TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6254/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi Presidente rel.
- dr. Chiara Campagner Giudice
- dr. Lisa Torresan Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 6254/2018 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
c.f. Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Stefania Lago del Foro di Padova (c.f.: ; fax: 049.7811713; pec: C.F._1
e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonella Email_1
Pietrobon, in Venezia, San Polo, 2988, Frari,
Attore contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
pagina 1 di 9 con gli avv.ti Ezio Zanon (c.f. ; PEC fax C.F._2 Email_2
0412794912), Luisa Londei ( , PEC fax C.F._3 Email_3
0412794912) Francesco Zanlucchi;
(c.f. ; PEC C.F._4
fax 0412794912) e Antonella Cusin (cf Email_4
, PEC fax 0412794912) C.F._5 Email_5 dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima in Venezia, Cannaregio
23.
Convenuta
Causa trattenuta in decisione ex art. 127ter c.p.c. giusta ordinanza del 5/12/2025 comunicata lo stesso giorno
Conclusioni per parte attrice : Parte_1
1) respingere tutte le domande di parte convenuta;
2) condannare la a pagare a l'importo di € 1.448.997,90 (€ 396.856,85 + € CP_1 Parte_1
1.052.141,05) a saldo dei lavori eseguiti, con maggiorazione di interessi ex D.Lgs. n. 231/02, nonché dell'importo di € 1.815.291,69, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02, per i titoli di cui alla transazione intercorsa tra le parti in data 30.5.2017;
3) in via subordinata, vale a dire nella non creduta ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle avverse domande, che venga operata la compensazione, che nuovamente si eccepisce, con le somme dovute a per i titoli di cui al precedente punto 2); Parte_1
4) con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni per parte convenuta:
1) condannare al pagamento della penale di euro 2.221.826,5 più interessi e Parte_1
rivalutazione dalla data della risoluzione – 28 febbraio 2018 al saldo rideterminata, a seguito del pagamento della polizza escussa in euro 752.623,77 oltre interessi e rivalutazione dalla data di risoluzione al saldo;
2) condannare al maggior danno subito dalla rispetto all'importo determinato Parte_1 CP_1
con la penale, e cioè al pagamento di ulteriori 6.858.355,53 euro più interessi e rivalutazione dalla risoluzione per inadempimento al saldo.
Con vittoria di spese.
pagina 2 di 9
MOTIVI
Con atto di citazione il (già deduceva di avere avuto affidata in Parte_1 CP_2
appalto con contratto rep. 23851 del 21/7/2009 (la sentenza non definitiva reca un refuso riguardo all'anno del contratto, ivi indicato come 2000) l'esecuzione di lavori di “S.F.M.R. Comune di Venezia
– Nodo della Gazzera – Lotto D3. Int. 1.08 – di Gazzera;
Int. 1.09 – Controparte_3
Raccordo – Int. 1.10 – di ” e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 di avere assegnato l'esecuzione dei lavori alla propria consorziata Parte_2
Modena (DC), poi estromessa dal cantiere e sostituita con una nuova consorziata,
[...] [...]
; di avere iscritto numerose riserve nel corso dei lavori, definendone una prima parte con CP_6
accordo bonario in data 23/4/2013, e una seconda parte con transazione del 30/5/2017; di avere subito risoluzione in danno giusta decreto della Giunta Regionale n. 2 del 28/2/2018, previa contestazione ex art. 136 comma 2 d.l.vo 163/2006 di cui a nota prot. NE.L.O.17.356.0002-PLC/plc del 22/12/2017, a cui essa aveva risposto con controdeduzioni;
e ciò anche per i lavori complementari affidatile dalla di “Risoluzione interferenze con Enel – Nodo della Gazzera – Appalto D3”; che la ON CP_1
applicava penali, escuteva le cauzioni di ambedue gli appalti, deliberava di trattenere somme pari ad euro 396.856,85. La attrice chiedeva accertarsi la illegittimità della risoluzione, illegittima in ragione degli inadempimenti della appaltante. e che nulla è dovuto dall'attrice alla CP_1 CP_1 condannarsi la al ristoro dei danni, a tenere indenne l'attrice di ogni pregiudizio in CP_1
conseguenza della escussione delle polizze fideiussorie 5330.00.27.2799508715 rilasciata da CP_7
e 20009173 rilasciata da e a pagare l'importo di euro 396.856,85 indicato quale
[...] CP_8
saldo dovuto per i lavori eseguiti, con interessi commerciali.
