Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1417/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 2 aprile 2025, promossa in questo grado
DA
in persona del legale rappresentante (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici siti in
Palermo, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( C.F. ), personalmente e Controparte_1 C.F._1
nella qualità di legale rappresentante della , elettivamente domiciliata in Palermo, Controparte_2
via La Lumia n. 11 presso lo studio dell'avv. Luigi Montagliani dal quale è rappresentata e difesa,unitamente all'avv. Valentina Castellucci, per procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: come in atti;
Per l' appellata: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 24/01/2020, il Tribunale di Termini Imerese, decidendo sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta da nei confronti del Controparte_1 Controparte_3
e dell' , così
[...] Controparte_4
provvedeva:
1) dispone annullarsi l'ordinanza-ingiunzione, prot. n. G5130018/18UBWK07 del 09.10.2018, notificata il 25 ottobre 2018 emessa dall' di Palermo;
Controparte_5
2) dispone la restituzione di materiale ancora eventualmente confiscato;
3) spese compensate.
Esponeva il primo giudice che l' art. 7, comma 3 quater, D.L. n. 158/2012) prevedeva che “…. è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line..”.
Interpretando in termini estensivi la definizione di tali apparecchiature si finiva per ricomprendervi ogni strumento che consentiva la connessione ad internet.
Per poter giocare su una piattaforma di gioco a distanza occorreva essere titolari di un conto di gioco che si acquisiva a seguito della sottoscrizione di un contratto con un concessionario di gioco a distanza ed essere in possesso di personali credenziali di accesso al conto di gioco.
Un personal computer a navigazione libera consentiva a un giocatore titolare di conto di gioco di effettuare la connessione alla piattaforma di gioco del concessionario, ma restava pur sempre destinato in via assolutamente ordinaria e prevalente a consentire a chiunque la libera navigazione in internet per il soddisfacimento delle più diverse esigenze estranee al mondo dei giochi.
La Circolare n. 0019453 del 6/3/2014 dell' specificava che si trattava di Parte_1
apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, definendole in base alle concrete ed effettive caratteristiche fisiche quali “apparecchi terminali”, collegati ad “internet” o funzionanti tramite “intranet”, grazie a collegamenti che consentivano una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per l'effettuazione di giochi on-line, attraverso la connessione a siti illegali, costituiti per lo più da una struttura dotata di schermo “touch-screen”, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del 4
documento di identità, l'inserimento della “smart card” che abilitava al gioco sull'apparecchiatura e l'introduzione di banconote per ricaricare la “smart card” utilizzata”.
Si leggeva nella relazione tecnica di accompagnamento della legge n. 208/2015, al comma 923, dell'art. 1 (disposizione con la quale era stata introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria di €
20.000,00 per la violazione del divieto posto dal citato art. 7, comma 3 quater del DL n. 158/2012):
“Con la disposizione (comma 923) viene introdotta la previsione di una sanzione amministrativa e ulteriori norme di contrasto al gioco illegale riferite in particolare agli apparecchi cd. TOTEM che consentono il collegamento su piattaforme web ed a siti online”.
Ove il legislatore avesse voluto riferire il divieto di messa a disposizione di “qualsiasi” apparecchiatura che consentiva la connessione ad internet lo avrebbe detto esplicitamente, come ha fatto nel formulare la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 1, comma 923 della legge n. 208/2015, relativamente alla offerta di “giochi promozionali, disposizione che prevede che “….in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio.
Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web”.
Pertanto i semplici Personal Computer a navigazione libera, non potevano definire la condotta vietata dall'art. 7, comma 3 quater del DL 158/12.
Infatti la condotta costitutiva della fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 7, comma 3 quater del DL 158/2012 era rappresentata dalla messa a disposizione (condotta commissiva) di un'apparecchiatura di per sé (per le proprie caratteristiche intrinseche) “idonea a consentire ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco online” e non dalla condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio che ometteva di impedire al cliente di utilizzare un personal computer a navigazione libera per giocare su una piattaforma di gioco online.
Tutte le attività sopra descritte si svolgevano sulla piattaforma telematica di gioco del concessionario e intercorrevano direttamente tra il concessionario e il giocatore.
In conclusione il giocatore, titolare di regolare conto di gioco, il quale utilizzava un personal computer di sua proprietà, ovvero messogli a disposizione da un terzo soggetto in un luogo pubblico o privato, 5
per accedere ad internet e svolgere le attività di gioco utilizzando direttamente (e senza intromissione di terzi) il proprio conto personale di gioco, non stava giocando in “sede fisica” e, correlativamente, il concessionario che gestiva il sito web di gioco al quale tale giocatore accedeva per giocare non stava effettuando “raccolta di gioco in sede fisica”, posto che attraverso il suddetto sito web di gioco offriva e raccoglieva direttamente il gioco in un rapporto diretto e personale con il giocatore, indipendentemente dal luogo fisico in cui il giocatore si trovava in quel momento.
Il principio di stretta legalità applicabile alle fattispecie sanzionatorie disciplinate dalla legge n.
689/81 in forza della espressa previsione dettata dall'art. 1 di tale legge, impediva di accedere ad una interpretazione ed applicazione della disposizione sanzionatoria per cui è causa che finiva per estenderne l'ambito di operatività oltre i casi ed i tempi in essa specificamente previsti.
In tema di applicazione del principio di tassatività anche agli illeciti amministrativi, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricavava il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitive -afflittive devono essere assoggettate alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto.
La tassatività dell'illecito amministrativo, dunque, peraltro positivamente sancita anche dall'art. 1 della legge 689/81, comportava il divieto di interpretazione estensiva, con la conseguenza che il precetto legislativo non poteva essere applicato oltre i casi ed i tempi in esso previsti.
Poiché la condotta vietata dalla disposizione dell'art. 7, comma 3quater del DL 158/2012 era rappresentata dalla “messa a disposizione di apparecchiature che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco”, era del tutto evidente che tale precetto legislativo non poteva, senza violare il principio di tassatività, essere esteso (in via interpretativa) fino a ricomprendervi la ben diversa ed estranea condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio il quale non aveva impedito al cliente di connettersi ad una piattaforma di gioco attraverso il personal computer messo a disposizione per la libera navigazione internet.
Concludeva per l'annullamento della sanzione amministrativa irrogata per violazione di legge.
Avverso la predetta sentenza l' Controparte_4
proponeva appello esponendo che:
[...]
l' interpretazione dell'art. 7 co 3-quater del d.l. n. 158/2012 effettuata dal primo giudice era erronea.
Invero il primo giudice, operando un'artificiosa distinzione tra le diverse espressioni lessicali impiegate dal legislatore, ossia “apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco” (ex art. 7 d.l. Balduzzi) e “qualunque 6
tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web” (art. 1, co 923 della l. n. 208/2015), aveva concluso nel senso che “si può affermare che ove il legislatore avesse voluto riferire il divieto di messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consentisse la connessione ad internet lo avrebbe detto esplicitamente, come ha fatto nel formulare la disposizione sanzionatoria di cui all'art.1, comma 923 della Legge n.208/2015 relativamente alla offerta di giochi promozionali”.
Invero la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 923, della L.208/2015 espressamente stabiliva che la sanzione ivi contemplata si applica “altresì” all'ipotesi di offerta di giochi promozionali, ma non solo ad esse.
Conseguentemente la previsione sanzionatoria aveva un ambito applicativo più ampio di quello individuato dal Giudice di prime cure e che la surrettizia distinzione terminologica supposta non trovava alcuna base normativa, né fondamento giuridico correlato alla voluntas legis, come chiaramente desumibile da una lettura sistematica delle superiori disposizioni. ( primo motivo ).
La decisione impugnata andava censurata nella parte in cui ometteva di considerare le evidenze probatorie e le copiose prove documentali versate in atti.
Contr Ed, invero, era assolutamente inconferente il richiamo alla circolare n.19453 del 2014 che involgeva non solo i totem (all'epoca molto più diffusi) ma anche altre apparecchiature telematiche
(come i pc) che consentivano di giocare su piattaforme di gioco a distanza.
La superiore circolare non prevedeva – diversamente da quanto osservato dal Tribunale – che le apparecchiature dovevano essere “bloccate sulla homepage di un sito di gioco”, ma individuava come discrimine sussistente tra la condotta lecita e quella illecita, la possibilità di consentire la connessione ai siti di gioco, quindi non l'astratta idoneità di un apparecchio a connettersi, ma la circostanza che tali videoterminali venivano tenuti dall'esercente a disposizione dei clienti per consentire loro di giocare on line.
Contr La successiva circolare n.15762 del 16.02.2016 aveva precisato che durante l'attività di controllo, il rinvenimento di qualunque apparecchiatura messa a disposizione in un esercizio pubblico e destinata a qualunque forma di giochi “anche” promozionali costituiva di per sé violazione del divieto, che legittimava il sequestro delle apparecchiature medesime e l'attivazione del procedimento sanzionatorio. Al fine di integrare la condotta punita dall'art.1, comma 923 della L.208/2015, era quindi sufficiente che fosse consentito agli avventori di poter giocare per via telematica su 7
piattaforme di gioco, a prescindere dal fatto che esse fossero di titolarità di un soggetto cui sia stata
Contr rilasciata o meno da o da altro stato membro dell'UE, regolare concessione o autorizzazione.
Osservava che la destinazione al gioco delle postazioni sequestrate appariva inequivocabilmente dalle risultanze del verbale, che faceva fede fino a querela di falso (ex art. 2700 cc) e che nel verbale era chiaramente descritto che i videoterminali erano predisposti, mediante icona già presente sul desktop, al collegamento alla piattaforma di gioco con vincita in denaro denominata: “Betaland.it”.
Tali circostanze, unitamente ai rilievi puntualmente indicati dai verbalizzanti, non erano state citate,
né vagliate dal Giudice di prime cure che aveva compiuto un percorso argomentativo avulso dalle specificità del caso concreto e che, in tal senso, non offriva alcun percorso logico argomentativo idoneo ad escludere la valenza probatoria del corredo documentale depositato.
Per le suesposte considerazioni andava riformata integralmente l'impugnata sentenza n. 20/2020 del
Tribunale di Termini Imerese perché del tutto ingiusta e, per l'effetto, andava rigettata l'opposizione proposta in primo grado da controparte, dichiarando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello esponendo che l'appellante Controparte_1
non aveva evidenziato quantomeno i passaggi della sentenza gravata che risulterebbero errati, ma si limitava ad asserire apoditticamente che alla stessa doveva essere applicata la sanzione, poiché CP_1
la norma ad essa contestata, il c.d. decreto Balduzzi, doveva trovare applicazione.
Per queste ragioni il ricorso in appello era inammissibile ed in ogni caso le argomentazioni sostenute dalla ricorrente non erano idonee a superare quelle affermate dal primo giudice.
In ogni caso evidenziava una serie di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle fondanti la sentenza di accoglimento del proprio ricorso da valutare nel caso in cui si ritenesse fondato quanto esposto dall' CP_6
Affermava che l'art. 7 comma 3 quater del D.L. 158/12 era inapplicabile ai negozi di gioco dotati di regolare licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per violazione del principio generale di ragionevolezza di cui l'art. 3 della Costituzione.
Invero come si leggeva nella relazione di accompagnamento alla legge di stabilità del 2016 – che ha introdotto le sanzioni per i soggetti chi violino l'art. 7, comma 3 quater del D.L. 158/12 - lo scopo della normativa, era quello di impedire l'insorgenza nelle utenze di “dipendenze” quali la ludopatia e, conseguentemente, era illogico applicare la disposizione in questione a quei luoghi che erano stati già autorizzati specificatamente - come quello in oggetto- alla raccolta del gioco pubblico e quindi 8
era già in possesso del titolo autorizzatorio ex art. 88 TULPS che le consentiva di svolgere un'attività di raccolta di scommesse negli stessi luoghi in cui vi erano dei P.C. messi a disposizione della clientela in modalità libera.
La norma erroneamente contestata, era evidentemente applicabile a tutti gli esercizi (bar,tabacchi,
centro trasmissioni dati e similari), tranne a quelli che erano, come nel caso di specie,già adibiti ed autorizzati alla raccolta del gioco pubblico.
Era evidente che nel caso in cui si optasse per una soluzione differente rispetto a quella dalla stessa prospettata, ritenendo quindi applicabile la norma in questione anche agli esercizi di gioco dotati di licenza ex art. 88 TULPS, il Decreto Balduzzi, risulterebbe incostituzionale in quanto violerebbe i principi di ragionevolezza disciplinati dall'art. 3 della costituzione, e in tal caso sollevava questione di costituzionalità in merito alla norma oggetto del presente procedimento, per le ragioni esposte.
Affermava la sussistenza dalla violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 923 L. 208/15 dell'art 7, comma 3 quater, del D.l. n. 158/12, convertito con modifiche dalla legge n. 189/2012.
Invero la stessa, quale titolare di licenza ex art. 88 , aveva attrezzato una minima parte del Parte_2
suo locale, quale internet point, fornendo ai suoi utenti la possibilità di navigare con dei P.C. Due dei predetti P.C. erano stati oggetto di accertamento e si era ricavato che alcuni utenti avevano fatto accesso presso il sito BETALAND.IT, per tale ragione era stata contestata la violazione dell'art. 7, comma 3 quater, del D.L.n.158/12.
Il collegamento effettuato da un ignoto avventore tramite un ordinario PC ad un sito perfettamente legale quale Bertaland.it, ,senza alcuna intermediazione ed agevolazione da parte del gestore, non integrava la violazione contestata sotto diversi profili.
La stessa non aveva posto in essere alcuna attività di illecita intermediazione, né la circostanza della presenza di terminali per la connessione alla rete internet (personal computer) fruibili dalla clientela,
integrava alcun illecito penale o amministrativo.
L'art. 1 comma 923 della L. n°208/15 aveva introdotto una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione della norma che vietava la installazione negli esercizi pubblici dei totem (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità). La sanzione si applicava al titolare dell'esercizio e al proprietario dell'apparecchio. 9
La norma, in definitiva, aveva integrato l'art.7, comma 3 quater decreto legge 13 settembre 2012
n.158 conv. con legge 8 novembre 2012, n.189, il cui testo era il seguente: Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che,
attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza,
ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità” che non prevedeva, prima dell'introduzione del suddetto art. 1 comma 923, alcun apparato sanzionatorio.
Tali disposizioni dovevano, tuttavia, necessariamente coordinarsi con altre, di contenuto diametralmente opposto e sulle stesse prevalenti.
Dalla disciplina di cui al DL 225 del 29.12.2010 conv. in legge 26.2.2011 n.10, emergeva la liceità
della installazione presso esercizi pubblici di postazioni telematiche per la libera navigazione in rete internet.
Da tale disciplina emergeva che per "internet point" si doveva intendere "gli esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale". Il comma 19 dell'articolo 2 del provvedimento c.d."Milleproroghe" aveva modificato l'articolo 7 del c.d. Decreto Pisanu che dettava la precedente disciplina. I soli che dovevano chiedere l'autorizzazione del questore erano gli esercizi che in via di
«attività principale» gestivano «un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale erano posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche» come un Internet Point.
Era caduto, invece, l'obbligo di autorizzazione per quegli esercizi che offrivano la possibilità al pubblico di collegamento a Internet come servizio aggiuntivo (come nel caso di specie).
Il requisito della “attività principale” aggiunto dal comma 19, infatti, faceva sì che tutti coloro che offrivano il servizio di connessione in via accessoria potevano ritenersi esclusi dalla richiesta di autorizzazione.
Ciò posto, rilevava che la norma di cui al Decreto Balduzzi, richiamata dalla Legge di Stabilità
2016, non prevedeva un divieto tout court di installazione di dette postazioni telematiche, bensì
poneva un divieto inerente all'attività di agevolazione da parte del titolare di pubblico esercizio rispetto all'utilizzo delle stesse per attività finalizzate al gioco.
Nessuna attività di agevolazione e/o intermediazione da parte del titolare poteva ragionevolmente 10
ravvisarsi nel caso di specie.
La stessa non aveva alcun interesse né aveva in alcun modo agevolato la connessione dell'ignoto avventore al sito da gioco.
Non risultava in alcun modo che rispetto al raggiungimento del sito in questione la stessa aveva approfittato di tali postazioni per organizzare o, comunque,agevolare attività di gioco on line pur essendo a ciò autorizzato.
In pratica non era dato cogliere alcuna attività di intermediazione (che costituiva anche il reato di cui all'art.4 L.401/89).
A verbale, infatti, non veniva avanzata alcuna contestazione circa specifiche attività del titolare dell'esercizio, eventualmente finalizzate a canalizzare l'attività dei clienti al raggiungimento, tramite la postazione telematica, al sito da gioco in questione .
Era caduto, invece, l'obbligo di autorizzazione per quegli esercizi che offrivano la possibilità al pubblico di collegamento a Internet come servizio aggiuntivo (come nel caso di specie).
Il requisito della “attività principale” aggiunto dal comma 19, infatti, faceva sì che tutti coloro che offrivano il servizio di connessione in via accessoria potevano ritenersi esclusi dalla richiesta di autorizzazione.
La norma di cui al Decreto Balduzzi, richiamata dalla Legge di Stabilità 2016, a ben vedere, non prevedeva un divieto tout court di installazione di dette postazioni telematiche, bensì poneva un divieto inerente all'attività di agevolazione da parte del titolare di pubblico esercizio rispetto all'utilizzo delle stesse per attività finalizzate al gioco.
La stessa non aveva alcun interesse né aveva in alcun modo agevolato la connessione dell'ignoto avventore al sito da gioco.
Non risultava in alcun modo che rispetto al raggiungimento del sito in questione aveva approfittato di tali postazioni per organizzare o, comunque, agevolare attività di gioco on line pur essendo a ciò
autorizzato.
Non era dato quindi cogliere alcuna attività di intermediazione (che costituiva anche il reato di cui all'art.4 L.401/89).
Non veniva avanzata alcuna contestazione circa specifiche attività del titolare dell'esercizio,
eventualmente finalizzate a canalizzare l'attività dei clienti al raggiungimento, tramite la postazione telematica, al sito da gioco in questione . 11
La circostanza, quindi, che la postazione internet fosse in astratto utilizzabile per finalità connesse al gioco, era del tutto inidonea ad esporre il titolare dell'esercizio a responsabilità alcuna.
Rilevava, con esclusivo riferimento all'attività di P.V.R. del concessionario BETALAND, che era legata con quest'ultima da accordo contrattuale, contratto che prevedeva la possibilità di svolgere attività di promozione, pubblicizzazione, e diffusione dei giochi pubblici a distanza (ecc…)
In buona sostanza la stessa aveva svolto un'attività in modo assolutamente lecito (nessuno aveva adombrato, nemmeno in via ipotetica, svolgesse un'attività di intermediazione tra lo scommettitore ed il concessionario), in virtù di un contratto che rispondeva ai principi normativi espressi proprio dall' primo motivo ) CP_6
La contestazione de qua era infondata anche alla stregua dei criteri interpretativi all'uopo emanati dall' Pt_1
La presenza nel locale di computer a navigazione libera a disposizione dei clienti rispondeva a tutte
Contr le direttive emanate in merito da ed era conforme alle norme regolamentari ed alle disposizioni legislative applicabili in materia.
L'apparecchio, un pc a libera navigazione, non presentava caratteristiche tali da poterne determinare l'appartenenza al novero dei cd. OT, secondo la precisa descrizione tecnico-funzionale desumibile
Contr dalla Circolare n.0019453 del 6/3/2014.
Con la suddetta Circolare, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia il 2 aprile 2014,
l'Amministrazione aveva, infatti, chiarito che per “OT e apparecchiature che consentivano attività di gioco attraverso connessioni telematiche” il cui utilizzo all'interno degli esercizi commerciali era espressamente vietato, dovevano intendersi quegli “apparecchi terminali, collegati ad “internet” o funzionanti tramite “intranet” grazie a collegamenti che consentivano una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per l'effettuazione di giochi on- line, attraverso la connessione a siti illegali……costituiti da “una struttura dotata di schermo “touch- screen”, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentiva la lettura elettronica del documento di identità, l'inserimento della “smart card” che abilitava al gioco sull'apparecchiatura e l'introduzione di banconote per ricaricare la “smart card” utilizzata”.
La richiamata Circolare precisava, altresì, che l'uso di apparecchiature con le caratteristiche sopra descritte all'interno di locali commerciali era ritenuto illegale, a differenza dell'uso e della messa a disposizione dei clienti “di personal computer, tablet p.c., iPad ecc.,” che consentivano “la libera navigazione sul web” e, cioè, non erano “bloccati” sulla homepage di un sito di gioco. 12
Il pc messo a disposizione - come individuato dagli stessi verbalizzanti - ricadeva senza alcun dubbio
Contr al di fuori della definizione di OT e/o apparecchiatura vietata, come esplicitato e chiarito da con la richiamata Circolare. definitiva e per riepilogare sulla base della normativa complessivamente esaminata: l'installazione dei personal computer per la navigazione in rete internet era di per sè lecita,
a meno che tali postazioni venissero utilizzate precipuamente per attività di gioco non autorizzato.
Non avendo gli esercenti alcun potere o dovere di controllo sulla attività dei clienti, per obblighi di rispetto della privacy, gli esercenti potevano essere sanzionati soltanto laddove fosse riscontrata e provata una attività finalizzata a raccogliere abusivamente gioco on line da parte di essi stessi, ma non anche quando tali attività ludiche erano svolte individualmente dai clienti in modo strettamente personale, diretto ed autonomo.
Con riferimento all'art. 1 Comma 923, oggetto di contestazione, il Controparte_3
Ragioneria Generale, testualmente puntualizzava: “Con la disposizione viene introdotta la
[...]
previsione di una sanzione amministrativa e ulteriori norme di contrasto al gioco illegale riferite in particolare agli apparecchi c.d. TOTEM che consentivano il collegamento su piattaforme web e a siti on line”.
Non avendo gli esercenti alcun potere o dovere di controllo sulla attività dei clienti, per obblighi di rispetto della privacy, i detti esercenti potevano essere sanzionati soltanto laddove veniva riscontrata e provata una attività finalizzata a raccogliere abusivamente gioco on line da parte di essi stessi, ma non anche quando tali attività ludiche erano svolte individualmente dai clienti in modo strettamente personale, diretto ed autonomo.
Sussisteva un profilo di incompatibilità comunitaria del c.d. Decreto Balduzzi e relativa legge di conversione, se interpretato secondo l'intendimento di (divieto assoluto di postazioni CP_6
telematiche), poichè in contrasto con le Direttive sopra menzionate, con riferimento al disposto della
Sentenza della Corte CE 15.9.2016.
Proponeva, in subordine, di sollevare questione di compatibilità comunitaria ai sensi dell'art.267
Trattato UE.( secondo motivo )
Andava applicata la legge piu' favorevole secondo i dettami stabiliti dalla sentenza della Corte
Costituzionale num. 63 del 2019, qualora nessuno dei precedenti motivi di ricorso dovesse essere condiviso. 13
Invero, a seguito all'introduzione del D.L. n.. 4 del 2019, la fattispecie contestata, rientrava tra quelle punite ai sensi dell'articolo 110 comma 9 Lett f-ter); tale norma - che è quella che viene contestata dall' per fatti identici a quelli commessi dalla – stabiliva che: CP_6 CP_1
chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.
Era indiscutibile che le sanzioni previste sia nel c.d. Decreto Balduzzi che nel testo del D.L. n. 4 del
2019 ed introdotto nel T.U.L.P.S erano di natura esclusivamente afflittiva/punitiva. In tal senso, ed al fine di escludere qualsiasi natura risarcitoria delle sanzioni in questione, precisava che l' CP_6
non aveva subito alcun danno economico dalla condotta dalla stessa posta in essere. Invero l'utente che aveva utilizzato il p.c. incriminato lo aveva adoperato in siti perfettamente legali ed assoggettati al regime fiscale gestito dall' CP_6
Tanto premesso era da ritenere che la normativa - entrata in vigore in epoca successiva alla realizzazione del fatto - in astratto risultava di gran lunga più favorevole dal momento che consentiva una condanna ad una sanzione pari a 5.000 euro (che corrispondeva al minimo della pena prevista dalla legge).
La Corte Costituzionale, con sentenza num. 63 del 2019, chiamata a valutare una situazione di fatto identica rispetto a quella sottoposta a CO Corte di Appello (anche in quel caso si trattava di applicare una normativa intervenuta successivamente alla realizzazione dei fatti che prevedeva una sanzione più lieve rispetto a quella originariamente applicata), aveva aderito ai principi in precedenza enucleati dai Giudici di Strasburgo, dichiarando illegittima quella norma sottoposta al suo vaglio,
nella parte in cui prevedeva espressamente il divieto di retroattività della sanzione amministrativa. I giudici avevano quindi affermato il principio per cui anche nell'ambito delle sanzioni amministrative di natura punitiva deve essere applicato il principio penalistico del favor rei.
Considerato che la condotta dalla stessa posta in essere era stata priva di alcun effetto lesivo e considerata che la stessa era stata consumata per mezzo di un semplice P.C. che consentiva la navigazione libera, adoperato da un avventore in ordine al quale la stessa non aveva nessun potere di controllo, non potevano esserci dubbi che una simile condotta doveva essere punita nel minor modo possibile, quindi con la sanzione di 5.000 euro. 14
Che la normativa del 2019 risultava in concreto più favorevole rispetto a quella originariamente contestata lo si ricavava anche da un'altra circostanza di natura sostanziale.
