CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1118/2021 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del
27.11.2024, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, dall'Avv. Giuseppe Barreca, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scalea (CS) alla Via Alcide De
Gasperi, 7
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di costituzione e risposta del presente giudizio di appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Agostino Fortunato e Giuseppe
Fortunato, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Praia a Mare (CS) alla Via
P. Mancini, 1
Appellato/Appellato incidentale
E (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine della C.F._3
comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, dall'Avv. Alfonso
Guaragna, elettivamente domiciliati nel suo studio in Praia a Mare (CS) alla Via F.
Turati, 16
Appellati/Appellanti incidentali
E
(P.I. ), in persona del proprio Controparte_3 P.IVA_2
Procuratore Speciale Dott. munito degli occorrenti poteri, giusta Persona_1
procura a rogito del Notaio Dott. di Roma del 4.11.2020 Persona_2
Repertorio n. 90119 Raccolta n. 26330, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, a rogito del Notaio Dott. di Roma del 12.5.2021 Persona_2
Repertorio n. 90561 Raccolta n. 26619, in calce all'atto di costituzione e risposta del presente giudizio di appello, dall'Avv. Carmelo Puterio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bisignano alla Via Vico Nuovo, 26
Appellata/Appellata incidentale
E
Controparte_4
Appellato contumace
Conclusioni:
Per l'appellante ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
di Appello di Catanzaro, Sezione Civile, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, statuire come di seguito:
1) dichiarare nulla ed illegittima e, per l'effetto, annullare la sentenza n.321/2021
(n.100243/2013 R.G.), emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Dott. Matteo Torretta, il 30.4.2021, depositata e resa pubblica in pari data, notificata il 13.5.2021 e, in ogni caso, riformare la stessa in tutti i suoi capi e statuizioni poiché ingiusta ed infondata ed emessa in violazione di norme di diritto e di procedura;
2) per l'effetto di quanto sopra, previa riforma dell'appellata sentenza, ad integrale accoglimento dell'appello proposto, dichiarare inammissibili, improcedibili e/o improponibili tutte le domande avanzate da parte attrice e, comunque, rigettare le stesse poiché carenti di presupposti e del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
3) con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio nei riguardi dell'attore, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con compensazione delle spese del doppio grado nei rapporti tra
l'odierna appellante e la Controparte_3
Per l'appellato ( ): “Si chiede, per quanto detto, che l'adita Corte Controparte_1 confermi la sentenza appellata e condanni l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado del giudizio da liquidarsi nella misura che segue:
Fase di studio € 1134,00
Fase introduttiva € 921,00
Fase decisionale € 1911,00
Aumento per la presenza di piu' parti € 3569,40
Spese generali 15% € 1130,31
------------------------------
Totale € 8665,71, oltre Iva e Cap.”
Per gli appellanti incidentali ( e ): “Voglia l'Ecc.ma Parte_1 CP_2
Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Civile, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello incidentale dispiegato, statuire come di seguito:
1) dichiarare nulla ed illegittima e, per l'effetto, annullare la sentenza n.321/2021
(n.100243/2013 R.G.), emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Dott. Matteo Torretta, il 30.4.2021, depositata e resa pubblica in pari data, notificata il 13.5.2021 e, in ogni caso, riformare la stessa in tutti i suoi capi e statuizioni poiché ingiusta ed infondata ed emessa in violazione di norme di diritto e di procedura;
2) per l'effetto di quanto sopra, previa riforma dell'appellata sentenza, ad integrale accoglimento dell'appello proposto, dichiarare inammissibili, improcedibili e/o improponibili tutte le domande avanzate da parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, comunque, rigettare le stesse poiché carenti di presupposti e del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
3) con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
4) porre le spese di CTU a definitivo carico di parte attrice.”
Per l'appellata ( : “CONCLUDE affinché l'Ill.ma Controparte_3
Corte di Appello adita Voglia:
- In via preliminare ed assorbente, stante l'assenza di qualsiasi richiesta di manleva da parte appellante, dichiarare la conseguente estromissione della Compagnia dal giudizio;
-In subordine, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa invocata per le ragioni di cui in narrativa, nel merito accertate altresì dal CTU incaricato, che non copre i danni per responsabilità verso terzi derivanti da acque piovane ed eventi atmosferici.
