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19 gennaio 1982
19 gennaio 1982
Art. 42. Conferimento e svolgimento di funzioni superiori
L' articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , e' sostituito dal seguente:
"Per esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico puo' essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.
Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o ad esigenze di servizio, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, puo' essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta, rispettivamente, la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente.
Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui al precedente comma, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, puo' essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento.
Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, spetta al personale una indennita', non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennita' di missione nelle misure previste per la stessa categoria o qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere.
Le norme di cui ai precedenti commi primo e quarto si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le Speciali piu' favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.
Le disposizioni di attuazione dei commi primo e quinto del presente articolo sono emanate con le modalita' di cui all'articolo 10, terzo comma, della presente legge".
L' articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , e' sostituito dal seguente:
"Per esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico puo' essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.
Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o ad esigenze di servizio, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, puo' essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta, rispettivamente, la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente.
Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui al precedente comma, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, puo' essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento.
Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, spetta al personale una indennita', non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennita' di missione nelle misure previste per la stessa categoria o qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere.
Le norme di cui ai precedenti commi primo e quarto si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le Speciali piu' favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.
Le disposizioni di attuazione dei commi primo e quinto del presente articolo sono emanate con le modalita' di cui all'articolo 10, terzo comma, della presente legge".
Giurisprudenza • 10
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2011, n. 1531Provvedimento: […] Infondato è anche il motivo che deduce la violazione del decreto ministeriale 28 aprile 1983, n. 178, poiché lo stesso provvedimento impugnato attesta che la sostituzione del capo servizio con il controinteressato non era mai stata formalizzata: sotto tale profilo, neppure può dirsi esattamente individuato l'oggetto del giudizio, dal momento che l'attribuzione di mansioni superiori sconta pur sempre l'esistenza della vacanza del posto, accertata e rimediata con provvedimento formale ai sensi dell'art. 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, norma speciale che regola il rapporto di impiego dei dipendenti postelegrafonici.Leggi di più...
- sostituzione del capo servizio·
- attribuzione di mansioni superiori·
- criteri di attribuzione delle mansioni·
- anzianità di servizio·
- rappresentanza processuale·
- interruzione del giudizio·
- decreto ministeriale 28 aprile 1983, n. 178·
- art. 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797·
- art. 24, comma 2, legge 6 dicembre 1971, n. 1034·
- improcedibilità del ricorso