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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2024, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.03.2024 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ARIANNA CRISTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Milano, via Boccaccio, 15;
e
, (C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio degli Avv.ti BAGGI DANIELA e LOMBARDINI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Pavia, Viale Cesare Battisti n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Albisola Superiore, in data 03/10/1998, (atto n. 46, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998); separati consensualmente con sentenza N. 58/2024 emessa da questo Tribunale, pubblicata il
26.04.2024 e passata in giudicato in pari data.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I figli maggiorenni della coppia regoleranno i rapporti di visita e permanenza con il padre in modo diretto. La GL , maggiorenne ma non autosufficiente, conviverà con la madre Per_1 sino alla vendita della casa familiare di Roncaro, via Umberto I, 8, come meglio specificato nelle ulteriori condizioni divorzili al n. 6, ivi mantenendo la propria residenza, salve diverse scelte della stessa. I genitori danno atto che anche rimarrà a vivere con la madre e la sorella ER nella casa ex coniugale, salvo sue differenti determinazioni. 2) La casa familiare sita a Roncaro (PV) via Umberto I, 8 viene assegnata alla SI.ra Pt_2
con gli arredi ivi esistenti, sino al 31/12/2026, dando atto i coniugi che il SI. ha
[...] Pt_1 già lasciato la casa familiare asportando i propri effetti personali.
3) Il SI. provvederà al 100% del mantenimento diretto della GL sia per quanto Pt_1 Per_1 riguarda le spese ordinarie (dotandola di carta prepagata con cui possa far direttamente fronte ad ogni sua quotidiana esigenza) che le spese straordinarie di cui alle linee guida per le spese straordinarie extra assegno del 14/11/2017 adottato dalla Corte d'Appello di Milano che le parti dichiarano di conoscere. Ad integrazione di quanto previsto nel predetto Protocollo il SInor
si farà carico delle spese per l'equitazione – per esse intendendosi tutte le spese, Parte_1 nessuna esclusa, riguardanti tale disciplina - della GL , oltre alle spese di mantenimento Per_1
e di cura del cavallo/cavalli a lei intestato/i.
Il padre provvederà altresì a saldare in via esclusiva il residuo prezzo del motoveicolo acquistato per il figlio . ER
A titolo di integrazione al mantenimento ordinario diretto della GL , il SI. verserà Per_1 Pt_1 alla SI.ra A) € 250 mensili a titolo di contributo mantenimento indiretto per costo della Pt_2 colf alle dipendenze della SI.ra B) i 2/3 delle spese ordinarie di gestione dell' immobile Pt_2 familiare per entrambi i figli e concernenti: utenze luce, gas (da cucina e riscaldamento), linea internet, tari, abbonamento a piattaforme, abbonamento allarme;
C) € 1.000 annuali per mantenimento dell' attuale cane di famiglia e il 50% delle spese mediche e di cura;
D) € Per_3
2.500 annuali per manutenzione giardino casa familiare di Roncaro (PV) via Umberto I, 8.
Le somme di cui al punto A) verranno versate entro il giorno 5 di ogni mese;
le somme di cui al punto B) verranno versate entro gg. 5 dall' invio delle relative fatture/avvisi di pagamento. La quota di 2/3 delle spese indicate al punto B) verrà automaticamente decurtata a 1/3 al momento della cessazione della convivenza del figlio nella casa familiare. ER
Le somme di cui ai punti C e D) verranno versati entro il mese di gennaio di ogni anno.
Le somme di cui al punto C) verranno corrisposte sino all' esistenza in vita del cane . Le Per_3 somme di cui al punto D) verranno corrisposte solo relativamente al giardino della casa di via
Umberto I in Roncaro (PV).
L'AUU è attribuito al 100% alla madre, anche con riguardo ad eventuali arretrati, ove dovuti da
INPS.
4) Il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese Pt_1 Pt_2 successivo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio l' importo lordo di € 6.000 a titolo di assegno divorzile, che verrà rivalutato dopo un anno dalla prima erogazione in base ad indici pag. 2 di 7 Istat (Prima rivalutazione a 12 mesi di distanza dalla pubblicazione della sentenza di divorzio su base mese e anno della pubblicazione della sentenza di divorzio ).
Il SI. provvederà inoltre a rimborsare alla SI.ra € 2.000 annuali (da versarsi Pt_1 Pt_2 entro il mese di gennaio di ogni anno) per costo di polizza assicurativa medica a partire dall' anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Gli immobili costituenti casa familiare siti in Roncaro (PV) via Umberto I, 8, intestati in quota
50% tra i coniugi verranno posti in vendita dal 31/12/2026, con mandato congiunto e previa valutazione del bene stesso. Le parti concorderanno altresì eventuali decurtazioni del prezzo di vendita in ragione del 10% , nonché i periodi di decorrenza delle decurtazioni stesse. Il prezzo di vendita del compendio immobiliare verrà suddiviso al 50% tra le parti sino all'importo €
1.050.000; in caso di vendita a prezzo superiore ad € 1.050,000,00 incasserà i Parte_2
2/3 del maggior ricavo a partire da € 1.050.001. I costi della vendita (mediazione, eventuali adeguamenti catastali) verranno suddivisi al 50% tra le parti.
Il signor terrà a proprio carico integrale i costi di riparazione del tetto dell'abitazione Pt_1 familiare (porzione soprastante la cd. cabina armadio) qualora non ancora effettuato, nonché il mutuo residuo sino ad estinzione e l' ICI annuale, esonerando e manlevando espressamente la comproprietaria da ogni richiesta di restituzione pro quota dei ratei, tutti nessuno escluso, sia scaduti sia a scadere de futuro e fino all'estinzione del debito. Allo stesso modo, eventuali altre spese straordinarie non dovute a trascurata manutenzione o incuria (sopravvenute e non oggi identificabili) afferenti l' immobile restano totalmente a carico del dott. . I comproprietari Pt_1 provvederanno invece al pagamento annuo del costo della polizza assicurativa che attualmente copre gli immobili in ragione del 50% ciascuno.
Il SI. terrà altresì a proprio esclusivo carico i finanziamenti Volkswagen Bank GMBH n. Pt_1
2379999 stipulato il 19/1/2023 termine 22/1/2026 rata € 423,68 manlevando e garantendo la
SI.ra da ogni e qualsiasi onere e costo relativi ad entrambi i finanziamenti. Pt_2
7) Le parti suddivideranno in ragione di 2/3 al SI. e 1/3 alla SI.ra i proventi Pt_1 Pt_2 rinvenienti dalla vendita di energia elettrica prodotta dall' impianto fotovoltaico installato nell'immobile; a tal fine la SI.ra comunicherà al SI. gli importi accreditati sul Pt_2 Pt_1 proprio c/c per tale vendita entro gg. 5 dal ricevimento e li rimborserà nei 5 giorni successivi al
SI. . La proporzione del ricavato della vendita di energia di cui sopra seguirà le proporzioni Pt_1 del pagamento delle spese ordinarie di gestione della casa familiare prevista alla clausola 3 lett.
B) di talchè, laddove il pagamento delle spese ordinarie si riducesse a 1/3 o in caso di nessuna pag. 3 di 7 contribuzione, anche la suddivisione del ricavato della vendita di energia diminuirebbe paritariamente.
8) Le parti danno atto che è intervenuta la cessazione della comunione familiare dei beni.
Le parti danno atto che permane comunione ordinaria sui beni immobili sino alla vendita degli stessi.
Le parti danno atto che sono state adempiute tutte le clausole separative in merito alla divisione della comunione de residuo, con le seguenti precisazioni: i coniugi si recheranno insieme il giorno 22/10/24 ad effettuare i passaggi delle vetture - Land Rover Discovery tg FN617AN alla
SI.ra con rinuncia del SInor alla propria quota di comproprietà. La Defender Pt_2 Pt_1
Land Rover LD tg ZA708K, attualmente intestata al padre, verrà intestata ai due figli e ER
. Per_1
I coniugi provvederanno contestualmente anche al cambio di intestazione dell' utenza telefonica cellulare in uso alla SI.ra ma intestata al marito, intestandola alla stessa. Il mazzo di Pt_2 chiavi in uso al signor non è stato restituito avendo egli constatato di non esserne in Pt_1 possesso.
