivoglia pretesa pecuniaria avanzata dalle integralmente indenne
CP_1 ad agire in regressoattrici, riconoscendo, altresì, l'eventuale diritto della convenuta verso la convenuta Controparte_2 per quanto fosse in ogni caso tenuta a corrispondere alle società attrici per i fatti di cui è causa.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
In via istruttoria: ammettersi, con ogni più ampia riserva di successiva integrazione e ulteriore deduzione e indicazione di testi nonché di ulteriori mezzi istruttori e di produzione documentale, in prefiggendo termine ex art. 183, VI c., c.p.c., prova per interpello del legale rappresentante pro tempore delle parti attrici e della convenuta e per testi, sulle circostanze di fatto di cui in narrativa del presente atto, da intendersi qui per capitolate e trascritte, precedute dalle parole
"vero che", con riserva di migliore e ulteriore deduzione e capitolazione"
Parte convenuta Controparte 2
Parte "Nel merito, quanto alle domande di in via principale respingere le domande formulate da Parte 1 e [...]
Pt 1 poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alle difese
Nel merito, in subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria nell'an Parte 1 e Parte 1ridurre l'importo richiesto da alla somma che verrà accertata in corso di causa quale danno eziologicamente collegato al
Sinistro occorso alla Locomotiva, dunque come sua conseguenza diretta ed immediata.
Nel merito, quanto alle domande di CP_1
- respingere le domande formulate avverso CP 2 perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alle difese
In via istruttoria
Con riserva di produrre, dedurre, articolare capitoli di prova ed indicare testi, anche a prova contraria, ai sensi dell'art 183.6 cpc Con vittoria di spese ed onorari."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte 1
[...] e Parte 1 adivano questo Tribunale allegando: che Con contratto di locazione di locomotore dell'11.02.2011 CP 1 , nello svolgimento della sua attività, noleggiava presso la CP 6 la locomotiva LO G 1000 MM matr. 5001788
(doc.3); che il successivo 16.07.2013 CP 1 senza darne preventiva notizia e senza il benestare dalla
,
CP_6 come previsto dall'art.3, 3° comma delle Condizioni Particolari (cfr. doc.3 pag. 5 di
19), sub-noleggiava il LO G 1000 MM matr. 5001788 alla CP 2 per le operazioni di manovra di treni all'interno del terminal Parte 2 di Melzo;
Parte 2 di Melzo, la locomotivache alle ore 23.30 del 16.07.2013 all'interno del terminal veniva erroneamente instradata sino ad urtare la coda di un treno merci fermo su uno dei binario
(doc.ti 4 e 5), riportando notevoli danni;
che CP 2 comunicava a CP 1 l'avvenuto evento di danno e quest'ultima, a sua volta informava CP_6 che, solo a sinistro avvenuto (doc.6), apprendeva che CP 1 aveva subnoleggiato il locomotore alla CP 2 e dalla quale ultima percepiva un canone;
il 02.08.2013 denunciava il sinistro;
che CP_6
Parte incaricava le società peritali VRS NA BA e Expertises LO per gli che accertamenti e la quantificazione del danno (doc.ti 11 e 12) e con un costo di perizia pari a complessivi € 19.614,71 (doc.ti da 13 a 16); che il 12.12.2013 il locomotore danneggiato era rimorchiato per le riparazioni presso lo stabilimento LO di Moers in Germania e dopo vari test la macchina era riconsegnata alla
CP 6 il 13 agosto 2015 e riportata in CP_2 dalla CP_1 alla fine del mese di agosto per le prove di linea;
ParteIn esito a tali accertamenti, la ai sensi di polizza, corrispondeva all'assicurata CP 6 la somma complessiva di € 634.356,73
Parte surrogatasi ex lege nei diritti propria assicurata nei confronti delle responsabili Pertanto
CP 1 , chiedeva loro il risarcimento del danno con lettera/PEC del 23.12.2016 CP 2 e
(doc. 40) e successivamente, con lettera/PEC del 27.12.2016 (doc. 41), precisava alle intimate che il danno totale da risarcire era pari a €634.356,73; che le convenute declinavano ogni responsabilità; che la mediazione sortiva esito negativo. Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente Controparte_1 eccependo: che, in altro giudizio, il Tribunale di Milano accertava con sentenza passata in giudicato, la nella causazione del danno alla locomotiva LO Gresponsabilità di Controparte_2
Parte 2 di 1000 MM matr. 5001788 occorso in data 16.07.2013 all'interno del terminal
Melzo; che in detta sentenza veniva altresì accertato che il locomotore non era stato noleggiato, ma semplicemente affidato a CP 2 per le operazioni all'interno del terminal;
che l'azione avverso proposta risultava prescritta;
che l'importo richiesto risultava eccessivo e non del tutto riconducibile al sinistro.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva Controparte_2 he deduceva:
che tanto le perizie di parte attrice, tanto i documenti prodotti, non costituivano adeguata prova della riconducibilità di tutti i danni lamentati al sinistro;
nei suoi confronti, l'infondatezza della domanda trasversale proposta dalla convenuta CP_1
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
All'esito della CTU, le parti venivano invitate alla discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c,.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Quanto all'eccezione di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 1916 c.1 c.c. : L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
CP 1 ha dedotto l'intervenuta prescrizione dell'azione invocando il termine breve di cui all'art. 2952 c.c..
Detta eccezione è infondata, atteso parte attrice agisce in surroga del danneggiato ex articolo
1916 c.c. nei confronti di soggetto estraneo al rapporto assicurativo.
