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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
N.R.G. 712/2024
Il Giudice dott.ssa Silvia Cavallari, all'udienza del 11/06/2025, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Consolini del Foro di Reggio
Emilia
Ricorrente
Contro
(c.f. /P Iva Controparte_1 Controparte_2
P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e e dall'Avv Valeria
Giroldi
Resistente
OGGETTO: prepensionamento editoria.
Conclusioni
Per VI AN : “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di
Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione:
(c.d. prepensionamento editoria) ex art. 1, comma 500, legge 27/12/2019
n. 160,con decorrenza dal 01/01/2022, in virtù della domanda del
23/12/2021;
- conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione della prestazione e a corrispondere detto trattamento pensionistico, nei modi e nella misura di legge, maggiorati i ratei scaduti di interessi legali.
Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Per l' : “Per tutto quanto già esposto, questa difesa chiede che il CP_1 ricorso ex adverso proposto venga integralmente respinto in quanto infondato.
Spese come per legge”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
l per sentire Parte_1Controparte_3 CP_1 accogliere le conclusioni sopra trascritte.
l che ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_3 CP_1
La causa viene decisa all'esito dell'odierna discussione.
Si legge nel ricorso quanto segue:
“1. Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato de “La
Tribuna” s.r.l., si è trovato coinvolto nel piano di ristrutturazione aziendale che, per quanto qui di interesse, prevedeva 7 esuberi da gestire attraverso il ricorso al prepensionamento ai sensi della legge 27/12/2019 n. 160
(come previsto dal relativo accordo sindacale del 14/07/2020, doc. sub 2).
2. Il datore di lavoro, La Tribuna s.r.l., giusto decreto ministeriale n. 0107976 del 09/10/2020, era autorizzato alla
Pag. 2 di 8 per riorganizzazione per stato di crisi ed era riconosciuto CP_4 unità lavorativa prepensionabile (doc. sub 3).
3. In data 15/02/2021, il ricorrente era posto in CIGS e, con domanda del 05/03/2021 (doc. sub 4) chiedeva, alla sede di Reggio Emilia, la “verifica del diritto a pensione con CP_1 opzione contributivo”, optando per la liquidazione nel trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
4. In data 08/03/2021, il ricorrente presentava domanda di riscatto del corso di laurea nel FPLD (doc. sub 5) utile alla maturazione del requisito di anzianità contributiva richiesto per il pensionamento anticipato, domanda che veniva accolta con comunicazione del 11/11/2021 (doc. sub 6), con onere pagato in data 26/11/2021 (doc. sub 7).
5. In data 16/12/2021, il ricorrente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi (doc. sub 8) per accedere al pensionamento anticipato (c.d. prepensionamento editoria), stipulava con il datore apposito accordo di risoluzione incentivata del rapporto di lavoro al 31/12/2021 (doc. sub 9).
6. In data 23/12/2021 (doc. sub 10), il ricorrente presentava domanda di pensione on line richiedendo l'accesso alla pensione anticipata c.d. prepensionamento editoria, ex art. 1, comma 500, legge 27/12/2019 n. 160, pacificamente integrati i requisiti richiesti.
7. Solo con comunicazione datata 11/11/2022 (doc. sub 11),
l'Istituto respingeva la domanda indicando il seguente motivo:
“chi ha esercitato la facoltà di opzione ai sensi della legge n.
335 del 1995 diventa irrevocabile anche per effetto del pagamento del riscatto agevolato non può accedere al prepensionamento editoria. Pertanto ai sensi della tipologia
Pag. 3 di 8 di riscatto da lei richiesta, è preclusa la possibilità di ottenere prepensionamento Editoria.”.
8. In data 26/06/2023, con l'assistenza del Patronato INCA, presentava ricorso amministrativo (doc. sub 12) avverso la reiezione della domanda, evidenziando, con ampio richiamo all'interpretazione più volte proposta da (anteriormente CP_1 alla circolare n. 10 del 31/01/2023) che l'opzione al contributivo vincola il sistema di calcolo ma non i requisiti di accesso al pensionamento che restano quelli del sistema misto.
9. Il ricorso amministrativo era respinto con richiamo alla previsione della circolare n. 10 del 31/01/2023 (doc. sub 13).”
10. Come noto l'art. 1, comma 23, secondo periodo della legge
08/08/1995 n. 335, prevede che (“Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13”) “è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”.
11. E' noto altresì che il comma 12 dello stesso articolo preveda “Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive
Pag. 4 di 8 calcolato secondo il sistema contributivo.” e il comma 13 “Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma
6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.”.
Il ricorrente osserva che :
- la facoltà di opzione costituisc e solo una possibilità per il lavoratore che si trovi in determinate condizioni assicurative e contributive di scegliere “la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo”;
.la legge 27/12/2019 n. 160, all'art. 1, comma 500, prevede il c.d. prepensionamento editoria, l'accesso anticipato
(rispetto alla previsione di cui all'art. 37, legge 05/08/1981
n. 416) al trattamento di pensione per i dipendenti da aziende del settore che, dal 01/01/2020 al 31/12/2023, abbiano presentato piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale;
-il messaggio n. 219 del 04/01/2013 (doc. sub 14), al CP_1 paragrafo 6.1, specificava che “Si conferma che ai soggetti che maturano i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata
(introdotte dall'art. 24 del decreto in esame), previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995”.
Pag. 5 di 8 -Con la successiva circolare n. 10 del 31/01/2023 (al punto
4.4 Chiarimenti in materia di accesso al prepensionamento nel caso di esercizio di opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995), l' CP_1 si limiti ad affermare che “Si chiarisce che l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo
1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali, ad esempio, il superamento del massimale contributivo o l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 - preclude l'accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995, e, pertanto, preclude anche l'accesso al prepensionamento editoria di cui agli articoli 37 della legge n.
416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019.”
(doc. sub 15).
.la facoltà di opzione altro non è che la scelta di ottenere la
“liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo” senza incidenza sui requisiti di accesso al pensionamento .
Il Tribunale ritiene invece condivisibili le difese . CP_5 CP_1
Il prepensionamento dei poligrafici costituisce una modalità speciale di accesso al trattamento di quiescenza con specifici requisiti e in particolare una m inore anzianità contributiva ( cfr Circolari agli atti). CP_1
Pag. 6 di 8 Anche l'accesso alla pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo ex art. 1 co. 23 L. 335/1995 costituisce un regime speciale rispetto a quello ordinario e, nel caso di specie, il ricorrente ha esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo ed ha riscattato quattro anni d el corso di laurea con oneri agevolati.
.I due regimi devono rimanere distinti e non si possono cumulare come correttamente previsto dalla Circolare n. CP_1
10/2023 in cui è si legge: “ Si chiarisce che l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali, ad esempio, il superamento del massimale contributivo o l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale(“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 - preclude l'accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995, e, pertanto, preclude anche l'accesso al prepensionamento editoria di cui agli articoli 37 della legge n.
416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019.”
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese vanno compensate per la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale nella causa n. 712 /2024, ogni altra domanda, eccezione rigettate, così decide:
Pag. 7 di 8 1) Rigetta la domanda proposta da contro l' . Parte_1 CP_1
2) Compensa le spese di causa.
Reggio Emilia, così deciso l' 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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