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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4332/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv. ti Cesare Coccoli e Francesco Brigante, il primo procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Conte, procuratore domiciliatario;
, , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, CP_6
Rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Monsellato, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
nonché , , e - questi ultimi in qualità
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
di eredi del defunto -, oltre a al fine di ottenere il ristoro dei danni Persona_1 Controparte_1
patrimoniali e non riportati all'esito del sinistro occorso il 21.02.2019 alle ore 15.30 circa, allorquando, mentre si trovava a bordo della sua moto Honda Hornet tg. DS881EB in abitato di Acquarica-Presicce
e percorreva C.so TE Alighieri in direzione Presicce, giunto nei pressi della filiale della
[...]
entrava in collisione con la vettura Opel Agila tg DS881EB, condotta da Controparte_7 [...] e di proprietà di , assicurata con la compagnia la quale CP_2 Persona_1 Controparte_1
“…uscendo da un parcheggio con macroscopica disattenzione, nell'immettersi nel flusso veicolare, ometteva di azionare l'indicatore di direzione negando altresì la dovuta precedenza al motociclo condotto dall'attore che sopraggiungeva” .
Con comparsa depositata in data 30.09.2022 si costituiva in giudizio l'assicuratrice contestando sia in fatto che in diritto la pretesa attorea.
Il 04.10.2022 si costituivano nonché , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e al fine di opporsi alla domanda.
[...] CP_6
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 20.09.2023 il
Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 12.12.2023 e il
16.04.2024.
Quindi con ordinanza del 19.04.2024 ha ritenuto la causa matura per la decisione senza ulteriori approfondimenti istruttori ed all'udienza odierna, invitate le parti a discuterla oralmente ex art. 281sexies c.p.c., l'ha decisa come da sentenza letta in loro assenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda non meriti accoglimento in assenza di prova della responsabilità ascritta alla conducente dell'Opel Agila tg
DS881EB.
Premesso che in virtù dell'art. 2697 c.c. è onere di colui che si assuma vittima di un illecito allegare la prova dell'altrui colpa, nel corso dell'istruttoria la dinamica del sinistro indicata in citazione non ha trovato riscontro alcuno.
Invero, non solo parte attrice ha omesso di produrre la documentazione richiesta con ordinanza del
20.9.2023 consistente nella copia integrale del rapporto dei CC di Tricase corredato di foto a colori e planimetria, né ha mai inteso giustificare tale inadempimento, nemmeno in sede di conclusioni, in tal guisa precludendo un approfondito esame delle circostanze del sinistro, ma soprattutto non ha fornito prova certa della sussistenza della colpa ipotizzata a carico della CP_2
Sebbene in sede di interrogatorio formale quest'ultima abbia ammesso che un impatto ebbe a verificarsi nel corso del sinistro tra la propria auto ed il motociclo condotto dal , in tal guisa facendo scattare Pt_1
la presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., di fatto nel corso del giudizio è stata raggiunta la prova della conformità della sua condotta di guida ai precetti del Codice della Strada,
a differenza di quanto risultato per l'attore.
Premesso che la convenuta ha da subito chiarito che “…non uscivo da un parcheggio ma effettuavo una manovra di parcheggio in retromarcia con indicatore direzionale destro azionato”, tale dinamica, del tutto differente da quella descritta in citazione, è stata confermata dal testimone oculare “ho Testimone_1 assistito all'incidente in quanto ero diretto nel mio studio che è proprio nei pressi;
ho sentito il rumore di una moto, precisamente il rombo della moto, ed ho visto la moto strisciare sull'asfalto per diversi metri….la CP_2
stava eseguendo una manovra di parcheggio negli spazi a ciò destinati con gli indicatori direzionali azionati.
[...]
Entrava nel parcheggio e non era ancora ferma. Non so dire se vi sia stata collisione tra la moto e l'auto, non so dire se il conducente della moto prima di cadere effettuò delle frenate. Non ricordo se il conducente della moto impattò sull'auto della dopo essere stato scarrocciato dalla moto. Preciso che entravo nel mio studio sito in CP_2 corso TE n.30 e che ero di spalle alla strada, ho quindi sentito il rombo della moto, mi sono voltato e ho visto
l'auto che stava parcheggiando e la moto strisciare dopo qualche attimo”.
Alla stregua di siffatte rivelazioni, nessuna informazione aggiuntiva avrebbe potuto allegare l'ascolto del teste , al quale nel proprio interrogatorio l'attore ha fatto riferimento e che avrebbe assistito al Tes_2
sinistro – ma non è indicato né nel verbale dei CC intervenuti né nella lista testi del –, che Pt_1
eventualmente, qualora favorevole alla ricostruzione dell'attore, avrebbe generato un insanabile contrasto delle emergenze istruttorie, che non avrebbe che potuto riverberarsi a danno della parte che era onerata della prova dell'illecito ex art. 2697 c.c.: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.”, Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, n.3468.
Se a ciò poi si aggiunge che dalla consultazione del materiale probatorio allegato – ed in assenza dei rilievi compiuti di cui i CC intervenuti danno atto nel verbale -, difetta dimostrazione della localizzazione dei danni riportati dall'autovettura onde verificare la compatibilità di essi con la collisione riferita nonché di tracce di frenata lasciate dal motociclo sull'asfalto, e risulta viceversa che il guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in assenza di abilitazione alla guida e di copertura Pt_1
assicurativa, deve senza dubbio escludersi la sussistenza della prova che la causa del sinistro occorso all'attore il 21.02.2019 sia stata la condotta di guida della risultata conforme a diritto, con CP_2
conseguente infondatezza della pretesa.
Per tutti questi motivi, conclude il Tribunale per il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della domanda (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido con , e delle spese
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 per ciascuna delle due parti in € 14.598,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi per i secondi in favore del procuratore antistatario.
Lecce, 21/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4332/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv. ti Cesare Coccoli e Francesco Brigante, il primo procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Conte, procuratore domiciliatario;
, , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, CP_6
Rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Monsellato, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
nonché , , e - questi ultimi in qualità
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
di eredi del defunto -, oltre a al fine di ottenere il ristoro dei danni Persona_1 Controparte_1
patrimoniali e non riportati all'esito del sinistro occorso il 21.02.2019 alle ore 15.30 circa, allorquando, mentre si trovava a bordo della sua moto Honda Hornet tg. DS881EB in abitato di Acquarica-Presicce
e percorreva C.so TE Alighieri in direzione Presicce, giunto nei pressi della filiale della
[...]
entrava in collisione con la vettura Opel Agila tg DS881EB, condotta da Controparte_7 [...] e di proprietà di , assicurata con la compagnia la quale CP_2 Persona_1 Controparte_1
“…uscendo da un parcheggio con macroscopica disattenzione, nell'immettersi nel flusso veicolare, ometteva di azionare l'indicatore di direzione negando altresì la dovuta precedenza al motociclo condotto dall'attore che sopraggiungeva” .
Con comparsa depositata in data 30.09.2022 si costituiva in giudizio l'assicuratrice contestando sia in fatto che in diritto la pretesa attorea.
Il 04.10.2022 si costituivano nonché , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e al fine di opporsi alla domanda.
[...] CP_6
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 20.09.2023 il
Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 12.12.2023 e il
16.04.2024.
Quindi con ordinanza del 19.04.2024 ha ritenuto la causa matura per la decisione senza ulteriori approfondimenti istruttori ed all'udienza odierna, invitate le parti a discuterla oralmente ex art. 281sexies c.p.c., l'ha decisa come da sentenza letta in loro assenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda non meriti accoglimento in assenza di prova della responsabilità ascritta alla conducente dell'Opel Agila tg
DS881EB.
Premesso che in virtù dell'art. 2697 c.c. è onere di colui che si assuma vittima di un illecito allegare la prova dell'altrui colpa, nel corso dell'istruttoria la dinamica del sinistro indicata in citazione non ha trovato riscontro alcuno.
Invero, non solo parte attrice ha omesso di produrre la documentazione richiesta con ordinanza del
20.9.2023 consistente nella copia integrale del rapporto dei CC di Tricase corredato di foto a colori e planimetria, né ha mai inteso giustificare tale inadempimento, nemmeno in sede di conclusioni, in tal guisa precludendo un approfondito esame delle circostanze del sinistro, ma soprattutto non ha fornito prova certa della sussistenza della colpa ipotizzata a carico della CP_2
Sebbene in sede di interrogatorio formale quest'ultima abbia ammesso che un impatto ebbe a verificarsi nel corso del sinistro tra la propria auto ed il motociclo condotto dal , in tal guisa facendo scattare Pt_1
la presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., di fatto nel corso del giudizio è stata raggiunta la prova della conformità della sua condotta di guida ai precetti del Codice della Strada,
a differenza di quanto risultato per l'attore.
Premesso che la convenuta ha da subito chiarito che “…non uscivo da un parcheggio ma effettuavo una manovra di parcheggio in retromarcia con indicatore direzionale destro azionato”, tale dinamica, del tutto differente da quella descritta in citazione, è stata confermata dal testimone oculare “ho Testimone_1 assistito all'incidente in quanto ero diretto nel mio studio che è proprio nei pressi;
ho sentito il rumore di una moto, precisamente il rombo della moto, ed ho visto la moto strisciare sull'asfalto per diversi metri….la CP_2
stava eseguendo una manovra di parcheggio negli spazi a ciò destinati con gli indicatori direzionali azionati.
[...]
Entrava nel parcheggio e non era ancora ferma. Non so dire se vi sia stata collisione tra la moto e l'auto, non so dire se il conducente della moto prima di cadere effettuò delle frenate. Non ricordo se il conducente della moto impattò sull'auto della dopo essere stato scarrocciato dalla moto. Preciso che entravo nel mio studio sito in CP_2 corso TE n.30 e che ero di spalle alla strada, ho quindi sentito il rombo della moto, mi sono voltato e ho visto
l'auto che stava parcheggiando e la moto strisciare dopo qualche attimo”.
Alla stregua di siffatte rivelazioni, nessuna informazione aggiuntiva avrebbe potuto allegare l'ascolto del teste , al quale nel proprio interrogatorio l'attore ha fatto riferimento e che avrebbe assistito al Tes_2
sinistro – ma non è indicato né nel verbale dei CC intervenuti né nella lista testi del –, che Pt_1
eventualmente, qualora favorevole alla ricostruzione dell'attore, avrebbe generato un insanabile contrasto delle emergenze istruttorie, che non avrebbe che potuto riverberarsi a danno della parte che era onerata della prova dell'illecito ex art. 2697 c.c.: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.”, Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, n.3468.
Se a ciò poi si aggiunge che dalla consultazione del materiale probatorio allegato – ed in assenza dei rilievi compiuti di cui i CC intervenuti danno atto nel verbale -, difetta dimostrazione della localizzazione dei danni riportati dall'autovettura onde verificare la compatibilità di essi con la collisione riferita nonché di tracce di frenata lasciate dal motociclo sull'asfalto, e risulta viceversa che il guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in assenza di abilitazione alla guida e di copertura Pt_1
assicurativa, deve senza dubbio escludersi la sussistenza della prova che la causa del sinistro occorso all'attore il 21.02.2019 sia stata la condotta di guida della risultata conforme a diritto, con CP_2
conseguente infondatezza della pretesa.
Per tutti questi motivi, conclude il Tribunale per il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della domanda (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido con , e delle spese
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 per ciascuna delle due parti in € 14.598,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi per i secondi in favore del procuratore antistatario.
Lecce, 21/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore