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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 426 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati: Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente rel. Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G.C. n. 426/2023 promossa in sede d'appello da:
, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio NU Parte_1
II n. 71, presso lo studio dell'Avv. Amedeo ROSBOCH che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante nei confronti di:
(già essendo intervenuta Controparte_1 Controparte_2 sentenza di modifica del cognome da parte del Tribunale di Torino), elettivamente domiciliata in Torino, via San Quintino n.41, C presso lo studio dell'Avv. Valeria GERONI che la rappresenta e difende in forza di delega in atti (ammessa al gratuito Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 13.06.2023) appellata e appellante incidentale
avverso la sentenza n. 802/2023 emessa in data 22.02.2023 dal Tribunale di Torino nella causa civile di separazione giudiziale delle parti n. 5525/2019 R.G. Trib.;
dato atto del parere del Procuratore Generale, il quale ritiene condivisibili le valutazioni del primo Giudice ed equilibrato l'assetto dei rapporti con i due genitori che la decisione garantisce alla prole.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino,
1 in riforma della sentenza n. 802/2023 del 22.2.2023 emessa dal Tribunale di Torino in composizione collegiale, nel procedimento R.G. 5525/2019, in via principale: confermarsi la disposizione inerente al mantenimento di cui all'ordinanza presidenziale del dott. CASTELLANI del 24 giugno 2019; considerata l'espressa volontà più volte manifestata dal figlio NU e anche da quanto emerso in sede di CTU, disporre l'affidamento congiunto del figlio minore, con collocazione prevalente presso la abitazione del sig. stabilendo che il bambino Parte_1 abbia dimora abituale e residenza presso l'abitazione del sig. Pt_1 disporre che la sig.ra possa vedere il figlio NU secondo il seguente P_ calendario: la sig.ra potrà tenere con sé il figlio NU un giorno a P_ settimana dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il giorno successivo;
il figlio NU passerà alternativamente con un genitore i fine settimana dall'uscita da scuola il venerdì sino al rientro a scuola il lunedì; per quanto concerne le vacanze estive il figlio NU trascorrerà le stesse con la madre per due settimane, anche non consecutive, in un periodo da concordare entro il mese di maggio;
per quanto riguarda le vacanze natalizie il figlio NU starà alternativamente con un genitore da Natale a Capodanno e con l'altro da Capodanno all'Epifania ad anni alterni;
respingersi l'appello incidentale ex adverso;
in via riconvenzionale: accertare l'incremento delle capacità reddituali della IG e la diminuzione P_ delle capacità reddituali del signor e conseguentemente disporre la riduzione Pt_1 dell'assegno sino all'importo mensile di complessivi Euro 500,00 (di cui Euro 150,00 a favore della IG ed Euro 350,00 a favore del minore) o altro importo P_ ritenuto adeguato. in via istruttoria: si insta per l'ammissione di capi di prova di cui:
alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. del 30 settembre 2020 e 20 ottobre 2020 nei nn. da 1 a 16, da intendersi preceduti dal formale: “Vero che”:
la sig.ra sui capi 1-2-3 e 16; Parte_2
la sig.ra sui capi 1-2-3-; Parte_3
la sig.ra sui capi 1-2-3; Parte_4
la sig.ra sui capi 1-2-3; Parte_5
il sig. sui capi 1-2-3-; Parte_6
la sig.ra su tutti i capi;
Persona_1
la sig.ra sui capi 8-9. Parte_7
alla memoria difensiva in data 15 giugno 2022, di cui all'istanza ex art. 709, ultimo comma, c.p.c. nei nn. 1.1., 1.2., 1.3.,1.4., da intendersi preceduti dal formale: “Vero che”:
IG;
Testimone_1
IG;
Testimone_2
signor . Persona_2
Si insta per CTU avente ad oggetto le condizioni psico-affettive di Persona_3
Voglia il Giudice ordinare alla IG 'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei rapporti P_ bancari e dichiarazioni reddituali, onde accertare le effettive capacità reddito-patrimoniali della stessa. in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite oltre IVA e CPA”.
2 Per parte appellata:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza respinta In via istruttoria
Ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
Vero che NU dall'ottobre 2022 non frequenta la casa paterna;
Vero che il Sig. a accompagnato NU a vedere un appartamento in Pt_1 Rivoli, via Assisi n. 5, insieme all'Agente immobiliare, , della Tecnocasa di Rivoli, Tes_3 C.so Francia n. 49, promettendo di acquistarglielo;
Vero che il sig. a promesso ad NU di acquistargli la moto;
Pt_1
Vero che il Sig. a corrisposto la somma di € 3800 a titolo di retta annuale Pt_1 per la scuola Omnibus di Torino, via Giolitti, frequentata da NU nell'anno scolastico 2022/2023;
Vero che il sig. anche successivamente al novembre 2022 (data del Pt_1 preteso licenziamento), si è recato e si reca quotidianamente nell'azienda C2 IA SR ove si intrattiene tutto il giorno a lavorare;
Vero che il Sig. ha in uso la vettura Audi Q3 blu, targata FE399AE Pt_1 formalmente intestata alla Sig.ra come risulta dalla Visura PRA prodotta sub CP_3 doc n. 4 che si rammostra al teste;
Vero che tale vettura è usata anche dalla sig.ra Per_1
• Ordinare ai sensi dell'art. 210 cpc alla soc. C2 IA SR di produrre in giudizio gli estratti conto del conto corrente aziendale al fine di verificare la corresponsione degli emolumenti ai dipendenti a far data dal 1.1.2022 ad oggi;
• Disporre indagine di Polizia Tributaria al fine di verificare le reali risorse economico- patrimoniali di cui gode il sig. Parte_1
Nel merito
• Rigettare tutti i motivi di appello formulati dal Sig. in quanto Parte_1 infondati in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in punto addebito, in punto collocazione del figlio minore e in punto assegno di mantenimento a favore della Sig.ra P_
• Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio stante la collocazione permanente del predetto presso l'abitazione Persona_3 materna, accogliere l'appello incidentale e disporre che il Sig. Parte_1 corrisponda alla Sig.ra la somma mensile di € 1000,00 , annualmente P_ rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie, ovvero spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive (per un'attività) e ricreative nella misura dell'80%
• Disporre inoltre che NU, che ha compiuto 16 anni, incontri il padre liberamente secondo i suoi desideri e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
In ogni caso
• Condannare il Sig. a rifondere alla le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, incluso rimborso forfettario ed oneri di legge.
• Condannare il Sig. a corrispondere nuovamente il contributo Parte_1 unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.
3
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo grado
I signori e (oggi Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 essendo intervenuta in corso di causa una sentenza di modifica del cognome da parte del Tribunale di Torino) contraevano matrimonio civile in Caselle Torinese in data 14 febbraio 2002. Il 21 aprile 2007, dall'unione nasceva il figlio NU.
Divenuta intollerabile la convivenza tra i coniugi, veniva introdotta davanti al Tribunale di Torino la causa di separazione giudiziale.
Con ordinanza emessa il 24 luglio 2019 nel procedimento n. 5525/19 di separazione, il Presidente, previa disposizione di CTU psicologica, affidava temporaneamente ad entrambi i genitori il figlio minore NU, con dimora prevalente dello stesso presso la madre, disposta l'assegnazione a quest'ultima della casa ex coniugale, e prevedeva un contributo del padre in favore del figlio di €400,00 mensili nonché la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie del figlio ed un contributo del marito in favore della moglie di € 400,00 mensili. Il Presidente osservava, in particolare, che l'avvenuta vendita all'asta della casa ex coniugale, acquistata dalla sorella del sig. non assumeva particolare Pt_1 rilevanza, atteso che entrambi i coniugi avevano affermato che l'acquisto da parte della sorella del signor era avvenuto per non perdere il possesso e la disponibilità Pt_1 dell'immobile e per assicurare al minore una continuità abitativa. Il Presidente osservava anche che la sig.ra , in passato consulente naturopata presso una delle società CP_2 create dal marito, la CBBO S.r.l., non aveva al momento alcuna stabile occupazione, ma effettuava prestazioni discontinue nello stesso settore, mentre il signor che Pt_1 era dipendente di altra azienda di famiglia, la C2 IA s.r.l., avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di impianti per automobili, aveva documentato un reddito per il 2017 di € 17.700,00 che destava “notevoli dubbi atteso il tenore di vita del nucleo familiare”.
L'ordinanza presidenziale veniva parzialmente riformata dalla Corte d'appello in sede di reclamo con provvedimento del 6 dicembre 2019, con il quale si disponeva aumentarsi ad
€ 500,00 mensili sia il contributo gravante sul padre in favore del figlio, con accollo allo stesso sig. el 100% delle spese straordinarie, sia il contributo del marito in Pt_1 favore della moglie, così determinando il carico fisso complessivo mensile del sig. da € 800,00 ad € 1.000,00 (oltre alla totalità delle spese straordinarie per il Pt_1 figlio). Osservava la Corte, in attesa dei necessari approfondimenti istruttori da parte del Tribunale procedente, che “pur attualmente non documentate, non appaiono specificamente contestate le spese usualmente effettuate dal nucleo familiare in costanza di matrimonio (scuola privata del figlio, viaggi all'estero, alberghi ed altro) e che la stessa tipologia della casa familiare (villa indipendente) risulta, seppure in via presuntiva, non collimante con i meri introiti di dipendente, risultanti dalle buste paga del sig. Pt_1
4 Per altro verso, la sig.ra diplomata naturopata, risulta aver già lavorato in questo CP_2 settore (in passato presso un'azienda familiare di vendita di prodotti biologici, poi chiusa) e può ben impiegare altrove la propria professionalità. Deve tenersi anche conto che alla sig.ra è stata assegnata, data la convivenza con CP_2 il figlio minore, la casa ex familiare, che, come già osservato, costituisce un bene di significativo valore economico”. Con ordinanza ex art. 709, u. c., c.p.c., del 28 giugno 2022, a parziale modifica dei provvedimenti a quel momento vigenti, il Tribunale disponeva che ciascun coniuge provvedesse al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo aveva con sé; che il signor orrispondesse alla IG per il mantenimento del Pt_1 P_ figlio, la somma di € 650,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
che le spese straordinarie per il figlio, determinate ai sensi del Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino, fossero sostenute in egual misura dai genitori;
che il sig. contribuisse al mantenimento della Pt_1 sig.ra mediante il versamento della somma mensile di € 650,00, annualmente CP_2 rivalutabile in base agli indici ISTAT. Il Tribunale giungeva a tale decisione in quanto, nelle more del giudizio, la IG
il figlio erano stati sfrattati dalla casa ex coniugale (una villa indipendente), P_ acquistata ad un'asta giudiziaria dalla sorella del signor La perdita della casa Pt_1 familiare costituiva elemento di fatto sopravvenuto idoneo ad incidere sulla quantificazione del mantenimento, posto che sia il Presidente sia la Corte di Appello avevano valorizzato a tali fini l'assegnazione della casa alla IG Pertanto, P_
l'aumento dell'assegno dovuto dal signor lla IG era imposto Pt_1 P_ dalla necessità di contribuire al pagamento del canone di locazione che quest'ultima si sarebbe trovata a sostenere.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Torino, su ricorso della sig.ra P_ affidava il figlio minore NU ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio, anche separato, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
disciplinava, in difetto di accordi tra i genitori, i tempi di permanenza di NU presso il padre (normalmente quindici giorni al mese);
[... confermava la presa in carico del minore e dei genitori da parte dei Servizi;
determinava nella somma mensile di € 650,00, annualmente Controparte_4 aggiornata secondo gli indici ISTAT, il contributo del signor l mantenimento Pt_1 del figlio minore, oltre all'80% delle spese straordinarie, e nella somma mensile di € 650,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, l'assegno di mantenimento per la moglie;
compensava le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3, condannando il signor rimborsare alla controparte i restanti 2/3; poneva le spese della CTU Pt_1 psicologica a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Il Primo Giudice, quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, riteneva dimostrato, dagli elementi in atti, che il avesse violato il Pt_1 dovere di fedeltà coniugale, con ciò determinando la fine dell'affectio coniugalis tra le parti;
il signor in particolare, in costanza di matrimonio, aveva intrapreso una Pt_1 relazione extraconiugale con la sig.ra , all'epoca collaboratrice aziendale Parte_8
e domestica della famiglia e attualmente compagna del signor Controparte_5
Pt_1
5 Il Tribunale confermava la collocazione di NU presso la madre, considerato che il padre, pur a fronte del recente licenziamento, era maggiormente impegnato a livello lavorativo rispetto alla ricorrente. Confermava altresì il contributo al mantenimento del minore a carico del padre nella misura di € 650,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie, considerate, da un lato, le risorse economiche delle parti (da ritenersi invariate in capo al convenuto e di gran lunga maggiori rispetto a quelle della ricorrente), e, dall'altro, le rispettive capacità lavorative. Il convenuto, fino all'ottobre 2022, aveva lavorato presso una delle società familiari, la S.r.l. C2 ITALIA;
inoltre, si legge nella sentenza che “l'utilizzo di risorse societarie dà conto di risorse economiche aggiuntive del rilevanti anche solo in termini di risparmio di spesa, che vanno ad aggiungersi Pt_1 alla retribuzione di € 2500/mese risultante dal conto corrente personale del . La Pt_1 madre, invece, naturopata, aveva dato atto di non svolgere attività lavorativa per la difficoltà riscontrata ad inserirsi nel mondo del lavoro. Inoltre, la stessa era collocataria del minore e non era assegnataria dell'ex casa coniugale, dovendo altresì sostenere le spese di abitazione per sé e per il minore. Con riferimento, infine, al riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della ricorrente, il Giudice di Prime Cure riteneva sussistenti i presupposti per confermare l'importo di € 650,00 mensili a carico del sig. sservando che, da Pt_1 quanto emerso in atti, la coppia aveva sempre avuto un tenore di vita particolarmente elevato.
L'appello
Il signor ha appellato la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma Pt_1 integrale e formulando le conclusioni in epigrafe riportate, sulla base dei seguenti motivi:
- con il primo motivo l'appellante evidenzia l'errore in cui è incorso il primo Giudice nell'attribuire al signor la responsabilità della fine del rapporto Pt_1 coniugale con la IG A ben vedere, il deterioramento della vita P_ coniugale non si sarebbe verificato a causa della relazione extraconiugale dell'appellante, bensì molto tempo prima a causa del clima creato in casa dalla moglie “di sudditanza psicologica”; egli era infatti sottoposto a costanti richieste ed ordini che, se non rispettati, si tramutavano in scenate e minacce di vario genere;
- con il secondo motivo si duole del collocamento del minore presso la madre, disposto sulla base dell'erroneo presupposto che il padre fosse maggiormente impegnato a livello lavorativo rispetto alla madre, mentre il signor è Pt_1 stato recentemente licenziato (dal 17 ottobre 2022) e, al momento, è alla ricerca di una nuova occupazione;
- con il terzo motivo di gravame si duole del quantum dovuto a titolo di mantenimento per il figlio, ingiustamente confermato dal Tribunale nell'importo di euro 650,00, oltre all'80% delle spese straordinarie. Precisa che, come già ampiamente dimostrato nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante ha subito un notevole peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa di un calo del reddito da lavoro fino ad arrivare, nell'ottobre del 2022, al licenziamento definitivo. Evidenzia ancora l'appellante che, anche a voler sostenere che il signor quale presunto gestore della società C2, possa Pt_1 trarre dagli stessi vantaggi economici, dall'analisi dei bilanci degli ultimi anni della C2, si evince al contrario che la Società non sembra trovarsi in una situazione particolarmente florida (il 3 luglio 2020, è stato notificato al signor in Pt_1 qualità di debitore – ed alla C2 – in qualità di terzo pignorato – un atto di pignoramento presso terzi, cui si è precettato il pagamento per un totale
6 complessivo di € 102.126,17); la situazione economica della sig.ra P_ invece, pare essere notevolmente migliorata potendo ella far affidamento su un fatturato mensile che in media si attesta intorno ai 6.000,00/7.000,00 euro;
- con il quarto motivo si duole della conferma del contributo al mantenimento per la IG disposto a proprio carico, pari ed euro 650,00 mensili, P_ posto che la controparte dispone delle capacità e delle possibilità effettive di lavoro personale. La sig.ra inoltre, non ha mai depositato copia degli estratti P_ conto relativi ai rapporti bancari e le sue dichiarazioni reddituali non consentono di accertare le sue effettive capacità reddito-patrimoniali;
La IG costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e appello P_ incidentale del 14.06.2023, ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via incidentale, l'aumento del contributo del al mantenimento di NU ad € 1.300,00 Pt_1 mensili;
ha altresì chiesto che il figlio incontri il padre liberamente secondo i suoi desideri, nonché tenendo conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Evidenzia, in particolare, l'appellata che, con riferimento all'addebito della separazione al sig. il Primo Giudice ha correttamente ritenuto provato, sulla base degli Pt_1 elementi probatori emersi nel corso del giudizio e in relazione alle prospettazioni dedotte dalla IG che il matrimonio tra le parti è naufragato a causa della P_ scoperta della relazione extraconiugale intrattenuta dal signor Pt_1
Con riguardo, invece, alla collocazione del figlio minore, la decisione del Tribunale, anche in questo caso, non presenta aspetti di criticità: è stato correttamente ritenuto che non vi siano ragioni di rilievo per mutare la collocazione di NU che ha sempre vissuto presso la mamma. Peraltro, la domanda del signor i scontra con la volontà di Pt_1
NU che, ormai adolescente (cl. 2007), dal mese di ottobre 2022, non frequenta più la casa paterna e incontra il padre solo saltuariamente. Anche le valutazioni operate dal giudice di prime cure, relative alla statuizione in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del minore, sono corrette e rispettose delle risultanze documentali;
il licenziamento del signor all'azienda Pt_1
C2, infatti, non ha determinato un reale stato di disoccupazione, in quanto lo stesso ha continuato di fatto a lavorare per la stessa azienda detenuta all'80% da sua madre. Il Tribunale, pertanto, ha correttamente ritenuto che le risorse del signor iano Pt_1 molto più ingenti rispetto a quelle dichiarate nella denuncia dei redditi. Quanto alla IG precisa che ella, dopo la separazione, è stata estromessa P_ dall'azienda di famiglia del marito ed ha compiuto svariati tentativi con l'intento di ricollocarsi sul mercato del lavoro, ma, data anche la sua non più giovane età (cl. 1967), contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, non è riuscita a migliorare la propria situazione lavorativa (gli appuntamenti presso il proprio studio sono notevolmente diminuiti). Il Tribunale, pertanto, ha correttamente constatato che l'appellata abbia diritto al contributo al proprio mantenimento a carico del marito, considerate le sue scarse e inadeguate risorse, non idonee a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'appellata e appellante incidentale, inoltre, impugna a sua volta la sentenza nella parte in cui è stato confermato il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre pari ad € 650,00 mensili. Precisa, invero, che, nelle more del giudizio, è sopraggiunta una nuova circostanza che di fatto ha impattato sulla determinazione dell'assegno: in particolare, come detto, dal mese di ottobre 2022, il figlio ha incontrato il padre solo saltuariamente, ha cessato di frequentare la casa paterna e non vi ha più pernottato. Il signor quindi, non risulta più gravato dalla contribuzione diretta, con la Pt_1
7 conseguenza che egli dovrà offrire alla madre, in via indiretta, un contributo maggiore per il mantenimento del minore, pari ad almeno € 1.300,00 mensili.
***
Con ordinanza del 13 ottobre 2023, la Corte ha rigettato istanze di espletamento di CTU sul minore, di istruttoria orale per testi e di ordine di esibizione formulate da parte appellante principale;
ha disposto l'acquisizione di relazioni di aggiornamento del Servizio sociale e del Servizio di Psicologia sugli interventi attuati a sostegno del minore e della coppia genitoriale e l'audizione del minore Persona_3 Per_3
Ha inoltre disposto indagini della Guardia di Finanza sulle effettive
[...] disponibilità reddituali e patrimoniali del signor e sul suo tenore di vita, Pt_1 nonché l'esibizione di estratti conto ed elenchi di dipendenti, fornitori e clienti delle società C2 IA SR e C2 SR (C2 IA SR era formalmente delle madri delle odierne parti litiganti ma gestita di fatto dai coniugi ed è ora fallita. C2 Pt_1 P_ SR è di proprietà per il 90% del Signor per il 10% della sua attuale compagna Pt_1 ed opera utilizzando i beni della fallita C2 IA SR tramite un contratto di affitto di azienda).
sentito dalla Corte il 17 gennaio 2024, ha dichiarato di non voler Persona_3 vivere con il padre e di averglielo già comunicato. Ha riferito che il suo rapporto con il padre è peggiorato a causa della presenza della compagna e della figlia di lei. Ha osservato che il padre gli appare succube della nuova compagna. Ha descritto l'elevato tenore di vita del padre, menzionando anche un viaggio a New York dello stesso nel periodo natalizio 2023-2024 e l'elargizione estemporanea e in contanti di 1.000 euro ricevuta dal padre un mese prima dell'audizione. La Corte ha successivamente trattenuto la causa a decisione, dopo avere invitato le parti a precisare le conclusioni e concesso termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. La causa è stata rimessa in istruttoria a seguito del collocamento fuori ruolo di uno dei componenti il Collegio. La Corte, in una nuova composizione, ha trattenuto nuovamente la causa a decisione all'udienza del 14 aprile 2025, nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni rinunciando ad ulteriori termini per il deposito di comparse e memorie. Nelle sue conclusioni definitive, la IG ha ridotto la richiesta di P_ contributo per il figlio da 1.300,00 euro a 1.000,00 euro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve prendere atto del fatto che è diventato maggiorenne Persona_3 nelle more della decisione, sicché non vi è luogo a provvedere sulle domande, istanze ed eccezioni aventi ad oggetto la sua collocazione o il suo rapporto con ciascuno dei genitori. Le correlative disposizioni della sentenza di primo grado perdono efficacia ex lege.