Le parti dichiarano reciprocamente di non aver nulla a che pretendere derivante da tale titolo né da nessun altro tra loro dedotto o deducibile avente causa dal matrimonio.
Quanto al conto Credit Agricole n. 227/44193925 le parti danno atto permane cointestazione e che tale rapporto è destinato esclusivamente alla estinzione dei mutui immobiliari iscritti sugli immobili facenti parte del compendio di proprietà comune sito in Roncaro Via Umberto I, 8 e pertanto la SI.ra conferma di rinunciare alla pretesa a qualsiasi titolo alle somme che Pt_2 risulteranno ivi depositate al fine di estinguere le rate a scadere dei mutui e fino alla estinzione degli stessi. Alla data di estinzione dei mutui, le parti si impegnano alla contestuale estinzione del conto corrente Credit Agricole n. 227/44193925.
Le parti danno atto di provvedere all' estinzione del c/c Bper n. 46028472 , il cui saldo sarà così Pt_ suddiviso. 2/3 della provvista rinveniente dalla vendita di energia elettrica al Dott. e 1/3 alla
SI.ra laddove risultasse la momento della chiusura altra provvista non rinveniente Pt_2 dalla vendita di energia, tale importo sarà suddiviso al 50% il saldo su tale conto come da accordi separativi. Sino alla chiusura del c/c Bper n. 46028472 , la SI.ra manleva sin da ora il Pt_2
SI. da ogni e qualsiasi debito o costo dovesse insorgere a ragione del rapporto di Parte_1 conto corrente nei confronti della Banca o di terzi cagionato o contratto dalla stessa SI.ra
Laddove a cagione della contestazione del conto il SI. dovesse essere costretto a Pt_2 Pt_1
pag. 4 di 7 versare somme alla Banca o a terzi, avrà diritto a rivalersi (immediatamente e per l'intero importo corrisposto) sul prezzo della futura vendita dell' immobile familiare.
Identica tutela viene prestata dal Dott. in favore della signora con riguardo al Pt_1 Pt_2 rapporto di conto corrente c/o Crédit Agricole n. 227/44193925.
In ogni caso le parti si impegnano a chiudere tale conto corrente al momento della vendita del compendio immobiliare familiare.
Le parti confermano che gli arredi presenti nella casa familiare verranno suddivisi in parti uguali al momento della vendita del compendio immobiliare di via Roncaro, ad eccezione del mobilio della sala e cucina, compresivi degli elettrodomestici già di proprietà esclusiva della SI.ra
Pt_2
Le parti specificano inoltre che la SI.ra provvederà per l'anno 2025 a stipulare a Pt_2 proprio nome e a provvedere al pagamento integrale del contratto di assistenza per manutenzione ordinaria della caldaia della casa familiare. Per l'anno 2024 le parti concordano che l'importo della spesa di manutenzione ordinaria della caldaia sia a carico della SI.ra per € 990, Pt_2 restando a carico del marito il residuo. Restano inoltre dovute dalla SI.ra al marito € Pt_2
774,24 per premio 2024 assicurazione della sua vettura.
- Sono dovuti dalla SI.ra al marito € 140,68 per tre bimestri ( fino a fine giugno 2024 Pt_2 compreso) oltre ad a 144,58 € per bimestre scaduto il 27/8/24 del telefonino ancora intestato al marito, e così per totali € 566,62, salvo gli ulteriori bimestri maturati fino al passaggio dell' intestazione dell' utenza alla moglie.
- Restano dovuti dal Dott. alla SI.ra € 700 per ultimo stipendio colf Marzo 2024. Pt_1 Pt_2
Le parti regoleranno con compensazione tali importi.
Le parti danno atto che, alla data di pubblicazione della sentenza di separazione il SInor Pt_1
ha corrisposto alla SInora l' importo di € 56.296,00 corrispondente al
[...] Parte_2
60% del TFR netto maturato al 31/12/2023; le parti confermano altresì che l'ulteriore importo di TFR maturato da gennaio 2024 a Dicembre 2024 (condizione n. 10 sentenza di separazione) sul quale parametrare il versamento del 60% netto a favore della SI.ra sarà versato Pt_2 non appena sarà disponibile il conteggio relativo al TFR maturato previa comunicazione dell'esatto conteggio appena disponibile.
A fronte di tale corresponsione, rinuncia ora per allora a pretendere qualsiasi Parte_2 somma ex art. 12 bis l. 898/70 afferente TFR, indennità di cessazione servizio, incentivo all' esodo o qualsiasi importo che, a qualsiasi titolo spetterà a alla cessazione di rapporti di Parte_1 lavoro anche parasubordinati.
pag. 5 di 7 Le parti dichiarano che tutte le ulteriori condizioni separative attinenti i restanti rapporti economici sono state adempiute regolarmene e pertanto dichiarano di null' altro avere reciprocamente a pretendere originato dalla comunione de residuo dei beni, ovvero comunque per qualsiasi ragione o causa anche qui non specificamente dedotta e originata dal rapporto di coniugio. In particolare la SI.ra conferma la rinuncia onerosa già effettuata in sede di Pt_2 separazione agli importi di cui all' art. 12 bis L. 898/70.
Le parti rinunciano all' impugnazione dell'emananda sentenza”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 58/2024 pubblicata dal Tribunale di Pavia in data 26.04.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte del 21.10.2024, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno parzialmente modificato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12
III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Albisola Superiore il giorno 03/10/1998 (atto n. 46, parte Parte_2
II, serie A, anno 1998);
pag. 6 di 7 • ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.03.2024 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ARIANNA CRISTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Milano, via Boccaccio, 15;
e
, (C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio degli Avv.ti BAGGI DANIELA e LOMBARDINI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Pavia, Viale Cesare Battisti n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Albisola Superiore, in data 03/10/1998, (atto n. 46, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998); separati consensualmente con sentenza N. 58/2024 emessa da questo Tribunale, pubblicata il
26.04.2024 e passata in giudicato in pari data.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I figli maggiorenni della coppia regoleranno i rapporti di visita e permanenza con il padre in modo diretto. La GL , maggiorenne ma non autosufficiente, conviverà con la madre Per_1 sino alla vendita della casa familiare di Roncaro, via Umberto I, 8, come meglio specificato nelle ulteriori condizioni divorzili al n. 6, ivi mantenendo la propria residenza, salve diverse scelte della stessa. I genitori danno atto che anche rimarrà a vivere con la madre e la sorella ER nella casa ex coniugale, salvo sue differenti determinazioni. 2) La casa familiare sita a Roncaro (PV) via Umberto I, 8 viene assegnata alla SI.ra Pt_2
con gli arredi ivi esistenti, sino al 31/12/2026, dando atto i coniugi che il SI. ha
[...] Pt_1 già lasciato la casa familiare asportando i propri effetti personali.
3) Il SI. provvederà al 100% del mantenimento diretto della GL sia per quanto Pt_1 Per_1 riguarda le spese ordinarie (dotandola di carta prepagata con cui possa far direttamente fronte ad ogni sua quotidiana esigenza) che le spese straordinarie di cui alle linee guida per le spese straordinarie extra assegno del 14/11/2017 adottato dalla Corte d'Appello di Milano che le parti dichiarano di conoscere. Ad integrazione di quanto previsto nel predetto Protocollo il SInor
si farà carico delle spese per l'equitazione – per esse intendendosi tutte le spese, Parte_1 nessuna esclusa, riguardanti tale disciplina - della GL , oltre alle spese di mantenimento Per_1
e di cura del cavallo/cavalli a lei intestato/i.
Il padre provvederà altresì a saldare in via esclusiva il residuo prezzo del motoveicolo acquistato per il figlio . ER
A titolo di integrazione al mantenimento ordinario diretto della GL , il SI. verserà Per_1 Pt_1 alla SI.ra A) € 250 mensili a titolo di contributo mantenimento indiretto per costo della Pt_2 colf alle dipendenze della SI.ra B) i 2/3 delle spese ordinarie di gestione dell' immobile Pt_2 familiare per entrambi i figli e concernenti: utenze luce, gas (da cucina e riscaldamento), linea internet, tari, abbonamento a piattaforme, abbonamento allarme;
C) € 1.000 annuali per mantenimento dell' attuale cane di famiglia e il 50% delle spese mediche e di cura;
D) € Per_3
2.500 annuali per manutenzione giardino casa familiare di Roncaro (PV) via Umberto I, 8.
Le somme di cui al punto A) verranno versate entro il giorno 5 di ogni mese;
le somme di cui al punto B) verranno versate entro gg. 5 dall' invio delle relative fatture/avvisi di pagamento. La quota di 2/3 delle spese indicate al punto B) verrà automaticamente decurtata a 1/3 al momento della cessazione della convivenza del figlio nella casa familiare. ER
Le somme di cui ai punti C e D) verranno versati entro il mese di gennaio di ogni anno.
Le somme di cui al punto C) verranno corrisposte sino all' esistenza in vita del cane . Le Per_3 somme di cui al punto D) verranno corrisposte solo relativamente al giardino della casa di via
Umberto I in Roncaro (PV).
L'AUU è attribuito al 100% alla madre, anche con riguardo ad eventuali arretrati, ove dovuti da
INPS.
4) Il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese Pt_1 Pt_2 successivo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio l' importo lordo di € 6.000 a titolo di assegno divorzile, che verrà rivalutato dopo un anno dalla prima erogazione in base ad indici pag. 2 di 7 Istat (Prima rivalutazione a 12 mesi di distanza dalla pubblicazione della sentenza di divorzio su base mese e anno della pubblicazione della sentenza di divorzio ).
Il SI. provvederà inoltre a rimborsare alla SI.ra € 2.000 annuali (da versarsi Pt_1 Pt_2 entro il mese di gennaio di ogni anno) per costo di polizza assicurativa medica a partire dall' anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Gli immobili costituenti casa familiare siti in Roncaro (PV) via Umberto I, 8, intestati in quota
50% tra i coniugi verranno posti in vendita dal 31/12/2026, con mandato congiunto e previa valutazione del bene stesso. Le parti concorderanno altresì eventuali decurtazioni del prezzo di vendita in ragione del 10% , nonché i periodi di decorrenza delle decurtazioni stesse. Il prezzo di vendita del compendio immobiliare verrà suddiviso al 50% tra le parti sino all'importo €
1.050.000; in caso di vendita a prezzo superiore ad € 1.050,000,00 incasserà i Parte_2
2/3 del maggior ricavo a partire da € 1.050.001. I costi della vendita (mediazione, eventuali adeguamenti catastali) verranno suddivisi al 50% tra le parti.
Il signor terrà a proprio carico integrale i costi di riparazione del tetto dell'abitazione Pt_1 familiare (porzione soprastante la cd. cabina armadio) qualora non ancora effettuato, nonché il mutuo residuo sino ad estinzione e l' ICI annuale, esonerando e manlevando espressamente la comproprietaria da ogni richiesta di restituzione pro quota dei ratei, tutti nessuno escluso, sia scaduti sia a scadere de futuro e fino all'estinzione del debito. Allo stesso modo, eventuali altre spese straordinarie non dovute a trascurata manutenzione o incuria (sopravvenute e non oggi identificabili) afferenti l' immobile restano totalmente a carico del dott. . I comproprietari Pt_1 provvederanno invece al pagamento annuo del costo della polizza assicurativa che attualmente copre gli immobili in ragione del 50% ciascuno.