Per tutte queste ragioni i fatti contestati andavano riqualificati ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. f quater e per l'effetto andava condannata alla pena di 5000 euro.
All'odierna udienza del 2 aprile 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata è infondata.
Invero l'atto di appello in questione appare soddisfare i requisiti di forma indicati nella novella di riforma di cui all'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134.
Infatti, i requisiti previsti dall'art. l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ.,in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto dall'art. 342 c.p.c. novellato, non possono intendersi in modo rigoroso e schematico ma, piuttosto, vanno valutati con riferimento al loro effettivo contenuto ( Cass. n. 2143 del 5/2/2015 ).
Nella specie l' appellante: ha chiaramente manifestato la volontà di impugnare le parti della sentenza con la quale è stata affermata dal primo giudice che “si può affermare che ove il legislatore avesse voluto riferire il divieto di messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consentisse la connessione ad internet lo avrebbe detto esplicitamente ”( profilo volitivo ); ha affermato che l' interpretazione effettuata dal primo giudice dell'art. 7 co 3-quater del d.l. n.
158/2012 è erronea in quanto ha operato un'artificiosa distinzione tra le diverse espressioni lessicali impiegate dal legislatore, ossia “apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco” (ex art. 7 d.l. Balduzzi) e “qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web” exart. 1, co 923 della l. n. 208/2015 (profilo argomentativo ); ha chiesto sostanzialmente la modifica della ricostruzione del fatto contenuta nell'impugnata sentenza esponendo che il fatto va ricostruito in base alle copiose prove documentali versate in atti e che la violazione di legge consiste nell'inosservanza dei principi in materia di valutazione delle prove ( profilo censoria); 15
ha infine sostanzialmente esposto che se il giudice non avesse violato le norme suddette la causa si sarebbe conclusa con il rigetto dell'opposizione all'ingiunzione proposta dalla ( profilo di CP_1
causalità ).
Stante la connessione l'appello proposto dall' va trattato congiuntamente ai Parte_1
motivi di ricorso riproposti dalla . CP_1
Contr Dal verbale di accertamento in atti, si rileva che il personale della ha contestato alla di CP_1
avere consentito l'uso, all'interno del proprio esercizio di 2 videoterminali (PC) che attraverso una connessione telematica consentivano all'utente di effettuare giochi d'azzardo a distanza in modalità on-line” (cfr. all. PVC del 12/5/2018).
In particolare sono stata rinvenuto un computer Acer e un computer Visa con accessi ripetuti in piattaforme di gioco on line .
Dalla cronologia si rilevano gli accessi al sito wwwBetaland.it per giochi di casinò, con passwuord e username .
Tanto premesso si osserva che, ai fini della configurabilità della violazione in esame, non rileva la circostanza che i terminali che venivano utilizzata non fossero dotati di un dispositivo per l'inserimento di denaro .
Le apparecchiature, installate all'interno dell'esercizio della , erano state infatti trovate con CP_1
accessi ripetuti al sito www.Betaland.it per giochi di casinò, con passwuord e username, e in grado di consentire, in modalità on-line, l'effettuazione di uno dei seguenti giochi e, cioè, gioco slot- machine, poker, roulette, bingo, black jack, etc
E' inoltre irrilevante che le apparecchiature non contenessero, al loro interno, il software di gioco in quanto lo stesso risiedeva all'esterno dell'apparecchio, nel server della www.Betaland.it
Pertanto, l'odierna appellata, al fine di evitare tale collegamento, avrebbe dovuto predisporre le necessarie inibizioni sui siti di gioco, oscurandoli, mediante la predisposizione di una procedura di blocco da installare sul p.c. in oggetto attraverso un software, scaricabile dal sito della
[...]
www.adm.gov.it. Tale procedura di blocco, relativa ai “siti soggetti ad Parte_1
inibizione”, doveva essere predisposta con riferimento al PC messo a disposizione degli utenti in pubblici esercizi, tramite l'installazione sullo stesso della stringa, scaricabile dal sito della
[...]
contenente il file di controllo Parte_1
“b2bedb6a0d307300914be7f82141bece02c0444e05dd6c5b8791ca36c1a380f4”, secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale 2 gennaio 2007 di “inibizione dei siti di gioco non CP_6 16
autorizzati”, che ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge Finanziaria
2006, con lo scopo di contrastare le truffe on-line connesse al gioco d'azzardo.
E' evidente che la disposizione dell'art. 7, comma 3 quater del DL 158/2012 che vieta la “messa a disposizione di apparecchiature che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco “ ricomprende anche la condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio il quale non ha impedito al cliente di connettersi ad una piattaforma di gioco attraverso il personal computer messo a disposizione per la libera navigazione internet.
Infatti, essendo prevedibile che il cliente possa utilizzare il computer messo a disposizione per attività di gioco è quantomeno colposa l'attività del gestore che non adotta i necessari accorgimenti per evitare l'uso vietato del computer, rimanendo quindi irrilevante la circostanza che detto uso – per scopi diversi dal gioco d'azzardo – sia lecito.
Ne conseguiva che l'appellata avrebbe dovuto esclusivamente mettere il computer a disposizione dei clienti solo per la libera navigazione sul web, inibendo tutte le altre attività diverse da quest'ultima.
D'altronde la formulazione dell'art. 7, comma 3-quaterche vieta la “messa a disposizione …di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme messe a disposizione dai concessionari online” ha un ampio contenuto e non si riferisce, quindi, soltanto a quelle apparecchiature esclusivamente destinate al gioco on-line, ma si estende appunto a tutte le apparecchiature – compresi i semplici P.C. – che possono essere utilizzati per giochi d'azzardo on-line.
Neppure assume alcun rilievo la differente formulazione dei divieti posti dall'art. 7, comma 3 quater del DL 158/2012 – dove si parla di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco- mentre nella disposizione introdotta dall'art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015, relativa al divieto di offerta di giochi promozionali, venga utilizzata la espressione “qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web “ , non rilevandosi alcuna differenza sostanziale tra le due espressioni normative entrambe dirette ad impedire l'utilizzazione non consentita di collegamenti on line.
In definitiva limitare il divieto alle sole “apparecchiature collegate in modo permanente con una piattaforma di gioco online dei concessionari appare del tutto in contrasto sia con la lettera che con la ratio della disposizione legislativa di cui all'art. 7, comma 3 quater del DL 158/12, diretta ad impedire che il fenomeno delle ludopatia possa essere incrementata in esercizi pubblici. 17
Quindi la condotta vietata può pure ricomprendere anche i semplici Personal Computer a navigazione libera - e non può limitarsi soltanto ai c.d. OT , e cioè a quelle apparecchiature destinate esclusivamente al gioco d'azzerdo- sebbene la loro detenzione ed uso sia lecita.
In definitiva, nella specie, i Personal computer sequestrati rientravano senz'altro tra le
“apparecchiature che consentono ai clienti, attraverso la connessione telematica di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line” di cui all'art. 7, comma 3-quater,
del D.L. 158/2012.
Né appaiono condivisibili gli ulteriori rilievi mossi dall'appellata che afferma che il divieto generalizzato di utilizzo di apparecchiature installate presso esercizi pubblici che consentano l'accesso alle piattaforme di gioco, non può essere considerato una misura “appropriata” per preservare gli utenti da eventuali ludopatie, posto che l'utente per usufruire dei servizi di gioco può autonomamente limitare l'acquisto dei giochi e, in ogni caso, accedere alla piattaforma mediante apparecchiature installate in luoghi privati,
Invero il legislatore ha compito un valutazione di merito che non appare irragionevole, ritenendo che il gioco d'azzardo effettuato in locali pubblici possa incrementare maggiormente il fenomeno della ludopatia rispetto al gioco d'azzardo esercitato mediante apparecchiature installate in luoghi privati, stante l'indubbia possibilità di fenomeni emulativi in luoghi frequentati da una molteplicità di avventori.
Né appare condivisibile l'affermazione della che afferma che l'art. 7 comma 3 quater del D.L. CP_1
158/12 era inapplicabile ai negozi di gioco dotati di regolare licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per violazione del principio generale di ragionevolezza di cui l'art. 3 della Costituzione.
Invero la circostanza che la fosse dotata della licenza ex art. 88 del TULPS è del tutto CP_1
irrilevante essendo la stessa dotata di autorizzazione di scommesse sportive che l'autorizzava esclusivamente a promuovere o diffondere con la pubblicità i giochi del concessionario, ma non la autorizzava a fare effettuare ai clienti con il computer dei giochi d'azzardo, trattandosi di attività espressamente proibita dalla normativa vigente.
In proposito si rileva quindi l'inammissibilità dell'eccezione di incostituzionalità sollevata per la pretesa violazione del principio di ragionevolezza, non rilevandosi la pretesa irrazionalità dell'identico trattamento riservato ai titolari di licenza ex art. 88 TULPS con i soggetti privi di tale licenza, in relazione al divieto di utilizzazione dei computer in locali pubblici, 18
Neppure si rileva alcuna violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali formanti oggetto della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3 bis della Direttiva 2002/21/CE, introdotto dalla Direttiva 2009/140/CE del parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009, nell'imporre al gestore l'uso dei necessari accorgimenti diretti ad evitare l'uso dei computer per giochi d'azzardo essendo inibito all'utente l'utilizzazione di apparecchiature per giochi d'azzardo in esercizi pubblici.
In proposito si osserva che il richiamo effettuata dalla alla sentenza della Corte di Giustizia CP_1
Europea C-484/14 è inconferente.
Con la predetta sentenza la Corte ha affermato che il gestore di un negozio che offre gratuitamente al pubblico una rete wi-fi non è responsabile delle violazioni dei diritti d'autore commesse da un utente.
Tuttavia, a tale gestore può essere imposto di proteggere la propria rete mediante una password allo scopo di porre termine a queste violazioni o di prevenirle.
Invero trattasi di fattispecie ben diversa da quella in esame e non assimilabile ad essa analogicamente,
a parte il fatto che la Corte ha pure ritenuto che a tale gestore può essere imposto di proteggere la propria rete mediante una password allo scopo di porre termine a queste violazioni o di prevenirle,Pertanto, anche a volere assimilare detta pronuncia alla fattispecie in esame da essa si desume l'esistenza di un obbligo del gestore di adottare particolari accorgimenti affinchè il computer non venga utilizzato per l'esercizio di giochi d'azzardo.