-Confermare la statuizione di primo grado di cui al punto B) del dispositivo della sentenza.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , sulla premessa di Controparte_1
avere ricevuto in donazione dalla madre con atto pubblico dell'1.12.2012 un immobile che si eleva due piani fuori terra in Praia a Mare, Via Turati 19, ha convenuto in giudizio i ER , e e la società per sentirli Pt_1 CP_2 Controparte_4 Parte_1
condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dall'immobile confinante di proprietà dei primi e condotto in comodato dalla società convenuta, quantificati nella misura complessiva di €
24.000,00 e all'esecuzione dei lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni.
L'attore ha dedotto che (i) l'immobile di proprietà dei ER è stato costruito Pt_1
in aderenza a quello proprio;
(ii) da circa due anni il vano scala, la cucina sita al primo piano e il portone d'ingresso della propria abitazione sono interessati da infiltrazioni di acqua che provengono, presumibilmente, dal solaio dell'hotel « ; (iii) la Parte_1
maggior parte delle infiltrazioni inizia in corrispondenza del lastrico solare dell'attiguo terrazzo dei convenuti, ove è situato il pluviale di scarico delle acque piovane;
( iv) le infiltrazioni interessano entrambi i fabbricati costruiti in aderenza, estendendosi dal primo piano fino a metà altezza del piano terra e provocando umidità in tutta l'abitazione; (v) il solaio dell'immobile di parte convenuta risulta protetto solo da una guaina impermeabilizzante, priva di massetto e danneggiata in più punti;
(vi) i pluviali utilizzati per il deflusso delle acque meteoriche non sono di dimensioni adeguate;
(vii) la pendenza del terrazzo del fabbricato dei convenuti non è sufficiente a far defluire le acque meteoriche, causando il ristagno dell'acqua piovana;
(viii) le infiltrazioni hanno causato danni al mobilio della cucina, agli intonaci e alle tinteggiature delle murature dei piani terra e primo della propria abitazione e la rendono insalubre e inabitabile, ragion per la quale l'istante è stato costretto varie volte a trasferirsi con il proprio nucleo familiare di cui fa parte una bambina che all'epoca aveva due anni presso l'abitazione dei propri genitori nei mesi invernali.
L'attore ha, inoltre, dedotto che i convenuti, più volte diffidati, non hanno provveduto ad eliminare le cause delle infiltrazioni, limitandosi ad eseguire piccoli lavori che non hanno sortito effetti neanche per brevi periodi, atteso che il fenomeno è tutt'ora persistente.
Si sono costituiti in giudizio, con separate comparse di costituzione e risposta, e Pt_1
, da una parte, e dall'altra, per contestare nel merito la CP_2 Controparte_4
domanda in ragione del fatto che i fabbricati sono stati costruiti in aderenza, che l'immobile dell'attore non è posizionato al di sotto della verticale dell'albergo, ma di lato;
che le infiltrazioni non possono propagarsi lateralmente con la conseguenza che il terrazzo dell'albergo non può essere fonte delle lamentate infiltrazioni e che, semmai, sono riconducibili allo stato di degrado e di fatiscenza in cui versa l'immobile dell'attore. ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_4 assumendo che dei danni lamentati dall'attore deve risponderne, semmai, esclusivamente il comodatario.
Si è costituita, inoltre, la società contestando Parte_1
la domanda attorea e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto. Ha chiesto, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia
[...]
per essere da questa manlevata in forza del contratto di Controparte_3
assicurazione per la responsabilità civile.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo e differita a tale scopo l'udienza di comparizione, si è costituita la per chiedere il rigetto Controparte_3
della domanda di manleva per l'inoperatività della copertura assicurativa, non rientrando il sinistro tra gli eventi assicurati.
La causa, istruita mediante la produzione documentale, la prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa con sentenza 321/2021, emessa ai sensi dell'art. 281sexies cpc all'udienza del 30.4.2021, depositata e resa pubblica in pari data, notificata dal procuratore della il 13.5.2021, con la Controparte_3
quale il Tribunale di Paola ha così statuito: “A) Accoglie la domanda proposta da
e, per l'effetto: i) condanna , e , in Controparte_1 CP_4 Pt_1 CP_2 solido tra loro e con ” ad effettuare le opere Parte_1 Parte_1
necessarie per la cessazione delle infiltrazioni, per come descritte nella consulenza tecnica di ufficio (pag6. 60 e 61); ii) condanna , e , in CP_4 Pt_1 CP_2 solido tra loro e con al risarcimento, in Parte_1 favore di , dei danni patrimoniali che si liquidano in € 3.726,25 oltre Controparte_1
IVA e dei danni non patrimoniali che si liquidano in € 2.000,00, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva. iii) Condanna , e CP_4 Pt_1
, in solido tra loro e con “ ” al CP_2 Parte_1 pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
5.574,74, di cui € 256,24 per esborsi ed € 5.318,50, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
iv) Pone definitivamente a carico dei convenuti il costo della consulenza tecnica di ufficio. B) Rigetta la domanda di manleva proposta da
[...]
[...] nei confronti di e, Parte_1 Controparte_3 per l'effetto, condanna la società chiamante al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA, come per legge.”
In estrema sintesi, il giudice di prime cure, inquadrata la fattispecie in esame nell'alveo di applicazione dell'art 2051 cc:
➢ ha accertato, sulla scorta della CTU a firma dell'ing. e del Persona_3
principio della preponderanza dell'evidenza, che le infiltrazioni d'acqua riscontrate nell'appartamento dell'attore provengono dal terrazzo di parte convenuta, il quale presenta una guaina impermeabilizzante lesionata, screpolata e scollata in più punti, una pendenza inidonea ad impedire il ristagno delle acque meteoriche e un foro di deflusso delle stesse sottodimensionato rispetto ai volumi generati dalle precipitazioni atmosferiche (tenuto conto della superficie complessiva del solaio); il ctu ha, inoltre, escluso che dette infiltrazioni possano prevenire da altri punti (quali il tetto dell'immobile di proprietà dell'attore), come ipotizzato da parte convenuta;
➢ ha respinto l'eccezione del difetto di legittimazione passiva avanzata da
[...]
fondata sull'assunto che, per effetto del contratto di comodato, CP_4
l'unico soggetto tenuto alla custodia del bene e, quindi, responsabile per i danni da questo cagionati a terzi, sia il comodatario, in quanto ha ritenuto che il danno
è ascrivibile alla concorrente operatività di diversi fattori causali, alcuni dei quali afferenti a vizi relativi alla struttura e agli impianti in essi inglobati sui quali i comodanti conservano il potere/dovere di custodia e la correlativa responsabilità ex art. 2051 cc;
➢ ha affermato, infine, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti in relazione alla duplicazione del petitum e alla violazione dell'art. 872 cc, tenuto conto (i) che la domanda di eliminazione delle cause delle infiltrazioni e di risarcimento dei danni già causati all'immobile sono domande diverse e per ciò solo cumulabili;
(ii) che il richiamo all'art. 872 cc si profila del tutto inconferente, giacché nel caso in esame non si tratta di emettere una condanna a un facere nei confronti di una pubblica amministrazione, ma di un privato;
➢ affermata, quindi, la responsabilità solidale dei convenuti, li ha condannati a eseguire le opere necessarie per la cessazione delle infiltrazioni
(specificatamente indicate dal CTU alle pag. 60 e 61 della relazione peritale) e al risarcimento dei danni patrimoniali liquidati, all'attualità, nella misura di €
3.726,25 (esclusi i danni al mobilio e agli elettrodomestici perché non provati) e del danno esistenziale liquidato, all'attualità, nella misura di € 2.000,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata fino alla data decisione e gli ulteriori interessi legali sulla somma così determinata dalla sentenza al soddisfo.
➢ ha rigettato, infine, la domanda di manleva proposta dalla società convenuta nei confronti di , in quanto dalle condizioni generali di Controparte_3
polizza è emerso che la garanzia non si estende ai danni per cui è causa ovvero ai danni “provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere” e a quelli “derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali”.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto appello la società Parte_1
(d'ora innanzi la soc. con atto di citazione notificato in data
[...] Parte_1
11.6.2021, affidandolo ad un unico ed articolato motivo che sarà esaminato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 1.7.2021, si è costituito per chiedere il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.11.2021, si sono costituiti e proponendo appello incidentale, affidato anch'esso ad un unico Pt_1 CP_2
ed articolato motivo che sarà successivamente esaminato.
Con comparsa di costituzione e riposta, depositata in data 25.11.2021, si è costituita la
(d'ora innanzi , la quale, rilevata l'assenza Controparte_3 CP_3
di qualsiasi richiesta di manleva da parte appellante, ha chiesto la propria estromissione dal giudizio. La Corte, all'udienza del 22.12.2021, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con L. 77/2020, con ordinanza ha rinviato all'udienza dell'8.3.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte di trattazione scritta, la Corte, con ordinanza del 13.3.2023 ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei termini assegnati tutte le parti costituite hanno depositato le rispettive comparse conclusionali;
solo la ha depositato anche le memorie di replica. CP_3
Successivamente, la Corte, con ordinanza del 2.10.2024, preso atto che il giudice ausiliario – relatore della causa (Dott. La Bella) ha rassegnato le dimissioni volontarie in data 16.9.2024, ha rimesso la causa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale e ha fissato l'udienza del 27.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti senza l'assegnazione di ulteriori termini.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale non si è Controparte_4
costituito in giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello avvenuta a mezzo pec presso l'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Fabio Caiazzo in data 11.6.2021.
Sempre preliminarmente, occorre precisare che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva proposta dalla società
[...]
(appellante principale) nei confronti di non rientrando il sinistro per Pt_1 CP_3
cui è causa tra gli eventi assicurati. La sentenza in parte qua è trascorsa in giudicato.
2.2. L'appello principale della soc. Parte_1
La soc. con un unico articolato motivo d'appello, rubricato “Violazione e Parte_1 falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. Nullità della sentenza per vizio di ultra ed extrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Erronea ed omessa valutazione degli elementi acquisiti. Violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2051, 1226 e 2059 c.c. Motivazione contraddittoria, illogica, insufficiente e meramente apparente.”, deduce che il giudice di prime cure: i) ha travisato gli elementi acquisiti, non tenendo conto delle emergenze istruttorie decisive e facendo acriticamente proprie le risultanze di una CTU di natura meramente esplorativa, in violazione dei principi sulla ripartizione dell'onere probatorio, attribuendole erroneamente una corresponsabilità pur avendo riscontrato che le infiltrazioni sono riferibili alle parti murarie e agli impianti in esse conglobati e che come tali sono astrattamente imputabili solo al proprietario dell'immobile e non a chi lo detiene in comodato;
ii)ha erroneamente ritenuto sussistente un danno di natura non patrimoniale, pur in assenza di specifica domanda, così incorrendo nel vizio di extra e/o ultra- petizione;
iii) ha liquidato il danno esistenziale pur in assenza di prove ed omettendo di considerare che l'attore era diventato proprietario dell'immobile interessato dalle infiltrazioni solo in data 1.12.2012 e, dunque, pochi mesi prima dell'introduzione del giudizio di primo grado;
( iv) ha liquidato le spese di lite violando i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 avuto riguardo allo scaglione di riferimento.
2.2.1. Applicando il principio della ragione più liquida l'appello della società
[...]
, detentrice dell'immobile sulla base di contratto di comodato, è fondato nella Pt_1
parte in cui il Tribunale l'ha ritenuta corresponsabile dei danni da infiltrazioni d'acqua nell'immobile dell'attore ancorché le cause delle infiltrazioni siano state correttamente individuate, per come si dirà in seguito, in difetti strutturali dell'immobile dato in comodato e come tali imputabili solo ai proprietari dell'immobile, tenuti alla sua manutenzione e conservazione in condizioni da non arrecare danni a terzi.
La giurisprudenza formatasi in materia di danni provocati a terzi da un immobile dato in locazione - ma il principio è estensibile agli immobili dati in comodato - è pacifica nel ritenere che in tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051
c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità ( cfr. tra le tante Cass. 10983/2023; Cass. 21788/2015 resa in un caso in cui le infiltrazioni erano state provocate dalla rottura di un flessibile esterno all'impianto idrico, sostituibile senza necessità di interventi demolitori sui muri, e perciò imputabile al locatore).
In altri termini, i principi testé richiamati, non consentono di ravvisare una responsabilità solidale del proprietario e del conduttore/comodatario sulla base del mero rapporto di custodia che entrambi esercitano sulla cosa, ma impongono di verificare di volta in volta se il danno sia riconducibile o meno a un vizio strutturale che investa i muri o gli impianti ivi conglobati poiché solo nel primo caso il proprietario, mantenendo la custodia dell'immobile e l'obbligo di porre rimedio ai vizi strutturali, è responsabile ex art 2051 cc del danni provocati a terzi;
caso che è quello che si è verificato nella fattispecie in esame. Del resto, il Tribunale nella sentenza impugnata non ha individuato i danni riconducibili a parti diverse dal terrazzo dell'immobile confinante e, in quanto tali, ascrivibili a responsabilità della società comodataria.
2.3. L'appello incidentale di e . Pt_1 CP_2
Con unico motivo di appello, anch'esso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. Nullità della sentenza per vizio di ultra ed extrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Erronea ed omessa valutazione degli elementi acquisiti. Violazione e falsa applicazione degli artt.2697,
2051, 1226 e 2059 c.c. Motivazione contradditoria, illogica, insufficiente e meramente apparente.”, gli appellanti incidentali fondano il gravame sulle medesime argomentazioni spese dell'appellante principale e sopra riassunte.
L'appello, in tutti i profili in cui si articola, non è fondato.
2.3.1. In primo luogo, è necessario fare alcune puntualizzazioni sulla legittimazione attiva di , messa larvatamente in dubbio dalla difesa degli appellanti e, Controparte_5 comunque, verificabile d'ufficio. Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n.2951/2016, accogliendo l'orientamento fino allora maggioritario, hanno statuito che in caso di vendita di un immobile danneggiato, il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'immobile, non essendo un diritto accessorio al diritto di proprietà, ma un diritto di natura personale, non si trasferisce all'acquirente (salvo cessione ex art 1260 cc), ma rimane in capo al soggetto che ne era proprietario al momento dell'evento dannoso. Tale principio, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso concreto giacché, se da una parte è vero che aveva ricevuto in donazione l'ìmmobile danneggiato Controparte_1
solo quattro mesi prima dell'introduzione della lite e che le infiltrazioni erano iniziate almeno due anni prima, è anche vero che l'evento dannoso non si era consumato prima della donazione. Risulta, infatti, dalle allegazioni di parte attrice, riscontrate dalle risultanze della CTU, che le infiltrazioni sono continuate anche dopo la vendita e che, anzi, al momento delle indagini peritali erano ancora in atto (cfr. pag 37 della relazione nella quale il consulente ha dato atto della presenza di acqua “grondante” sotto il discendente che convoglia l'acqua piovana per scaricarla nella condotta comunale e di pareti interne “bagnate”).
2.3.2. In secondo luogo, deve escludersi la natura esplorativa della domanda proposta dal e della stessa CTU per la ragione assorgente che nella domanda CP_1 introduttiva, corroborata peraltro da una CTP, l'attore ha fatto correttamente riferimento al criterio del più probabile che non, sul quale notoriamente si fonda l'accertamento della responsabilità civile, sicché gli appellanti incidentali non possono dolersi di essere stati convenuti in giudizio quali proprietari del terrazzo dal quale “ probabilmente” derivano le lamentate infiltrazioni. Sotto il secondo aspetto è sufficiente osservare che il nostro ordinamento ammette non solo la consulenza deducente, ma anche quella percipiente laddove il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ritenga che per l'accertamento dei fatti posti a fondamento della domanda siano necessarie specifiche cognizioni tecniche.
2.3.3. Ciò precisato, deve escludersi che il giudice di primo grado sia incorso nel vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che le cause delle infiltrazioni di acqua vanno ricercate nella cattiva esecuzione del terrazzo dell'immobile dei convenuti realizzato in aderenza a quello dell'attore in quanto privo di idonea impermeabilizzazione e con inadeguata pendenza e nell'inadeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche nel pluviale posto nello spigolo nord-ovest del terrazzo in prossimità del fabbricato del ( foro non impermeabilizzato di CP_1
appena 42 mm in luogo dei 100 mm necessari). La motivazione, invero, non solo è esaustiva, ma è del tutto coerente con il responso del
CTU, correttamente recepito in sentenza poiché frutto di approfondite indagini tecniche
(analisi termografica e idrometrica), grazie alle quali il ctu, senza essere smentito da argomentazioni scientifiche di segno contrario, ha accertato che le infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile del provengono dal terrazzo dell'immobile dei CP_1 [...]
ed ha escluso la ricorrenza di fattori alternativi (infiltrazioni dal tetto del Pt_1
fabbricato . Né gli appellanti possono fondatamente rimproverare al CTU di CP_1
non avere tenuto in debita considerazione la circostanza che i fabbricati sono stati costruiti in aderenza e che il piano di calpestio del terrazzo si trova a una quota inferiore rispetto alla porzione del muro dell'attore interessata dalle macchie di umidità. Il CTU, infatti, a fronte dell'obiezione che l'acqua piovana non può infiltrarsi lateralmente, ha precisato che (i) la differenza di quota dei due fabbricati è esigua;
(ii) la mancanza di un giunto tecnico tra i due fabbricati ha prodotto un contatto ravvicinato tra le due strutture, provocando le infiltrazioni all'interno dell'immobile del appurate tramite CP_1
l'ausilio della termografia. Sulla base di tanto il giudice ha condivisibilmente concluso che l'acqua pur attratta dalla forza gravitazionale può seguire un percorso discendente non perfettamente perpendicolare.
2.3.4. Infondate sono le doglianze relative al riconoscimento dei danni patrimoniali riportati all'abitazione dell'attore a causa delle infiltrazioni, nella misura indicata dal
CTU e non specificatamente contestata, e del danno esistenziale;
trattasi, invero, di voci di danno che parte attrice ha specificatamente indicato nell'atto introduttivo. Il danno esistenziale, inoltre, risulta sufficientemente suffragato dalla prova orale. La teste
[...]
ha, infatti, confermato il disagio subito dall'attore e dal suo nucleo Tes_1
familiare (coniuge e figlia di due anni) a causa dell'insalubrità dell'abitazione conseguente alla diffusa umidità degli ambienti. L'importo liquidato dal giudice con il metodo della liquidazione equitativa pura appare congruo se rapportato all'entità e alla durata dei disagi subiti dall'attore costringendolo, finanche, a trasferirsi con la famiglia presso i genitori nei mesi invernali in diverse occasioni con sconvolgimento delle normali abitudini della vita quotidiana. 2.3.5. Inammissibili, infine, sono le doglianze che attengono alla liquidazione delle spese di lite, in quanto del tutto generiche e comunque prive di pregio, avendo il giudice di prime cure dichiaratamente applicato i parametri medi di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento determinato sulla base del decisum e operando la maggiorazione del 10% per la presenza di più parti.
§3. Le spese di lite
3.1. Stante l'esito finale della lite le spese processuali del presente grado tra l'appellante principale e la compagnia di assicurazioni vanno compensate tenuto conto che quest'ultima è stata evocata in giudizio ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio e che nei suoi confronti non è stata avanzata domanda alcuna in grado di appello.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio tra la società appellante e il e CP_1
quelle del presente grado tra gli appellanti incidentali e il seguono la CP_1
soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dai D.M. 55/2014 e 147/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto della fase istruttoria/di trattazione, ineludibile anche nel giudizio d'appello
(Cass. 30219/23) ed esclusi gli esborsi, non avendo l'appellante principale fornito la prova del versamento del contributo unificato in appello.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di , e CP_4 Pt_1 CP_2
3.2. Stante il tenore della decisione, deve darsi atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla società Parte_1
in persona del l.r.p.t., e sull'appello incidentale proposto da
[...] Parte_1
e , avverso la sentenza n. 321/2021 del Tribunale di Paola, emessa
[...] CP_2 ai sensi dell'art. 281sexies cpc in data 30.4.2021, notificata dal procuratore della in data 13.5.2021, così provvede: Controparte_3
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2. accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte nei confronti della società per difetto di legittimazione Parte_1
passiva.
3. Conferma nel resto.
4. Rigetta l'appello incidentale proposto da e . CP_2 Parte_1
5. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 della soc. che liquida in € 5.077,00 per Parte_1
compensi del primo grado e in € 5.809,00 per compensi del secondo grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore ex art 93 cpc..
6. Condanna e al pagamento in favore di Pt_1 CP_2 CP_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, iva e cpa;
7. Le spese di CTU del primo grado sono poste definitivamente a carico di , CP_4
e . Pt_1 CP_2
8. Spese compensate tra l'appellante principale e Controparte_6
9. Dà atto che ricorrono i presupposti per imporre agli appellanti incidentali il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art 13, comma 1quater, d.P.R.
n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 30.1.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto