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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 210/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. ROSA
CASTELLANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito C.F._2
in Castellammare di AB (Na) alla via Raiola n. 41;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar del Persona_1
14.3.2018 rep. 33646, dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f. ) dell'Avvocatura C.F._3
Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 12.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933,
1 in data 8.11.2021, premettendo di essere proprietaria di un'unità immobiliare Parte_1
destinata ad uso residenziale abitativo sita in Castellammare di AB (NA) alla via salita Visanola
n. 2, già n. 1, piano terzo, pervenutale per atto di compravendita stipulato dal Notaio Persona_2
in data 13.6.2001, registrato a Castellammare di AB (Na) il 2.7.2001, esponeva che:
[...]
- nell'estate del 2009 il fabbricato nel quale insisteva la menzionata unità immobiliare aveva manifestato segnali di cedimento strutturale e di infiltrazioni d'acqua, a causa del passaggio della sorgente Visanolasotto le fondamenta;
- in data 3.7.2009 il Sindaco di Castellammare di AB emetteva l'ordinanza n. 30, che disponeva lo sgombero dell'edificio per gravi lesioni alla muratura portante e cedimento strutturale della parte prospiciente via Brin n. 29. Con ulteriore ordinanza n. 31 del 4.7.2009 l'intervento veniva esteso all'intero edificio, con ordine di esecuzione di lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza;
- il Condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, geom. Controparte_2
aveva incaricato tecnici e ditte specializzate per la messa in sicurezza dell'immobile, i quali, nella relazione del 22.7.2009, avevano attribuito i cedimenti strutturali al passaggio dell'acqua della sorgente Visanolasotto le fondamenta dell'edificio;
- in data 3.11.2009 si era tenuta la Conferenza di Servizi del presso gli Uffici Comunali, durante la quale era stata confermata la correlazione tra il dissesto del fabbricato e il passaggio della sorgente Visanola, con sollecitazione, senza esito, della ad intervenire per la manutenzione CP_1
e messa in sicurezza della sorgente;
- per il ripristino e la ristrutturazione del proprio appartamento, sito nella parte dell'edificio non oggetto dell'ordine di demolizione di cui all'ordinanza comunale del 28.3.2011, aveva sostenuto una spesa complessiva di € 35.636,61, come certificato dall'amministratore del condominio.
Tanto premesso in punto di fatto, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
affinché, previo accertamento della sua responsabilità nella causazione dei danni, venisse condannata al relativo risarcimento (come quantificato sopra), oltre al danno morale patito per l'allontanamento dalla propria abitazione per un notevole lasso di tempo (a seguito di ordinanza comunale di sgombro), da definirsi in via equitativa.
Costituitasi in giudizio, seppure tardivamente, la eccepiva preliminarmente Controparte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del e Controparte_3 dell'Autorità di Bacino e la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza ed inesistenza dell'oggetto; deduceva, altresì, l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento danni. Nel merito contestava la fondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dall'art. 2051
c.c., rilevando, peraltro, il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2,
2 c.c. Concludeva, quindi, per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.2.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del suo oggetto, sollevata dalla poiché risulta sufficiente l'esposizione che precede, tratta CP_1 dai contenuti del ricorso introduttivo, per l'individuazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della pretesa, tenuto conto che la contestazione riguarda un dissesto idrogeologico determinato da un canale sotterraneo (sorgente) al condominio, in cui è ubicata la predetta unità immobiliare, ascrivibile all'inerzia della custode della fonte sotterranea. Controparte_1
Parimenti, non merita accoglimento l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva rilevata dall'ente regionale, in quanto, come codesto Trap ha avuto già modo di evidenziare in precedenti pronunce (cfr. sentenze n. 1097/2016 e n. 2493/2019), la responsabilità della custodia e della gestione della sorgente Visanola è da attribuirsi in capo alla non essendo Controparte_1
ravvisabile nessuna delega ad altri enti relativamente alla gestione degli interventi di tutela e salvaguardia del demanio idrico in esame.
Ciò posto, va, tuttavia, accolta l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, stante il decorso del termine quinquennale dal verificarsi dell'evento per cui è causa (luglio 2009) e la data della prima notifica del presente ricorso (12.10.2020).
Sul punto, giova evidenziare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti dell'ente custode, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume o di una sorgente, come nel caso di specie, decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche (in tal senso cfr. ordinanza n. 4115/2022, in cui la Suprema
Corte argomenta che “incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. evidenziando che il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti”).
Alla luce del richiamato orientamento, non risulta possibile far decorrere il termine di prescrizione dal momento del collaudo finale dei lavori di ripristino dell'immobile e dal conteggio finale delle somme da richiedere a titolo di risarcimento, atteso che, già prima dell'esecuzione dei lavori, la parte aveva contezza, anche se non compiuta ai fini della loro esatta quantificazione, dei
3 danni subiti e delle loro cause.
Del resto, è pacificamente ammessa la possibilità di proporre una domanda risarcitoria accompagnata dalla clausola di salvaguardia di indicare ex post il quantum risarcibile, riservandosi di esporre, nel corso dell'istruttoria, i fatti rilevanti ai fini della "aestimatio" del danno onde consentirne la quantificazione nelle more del giudizio o addirittura in un giudizio separato.
Pertanto, se il risarcimento dei danni deve essere fatto valere dalla data dell'evento lesivo
(risalente nella specie a luglio 2009), il quale segna il sorgere del diritto al risarcimento dei pregiudizi patiti, e non dal successivo momento in cui il danno è stato quantificato, ne consegue che va dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata dalla ricorrente nei confronti della
Controparte_1
Per completezza va, altresì, dato atto che la ha formulato l'eccezione nella memoria di CP_1
costituzione depositata il 2.3.2022, ossia all'atto della costituzione in giudizio avvenuta prima della precisazione delle conclusioni.
A tal proposito, ritiene il Collegio che l'eccezione sia stata ritualmente formulata, difettando il rito applicabile davanti a questo Tribunale, di preclusioni assertive o istruttorie, almeno fino all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “nello speciale rito previsto dal R.D. n. 1775 del 1933 davanti al Tribunale delle acque, in primo e secondo grado di merito, è da considerarsi legittima, in forza dell'espressa disciplina derogatoria del codice di procedura civile, la tendenziale libera modificabilità delle domande o dei motivi già proposti o la proposizione di domande o motivi nuovi fino alla precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato (e, quindi, non anche con le comparse conclusionali) e, a maggior ragione, la produzione di documenti, salvo - a tutela dell'effettività del diritto di difesa - il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività processuale (da intendersi, di replica e probatoria) conseguente
(cfr., Cass., SS.UU. n. 15279/2017).
La mancanza di una preclusione in tal senso si evince anche da una lettura sistematica delle norme del TU e dal carattere tassativo delle decadenze: in particolare, l'art. 158 TU non prevede nessuna decadenza per la mancata proposizione entro la prima udienza delle eccezioni non rilevabili d'ufficio; l'art. 176, terzo comma, TU, infatti, è espressamente riferito alle sole domande riconvenzionali, peraltro, senza prevedere una specifica decadenza per i tempi della loro proposizione e l'art. 177 dispone che “il contumace può fino alla sentenza definitiva comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio”.
La ricorrente, peraltro, a seguito dell'eccezione formulata dalla non ha depositato atti CP_1
interruttivi della prescrizione, peraltro, comunque, non rinvenuti all'interno della sua produzione.
4 Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle ragioni della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore della in persona del Parte_1 Controparte_1
Presidente pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.900,00per compensi, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 210/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. ROSA
CASTELLANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito C.F._2
in Castellammare di AB (Na) alla via Raiola n. 41;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar del Persona_1
14.3.2018 rep. 33646, dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f. ) dell'Avvocatura C.F._3
Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 12.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933,
1 in data 8.11.2021, premettendo di essere proprietaria di un'unità immobiliare Parte_1
destinata ad uso residenziale abitativo sita in Castellammare di AB (NA) alla via salita Visanola
n. 2, già n. 1, piano terzo, pervenutale per atto di compravendita stipulato dal Notaio Persona_2
in data 13.6.2001, registrato a Castellammare di AB (Na) il 2.7.2001, esponeva che:
[...]
- nell'estate del 2009 il fabbricato nel quale insisteva la menzionata unità immobiliare aveva manifestato segnali di cedimento strutturale e di infiltrazioni d'acqua, a causa del passaggio della sorgente Visanolasotto le fondamenta;
- in data 3.7.2009 il Sindaco di Castellammare di AB emetteva l'ordinanza n. 30, che disponeva lo sgombero dell'edificio per gravi lesioni alla muratura portante e cedimento strutturale della parte prospiciente via Brin n. 29. Con ulteriore ordinanza n. 31 del 4.7.2009 l'intervento veniva esteso all'intero edificio, con ordine di esecuzione di lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza;
- il Condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, geom. Controparte_2
aveva incaricato tecnici e ditte specializzate per la messa in sicurezza dell'immobile, i quali, nella relazione del 22.7.2009, avevano attribuito i cedimenti strutturali al passaggio dell'acqua della sorgente Visanolasotto le fondamenta dell'edificio;
- in data 3.11.2009 si era tenuta la Conferenza di Servizi del presso gli Uffici Comunali, durante la quale era stata confermata la correlazione tra il dissesto del fabbricato e il passaggio della sorgente Visanola, con sollecitazione, senza esito, della ad intervenire per la manutenzione CP_1
e messa in sicurezza della sorgente;
- per il ripristino e la ristrutturazione del proprio appartamento, sito nella parte dell'edificio non oggetto dell'ordine di demolizione di cui all'ordinanza comunale del 28.3.2011, aveva sostenuto una spesa complessiva di € 35.636,61, come certificato dall'amministratore del condominio.
Tanto premesso in punto di fatto, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
affinché, previo accertamento della sua responsabilità nella causazione dei danni, venisse condannata al relativo risarcimento (come quantificato sopra), oltre al danno morale patito per l'allontanamento dalla propria abitazione per un notevole lasso di tempo (a seguito di ordinanza comunale di sgombro), da definirsi in via equitativa.
Costituitasi in giudizio, seppure tardivamente, la eccepiva preliminarmente Controparte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del e Controparte_3 dell'Autorità di Bacino e la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza ed inesistenza dell'oggetto; deduceva, altresì, l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento danni. Nel merito contestava la fondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dall'art. 2051
c.c., rilevando, peraltro, il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2,
2 c.c. Concludeva, quindi, per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.2.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del suo oggetto, sollevata dalla poiché risulta sufficiente l'esposizione che precede, tratta CP_1 dai contenuti del ricorso introduttivo, per l'individuazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della pretesa, tenuto conto che la contestazione riguarda un dissesto idrogeologico determinato da un canale sotterraneo (sorgente) al condominio, in cui è ubicata la predetta unità immobiliare, ascrivibile all'inerzia della custode della fonte sotterranea. Controparte_1
Parimenti, non merita accoglimento l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva rilevata dall'ente regionale, in quanto, come codesto Trap ha avuto già modo di evidenziare in precedenti pronunce (cfr. sentenze n. 1097/2016 e n. 2493/2019), la responsabilità della custodia e della gestione della sorgente Visanola è da attribuirsi in capo alla non essendo Controparte_1
ravvisabile nessuna delega ad altri enti relativamente alla gestione degli interventi di tutela e salvaguardia del demanio idrico in esame.
Ciò posto, va, tuttavia, accolta l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, stante il decorso del termine quinquennale dal verificarsi dell'evento per cui è causa (luglio 2009) e la data della prima notifica del presente ricorso (12.10.2020).
Sul punto, giova evidenziare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti dell'ente custode, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume o di una sorgente, come nel caso di specie, decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche (in tal senso cfr. ordinanza n. 4115/2022, in cui la Suprema
Corte argomenta che “incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. evidenziando che il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti”).
Alla luce del richiamato orientamento, non risulta possibile far decorrere il termine di prescrizione dal momento del collaudo finale dei lavori di ripristino dell'immobile e dal conteggio finale delle somme da richiedere a titolo di risarcimento, atteso che, già prima dell'esecuzione dei lavori, la parte aveva contezza, anche se non compiuta ai fini della loro esatta quantificazione, dei
3 danni subiti e delle loro cause.
Del resto, è pacificamente ammessa la possibilità di proporre una domanda risarcitoria accompagnata dalla clausola di salvaguardia di indicare ex post il quantum risarcibile, riservandosi di esporre, nel corso dell'istruttoria, i fatti rilevanti ai fini della "aestimatio" del danno onde consentirne la quantificazione nelle more del giudizio o addirittura in un giudizio separato.
Pertanto, se il risarcimento dei danni deve essere fatto valere dalla data dell'evento lesivo
(risalente nella specie a luglio 2009), il quale segna il sorgere del diritto al risarcimento dei pregiudizi patiti, e non dal successivo momento in cui il danno è stato quantificato, ne consegue che va dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata dalla ricorrente nei confronti della
Controparte_1
Per completezza va, altresì, dato atto che la ha formulato l'eccezione nella memoria di CP_1
costituzione depositata il 2.3.2022, ossia all'atto della costituzione in giudizio avvenuta prima della precisazione delle conclusioni.
A tal proposito, ritiene il Collegio che l'eccezione sia stata ritualmente formulata, difettando il rito applicabile davanti a questo Tribunale, di preclusioni assertive o istruttorie, almeno fino all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “nello speciale rito previsto dal R.D. n. 1775 del 1933 davanti al Tribunale delle acque, in primo e secondo grado di merito, è da considerarsi legittima, in forza dell'espressa disciplina derogatoria del codice di procedura civile, la tendenziale libera modificabilità delle domande o dei motivi già proposti o la proposizione di domande o motivi nuovi fino alla precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato (e, quindi, non anche con le comparse conclusionali) e, a maggior ragione, la produzione di documenti, salvo - a tutela dell'effettività del diritto di difesa - il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività processuale (da intendersi, di replica e probatoria) conseguente
(cfr., Cass., SS.UU. n. 15279/2017).
La mancanza di una preclusione in tal senso si evince anche da una lettura sistematica delle norme del TU e dal carattere tassativo delle decadenze: in particolare, l'art. 158 TU non prevede nessuna decadenza per la mancata proposizione entro la prima udienza delle eccezioni non rilevabili d'ufficio; l'art. 176, terzo comma, TU, infatti, è espressamente riferito alle sole domande riconvenzionali, peraltro, senza prevedere una specifica decadenza per i tempi della loro proposizione e l'art. 177 dispone che “il contumace può fino alla sentenza definitiva comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio”.
La ricorrente, peraltro, a seguito dell'eccezione formulata dalla non ha depositato atti CP_1
interruttivi della prescrizione, peraltro, comunque, non rinvenuti all'interno della sua produzione.
4 Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle ragioni della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore della in persona del Parte_1 Controparte_1
Presidente pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.900,00per compensi, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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