Si costituiva la essa addebitava a controparte l'inadempimento; in via riconvenzionale CP_1
chiedeva il pagamento della penale convenuta nell'atto transattivo, pari al 2 per mille per giorno di ritardo, calcolata sull'importo di contratto, con una soglia massima del 15%, e del maggior danno subito, ex art. 20, p. 81, ultimo periodo del capitolato speciale di appalto, inteso riferito alle maggiori spese da sostenere, richiamando a tale proposito l'importo di euro 7.520.000 impegnato come spesa di contributo per l'appalto dei lavori ancora da eseguire;
e infine il ristoro del danno all'immagine e il ristoro dei costi di messa in sicurezza dei cantieri abbandonati.Essa nella memoria ex art. 183 comma
VI n. 1 c.p.c. aveva poi determinato il suo credito per danno da riappalto e messa in sicurezza dei siti in euro 6.858.355,53, risultante dell'importo totale delle spese da sostenere in ragione dei nuovi pagina 3 di 9 affidamenti, detratti penale (euro 2.221.826,50) e minore spesa conseguente alla interruzione del rapporto con (4.272.474,37). Parte_1
Alla prima udienza la difesa dell'attrice verbalizzava: “ai sensi dell'art 183, comma V, modifica le domande già formulate, formulando domanda di condanna della al pagamento di oltre CP_1 degli importi già richiesti, anche dell'importo di euro 1.052.141,05, pari alle ritenute operate in corso
d'opera sul corrispettivo d'appalto, oltre a interessi moratori ex 231/2002, oltre all'importo di euro
1.815.291,69 per i titoli di cui alla transazione intercorsa tra le parti in data 30.5.2017, e comunque li eccepisce in eventuale compensazione sulla riconvenzionale introdotta dalla , in ipotesi CP_1
di accoglimento di tale domanda.
Alla causa era riunito il procedimento n. 10526/2019, proveniente da altro istruttore, incardinato da
DC contro la Le cause riunite erano trattenute in decisione il 8/3/2023. CP_1
Con sentenza n. 1173/2023 pubblicata il 3/7/2023 era definita e separata la causa riunta (fra DC e
ON ) e, con pronuncia non definitiva nella causa originaria fra e che qui Parte_1 CP_1
prosegue, si decideva:
1) Rigetta la domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione in danno operata dalla
nei confronti di della conseguente domanda di risarcimento CP_1 Parte_1
del danno, e delle domande di condanna e manleva relativamente alle somme di cui alle fideiussioni incamerate dalla;
CP_1
2) Rigetta la richiesta di riduzione della penale contrattuale;
Nella motivazione della sentenza si precisava che le domande verbalizzate da alla prima Parte_1
udienza erano tardive e inammissibili, e che tuttavia delle pretese in esse indicate poteva tenersi conto a titolo di eccezione di compensazione. Sul punto il Tribunale ha dunque già espresso la sua decisione, pur se non tradotta in uno specifico punto di dispositivo, e la riproduzione nelle conclusioni di parte attrice delle sue domande già ritenute inammissibili non dà luogo a ulteriore pronuncia.
La causa era rimessa sul ruolo ed era disposta consulenza sul danno fatto valere dalla e CP_1
relativo alle maggiori somme impegnate e/o pagate per il riaffidamento dei lavori e per la messa in sicurezza dei siti.
La consulenza svolta e i suoi esiti non sono oggetto di contestazioni delle parti. In corso di operazioni di CTU si era reso necessario intervento del giudice ex art. 92 disp. att. c.p.c. per dirimere le questioni pagina 4 di 9 insorte relativamente alla possibilità per il consulente di attingere, per dare le sue risposte, ai contratti e relativi documenti pubblicati sul sito della ON, onde ricavare da essi i dati necessari a determinare quale fosse il maggior costo relativo alle opere di emenda e completamento dell'appalto quale vigente nel rapporto con . Per quanto risulta in causa, infatti, la ha affidato con diverse Parte_1 CP_1
modalità il completamento dell'opera ma anche opere ulteriori.
L'ordinanza dell'istruttore (6/3/2024) aveva escluso la acquisibilità da parte del consulente di tali documenti, e conseguentemente a ciò il consulente non è stato in grado di accertare il danno da riappalto e per oneri di emenda.
Nelle conclusioni finali della compaiono solo le domande di penale e di ristoro del danno CP_1
patrimoniale.
Essa insiste dunque innanzitutto per il riconoscimento della penale stabilita dall'art.
4.3 dell'atto transattivo del 22/5/2017 .
Con tale atto, avente natura non novativa, le parti avevano composto dissidi insorti nell'esecuzione dell'appalto fino a tale momento, relativi principalmente, da parte della a contestazioni varie CP_1 rispetto alla esecuzione dell'opera; e, da parte dell'appaltatore, a pretese cristallizzate in riserve, o per equo compenso, o per interessi. Nell'accordo, fra l'altro, la riconosceva all'appaltatore sia una CP_1
somma a titolo di equo compenso ex art. 12 del capitolato speciale di appalto (euro 315.000) sia un importo a titolo di riconoscimento delle riserve iscritte (euro 1.500.291,69), mentre Parte_1
rinunciava alle restanti riserve e a chiedere ulteriori importi per equo compenso fino a termine dei lavori.
La si impegnava inoltre a pagare all'appaltatore quanto risultava ancora non corrisposto sui CP_1
SAL fino al n. 36 (ultimo fino ad allora emesso) e sui successivi.
Tuttavia era convenuto che per tutti i citati importi a credito dell'appaltatore – escluso l'equo compenso
– il pagamento era subordinato all'ottemperanza dell'appaltatore a quanto sub art. 9.1, e cioè a procurare alla le fatture quietanziate spettanti a una serie di individuati subappaltatori, CP_1
che alla data della transazione risultavano risultano ancora creditori, oppure a presentare una dichiarazione da parte di ciascuna di tali imprese di non avere nulla più da pretendere dall'impresa esecutrice.
Le penali chieste dalla poggiano sulla previsione dell'atto transattivo secondo cui: CP_1
“4.2 Come rilevabile dagli allegati cronoprogrammi esecutivi, trascorsi:
pagina 5 di 9 - 190 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto dovrà essere completato l'intervento 1.09, conformemente a quanto indicato nel cronoprogramma esecutivo dei lavori a finire di cui all'allegato “E”;
- 250 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto dovrà essere completato l'intervento 1.08, conformemente a quanto indicato nel cronoprogramma esecutivo dei lavori a finire di cui all'allegato “D”.
4.3 Il mancato rispetto di anche uno solo dei termini intermedi sopra indicati comporta l'applicazione di una penale pari al 2 per mille per giorno di ritardo calcolata sull'importo di contratto pari a complessivi Euro 14.812.176,70, con un tetto massimo pari al 15% di detto importo. Il superamento di detta soglia comporterà la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto, ai sensi dell'art.
136 del d.lgs. 163/2006, e l'applicazione della penale nella misura Massima del 15% dell'importo di contratto”.
Non residuano contestazioni (non già esaminate) da parte di sulla sussistenza dei Parte_1
presupposti per il riconoscimento della penale, mentre quanto all'ammontare, una volta respinta la richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c. come già in prima sentenza, non ha altri argomenti Parte_1
da spendere in questa sede (così in conclusionale, pag. 13, in cui rimanda al giudizio di appello, oggetto di riserva) e pertanto l'importo richiesto dalla di euro 752.623,77 (calcolato detraendo CP_1 dall'importo quantificato nella percentuale contrattuale quanto ottenuto dalla escussione delle fideiussioni) è dovuto.
Diversamente, in mancanza di documenti prodotti dalla parte a ciò onerata, non è stato possibile in alcun modo accertare, tramite la indispensabile consulenza, se la abbia subito danno da CP_1
riappalto, e tale domanda va respinta.
Rispetto alla penale (residua dopo escussione di fideiussioni) oppone controcrediti. Parte_1
Essa aveva infatti avanzato fin dall'atto di citazione una richiesta di pagamento del saldo di euro
396mila menzionato nel decreto di risoluzione;
e aveva proposto altre domande di pagamento di controcrediti, verbalizzate in prima udienza, esaminabili, trattandosi di poste rinvenienti dallo stesso rapporto, quali ragioni di compensazione.
Il contratto di appalto che legava le parti è oggi risolto, e in via generale resta da determinare solo il dare e avere fra le parti (Cons. Stato, sez. V, 16/5/2006, n. 2815 con riguardo alla sistematica degli artt.
119/121 d.p.r. 554/1999 in allora applicabili) con le seguenti precisazioni.
pagina 6 di 9 Come già trattato nella prima sentenza, all'appalto in questione si applica la regola, dettata sia dall'art. 118 del Codice applicabile (d.l.vo 163/2006) sia dall'art. 27 del C.s.a. (art. 10) secondo cui l'Amministrazione non avrebbe pagato direttamente i subfornitori, ma condizionato il pagamento alla dimostrazione della loro soddisfazione da parte dell'appaltatore, regola ribadita fra le parti nell'atto transattivo, e da considerarsi norma a presidio dei diritti dei subappaltatori, e la cui operatività non soffre della interruzione del contratto principale. L'ottemperanza all'obbligo forma condizione sospensiva del diritto al pagamento.
Inoltre, l'art. 138 del d.l.vo 163/2006 che disciplina il contratto prevede che “1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia' eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita' indicate dal regolamento. Con il verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita' e quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante;
e' altresi' accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante.
3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, e' determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta' prevista dall'articolo
140, comma 1.”
Non risulta la nomina né l'operato della commissione di collaudo, il che esclude l'operatività del comma 2 dell'articolo; mentre i commi 1 e 3 hanno lo stesso contenuto del previgente art. 121 d.p.r.
554/1999 cui faceva riferimento la sopra citata sentenza del Consiglio di Stato. Come pure rileva il
CTU (il quale ritiene che la “avrebbe dovuto” determinare la maggiore spesa da sostenere per CP_1 il riappalto) non risulta l'emissione di alcun provvedimento di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, possibilmente in ragione del fatto che il completamento delle opere è tuttora in corso, o quantomeno sono tuttora in corso i lavori affidati dopo l'uscita di dall'appalto. Parte_1
pagina 7 di 9 In causa è stato versato infatti solo (doc. 61 uno stato di consistenza CP_1
Allo stato dei documenti dunque, e a distanza di oltre sette anni dalla risoluzione, non è ancora dato, nonostante il disposto dell'art. 138 comma 3, di trarre un esatto bilancio del dare e avere fra le parti, da un lato per la inottemperanza dell'appaltatore all'obbligo, che su di lui gravava, di documentare la soddisfazione dei subfornitori;
dall'altro per la mancata emissione di un atto di liquidazione finale da parte della CP_1
In tale situazione la vanta indubbiamente il diritto al pagamento della penale, ma ha fallito la CP_1
prova di avere sostenuto (quantomeno finora) maggiori spese di riappalto;
mentre, a fronte, stanno crediti per somme anche notevoli che la ha già esplicitamente riconosciuto come già spettanti CP_1
all'appaltatore per le opere già realizzate, e ciò parte in sede di transazione e parte in sede risolutoria, ma che essa non soddisfa per due fondamentali ordini di ragioni: la mancata soddisfazione dell'obbligo dell'appaltatore di documentare la soddisfazione dei subfornitori, e il suo controcredito per danni.
Quanto al credito citato nel decreto di risoluzione e oggetto di domanda attorea (396mila) si tratta, per quanto indicato nel decreto stesso, della differenza fra l'importo ancora spettante all'appaltatore in forza dei SAL fino a 38 (il penultimo) e l'ammontare di quella parte dei suoi debiti verso subfornitori che la – non tenuta ex art. 118 del Codice – ha tuttavia almeno in parte soddisfatto in forza CP_1
della l. 180/2011, art. 13 comma 2 lett. a) dettata a tutela delle Piccole e Medie imprese. Il decreto risolutorio, a giustificazione del trattenimento della differenza altrimenti spettante all'appaltatore menziona sia l'inottemperanza di all'obbligo di documentare la soddisfazione dei Parte_1
subfornitori, sia il credito da riappalto da determinare.
Ora, né tale provvedimento né le difese della specificano se e quali, dei creditori CP_1 specificamente indicati nell'atto transattivo ed allora insoddisfatti, o divenuti tali successivamente in forza delle opere eseguite dopo la transazione, restino ancora insoddisfatti, per non avere neppure tratto giovamento del pagamento quali PMI;
ma sarebbe spettato all'appaltatore provare di avere soddisfatto i subfornitori;
pertanto, il trattenimento della somma indicata di euro 396 mila, indicata nel decreto di risoluzione, appare giustificato dalla finalità di garantire la soddisfazione dei subfornitori, e la domanda attorea di pagamento della somma di euro 396 mila va respinta.
Per il resto, la somma indicata deve ritenersi verosimilmente superiore all'ammontare dei crediti dei subfornitori, dato che il suo trattenimento, a rapporto ormai terminato, era giustificato anche dalla prospettazione del danno da riappalto. Merita considerare peraltro che ancora nella sua comparsa di risposta, p. 23, la riferiva, oltre che di non avere pagato danni a subfornitori, anche che non CP_1
pende alcuna causa fra la regione e le subfornitrici, e non ha allegato successivamente, nel corso del pagina 8 di 9 giudizio, dell'emergere di pretese di costoro;
elemento che scoraggia la ipotesi della persistenza di ingenti crediti di subfornitori.
Confermato il corretto trattenimento di tale somma, dunque, non vi sono dunque plausibili ragioni per ritenere che alcunché osti a riconoscere all'appaltatore, a compensazione del credito della per CP_1 penali, l'ammontare dell'equo compenso pattuito in sede di transazione (euro 315.000), il cui pagamento non è neppure condizionato alla dimostrazione della soddisfazione dei subfornitori;
ed inoltre la parte occorrente del credito per riserve (che nel loro insieme ammontano a complessivi oltre
1,5 milioni); ambedue riconosciuti in sede transattiva.
Compensato così l'intero credito qui riconosciuto a favore della quello per penali non già CP_1
soddisfatte dalle fideiussioni, non vi è poi ragione per indagare l' altra posta di controcredito allegate da parte attrice e valutabili solo a tele fine, corrispondente all'importo delle ritenute operate in corso d'opera indicate in euro 1.052.141,05.
Si pronuncia dunque definitivamente come in dispositivo. Le spese, stante la reciproca soccombenza, si compensano. Le spese di CTU vanno a carico della parte convenuta essendo sostenute per sorreggere la sua domanda respinta
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda di parte attrice di pagamento dell'importo di euro 396.856,85;
2) compensato il credito della parte convenuta per penali di cui alla sua domanda sub 1) con controcrediti dell'attrice come da motivazione, rigetta la domanda;
3) rigetta la domanda risarcitoria della convenuta di cui al punto 2) delle sue conclusioni;
4) compensa integralmente le spese legali;
5) pone a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate in causa
Venezia, 2/4/2025
Il Presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi Presidente rel.
- dr. Chiara Campagner Giudice
- dr. Lisa Torresan Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 6254/2018 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
c.f. Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Stefania Lago del Foro di Padova (c.f.: ; fax: 049.7811713; pec: C.F._1
e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonella Email_1
Pietrobon, in Venezia, San Polo, 2988, Frari,
Attore contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
pagina 1 di 9 con gli avv.ti Ezio Zanon (c.f. ; PEC fax C.F._2 Email_2
0412794912), Luisa Londei ( , PEC fax C.F._3 Email_3
0412794912) Francesco Zanlucchi;
(c.f. ; PEC C.F._4
fax 0412794912) e Antonella Cusin (cf Email_4
, PEC fax 0412794912) C.F._5 Email_5 dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima in Venezia, Cannaregio
23.
Convenuta
Causa trattenuta in decisione ex art. 127ter c.p.c. giusta ordinanza del 5/12/2025 comunicata lo stesso giorno
Conclusioni per parte attrice : Parte_1
1) respingere tutte le domande di parte convenuta;
2) condannare la a pagare a l'importo di € 1.448.997,90 (€ 396.856,85 + € CP_1 Parte_1
1.052.141,05) a saldo dei lavori eseguiti, con maggiorazione di interessi ex D.Lgs. n. 231/02, nonché dell'importo di € 1.815.291,69, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02, per i titoli di cui alla transazione intercorsa tra le parti in data 30.5.2017;
3) in via subordinata, vale a dire nella non creduta ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle avverse domande, che venga operata la compensazione, che nuovamente si eccepisce, con le somme dovute a per i titoli di cui al precedente punto 2); Parte_1
4) con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni per parte convenuta:
1) condannare al pagamento della penale di euro 2.221.826,5 più interessi e Parte_1
rivalutazione dalla data della risoluzione – 28 febbraio 2018 al saldo rideterminata, a seguito del pagamento della polizza escussa in euro 752.623,77 oltre interessi e rivalutazione dalla data di risoluzione al saldo;
2) condannare al maggior danno subito dalla rispetto all'importo determinato Parte_1 CP_1
con la penale, e cioè al pagamento di ulteriori 6.858.355,53 euro più interessi e rivalutazione dalla risoluzione per inadempimento al saldo.
Con vittoria di spese.
pagina 2 di 9
MOTIVI
Con atto di citazione il (già deduceva di avere avuto affidata in Parte_1 CP_2
appalto con contratto rep. 23851 del 21/7/2009 (la sentenza non definitiva reca un refuso riguardo all'anno del contratto, ivi indicato come 2000) l'esecuzione di lavori di “S.F.M.R. Comune di Venezia
– Nodo della Gazzera – Lotto D3. Int. 1.08 – di Gazzera;
Int. 1.09 – Controparte_3
Raccordo – Int. 1.10 – di ” e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 di avere assegnato l'esecuzione dei lavori alla propria consorziata Parte_2
Modena (DC), poi estromessa dal cantiere e sostituita con una nuova consorziata,
[...] [...]
; di avere iscritto numerose riserve nel corso dei lavori, definendone una prima parte con CP_6
accordo bonario in data 23/4/2013, e una seconda parte con transazione del 30/5/2017; di avere subito risoluzione in danno giusta decreto della Giunta Regionale n. 2 del 28/2/2018, previa contestazione ex art. 136 comma 2 d.l.vo 163/2006 di cui a nota prot. NE.L.O.17.356.0002-PLC/plc del 22/12/2017, a cui essa aveva risposto con controdeduzioni;
e ciò anche per i lavori complementari affidatile dalla di “Risoluzione interferenze con Enel – Nodo della Gazzera – Appalto D3”; che la ON CP_1
applicava penali, escuteva le cauzioni di ambedue gli appalti, deliberava di trattenere somme pari ad euro 396.856,85. La attrice chiedeva accertarsi la illegittimità della risoluzione, illegittima in ragione degli inadempimenti della appaltante. e che nulla è dovuto dall'attrice alla CP_1 CP_1 condannarsi la al ristoro dei danni, a tenere indenne l'attrice di ogni pregiudizio in CP_1
conseguenza della escussione delle polizze fideiussorie 5330.00.27.2799508715 rilasciata da CP_7
e 20009173 rilasciata da e a pagare l'importo di euro 396.856,85 indicato quale
[...] CP_8
saldo dovuto per i lavori eseguiti, con interessi commerciali.
Si costituiva la essa addebitava a controparte l'inadempimento; in via riconvenzionale CP_1
chiedeva il pagamento della penale convenuta nell'atto transattivo, pari al 2 per mille per giorno di ritardo, calcolata sull'importo di contratto, con una soglia massima del 15%, e del maggior danno subito, ex art. 20, p. 81, ultimo periodo del capitolato speciale di appalto, inteso riferito alle maggiori spese da sostenere, richiamando a tale proposito l'importo di euro 7.520.000 impegnato come spesa di contributo per l'appalto dei lavori ancora da eseguire;
e infine il ristoro del danno all'immagine e il ristoro dei costi di messa in sicurezza dei cantieri abbandonati.Essa nella memoria ex art. 183 comma
VI n. 1 c.p.c. aveva poi determinato il suo credito per danno da riappalto e messa in sicurezza dei siti in euro 6.858.355,53, risultante dell'importo totale delle spese da sostenere in ragione dei nuovi pagina 3 di 9 affidamenti, detratti penale (euro 2.221.826,50) e minore spesa conseguente alla interruzione del rapporto con (4.272.474,37). Parte_1
Alla prima udienza la difesa dell'attrice verbalizzava: “ai sensi dell'art 183, comma V, modifica le domande già formulate, formulando domanda di condanna della al pagamento di oltre CP_1 degli importi già richiesti, anche dell'importo di euro 1.052.141,05, pari alle ritenute operate in corso
d'opera sul corrispettivo d'appalto, oltre a interessi moratori ex 231/2002, oltre all'importo di euro
1.815.291,69 per i titoli di cui alla transazione intercorsa tra le parti in data 30.5.2017, e comunque li eccepisce in eventuale compensazione sulla riconvenzionale introdotta dalla , in ipotesi CP_1
di accoglimento di tale domanda.
Alla causa era riunito il procedimento n. 10526/2019, proveniente da altro istruttore, incardinato da
DC contro la Le cause riunite erano trattenute in decisione il 8/3/2023. CP_1
Con sentenza n. 1173/2023 pubblicata il 3/7/2023 era definita e separata la causa riunta (fra DC e
ON ) e, con pronuncia non definitiva nella causa originaria fra e che qui Parte_1 CP_1
prosegue, si decideva:
1) Rigetta la domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione in danno operata dalla
nei confronti di della conseguente domanda di risarcimento CP_1 Parte_1
del danno, e delle domande di condanna e manleva relativamente alle somme di cui alle fideiussioni incamerate dalla;
CP_1
2) Rigetta la richiesta di riduzione della penale contrattuale;
Nella motivazione della sentenza si precisava che le domande verbalizzate da alla prima Parte_1
udienza erano tardive e inammissibili, e che tuttavia delle pretese in esse indicate poteva tenersi conto a titolo di eccezione di compensazione. Sul punto il Tribunale ha dunque già espresso la sua decisione, pur se non tradotta in uno specifico punto di dispositivo, e la riproduzione nelle conclusioni di parte attrice delle sue domande già ritenute inammissibili non dà luogo a ulteriore pronuncia.
La causa era rimessa sul ruolo ed era disposta consulenza sul danno fatto valere dalla e CP_1
relativo alle maggiori somme impegnate e/o pagate per il riaffidamento dei lavori e per la messa in sicurezza dei siti.
La consulenza svolta e i suoi esiti non sono oggetto di contestazioni delle parti. In corso di operazioni di CTU si era reso necessario intervento del giudice ex art. 92 disp. att. c.p.c. per dirimere le questioni pagina 4 di 9 insorte relativamente alla possibilità per il consulente di attingere, per dare le sue risposte, ai contratti e relativi documenti pubblicati sul sito della ON, onde ricavare da essi i dati necessari a determinare quale fosse il maggior costo relativo alle opere di emenda e completamento dell'appalto quale vigente nel rapporto con . Per quanto risulta in causa, infatti, la ha affidato con diverse Parte_1 CP_1
modalità il completamento dell'opera ma anche opere ulteriori.
L'ordinanza dell'istruttore (6/3/2024) aveva escluso la acquisibilità da parte del consulente di tali documenti, e conseguentemente a ciò il consulente non è stato in grado di accertare il danno da riappalto e per oneri di emenda.
Nelle conclusioni finali della compaiono solo le domande di penale e di ristoro del danno CP_1
patrimoniale.
Essa insiste dunque innanzitutto per il riconoscimento della penale stabilita dall'art.
4.3 dell'atto transattivo del 22/5/2017 .
Con tale atto, avente natura non novativa, le parti avevano composto dissidi insorti nell'esecuzione dell'appalto fino a tale momento, relativi principalmente, da parte della a contestazioni varie CP_1 rispetto alla esecuzione dell'opera; e, da parte dell'appaltatore, a pretese cristallizzate in riserve, o per equo compenso, o per interessi. Nell'accordo, fra l'altro, la riconosceva all'appaltatore sia una CP_1
somma a titolo di equo compenso ex art. 12 del capitolato speciale di appalto (euro 315.000) sia un importo a titolo di riconoscimento delle riserve iscritte (euro 1.500.291,69), mentre Parte_1
rinunciava alle restanti riserve e a chiedere ulteriori importi per equo compenso fino a termine dei lavori.
La si impegnava inoltre a pagare all'appaltatore quanto risultava ancora non corrisposto sui CP_1
SAL fino al n. 36 (ultimo fino ad allora emesso) e sui successivi.
Tuttavia era convenuto che per tutti i citati importi a credito dell'appaltatore – escluso l'equo compenso
– il pagamento era subordinato all'ottemperanza dell'appaltatore a quanto sub art. 9.1, e cioè a procurare alla le fatture quietanziate spettanti a una serie di individuati subappaltatori, CP_1
che alla data della transazione risultavano risultano ancora creditori, oppure a presentare una dichiarazione da parte di ciascuna di tali imprese di non avere nulla più da pretendere dall'impresa esecutrice.
Le penali chieste dalla poggiano sulla previsione dell'atto transattivo secondo cui: CP_1
“4.2 Come rilevabile dagli allegati cronoprogrammi esecutivi, trascorsi:
pagina 5 di 9 - 190 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto dovrà essere completato l'intervento 1.09, conformemente a quanto indicato nel cronoprogramma esecutivo dei lavori a finire di cui all'allegato “E”;
- 250 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto dovrà essere completato l'intervento 1.08, conformemente a quanto indicato nel cronoprogramma esecutivo dei lavori a finire di cui all'allegato “D”.
4.3 Il mancato rispetto di anche uno solo dei termini intermedi sopra indicati comporta l'applicazione di una penale pari al 2 per mille per giorno di ritardo calcolata sull'importo di contratto pari a complessivi Euro 14.812.176,70, con un tetto massimo pari al 15% di detto importo. Il superamento di detta soglia comporterà la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto, ai sensi dell'art.
136 del d.lgs. 163/2006, e l'applicazione della penale nella misura Massima del 15% dell'importo di contratto”.
Non residuano contestazioni (non già esaminate) da parte di sulla sussistenza dei Parte_1
presupposti per il riconoscimento della penale, mentre quanto all'ammontare, una volta respinta la richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c. come già in prima sentenza, non ha altri argomenti Parte_1
da spendere in questa sede (così in conclusionale, pag. 13, in cui rimanda al giudizio di appello, oggetto di riserva) e pertanto l'importo richiesto dalla di euro 752.623,77 (calcolato detraendo CP_1 dall'importo quantificato nella percentuale contrattuale quanto ottenuto dalla escussione delle fideiussioni) è dovuto.
Diversamente, in mancanza di documenti prodotti dalla parte a ciò onerata, non è stato possibile in alcun modo accertare, tramite la indispensabile consulenza, se la abbia subito danno da CP_1
riappalto, e tale domanda va respinta.
Rispetto alla penale (residua dopo escussione di fideiussioni) oppone controcrediti. Parte_1
Essa aveva infatti avanzato fin dall'atto di citazione una richiesta di pagamento del saldo di euro
396mila menzionato nel decreto di risoluzione;
e aveva proposto altre domande di pagamento di controcrediti, verbalizzate in prima udienza, esaminabili, trattandosi di poste rinvenienti dallo stesso rapporto, quali ragioni di compensazione.
Il contratto di appalto che legava le parti è oggi risolto, e in via generale resta da determinare solo il dare e avere fra le parti (Cons. Stato, sez. V, 16/5/2006, n. 2815 con riguardo alla sistematica degli artt.
119/121 d.p.r. 554/1999 in allora applicabili) con le seguenti precisazioni.
pagina 6 di 9 Come già trattato nella prima sentenza, all'appalto in questione si applica la regola, dettata sia dall'art. 118 del Codice applicabile (d.l.vo 163/2006) sia dall'art. 27 del C.s.a. (art. 10) secondo cui l'Amministrazione non avrebbe pagato direttamente i subfornitori, ma condizionato il pagamento alla dimostrazione della loro soddisfazione da parte dell'appaltatore, regola ribadita fra le parti nell'atto transattivo, e da considerarsi norma a presidio dei diritti dei subappaltatori, e la cui operatività non soffre della interruzione del contratto principale. L'ottemperanza all'obbligo forma condizione sospensiva del diritto al pagamento.
Inoltre, l'art. 138 del d.l.vo 163/2006 che disciplina il contratto prevede che “1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia' eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita' indicate dal regolamento. Con il verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita' e quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante;
e' altresi' accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante.
3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, e' determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta' prevista dall'articolo
140, comma 1.”
Non risulta la nomina né l'operato della commissione di collaudo, il che esclude l'operatività del comma 2 dell'articolo; mentre i commi 1 e 3 hanno lo stesso contenuto del previgente art. 121 d.p.r.
554/1999 cui faceva riferimento la sopra citata sentenza del Consiglio di Stato. Come pure rileva il
CTU (il quale ritiene che la “avrebbe dovuto” determinare la maggiore spesa da sostenere per CP_1 il riappalto) non risulta l'emissione di alcun provvedimento di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, possibilmente in ragione del fatto che il completamento delle opere è tuttora in corso, o quantomeno sono tuttora in corso i lavori affidati dopo l'uscita di dall'appalto. Parte_1
pagina 7 di 9 In causa è stato versato infatti solo (doc. 61 uno stato di consistenza CP_1
Allo stato dei documenti dunque, e a distanza di oltre sette anni dalla risoluzione, non è ancora dato, nonostante il disposto dell'art. 138 comma 3, di trarre un esatto bilancio del dare e avere fra le parti, da un lato per la inottemperanza dell'appaltatore all'obbligo, che su di lui gravava, di documentare la soddisfazione dei subfornitori;
dall'altro per la mancata emissione di un atto di liquidazione finale da parte della CP_1
In tale situazione la vanta indubbiamente il diritto al pagamento della penale, ma ha fallito la CP_1
prova di avere sostenuto (quantomeno finora) maggiori spese di riappalto;
mentre, a fronte, stanno crediti per somme anche notevoli che la ha già esplicitamente riconosciuto come già spettanti CP_1
all'appaltatore per le opere già realizzate, e ciò parte in sede di transazione e parte in sede risolutoria, ma che essa non soddisfa per due fondamentali ordini di ragioni: la mancata soddisfazione dell'obbligo dell'appaltatore di documentare la soddisfazione dei subfornitori, e il suo controcredito per danni.
Quanto al credito citato nel decreto di risoluzione e oggetto di domanda attorea (396mila) si tratta, per quanto indicato nel decreto stesso, della differenza fra l'importo ancora spettante all'appaltatore in forza dei SAL fino a 38 (il penultimo) e l'ammontare di quella parte dei suoi debiti verso subfornitori che la – non tenuta ex art. 118 del Codice – ha tuttavia almeno in parte soddisfatto in forza CP_1
della l. 180/2011, art. 13 comma 2 lett. a) dettata a tutela delle Piccole e Medie imprese. Il decreto risolutorio, a giustificazione del trattenimento della differenza altrimenti spettante all'appaltatore menziona sia l'inottemperanza di all'obbligo di documentare la soddisfazione dei Parte_1
subfornitori, sia il credito da riappalto da determinare.
Ora, né tale provvedimento né le difese della specificano se e quali, dei creditori CP_1 specificamente indicati nell'atto transattivo ed allora insoddisfatti, o divenuti tali successivamente in forza delle opere eseguite dopo la transazione, restino ancora insoddisfatti, per non avere neppure tratto giovamento del pagamento quali PMI;
ma sarebbe spettato all'appaltatore provare di avere soddisfatto i subfornitori;
pertanto, il trattenimento della somma indicata di euro 396 mila, indicata nel decreto di risoluzione, appare giustificato dalla finalità di garantire la soddisfazione dei subfornitori, e la domanda attorea di pagamento della somma di euro 396 mila va respinta.
Per il resto, la somma indicata deve ritenersi verosimilmente superiore all'ammontare dei crediti dei subfornitori, dato che il suo trattenimento, a rapporto ormai terminato, era giustificato anche dalla prospettazione del danno da riappalto. Merita considerare peraltro che ancora nella sua comparsa di risposta, p. 23, la riferiva, oltre che di non avere pagato danni a subfornitori, anche che non CP_1
pende alcuna causa fra la regione e le subfornitrici, e non ha allegato successivamente, nel corso del pagina 8 di 9 giudizio, dell'emergere di pretese di costoro;
elemento che scoraggia la ipotesi della persistenza di ingenti crediti di subfornitori.
Confermato il corretto trattenimento di tale somma, dunque, non vi sono dunque plausibili ragioni per ritenere che alcunché osti a riconoscere all'appaltatore, a compensazione del credito della per CP_1 penali, l'ammontare dell'equo compenso pattuito in sede di transazione (euro 315.000), il cui pagamento non è neppure condizionato alla dimostrazione della soddisfazione dei subfornitori;
ed inoltre la parte occorrente del credito per riserve (che nel loro insieme ammontano a complessivi oltre
1,5 milioni); ambedue riconosciuti in sede transattiva.
Compensato così l'intero credito qui riconosciuto a favore della quello per penali non già CP_1
soddisfatte dalle fideiussioni, non vi è poi ragione per indagare l' altra posta di controcredito allegate da parte attrice e valutabili solo a tele fine, corrispondente all'importo delle ritenute operate in corso d'opera indicate in euro 1.052.141,05.
Si pronuncia dunque definitivamente come in dispositivo. Le spese, stante la reciproca soccombenza, si compensano. Le spese di CTU vanno a carico della parte convenuta essendo sostenute per sorreggere la sua domanda respinta
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda di parte attrice di pagamento dell'importo di euro 396.856,85;
2) compensato il credito della parte convenuta per penali di cui alla sua domanda sub 1) con controcrediti dell'attrice come da motivazione, rigetta la domanda;
3) rigetta la domanda risarcitoria della convenuta di cui al punto 2) delle sue conclusioni;
4) compensa integralmente le spese legali;
5) pone a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate in causa
Venezia, 2/4/2025
Il Presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 9 di 9