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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1161/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dagli avv.ti Veronica Raimo e Antonio Emanuele Motzo.
e
(C.F.: , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Raimo e Antonio Emanuele Motzo.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) i coniugi già da tempo vivono separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il Sig. Controparte_1 attualmente vive nell' ex casa coniugale di sua proprietà in via Positano a Ladispoli in uso esclusivo dello stesso, con i figli e;
3) il mutuo gravante sull'immobile sarà ad Per_1 Per_2 esclusivo carico del;
4) la Sig.r vive in una piccola parte di un immobile CP_1 Parte_1 di sua proprietà sito in via dell'Anatra a Ladispoli, mentre l'ulteriore parte è regolarmente locato attraverso contratto con cedolare secca e percepisce un canone mensile di Euro 500,00; 5) il marito elettricista, che percepisce uno stipendio pari ad Euro 1500,00 mensili, verserà a titolo di concorso al mantenimento della moglie la somma di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, e provvederà al sostentamento diretto del figlio attualmente Per_2 disoccupato, che rimarrà a risiedere con il padre;
6) la moglie, insegnante di pallavolo cepisce Euro 450,00 mensili, attraverso contratto di collaborazione, provvederà al sostentamento diretto del figlio
, il quale ha appena terminato il percorso di studi universitari ed è in cerca di occupazione ed è Per_1 in procinto di trasferire la propria residenza presso la madre per vivere con la stessa;
7) nell'esigenza di ospitare il figlio , la non rinnoverà il contratto di locazione (prossimo alla scadenza), Per_1 Parte_1 necessitando dell'intera abitazione per accoglierlo adeguatamente;
8) sulla esistenza di altri procedimenti pendenti tra le parti, le parti dichiarano che NON esistono altri procedimenti giudiziari di sorta tra essi ricorrenti;
.I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 11.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1161/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dagli avv.ti Veronica Raimo e Antonio Emanuele Motzo.
e
(C.F.: , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Raimo e Antonio Emanuele Motzo.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) i coniugi già da tempo vivono separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il Sig. Controparte_1 attualmente vive nell' ex casa coniugale di sua proprietà in via Positano a Ladispoli in uso esclusivo dello stesso, con i figli e;
3) il mutuo gravante sull'immobile sarà ad Per_1 Per_2 esclusivo carico del;
4) la Sig.r vive in una piccola parte di un immobile CP_1 Parte_1 di sua proprietà sito in via dell'Anatra a Ladispoli, mentre l'ulteriore parte è regolarmente locato attraverso contratto con cedolare secca e percepisce un canone mensile di Euro 500,00; 5) il marito elettricista, che percepisce uno stipendio pari ad Euro 1500,00 mensili, verserà a titolo di concorso al mantenimento della moglie la somma di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, e provvederà al sostentamento diretto del figlio attualmente Per_2 disoccupato, che rimarrà a risiedere con il padre;
6) la moglie, insegnante di pallavolo cepisce Euro 450,00 mensili, attraverso contratto di collaborazione, provvederà al sostentamento diretto del figlio
, il quale ha appena terminato il percorso di studi universitari ed è in cerca di occupazione ed è Per_1 in procinto di trasferire la propria residenza presso la madre per vivere con la stessa;
7) nell'esigenza di ospitare il figlio , la non rinnoverà il contratto di locazione (prossimo alla scadenza), Per_1 Parte_1 necessitando dell'intera abitazione per accoglierlo adeguatamente;
8) sulla esistenza di altri procedimenti pendenti tra le parti, le parti dichiarano che NON esistono altri procedimenti giudiziari di sorta tra essi ricorrenti;
.I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 11.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone