Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
>
Versione
19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
>
Versione
3 giugno 2013
3 giugno 2013
Art. 9.
(Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione))
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.
((3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalita' e' consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non e' possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.))
(Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione))
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.
((3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalita' e' consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non e' possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.))
Commentari • 21
- 1. Codice della Strada - Indice delle Appendicihttps://www.studiocataldi.it/ · 149.5814
Appendici Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 15
- 1. Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/01/2021, n. 89Provvedimento: […] oltre agli interessi di legge da liquidarsi come da decreto stesso dando atto della già intervenuta percezione degli importi in tal modo determinati a seguito della attuazione mediante esecuzione forzata dell'ordinanza ex art 648 […] Innanzitutto va rilevato che in primo grado la proponente aveva contestato la applicazione sia della rivalutazione sia degli interessi ex Dlgs 231/2002, ma che costituisce profilo nuovo, dedotto solo in appello, la dedotta prevalenza,Leggi di più...
- indennità sostitutiva preavviso·
- recesso contratto·
- agenzia di assicurazioni·
- scorporo portafoglio·
- interessi moratori·
- compensazione spese·
- specificità appello·
- art. 8 Accordo Nazionale Agenti·
- art. 12 Accordo Nazionale Agenti·
- onere della prova