Il SI. terrà altresì a proprio esclusivo carico i finanziamenti Volkswagen Bank GMBH n. Pt_1
2379999 stipulato il 19/1/2023 termine 22/1/2026 rata € 423,68 manlevando e garantendo la
SI.ra da ogni e qualsiasi onere e costo relativi ad entrambi i finanziamenti. Pt_2
7) Le parti suddivideranno in ragione di 2/3 al SI. e 1/3 alla SI.ra i proventi Pt_1 Pt_2 rinvenienti dalla vendita di energia elettrica prodotta dall' impianto fotovoltaico installato nell'immobile; a tal fine la SI.ra comunicherà al SI. gli importi accreditati sul Pt_2 Pt_1 proprio c/c per tale vendita entro gg. 5 dal ricevimento e li rimborserà nei 5 giorni successivi al
SI. . La proporzione del ricavato della vendita di energia di cui sopra seguirà le proporzioni Pt_1 del pagamento delle spese ordinarie di gestione della casa familiare prevista alla clausola 3 lett.
B) di talchè, laddove il pagamento delle spese ordinarie si riducesse a 1/3 o in caso di nessuna pag. 3 di 7 contribuzione, anche la suddivisione del ricavato della vendita di energia diminuirebbe paritariamente.
8) Le parti danno atto che è intervenuta la cessazione della comunione familiare dei beni.
Le parti danno atto che permane comunione ordinaria sui beni immobili sino alla vendita degli stessi.
Le parti danno atto che sono state adempiute tutte le clausole separative in merito alla divisione della comunione de residuo, con le seguenti precisazioni: i coniugi si recheranno insieme il giorno 22/10/24 ad effettuare i passaggi delle vetture - Land Rover Discovery tg FN617AN alla
SI.ra con rinuncia del SInor alla propria quota di comproprietà. La Defender Pt_2 Pt_1
Land Rover LD tg ZA708K, attualmente intestata al padre, verrà intestata ai due figli e ER
. Per_1
I coniugi provvederanno contestualmente anche al cambio di intestazione dell' utenza telefonica cellulare in uso alla SI.ra ma intestata al marito, intestandola alla stessa. Il mazzo di Pt_2 chiavi in uso al signor non è stato restituito avendo egli constatato di non esserne in Pt_1 possesso.
Le parti dichiarano reciprocamente di non aver nulla a che pretendere derivante da tale titolo né da nessun altro tra loro dedotto o deducibile avente causa dal matrimonio.
Quanto al conto Credit Agricole n. 227/44193925 le parti danno atto permane cointestazione e che tale rapporto è destinato esclusivamente alla estinzione dei mutui immobiliari iscritti sugli immobili facenti parte del compendio di proprietà comune sito in Roncaro Via Umberto I, 8 e pertanto la SI.ra conferma di rinunciare alla pretesa a qualsiasi titolo alle somme che Pt_2 risulteranno ivi depositate al fine di estinguere le rate a scadere dei mutui e fino alla estinzione degli stessi. Alla data di estinzione dei mutui, le parti si impegnano alla contestuale estinzione del conto corrente Credit Agricole n. 227/44193925.
Le parti danno atto di provvedere all' estinzione del c/c Bper n. 46028472 , il cui saldo sarà così Pt_ suddiviso. 2/3 della provvista rinveniente dalla vendita di energia elettrica al Dott. e 1/3 alla
SI.ra laddove risultasse la momento della chiusura altra provvista non rinveniente Pt_2 dalla vendita di energia, tale importo sarà suddiviso al 50% il saldo su tale conto come da accordi separativi. Sino alla chiusura del c/c Bper n. 46028472 , la SI.ra manleva sin da ora il Pt_2
SI. da ogni e qualsiasi debito o costo dovesse insorgere a ragione del rapporto di Parte_1 conto corrente nei confronti della Banca o di terzi cagionato o contratto dalla stessa SI.ra
Laddove a cagione della contestazione del conto il SI. dovesse essere costretto a Pt_2 Pt_1
pag. 4 di 7 versare somme alla Banca o a terzi, avrà diritto a rivalersi (immediatamente e per l'intero importo corrisposto) sul prezzo della futura vendita dell' immobile familiare.
Identica tutela viene prestata dal Dott. in favore della signora con riguardo al Pt_1 Pt_2 rapporto di conto corrente c/o Crédit Agricole n. 227/44193925.
In ogni caso le parti si impegnano a chiudere tale conto corrente al momento della vendita del compendio immobiliare familiare.
Le parti confermano che gli arredi presenti nella casa familiare verranno suddivisi in parti uguali al momento della vendita del compendio immobiliare di via Roncaro, ad eccezione del mobilio della sala e cucina, compresivi degli elettrodomestici già di proprietà esclusiva della SI.ra
Pt_2
Le parti specificano inoltre che la SI.ra provvederà per l'anno 2025 a stipulare a Pt_2 proprio nome e a provvedere al pagamento integrale del contratto di assistenza per manutenzione ordinaria della caldaia della casa familiare. Per l'anno 2024 le parti concordano che l'importo della spesa di manutenzione ordinaria della caldaia sia a carico della SI.ra per € 990, Pt_2 restando a carico del marito il residuo. Restano inoltre dovute dalla SI.ra al marito € Pt_2
774,24 per premio 2024 assicurazione della sua vettura.
- Sono dovuti dalla SI.ra al marito € 140,68 per tre bimestri ( fino a fine giugno 2024 Pt_2 compreso) oltre ad a 144,58 € per bimestre scaduto il 27/8/24 del telefonino ancora intestato al marito, e così per totali € 566,62, salvo gli ulteriori bimestri maturati fino al passaggio dell' intestazione dell' utenza alla moglie.
- Restano dovuti dal Dott. alla SI.ra € 700 per ultimo stipendio colf Marzo 2024. Pt_1 Pt_2
Le parti regoleranno con compensazione tali importi.
Le parti danno atto che, alla data di pubblicazione della sentenza di separazione il SInor Pt_1
ha corrisposto alla SInora l' importo di € 56.296,00 corrispondente al
[...] Parte_2
60% del TFR netto maturato al 31/12/2023; le parti confermano altresì che l'ulteriore importo di TFR maturato da gennaio 2024 a Dicembre 2024 (condizione n. 10 sentenza di separazione) sul quale parametrare il versamento del 60% netto a favore della SI.ra sarà versato Pt_2 non appena sarà disponibile il conteggio relativo al TFR maturato previa comunicazione dell'esatto conteggio appena disponibile.
A fronte di tale corresponsione, rinuncia ora per allora a pretendere qualsiasi Parte_2 somma ex art. 12 bis l. 898/70 afferente TFR, indennità di cessazione servizio, incentivo all' esodo o qualsiasi importo che, a qualsiasi titolo spetterà a alla cessazione di rapporti di Parte_1 lavoro anche parasubordinati.
pag. 5 di 7 Le parti dichiarano che tutte le ulteriori condizioni separative attinenti i restanti rapporti economici sono state adempiute regolarmene e pertanto dichiarano di null' altro avere reciprocamente a pretendere originato dalla comunione de residuo dei beni, ovvero comunque per qualsiasi ragione o causa anche qui non specificamente dedotta e originata dal rapporto di coniugio. In particolare la SI.ra conferma la rinuncia onerosa già effettuata in sede di Pt_2 separazione agli importi di cui all' art. 12 bis L. 898/70.
Le parti rinunciano all' impugnazione dell'emananda sentenza”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 58/2024 pubblicata dal Tribunale di Pavia in data 26.04.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte del 21.10.2024, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno parzialmente modificato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12
III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Albisola Superiore il giorno 03/10/1998 (atto n. 46, parte Parte_2
II, serie A, anno 1998);
pag. 6 di 7 • ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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