Quanto all'addebito della separazione, il signor pur avendone diffusamente Pt_1 trattato nei propri atti, non ha conclusivamente proposto alcuna domanda sul punto.
8 Il devolutum su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, tenuto conto delle conclusioni dell'appello principale e di quelle dell'appello incidentale, riguarda quindi esclusivamente l'attuale quantificazione del contributo al mantenimento a carico del signor Pt_1 favore, rispettivamente, del figlio (euro 650,00 mensili) e della IG P_
(parimenti euro 650,00 mensili). Con l'appello principale, il signor allegando l'incremento delle capacità Pt_1 reddituali della IG e la diminuzione delle proprie, chiede ridursi il P_ contributo per il figlio a 350,00 euro mensili e quello per la IG a 150,00 P_ mensili. Con l'appello incidentale, la IG osservando che NU non P_ frequenta più la casa paterna e risiede stabilmente presso di lei e che quindi il padre non è più gravato da alcuna contribuzione diretta, e rilevando l'incremento dei costi di mantenimento del figlio legati alla sua età, chiede aumentarsi il contributo per NU a 1.000,00 euro mensili, invariato il contributo per sé.
Ritiene questa Corte che debba rigettarsi integralmente l'appello principale ed accogliersi parzialmente l'appello incidentale, stabilendosi, a parziale modifica della sentenza appellata, un equo incremento del contributo di mantenimento del figlio a carico del padre e così portando tale contributo ad € 850,00 mensili (oltre all'ottanta per cento delle spese straordinarie del figlio, come indicato dal Tribunale), invariato il contributo per la IG Occorre peraltro sottolineare che il contributo di 650,00 euro P_ stabilito dalla sentenza appellata equivale, oggi, ad una somma maggiore, perché il suddetto importo nominale è suscettibile di incremento automatico in base agli indici ISTAT a far tempo dall'anno successivo alla sentenza (quindi a partire dal mese di febbraio 2023).
Nonostante le sue affermazioni di basse entrate e di esposizioni debitorie, in parte anche documentate, il signor risulta utilizzare conti societari per spese personali e Pt_1
"rimborsi spese" consistenti. La circostanza che il padre abbia trascorso le vacanze di Natale 2023 a New York, come specificamente riferito dal figlio NU, e abbia fatto altri viaggi (Canarie, Egitto) e sostenuto spese notevoli per sé e la sua compagna, unitamente al dono di €1000 in contanti al figlio, smentisce logicamente e nei fatti le sue affermazioni di non disporre di risorse sufficienti. L'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e da lui successivamente mantenuto è un criterio fondamentale per la determinazione del contributo di mantenimento, e gli elementi probatori (incluse le dichiarazioni del figlio) suggeriscono che il padre conservi una capacità economica elevata. La IG invece, risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato per P_
"risorse assai scarse" e non emergono dall'istruttoria effettuata circostanze atte a sovvertire tale conclusione.
È, poi, un dato di comune esperienza che i costi per il mantenimento di un figlio aumentino con l'età. NU è un ragazzo con una vita scolastica e sociale come tanti ragazzi diciottenni che escono con gli amici, vanno in pizzeria o al pub, hanno una fidanzata, fanno autonomamente degli acquisti, praticano sport, studiano, viaggiano. Appare dunque congruo un aumento del contributo per far fronte a queste maggiori (ed incontestate) esigenze di NU.
9 Altrettanto incontestato è il consolidamento della collocazione permanente del figlio presso la madre e la cessazione della frequentazione della casa paterna dall'ottobre 2022, mentre il Tribunale, nel fissare il contributo a €650,00, aveva tenuto conto dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, stimandoli in quindici giorni al mese per il padre, oltre alle vacanze, e considerando quindi anche la contribuzione diretta del signor durante tali periodi. Venendo meno questa permanenza e la relativa Pt_1 contribuzione diretta del padre, il peso economico ricade ormai interamente sulla madre. Pertanto, il contributo economico del padre deve essere aumentato anche per compensare questa cessazione del mantenimento diretto.
In sintesi, l'accrescimento delle esigenze del figlio adolescente, il cambiamento della sua collocazione che ha concentrato tutti gli oneri di mantenimento quotidiano sulla madre, l'aumento dei prezzi al consumo verificatosi tra l'emissione della sentenza appellata e la data odierna, la perdurante elevata capacità economica del padre (dimostrata dal suo stile di vita) e le difficoltà della madre (dimostrate dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e non smentite da specifici elementi di segno contrario), giustificano l'aumento del contributo a carico del padre per il figlio NU ad euro 850,00 mensili, somma che dovrà essere rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (con primo aumento nel mese maggio del 2026).
Le spese processuali del grado di appello seguono la soccombenza di
[...]
e sono liquidate in complessivi euro 6.734,00 (seimilasettecento Parte_1 trentaquattro/00) per compensi – di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per quella istruttoria e di trattazione ed euro 1.735,00 per quella decisionale – oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti. La liquidazione è effettuata considerando il valore indeterminabile e la bassa complessità della causa e applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per le altre due, essendo stata l'istruttoria in appello limitata all'ascolto del minore e all'acquisizione di documentazione e, quanto alla fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note scritte.
Sussistono, infine, i presupposti per dichiarare tenuto a versare Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 e s.m.i.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 802/2023 del Tribunale di Torino pubblicata il 22.02.2023.
2. ACCOGLIE parzialmente l'appello incidentale proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 802/2023 del Tribunale di Torino pubblicata il 22.02.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa, l'ammontare del CP_6
10 contributo fisso mensile a carico di per il Parte_1 mantenimento del figlio NU in euro 850,00 (ottocentocinquanta/00), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con primo aumento nel mese maggio del 2026, ferme le restanti disposizioni della sentenza appellata in quanto compatibili con l'avvenuto raggiungimento della maggiore età di NU.
3. CONDANNA a rimborsare a – e per Parte_1 Controparte_1 la stessa all'Erario, ove permangano i requisiti per l'ammissione di P_
al patrocinio a carico dello Stato – le spese del presente grado di
[...] giudizio, che liquida in €6.734,00 (seimilasettecentotrentaquattro/00) per compensi – di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per quella istruttoria e di trattazione ed euro 1.735,00 per quella decisionale – oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti.
4. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché sia tenuto al versamento di Parte_1 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
5. MANDA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti.
Così deciso il 7 maggio 2025 in Torino, nella Camera di Consiglio della Sezione Minori e Famiglia della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati: Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente rel. Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G.C. n. 426/2023 promossa in sede d'appello da:
, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio NU Parte_1
II n. 71, presso lo studio dell'Avv. Amedeo ROSBOCH che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante nei confronti di:
(già essendo intervenuta Controparte_1 Controparte_2 sentenza di modifica del cognome da parte del Tribunale di Torino), elettivamente domiciliata in Torino, via San Quintino n.41, C presso lo studio dell'Avv. Valeria GERONI che la rappresenta e difende in forza di delega in atti (ammessa al gratuito Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 13.06.2023) appellata e appellante incidentale
avverso la sentenza n. 802/2023 emessa in data 22.02.2023 dal Tribunale di Torino nella causa civile di separazione giudiziale delle parti n. 5525/2019 R.G. Trib.;
dato atto del parere del Procuratore Generale, il quale ritiene condivisibili le valutazioni del primo Giudice ed equilibrato l'assetto dei rapporti con i due genitori che la decisione garantisce alla prole.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino,
1 in riforma della sentenza n. 802/2023 del 22.2.2023 emessa dal Tribunale di Torino in composizione collegiale, nel procedimento R.G. 5525/2019, in via principale: confermarsi la disposizione inerente al mantenimento di cui all'ordinanza presidenziale del dott. CASTELLANI del 24 giugno 2019; considerata l'espressa volontà più volte manifestata dal figlio NU e anche da quanto emerso in sede di CTU, disporre l'affidamento congiunto del figlio minore, con collocazione prevalente presso la abitazione del sig. stabilendo che il bambino Parte_1 abbia dimora abituale e residenza presso l'abitazione del sig. Pt_1 disporre che la sig.ra possa vedere il figlio NU secondo il seguente P_ calendario: la sig.ra potrà tenere con sé il figlio NU un giorno a P_ settimana dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il giorno successivo;
il figlio NU passerà alternativamente con un genitore i fine settimana dall'uscita da scuola il venerdì sino al rientro a scuola il lunedì; per quanto concerne le vacanze estive il figlio NU trascorrerà le stesse con la madre per due settimane, anche non consecutive, in un periodo da concordare entro il mese di maggio;
per quanto riguarda le vacanze natalizie il figlio NU starà alternativamente con un genitore da Natale a Capodanno e con l'altro da Capodanno all'Epifania ad anni alterni;
respingersi l'appello incidentale ex adverso;
in via riconvenzionale: accertare l'incremento delle capacità reddituali della IG e la diminuzione P_ delle capacità reddituali del signor e conseguentemente disporre la riduzione Pt_1 dell'assegno sino all'importo mensile di complessivi Euro 500,00 (di cui Euro 150,00 a favore della IG ed Euro 350,00 a favore del minore) o altro importo P_ ritenuto adeguato. in via istruttoria: si insta per l'ammissione di capi di prova di cui:
alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. del 30 settembre 2020 e 20 ottobre 2020 nei nn. da 1 a 16, da intendersi preceduti dal formale: “Vero che”:
la sig.ra sui capi 1-2-3 e 16; Parte_2
la sig.ra sui capi 1-2-3-; Parte_3
la sig.ra sui capi 1-2-3; Parte_4
la sig.ra sui capi 1-2-3; Parte_5
il sig. sui capi 1-2-3-; Parte_6
la sig.ra su tutti i capi;
Persona_1
la sig.ra sui capi 8-9. Parte_7
alla memoria difensiva in data 15 giugno 2022, di cui all'istanza ex art. 709, ultimo comma, c.p.c. nei nn. 1.1., 1.2., 1.3.,1.4., da intendersi preceduti dal formale: “Vero che”:
IG;
Testimone_1
IG;
Testimone_2
signor . Persona_2
Si insta per CTU avente ad oggetto le condizioni psico-affettive di Persona_3
Voglia il Giudice ordinare alla IG 'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei rapporti P_ bancari e dichiarazioni reddituali, onde accertare le effettive capacità reddito-patrimoniali della stessa. in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite oltre IVA e CPA”.
2 Per parte appellata:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza respinta In via istruttoria
Ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
Vero che NU dall'ottobre 2022 non frequenta la casa paterna;
Vero che il Sig. a accompagnato NU a vedere un appartamento in Pt_1 Rivoli, via Assisi n. 5, insieme all'Agente immobiliare, , della Tecnocasa di Rivoli, Tes_3 C.so Francia n. 49, promettendo di acquistarglielo;
Vero che il sig. a promesso ad NU di acquistargli la moto;
Pt_1
Vero che il Sig. a corrisposto la somma di € 3800 a titolo di retta annuale Pt_1 per la scuola Omnibus di Torino, via Giolitti, frequentata da NU nell'anno scolastico 2022/2023;
Vero che il sig. anche successivamente al novembre 2022 (data del Pt_1 preteso licenziamento), si è recato e si reca quotidianamente nell'azienda C2 IA SR ove si intrattiene tutto il giorno a lavorare;
Vero che il Sig. ha in uso la vettura Audi Q3 blu, targata FE399AE Pt_1 formalmente intestata alla Sig.ra come risulta dalla Visura PRA prodotta sub CP_3 doc n. 4 che si rammostra al teste;
Vero che tale vettura è usata anche dalla sig.ra Per_1
• Ordinare ai sensi dell'art. 210 cpc alla soc. C2 IA SR di produrre in giudizio gli estratti conto del conto corrente aziendale al fine di verificare la corresponsione degli emolumenti ai dipendenti a far data dal 1.1.2022 ad oggi;
• Disporre indagine di Polizia Tributaria al fine di verificare le reali risorse economico- patrimoniali di cui gode il sig. Parte_1
Nel merito
• Rigettare tutti i motivi di appello formulati dal Sig. in quanto Parte_1 infondati in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in punto addebito, in punto collocazione del figlio minore e in punto assegno di mantenimento a favore della Sig.ra P_
• Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio stante la collocazione permanente del predetto presso l'abitazione Persona_3 materna, accogliere l'appello incidentale e disporre che il Sig. Parte_1 corrisponda alla Sig.ra la somma mensile di € 1000,00 , annualmente P_ rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie, ovvero spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive (per un'attività) e ricreative nella misura dell'80%
• Disporre inoltre che NU, che ha compiuto 16 anni, incontri il padre liberamente secondo i suoi desideri e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
In ogni caso
• Condannare il Sig. a rifondere alla le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, incluso rimborso forfettario ed oneri di legge.
• Condannare il Sig. a corrispondere nuovamente il contributo Parte_1 unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.
3
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo grado
I signori e (oggi Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 essendo intervenuta in corso di causa una sentenza di modifica del cognome da parte del Tribunale di Torino) contraevano matrimonio civile in Caselle Torinese in data 14 febbraio 2002. Il 21 aprile 2007, dall'unione nasceva il figlio NU.
Divenuta intollerabile la convivenza tra i coniugi, veniva introdotta davanti al Tribunale di Torino la causa di separazione giudiziale.
Con ordinanza emessa il 24 luglio 2019 nel procedimento n. 5525/19 di separazione, il Presidente, previa disposizione di CTU psicologica, affidava temporaneamente ad entrambi i genitori il figlio minore NU, con dimora prevalente dello stesso presso la madre, disposta l'assegnazione a quest'ultima della casa ex coniugale, e prevedeva un contributo del padre in favore del figlio di €400,00 mensili nonché la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie del figlio ed un contributo del marito in favore della moglie di € 400,00 mensili. Il Presidente osservava, in particolare, che l'avvenuta vendita all'asta della casa ex coniugale, acquistata dalla sorella del sig. non assumeva particolare Pt_1 rilevanza, atteso che entrambi i coniugi avevano affermato che l'acquisto da parte della sorella del signor era avvenuto per non perdere il possesso e la disponibilità Pt_1 dell'immobile e per assicurare al minore una continuità abitativa. Il Presidente osservava anche che la sig.ra , in passato consulente naturopata presso una delle società CP_2 create dal marito, la CBBO S.r.l., non aveva al momento alcuna stabile occupazione, ma effettuava prestazioni discontinue nello stesso settore, mentre il signor che Pt_1 era dipendente di altra azienda di famiglia, la C2 IA s.r.l., avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di impianti per automobili, aveva documentato un reddito per il 2017 di € 17.700,00 che destava “notevoli dubbi atteso il tenore di vita del nucleo familiare”.
L'ordinanza presidenziale veniva parzialmente riformata dalla Corte d'appello in sede di reclamo con provvedimento del 6 dicembre 2019, con il quale si disponeva aumentarsi ad
€ 500,00 mensili sia il contributo gravante sul padre in favore del figlio, con accollo allo stesso sig. el 100% delle spese straordinarie, sia il contributo del marito in Pt_1 favore della moglie, così determinando il carico fisso complessivo mensile del sig. da € 800,00 ad € 1.000,00 (oltre alla totalità delle spese straordinarie per il Pt_1 figlio). Osservava la Corte, in attesa dei necessari approfondimenti istruttori da parte del Tribunale procedente, che “pur attualmente non documentate, non appaiono specificamente contestate le spese usualmente effettuate dal nucleo familiare in costanza di matrimonio (scuola privata del figlio, viaggi all'estero, alberghi ed altro) e che la stessa tipologia della casa familiare (villa indipendente) risulta, seppure in via presuntiva, non collimante con i meri introiti di dipendente, risultanti dalle buste paga del sig. Pt_1
4 Per altro verso, la sig.ra diplomata naturopata, risulta aver già lavorato in questo CP_2 settore (in passato presso un'azienda familiare di vendita di prodotti biologici, poi chiusa) e può ben impiegare altrove la propria professionalità. Deve tenersi anche conto che alla sig.ra è stata assegnata, data la convivenza con CP_2 il figlio minore, la casa ex familiare, che, come già osservato, costituisce un bene di significativo valore economico”. Con ordinanza ex art. 709, u. c., c.p.c., del 28 giugno 2022, a parziale modifica dei provvedimenti a quel momento vigenti, il Tribunale disponeva che ciascun coniuge provvedesse al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo aveva con sé; che il signor orrispondesse alla IG per il mantenimento del Pt_1 P_ figlio, la somma di € 650,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
che le spese straordinarie per il figlio, determinate ai sensi del Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino, fossero sostenute in egual misura dai genitori;
che il sig. contribuisse al mantenimento della Pt_1 sig.ra mediante il versamento della somma mensile di € 650,00, annualmente CP_2 rivalutabile in base agli indici ISTAT. Il Tribunale giungeva a tale decisione in quanto, nelle more del giudizio, la IG
il figlio erano stati sfrattati dalla casa ex coniugale (una villa indipendente), P_ acquistata ad un'asta giudiziaria dalla sorella del signor La perdita della casa Pt_1 familiare costituiva elemento di fatto sopravvenuto idoneo ad incidere sulla quantificazione del mantenimento, posto che sia il Presidente sia la Corte di Appello avevano valorizzato a tali fini l'assegnazione della casa alla IG Pertanto, P_
l'aumento dell'assegno dovuto dal signor lla IG era imposto Pt_1 P_ dalla necessità di contribuire al pagamento del canone di locazione che quest'ultima si sarebbe trovata a sostenere.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Torino, su ricorso della sig.ra P_ affidava il figlio minore NU ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio, anche separato, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
disciplinava, in difetto di accordi tra i genitori, i tempi di permanenza di NU presso il padre (normalmente quindici giorni al mese);
[... confermava la presa in carico del minore e dei genitori da parte dei Servizi;
determinava nella somma mensile di € 650,00, annualmente Controparte_4 aggiornata secondo gli indici ISTAT, il contributo del signor l mantenimento Pt_1 del figlio minore, oltre all'80% delle spese straordinarie, e nella somma mensile di € 650,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, l'assegno di mantenimento per la moglie;
compensava le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3, condannando il signor rimborsare alla controparte i restanti 2/3; poneva le spese della CTU Pt_1 psicologica a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Il Primo Giudice, quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, riteneva dimostrato, dagli elementi in atti, che il avesse violato il Pt_1 dovere di fedeltà coniugale, con ciò determinando la fine dell'affectio coniugalis tra le parti;
il signor in particolare, in costanza di matrimonio, aveva intrapreso una Pt_1 relazione extraconiugale con la sig.ra , all'epoca collaboratrice aziendale Parte_8
e domestica della famiglia e attualmente compagna del signor Controparte_5
Pt_1
5 Il Tribunale confermava la collocazione di NU presso la madre, considerato che il padre, pur a fronte del recente licenziamento, era maggiormente impegnato a livello lavorativo rispetto alla ricorrente. Confermava altresì il contributo al mantenimento del minore a carico del padre nella misura di € 650,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie, considerate, da un lato, le risorse economiche delle parti (da ritenersi invariate in capo al convenuto e di gran lunga maggiori rispetto a quelle della ricorrente), e, dall'altro, le rispettive capacità lavorative. Il convenuto, fino all'ottobre 2022, aveva lavorato presso una delle società familiari, la S.r.l. C2 ITALIA;
inoltre, si legge nella sentenza che “l'utilizzo di risorse societarie dà conto di risorse economiche aggiuntive del rilevanti anche solo in termini di risparmio di spesa, che vanno ad aggiungersi Pt_1 alla retribuzione di € 2500/mese risultante dal conto corrente personale del . La Pt_1 madre, invece, naturopata, aveva dato atto di non svolgere attività lavorativa per la difficoltà riscontrata ad inserirsi nel mondo del lavoro. Inoltre, la stessa era collocataria del minore e non era assegnataria dell'ex casa coniugale, dovendo altresì sostenere le spese di abitazione per sé e per il minore. Con riferimento, infine, al riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della ricorrente, il Giudice di Prime Cure riteneva sussistenti i presupposti per confermare l'importo di € 650,00 mensili a carico del sig. sservando che, da Pt_1 quanto emerso in atti, la coppia aveva sempre avuto un tenore di vita particolarmente elevato.
L'appello
Il signor ha appellato la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma Pt_1 integrale e formulando le conclusioni in epigrafe riportate, sulla base dei seguenti motivi:
- con il primo motivo l'appellante evidenzia l'errore in cui è incorso il primo Giudice nell'attribuire al signor la responsabilità della fine del rapporto Pt_1 coniugale con la IG A ben vedere, il deterioramento della vita P_ coniugale non si sarebbe verificato a causa della relazione extraconiugale dell'appellante, bensì molto tempo prima a causa del clima creato in casa dalla moglie “di sudditanza psicologica”; egli era infatti sottoposto a costanti richieste ed ordini che, se non rispettati, si tramutavano in scenate e minacce di vario genere;
- con il secondo motivo si duole del collocamento del minore presso la madre, disposto sulla base dell'erroneo presupposto che il padre fosse maggiormente impegnato a livello lavorativo rispetto alla madre, mentre il signor è Pt_1 stato recentemente licenziato (dal 17 ottobre 2022) e, al momento, è alla ricerca di una nuova occupazione;
- con il terzo motivo di gravame si duole del quantum dovuto a titolo di mantenimento per il figlio, ingiustamente confermato dal Tribunale nell'importo di euro 650,00, oltre all'80% delle spese straordinarie. Precisa che, come già ampiamente dimostrato nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante ha subito un notevole peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa di un calo del reddito da lavoro fino ad arrivare, nell'ottobre del 2022, al licenziamento definitivo. Evidenzia ancora l'appellante che, anche a voler sostenere che il signor quale presunto gestore della società C2, possa Pt_1 trarre dagli stessi vantaggi economici, dall'analisi dei bilanci degli ultimi anni della C2, si evince al contrario che la Società non sembra trovarsi in una situazione particolarmente florida (il 3 luglio 2020, è stato notificato al signor in Pt_1 qualità di debitore – ed alla C2 – in qualità di terzo pignorato – un atto di pignoramento presso terzi, cui si è precettato il pagamento per un totale
6 complessivo di € 102.126,17); la situazione economica della sig.ra P_ invece, pare essere notevolmente migliorata potendo ella far affidamento su un fatturato mensile che in media si attesta intorno ai 6.000,00/7.000,00 euro;
- con il quarto motivo si duole della conferma del contributo al mantenimento per la IG disposto a proprio carico, pari ed euro 650,00 mensili, P_ posto che la controparte dispone delle capacità e delle possibilità effettive di lavoro personale. La sig.ra inoltre, non ha mai depositato copia degli estratti P_ conto relativi ai rapporti bancari e le sue dichiarazioni reddituali non consentono di accertare le sue effettive capacità reddito-patrimoniali;
La IG costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e appello P_ incidentale del 14.06.2023, ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via incidentale, l'aumento del contributo del al mantenimento di NU ad € 1.300,00 Pt_1 mensili;
ha altresì chiesto che il figlio incontri il padre liberamente secondo i suoi desideri, nonché tenendo conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Evidenzia, in particolare, l'appellata che, con riferimento all'addebito della separazione al sig. il Primo Giudice ha correttamente ritenuto provato, sulla base degli Pt_1 elementi probatori emersi nel corso del giudizio e in relazione alle prospettazioni dedotte dalla IG che il matrimonio tra le parti è naufragato a causa della P_ scoperta della relazione extraconiugale intrattenuta dal signor Pt_1
Con riguardo, invece, alla collocazione del figlio minore, la decisione del Tribunale, anche in questo caso, non presenta aspetti di criticità: è stato correttamente ritenuto che non vi siano ragioni di rilievo per mutare la collocazione di NU che ha sempre vissuto presso la mamma. Peraltro, la domanda del signor i scontra con la volontà di Pt_1
NU che, ormai adolescente (cl. 2007), dal mese di ottobre 2022, non frequenta più la casa paterna e incontra il padre solo saltuariamente. Anche le valutazioni operate dal giudice di prime cure, relative alla statuizione in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del minore, sono corrette e rispettose delle risultanze documentali;
il licenziamento del signor all'azienda Pt_1
C2, infatti, non ha determinato un reale stato di disoccupazione, in quanto lo stesso ha continuato di fatto a lavorare per la stessa azienda detenuta all'80% da sua madre. Il Tribunale, pertanto, ha correttamente ritenuto che le risorse del signor iano Pt_1 molto più ingenti rispetto a quelle dichiarate nella denuncia dei redditi. Quanto alla IG precisa che ella, dopo la separazione, è stata estromessa P_ dall'azienda di famiglia del marito ed ha compiuto svariati tentativi con l'intento di ricollocarsi sul mercato del lavoro, ma, data anche la sua non più giovane età (cl. 1967), contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, non è riuscita a migliorare la propria situazione lavorativa (gli appuntamenti presso il proprio studio sono notevolmente diminuiti). Il Tribunale, pertanto, ha correttamente constatato che l'appellata abbia diritto al contributo al proprio mantenimento a carico del marito, considerate le sue scarse e inadeguate risorse, non idonee a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'appellata e appellante incidentale, inoltre, impugna a sua volta la sentenza nella parte in cui è stato confermato il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre pari ad € 650,00 mensili. Precisa, invero, che, nelle more del giudizio, è sopraggiunta una nuova circostanza che di fatto ha impattato sulla determinazione dell'assegno: in particolare, come detto, dal mese di ottobre 2022, il figlio ha incontrato il padre solo saltuariamente, ha cessato di frequentare la casa paterna e non vi ha più pernottato. Il signor quindi, non risulta più gravato dalla contribuzione diretta, con la Pt_1
7 conseguenza che egli dovrà offrire alla madre, in via indiretta, un contributo maggiore per il mantenimento del minore, pari ad almeno € 1.300,00 mensili.
***
Con ordinanza del 13 ottobre 2023, la Corte ha rigettato istanze di espletamento di CTU sul minore, di istruttoria orale per testi e di ordine di esibizione formulate da parte appellante principale;
ha disposto l'acquisizione di relazioni di aggiornamento del Servizio sociale e del Servizio di Psicologia sugli interventi attuati a sostegno del minore e della coppia genitoriale e l'audizione del minore Persona_3 Per_3
Ha inoltre disposto indagini della Guardia di Finanza sulle effettive
[...] disponibilità reddituali e patrimoniali del signor e sul suo tenore di vita, Pt_1 nonché l'esibizione di estratti conto ed elenchi di dipendenti, fornitori e clienti delle società C2 IA SR e C2 SR (C2 IA SR era formalmente delle madri delle odierne parti litiganti ma gestita di fatto dai coniugi ed è ora fallita. C2 Pt_1 P_ SR è di proprietà per il 90% del Signor per il 10% della sua attuale compagna Pt_1 ed opera utilizzando i beni della fallita C2 IA SR tramite un contratto di affitto di azienda).
sentito dalla Corte il 17 gennaio 2024, ha dichiarato di non voler Persona_3 vivere con il padre e di averglielo già comunicato. Ha riferito che il suo rapporto con il padre è peggiorato a causa della presenza della compagna e della figlia di lei. Ha osservato che il padre gli appare succube della nuova compagna. Ha descritto l'elevato tenore di vita del padre, menzionando anche un viaggio a New York dello stesso nel periodo natalizio 2023-2024 e l'elargizione estemporanea e in contanti di 1.000 euro ricevuta dal padre un mese prima dell'audizione. La Corte ha successivamente trattenuto la causa a decisione, dopo avere invitato le parti a precisare le conclusioni e concesso termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. La causa è stata rimessa in istruttoria a seguito del collocamento fuori ruolo di uno dei componenti il Collegio. La Corte, in una nuova composizione, ha trattenuto nuovamente la causa a decisione all'udienza del 14 aprile 2025, nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni rinunciando ad ulteriori termini per il deposito di comparse e memorie. Nelle sue conclusioni definitive, la IG ha ridotto la richiesta di P_ contributo per il figlio da 1.300,00 euro a 1.000,00 euro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve prendere atto del fatto che è diventato maggiorenne Persona_3 nelle more della decisione, sicché non vi è luogo a provvedere sulle domande, istanze ed eccezioni aventi ad oggetto la sua collocazione o il suo rapporto con ciascuno dei genitori. Le correlative disposizioni della sentenza di primo grado perdono efficacia ex lege.
Quanto all'addebito della separazione, il signor pur avendone diffusamente Pt_1 trattato nei propri atti, non ha conclusivamente proposto alcuna domanda sul punto.
8 Il devolutum su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, tenuto conto delle conclusioni dell'appello principale e di quelle dell'appello incidentale, riguarda quindi esclusivamente l'attuale quantificazione del contributo al mantenimento a carico del signor Pt_1 favore, rispettivamente, del figlio (euro 650,00 mensili) e della IG P_
(parimenti euro 650,00 mensili). Con l'appello principale, il signor allegando l'incremento delle capacità Pt_1 reddituali della IG e la diminuzione delle proprie, chiede ridursi il P_ contributo per il figlio a 350,00 euro mensili e quello per la IG a 150,00 P_ mensili. Con l'appello incidentale, la IG osservando che NU non P_ frequenta più la casa paterna e risiede stabilmente presso di lei e che quindi il padre non è più gravato da alcuna contribuzione diretta, e rilevando l'incremento dei costi di mantenimento del figlio legati alla sua età, chiede aumentarsi il contributo per NU a 1.000,00 euro mensili, invariato il contributo per sé.
Ritiene questa Corte che debba rigettarsi integralmente l'appello principale ed accogliersi parzialmente l'appello incidentale, stabilendosi, a parziale modifica della sentenza appellata, un equo incremento del contributo di mantenimento del figlio a carico del padre e così portando tale contributo ad € 850,00 mensili (oltre all'ottanta per cento delle spese straordinarie del figlio, come indicato dal Tribunale), invariato il contributo per la IG Occorre peraltro sottolineare che il contributo di 650,00 euro P_ stabilito dalla sentenza appellata equivale, oggi, ad una somma maggiore, perché il suddetto importo nominale è suscettibile di incremento automatico in base agli indici ISTAT a far tempo dall'anno successivo alla sentenza (quindi a partire dal mese di febbraio 2023).
Nonostante le sue affermazioni di basse entrate e di esposizioni debitorie, in parte anche documentate, il signor risulta utilizzare conti societari per spese personali e Pt_1
"rimborsi spese" consistenti. La circostanza che il padre abbia trascorso le vacanze di Natale 2023 a New York, come specificamente riferito dal figlio NU, e abbia fatto altri viaggi (Canarie, Egitto) e sostenuto spese notevoli per sé e la sua compagna, unitamente al dono di €1000 in contanti al figlio, smentisce logicamente e nei fatti le sue affermazioni di non disporre di risorse sufficienti. L'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e da lui successivamente mantenuto è un criterio fondamentale per la determinazione del contributo di mantenimento, e gli elementi probatori (incluse le dichiarazioni del figlio) suggeriscono che il padre conservi una capacità economica elevata. La IG invece, risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato per P_
"risorse assai scarse" e non emergono dall'istruttoria effettuata circostanze atte a sovvertire tale conclusione.
È, poi, un dato di comune esperienza che i costi per il mantenimento di un figlio aumentino con l'età. NU è un ragazzo con una vita scolastica e sociale come tanti ragazzi diciottenni che escono con gli amici, vanno in pizzeria o al pub, hanno una fidanzata, fanno autonomamente degli acquisti, praticano sport, studiano, viaggiano. Appare dunque congruo un aumento del contributo per far fronte a queste maggiori (ed incontestate) esigenze di NU.
9 Altrettanto incontestato è il consolidamento della collocazione permanente del figlio presso la madre e la cessazione della frequentazione della casa paterna dall'ottobre 2022, mentre il Tribunale, nel fissare il contributo a €650,00, aveva tenuto conto dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, stimandoli in quindici giorni al mese per il padre, oltre alle vacanze, e considerando quindi anche la contribuzione diretta del signor durante tali periodi. Venendo meno questa permanenza e la relativa Pt_1 contribuzione diretta del padre, il peso economico ricade ormai interamente sulla madre. Pertanto, il contributo economico del padre deve essere aumentato anche per compensare questa cessazione del mantenimento diretto.
In sintesi, l'accrescimento delle esigenze del figlio adolescente, il cambiamento della sua collocazione che ha concentrato tutti gli oneri di mantenimento quotidiano sulla madre, l'aumento dei prezzi al consumo verificatosi tra l'emissione della sentenza appellata e la data odierna, la perdurante elevata capacità economica del padre (dimostrata dal suo stile di vita) e le difficoltà della madre (dimostrate dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e non smentite da specifici elementi di segno contrario), giustificano l'aumento del contributo a carico del padre per il figlio NU ad euro 850,00 mensili, somma che dovrà essere rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (con primo aumento nel mese maggio del 2026).
Le spese processuali del grado di appello seguono la soccombenza di
[...]
e sono liquidate in complessivi euro 6.734,00 (seimilasettecento Parte_1 trentaquattro/00) per compensi – di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per quella istruttoria e di trattazione ed euro 1.735,00 per quella decisionale – oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti. La liquidazione è effettuata considerando il valore indeterminabile e la bassa complessità della causa e applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per le altre due, essendo stata l'istruttoria in appello limitata all'ascolto del minore e all'acquisizione di documentazione e, quanto alla fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note scritte.
Sussistono, infine, i presupposti per dichiarare tenuto a versare Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 e s.m.i.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 802/2023 del Tribunale di Torino pubblicata il 22.02.2023.
2. ACCOGLIE parzialmente l'appello incidentale proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 802/2023 del Tribunale di Torino pubblicata il 22.02.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa, l'ammontare del CP_6
10 contributo fisso mensile a carico di per il Parte_1 mantenimento del figlio NU in euro 850,00 (ottocentocinquanta/00), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con primo aumento nel mese maggio del 2026, ferme le restanti disposizioni della sentenza appellata in quanto compatibili con l'avvenuto raggiungimento della maggiore età di NU.
3. CONDANNA a rimborsare a – e per Parte_1 Controparte_1 la stessa all'Erario, ove permangano i requisiti per l'ammissione di P_
al patrocinio a carico dello Stato – le spese del presente grado di
[...] giudizio, che liquida in €6.734,00 (seimilasettecentotrentaquattro/00) per compensi – di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per quella istruttoria e di trattazione ed euro 1.735,00 per quella decisionale – oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti.
4. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché sia tenuto al versamento di Parte_1 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
5. MANDA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti.
Così deciso il 7 maggio 2025 in Torino, nella Camera di Consiglio della Sezione Minori e Famiglia della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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