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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6895 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH LD presidente dott.ssa OV AN consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2982/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2
, c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3
, c.f. Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Trisorio Liuzzi e Francesco Biga, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
pagina 1 di 4 E
c.f. rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
c.f.
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti CH Ferrari e Teodoro Carsillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello
APPELLATA
NONCHÉ
, c.f. Controparte_3 C.F._5 rappresentata e difesa dall'avv.to Lorenzo Pirolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello
APPELLATA
e per essa la mandataria Controparte_4 [...]
Controparte_5
Controparte_6
[...]
[...]
APPELLATI CONTUMACI
PREMESSO
che , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6975/2024,
[...]
R.G. n. 57259/2018, pubblicata in data 23.4.2024;
che gli appellati e Controparte_6 CP_6 Controparte_3 sono stati citati ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio;
CP_6
che in data 22.7.2025 parte appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite, allegando l'atto di rinuncia a firma dei procuratori, notificato in data 16.6.2025 ai procuratori delle appellate costituite;
che, già in data 17.6.2025, e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 aveva depositato la pec di adesione alla rinuncia notificata a controparte;
pagina 2 di 4 che, con istanza congiunta depositata in data 21.10.2025, i difensori degli appellanti e dell'appellata come sopra rappresentata, hanno chiesto la Controparte_1 cancellazione della trascrizione della domanda e hanno allegato ispezione ipotecaria da cui risulta la nota di trascrizione;
che, in difetto di procura speciale a rinunciare da parte degli appellanti, all'udienza del
6.11.2025 la causa è stata rinviata al 20.11.2025, con termine fino al 17.11.2025 per depositare l'integrazione e la conseguente nuova accettazione di parte appellata;
che in data 10.11.2025 parte appellante ha depositato la pec in pari data con cui sono stati notificati alle controparti la nuova procura speciale ai difensori, comprensiva del potere di rinunciare agli atti del giudizio, e il nuovo atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. a firma dei difensori;
che in data 17.11.2025 la stessa parte appellante ha depositato atto di adesione alla rinuncia di e, per essa, della mandataria datato 10.11.2025 e Controparte_1 CP_2 notificato in pari data;
che all'udienza del 20.11.2025 il procuratore di parte appellante ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale;
OSSERVATO
che, a norma dell'art. 306 c.p.c., «Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione…»;
che, nella specie, la rinuncia e l'accettazione sono regolari;
che, pertanto, sussistono le condizioni di legge per dichiarare l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite;
che all'estinzione del giudizio consegue, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda, che va disposta con riguardo alla domanda proposta nei confronti dei soli appellanti (cfr. istanza e verbale di udienza del 6.11.2025), di cui alla nota di trascrizione depositata in atti il 21.10.2025 (meglio indicata in dispositivo, nella quale, tuttavia, il nominativo e il codice fiscale di sono errati o, comunque, differenti da Parte_4 quelli risultanti agli atti di questo giudizio); pagina 3 di 4 che la , come già detto, è stata citata ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, CP_3 sicché, in difetto di impugnazione nei suoi confronti, nulla va disposto quanto alle spese, non essendovi una posizione di contrasto tra la stessa e gli appellanti;
che, infatti, non sussistono i presupposti per la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese di lite in favore della prima, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la soccombenza, che nella specie difetta;
che nulla va disposto per le spese nei confronti degli appellati contumaci;
P.Q.M.
la Corte, visti gli artt. 306 e 307, u.c., c.p.c., così provvede:
1. dichiara estinto il processo;
2. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra , Parte_1 Pt_2
ed , da un lato, e
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
e, per essa, la mandataria dall'altro;
[...] CP_2
3. nulla per le spese nei confronti di , Controparte_6 CP_6 CP_6 [...]
e per essa la mandataria Controparte_4 Controparte_5
e ;
[...] Controparte_3
4. ordina la cancellazione della seguente trascrizione: a) trascrizione della domanda giudiziale a favore di ICCREA Banca Impresa S.p.A. contro , Parte_1 Pt_2
ed , presentazione n. 77 del 21.12.2018
[...] Parte_3 Parte_4 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Bari - Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare, Registro generale n. 56599 Registro particolare n. 40267.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV AN CH LD
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH LD presidente dott.ssa OV AN consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2982/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2
, c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3
, c.f. Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Trisorio Liuzzi e Francesco Biga, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
pagina 1 di 4 E
c.f. rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
c.f.
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti CH Ferrari e Teodoro Carsillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello
APPELLATA
NONCHÉ
, c.f. Controparte_3 C.F._5 rappresentata e difesa dall'avv.to Lorenzo Pirolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello
APPELLATA
e per essa la mandataria Controparte_4 [...]
Controparte_5
Controparte_6
[...]
[...]
APPELLATI CONTUMACI
PREMESSO
che , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6975/2024,
[...]
R.G. n. 57259/2018, pubblicata in data 23.4.2024;
che gli appellati e Controparte_6 CP_6 Controparte_3 sono stati citati ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio;
CP_6
che in data 22.7.2025 parte appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite, allegando l'atto di rinuncia a firma dei procuratori, notificato in data 16.6.2025 ai procuratori delle appellate costituite;
che, già in data 17.6.2025, e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 aveva depositato la pec di adesione alla rinuncia notificata a controparte;
pagina 2 di 4 che, con istanza congiunta depositata in data 21.10.2025, i difensori degli appellanti e dell'appellata come sopra rappresentata, hanno chiesto la Controparte_1 cancellazione della trascrizione della domanda e hanno allegato ispezione ipotecaria da cui risulta la nota di trascrizione;
che, in difetto di procura speciale a rinunciare da parte degli appellanti, all'udienza del
6.11.2025 la causa è stata rinviata al 20.11.2025, con termine fino al 17.11.2025 per depositare l'integrazione e la conseguente nuova accettazione di parte appellata;
che in data 10.11.2025 parte appellante ha depositato la pec in pari data con cui sono stati notificati alle controparti la nuova procura speciale ai difensori, comprensiva del potere di rinunciare agli atti del giudizio, e il nuovo atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. a firma dei difensori;
che in data 17.11.2025 la stessa parte appellante ha depositato atto di adesione alla rinuncia di e, per essa, della mandataria datato 10.11.2025 e Controparte_1 CP_2 notificato in pari data;
che all'udienza del 20.11.2025 il procuratore di parte appellante ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale;
OSSERVATO
che, a norma dell'art. 306 c.p.c., «Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione…»;
che, nella specie, la rinuncia e l'accettazione sono regolari;
che, pertanto, sussistono le condizioni di legge per dichiarare l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite;
che all'estinzione del giudizio consegue, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda, che va disposta con riguardo alla domanda proposta nei confronti dei soli appellanti (cfr. istanza e verbale di udienza del 6.11.2025), di cui alla nota di trascrizione depositata in atti il 21.10.2025 (meglio indicata in dispositivo, nella quale, tuttavia, il nominativo e il codice fiscale di sono errati o, comunque, differenti da Parte_4 quelli risultanti agli atti di questo giudizio); pagina 3 di 4 che la , come già detto, è stata citata ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, CP_3 sicché, in difetto di impugnazione nei suoi confronti, nulla va disposto quanto alle spese, non essendovi una posizione di contrasto tra la stessa e gli appellanti;
che, infatti, non sussistono i presupposti per la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese di lite in favore della prima, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la soccombenza, che nella specie difetta;
che nulla va disposto per le spese nei confronti degli appellati contumaci;
P.Q.M.
la Corte, visti gli artt. 306 e 307, u.c., c.p.c., così provvede:
1. dichiara estinto il processo;
2. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra , Parte_1 Pt_2
ed , da un lato, e
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
e, per essa, la mandataria dall'altro;
[...] CP_2
3. nulla per le spese nei confronti di , Controparte_6 CP_6 CP_6 [...]
e per essa la mandataria Controparte_4 Controparte_5
e ;
[...] Controparte_3
4. ordina la cancellazione della seguente trascrizione: a) trascrizione della domanda giudiziale a favore di ICCREA Banca Impresa S.p.A. contro , Parte_1 Pt_2
ed , presentazione n. 77 del 21.12.2018
[...] Parte_3 Parte_4 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Bari - Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare, Registro generale n. 56599 Registro particolare n. 40267.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV AN CH LD
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