Sia che voglia ritenersi applicabile l'ordinario termine decennale, sia quello più breve quinquennale in materia di responsabilità extracontrattuale, in ogni caso il diritto non risulta perento poiché: il sinistro è avvenuto in data 16/07/2013; con una prima PEC del 23/12/2016 le attrici costituivano in mora le odierne convenute (così interrompendo la prescrizione quinquennale); in data 17/02/2020 si è tenuto il primo incontro di mediazione (la cui introduzione, necessariamente anteriore a detta data) ha altresì nuovamente interrotto la prescrizione quinquennale;
la citazione è stata notificata in data 27/01/2022, indi nuovamente nel rispetto del termine quinquennale predetto e, ai fini della prescrizione ordinaria, entro il decennio dal fatto.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Dall'espletata CTU è emerso che i costi documentati dall'attrice effettivamente riconducibili sotto il profilo eziologico al sinistro ammontano a complessivi € € 158.759, indi nettamente inferiori rispetto alla somma di € € 634.356,73 oggetto di indennizzo assicurativo.
In particolare il CTU, attraverso una scrupolosa analisi della documentazione versata in atti, ha escluso che buona parte dei costi rimborsati dall'assicuratore odierno attore siano causalmente ricollegabili ai danni prodotti alla locomotiva deal sinistro per cui è causa.
Detto elaborato, in quanto immune da censure logico giuridiche, deve essere integralmente recepito, anche alla luce del fatto che il perito ha compiutamente smentito tutte le osservazioni mosse dai rispettivi CTP.
La domanda pertanto, deve essere accolta nei predetti termini, con riconoscimento all'attrice della somma di € 158.759 di cui € 77.150,45 per spese di trasporto ed € 81.608 per costi di riparazione, a cui sommare gli interessi legali dalla data di esborso ( ovvero dalla data di pagamento in favore dell'assicurato CP 6 ) al saldo effettivo.
Quanto alla posizione delle due convenute, si osserva quanto segue.
Come sopra anticipato, in altro giudizio definito con sentenza passata in giudicato, è stata accertata l'esclusiva responsabilità di Controparte_2 nella causazione dell'evento avendo il giudice stabilito che: "(...) Un dipendente di CP 2 nella esecuzione di una manovra nell'ambito della attività di trasporto svolta dalla sua datrice di lavoro, in data 16 luglio 2013, commetteva un errore e causava l'urto della locomotiva in questione contro un altro mezzo, danneggiandola e provocandone il deragliamento. Le circostanze di cui sopra, oltre a risultare dai documenti agli atti, si veda in particolare il doc. 1 della attrice, riportante le dichiarazioni con le quali il conducente del mezzo ammette l'errore di manovra, non sono state oggetto di contestazione da parte della convenuta, che non ha offerto neppure di provare una ricostruzione alternativa dell'incidente che ha causato i danni alla locomotiva.
L'errore di manovra di cui sopra, commesso dal macchinista, che ha confidato che uno scambio ferroviario indirizzasse la locomotiva in una direzione diversa da quella effettiva, senza operare un controllo e senza addurre alcuna giustificazione di tale affidamento, integra la violazione della diligenza cui è tenuto il soggetto cui il mezzo è stato affidato in locazione (a proposito della qualificazione del rapporto, si veda il doc. 1 allegato alla CTU) ai sensi degli artt. 1587 e
1588 c.c., che obbligano il conduttore a risarcire i danni derivanti al locatore dalla perdita o dal deterioramento della cosa. ( cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 7682/2020, doc. B
CP 1 )
Innanzitutto deve precisarsi che: "Il giudice civile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, deve utilizzare per la decisione solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, sicché il principio di libera utilizzabilità di quelle raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa della sentenza adottata da altro giudice, presuppone che il mezzo istruttorio sia stato ritualmente allegato dalle parti processuali." (cfr. Cass.
26593/2021)
Vi è poi che, secondo la Suprema Corte, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo" (Cass. 21322/18).
CP_1Nel caso che ci occupa, la convenuta ha prodotto la sentenza del Tribunale di
Milano prima richiamata che, proprio in relazione al medesimo sinistro, ha definitivamente regolato i rapporti tra le due odierne convenute, accertando l'esclusiva responsabilità di
CP_7
Indi, l'unico soggetto legittimato passivo dell'azione di surroga esercitata dalle odierne attrici dovendosi escludere ogni responsabilità e vincolo di solidarietà Controparte 8
dell'altra convenuta.
Per l'effetto, la sola Controparte_2 deve essere condannata al pagamento in
Parte 1 dell'importo di € favore di Parte 1 e
158.759, interessi dall'esborso sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo in base al valore del decisum e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale)
In particolare attesa la soccombenza di Controparte_2 rispetto alla parte attrice, vanno integralmente poste a suo carico le relative spese di giudizio Le spese di lite in favore di CP 1 invece vanno poste a carico della parte attrice, atteso l'integrale rigetto della relativa domanda.
Le spese di lite tra le due convenute devono invece essere integralmente compensate, atteso che la domanda trasversale di manleva non ha avuto accoglimento in ragione dell'accertata esclusiva responsabilità di Controparte_8
Le spese di CTU vanno poste integralmente a carico di Controparte_2 come da separato provvedimento in atti
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 3341/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Controparte_2 al pagamento in favore di 1)condanna
[…]
della somma di € 158.759, oltre interessi Parte 1 e Parte 1
legali dall'esborso al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda formulata da Parte 1 Parte 1 e [...]
Pt 1 nei confronti di Controparte_1
3) condanna Controparte_2 alla rifusione in favore di […]
Parte 1 e Parte 1 delle spese di lite che si liquidano in €
1713,00 spese esenti ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
4) condanna
,Parte 1 in solido tra loro, Parte 1 e alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte 1
14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
5) compensa integralmente tra le spese di CP 1 e Controparte_8 lite;
6) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come Controparte_2 liquidate in atti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 28/05/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati