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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1281/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1281/2024 promossa con ricorso depositato in data 10/07/2024
da
(C.F. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SACCO SONADOR ANDREA elettivamente domiciliato in VIA CIPRO, 13 32100 BELLUNO presso il difensore avv. SACCO SONADOR ANDREA
e
KA AL (C.F. con il patrocinio C.F._2
dell'avv. PELLEGRINI LUCIA elettivamente domiciliato in VIA
PSARO, 21 32100 BELLUNO presso il difensore avv.
PELLEGRINI LUCIA
RICORRENTI
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e del figlio nato in data [...]; Persona_1
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e KA AL ed Parte_1
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1) l'abitazione coniugale di Via Villanova – Farra n. 1/U, Alpago
(BL), già di proprietà del Signor con tutte le Parte_1
pertinenze nonché i mobili ed arredi ivi esistenti, resta assegnata in uso esclusivo allo stesso Signor che Parte_1
provvederà all'integrale pagamento delle relative utenze e spese di gestione e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
la
Signora AR VI è, in ogni caso, autorizzata al prelievo dei propri effetti personali;
2) il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in
Via Villanova – Farra n. 1/U, Alpago (BL); per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3 3) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le modalità dell'affidamento condiviso e turnale:
conseguentemente, i coniugi nello spirito di quanto previsto dalla
L. n. 54/06 procederanno a regolare i rapporti tra loro e il figlio adeguandoli di volta in volta alle singole esigenze ed alle necessità del minore, nello spirito di una fattiva e concreta collaborazione volta all'interesse, all'educazione e alla serena crescita del figlio. In ogni caso è lasciata facoltà ad entrambi i genitori di accordarsi per tenere con sé in ogni momento il figlio,
nel rispetto della volontà del medesimo e delle esigenze di studio e di un ordinato regime di vita del minore;
in caso di disaccordo tra i coniugi circa le modalità di visita, o di permanenza del figlio con uno piuttosto che con l'altro genitore, saranno applicate le seguenti regole: ciascun genitore potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due,
dall'uscita di scuola o, in mancanza, dalle 12,00 del sabato e sino alle 21,00 della domenica;
ciascun genitore potrà altresì tenere il figlio con sé per metà del periodo delle vacanze scolastiche estive anche non consecutivo;
inoltre il figlio passerà una volta con il padre e una volta con la madre le vacanze scolastiche natalizie e pasquali;
4) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto (vitto e alloggio) del figlio nei periodi di permanenza presso di sé e Per_1
4 ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
5) tutte le spese sia ordinarie che straordinarie saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50% (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative ecc. e in ogni caso per l'individuazione delle quali si rimanda al protocollo in uso presso il Tribunale di Belluno, che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto e di conoscere) e dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ed effettuate nell'esclusivo interesse del figlio. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale.
Le spese sia prevedibili che imprevedibili e quelle di vitto e alloggio saranno comunque sostenute dal genitore nei periodi che trascorre con il figlio;
6) le parti dichiarano che ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dagli stessi coniugi al di fuori di questo atto e che durante il matrimonio sussisteva il regime di separazione dei beni;
7) si dà atto che le parti sono economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra e di non avere reciproche pretese né per alimenti né per mantenimenti e,
pertanto, di rinunciare ad ogni eventuale richiesta in tal senso e di fatto i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
5 8) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di qualunque altro documento equipollente valido per l'espatrio e si impegnano, ove fosse necessario, a sottoscrivere ogni documentazione utile in tal senso anche in favore del figlio minore;
9) le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione alle proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio e di aver regolato qualsivoglia rapporto di comproprietà derivante dal matrimonio;
10) le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emessa in conformità alle condizioni sopra indicate e ai fini della decorrenza del termine per il passaggio in giudicato della stessa;
11) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 30/01/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
6
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N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1281/2024 promossa con ricorso depositato in data 10/07/2024
da
(C.F. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SACCO SONADOR ANDREA elettivamente domiciliato in VIA CIPRO, 13 32100 BELLUNO presso il difensore avv. SACCO SONADOR ANDREA
e
KA AL (C.F. con il patrocinio C.F._2
dell'avv. PELLEGRINI LUCIA elettivamente domiciliato in VIA
PSARO, 21 32100 BELLUNO presso il difensore avv.
PELLEGRINI LUCIA
RICORRENTI
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e del figlio nato in data [...]; Persona_1
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e KA AL ed Parte_1
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1) l'abitazione coniugale di Via Villanova – Farra n. 1/U, Alpago
(BL), già di proprietà del Signor con tutte le Parte_1
pertinenze nonché i mobili ed arredi ivi esistenti, resta assegnata in uso esclusivo allo stesso Signor che Parte_1
provvederà all'integrale pagamento delle relative utenze e spese di gestione e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
la
Signora AR VI è, in ogni caso, autorizzata al prelievo dei propri effetti personali;
2) il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in
Via Villanova – Farra n. 1/U, Alpago (BL); per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3 3) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le modalità dell'affidamento condiviso e turnale:
conseguentemente, i coniugi nello spirito di quanto previsto dalla
L. n. 54/06 procederanno a regolare i rapporti tra loro e il figlio adeguandoli di volta in volta alle singole esigenze ed alle necessità del minore, nello spirito di una fattiva e concreta collaborazione volta all'interesse, all'educazione e alla serena crescita del figlio. In ogni caso è lasciata facoltà ad entrambi i genitori di accordarsi per tenere con sé in ogni momento il figlio,
nel rispetto della volontà del medesimo e delle esigenze di studio e di un ordinato regime di vita del minore;
in caso di disaccordo tra i coniugi circa le modalità di visita, o di permanenza del figlio con uno piuttosto che con l'altro genitore, saranno applicate le seguenti regole: ciascun genitore potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due,
dall'uscita di scuola o, in mancanza, dalle 12,00 del sabato e sino alle 21,00 della domenica;
ciascun genitore potrà altresì tenere il figlio con sé per metà del periodo delle vacanze scolastiche estive anche non consecutivo;
inoltre il figlio passerà una volta con il padre e una volta con la madre le vacanze scolastiche natalizie e pasquali;
4) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto (vitto e alloggio) del figlio nei periodi di permanenza presso di sé e Per_1
4 ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
5) tutte le spese sia ordinarie che straordinarie saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50% (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative ecc. e in ogni caso per l'individuazione delle quali si rimanda al protocollo in uso presso il Tribunale di Belluno, che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto e di conoscere) e dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ed effettuate nell'esclusivo interesse del figlio. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale.
Le spese sia prevedibili che imprevedibili e quelle di vitto e alloggio saranno comunque sostenute dal genitore nei periodi che trascorre con il figlio;
6) le parti dichiarano che ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dagli stessi coniugi al di fuori di questo atto e che durante il matrimonio sussisteva il regime di separazione dei beni;
7) si dà atto che le parti sono economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra e di non avere reciproche pretese né per alimenti né per mantenimenti e,
pertanto, di rinunciare ad ogni eventuale richiesta in tal senso e di fatto i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
5 8) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di qualunque altro documento equipollente valido per l'espatrio e si impegnano, ove fosse necessario, a sottoscrivere ogni documentazione utile in tal senso anche in favore del figlio minore;
9) le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione alle proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio e di aver regolato qualsivoglia rapporto di comproprietà derivante dal matrimonio;
10) le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emessa in conformità alle condizioni sopra indicate e ai fini della decorrenza del termine per il passaggio in giudicato della stessa;
11) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 30/01/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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