Né si rileva la necessità , ai sensi dell'art. 267 del TFUE, di richiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea una pronuncia pregiudiziale per sapere: “quale sia la corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3 bis della Direttiva 2002/21/CE, introdotto dalla Direttiva 2009/140/CE del parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009, e se essa osti all'applicazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/12”.
Invero non si vede in che modo i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario, cui fa rifermento la predetta direttiva, possano essere lesi dalla disposizione in esame diretta ad impedire l'utilizzazione di apparecchiature in esercizi pubblici per giochi d'azzardo on-line i quali anzi formano oggetto di una risoluzione di tutela del Parlamento europeo del 10 settembre 2013. 19
Sul piano della normativa eurounitaria e sua applicazione, la Corte di giustizia C-390/12 del 2014 ha chiarito che l'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' da interpretare nel senso che esso osta a una normativa nazionale del tipo di quella oggetto di applicazione, solo se essa non persegue effettivamente l'obiettivo della tutela dei giocatori d'azzardo o della lotta alla criminalita'.
Ancora, la finalita' di tutela della salute pubblica, con particolare riguardo ai minori, e la necessita' di provvedere con urgenza in tale materia esclude inoltre, in base all'art. 6, comma 7, direttiva
2015/1535/UE, l'obbligo della previa comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni oggetto di applicazione.
Inoltre, questa interpretazione dell'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , confermata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 giugno 2017, resa nella causa C-685/15, deve essere intesa anche nel senso che la libera prestazione dei servizi non osta ad un sistema processuale nazionale, in cui, nell'ambito dei procedimenti amministrativi "a carattere penale", il giudice chiamato a pronunciarsi sulla conformita' al diritto dell'Unione di una normativa restrittiva dell'esercizio di una liberta' fondamentale prevista dai trattati, come la limitazione della liberta' di prestazione di servizi in favore della tutela della salute, e' tenuto a istruire d'ufficio gli elementi di prova della controversia di cui e' investito nel contesto della verifica dell'esistenza degli illeciti amministrativi, purche' con tale attivita' non si determini una sua sostituzione alle autorita' competenti dello Stato membro interessato, sulle quali incombe l'onere di fornire gli elementi di prova necessari per consentire al giudice interno la giustificazione della restrizione. A tale riguardo, infatti, un certo numero di motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode e dell'incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonche' di prevenzione di turbative all'ordine sociale in generale sono stati ammessi dalla giurisprudenza a giustificazione di una normativa restrittiva di una liberta' fondamentale prevista dai
Trattati dell'Unione, come la libera prestazione di servizi, messa in discussione nel caso di specie (v., in tal senso, sentenze 24 marzo 1994, causa C-275/92, S., Racc. pag. I-1039, punti 57-60; 21 settembre
1999, causa C-124/97, L. e a., Racc. pag. I-6067, punti 32 e 33; . . . , citata, punti 30 e 31, nonche' . .
. e a., citata, punto 67).
Infine si ritiene di non condividere l'ordinanza della Cassazione n.171 del 24/07/2024, di remissione della norma per cui è causa alla Corte Costituzionale.
E' da escludere, infatti, che la norma in oggetto possa ritenersi viziata da incostituzionalità in considerazione del fatto che - secondo la vigente interpretazione giurisprudenziale- risulta applicabile 20
sia al caso in cui siano stati messi a disposizione strumenti quali, ad esempio, i c.d. totem, nei quali non vi e' facolta' di scelta dell'utente in ordine al sito al quale collegarsi, essendo tali strumenti caratterizzati da una preimpostazione di schermata che indirizza direttamente l'utente al sito di gioco concessionario (che peraltro nella prassi fornisce all'esercente anche lo strumento fisico), sia al caso in cui siano stati messi a disposizione strumenti a navigazione libera, nei quali e' l'utente che sceglie l'indirizzo internet al quale collegarsi, potendo quindi collegarsi anche, ma non solo, ai siti di gioco on-line con le proprie credenziali e con un proprio conto di gioco.
E' stato ritenuto che la norma determina l'insorgere di un obbligo di vigilanza, con conseguente rilevanza di condotte omissive, in capo all'esercente, non essendo descritta in alcun modo la condotta omissiva rilevante, lasciando spazio ad un margine di discrezionalita' dell'amministrazione del tutto contrastante con i principi costituzionali in materia di potere sanzionatorio della pubblica amministrazione.
In conclusione, è stato affermato che la norma appare incostituzionale sia in termini di determinatezza sia in termini di ragionevolezza, dovendo, la tutela del diritto alla salute che la sottende subire un ragionevole bilanciamento con il diritto di liberta' di impresa nonche' con il diritto alla privacy degli utenti. Infine, la norma appare incostituzionale anche in termini di colpevolezza, punendo il solo oggettivo comportamento consistente nella messa a disposizione del mezzo stesso.
Le suesposte considerazioni non appaiono condivisibili, Invero l'esistenza di un obbligo di vigilanza da parte del proprietario o gestore di una apparecchiatura internet posta a disposizione del pubblico deriva dal contenuto dalla stessa attività svolta che esige che essa sia svolta in conformità a legge. In altri termini il diritto alla libertà di impresa non può spingersi fino al punto di giustificare determinate omissioni ( nella specie vigilanza sulle apparecchiature ) dalle quali possa sorgere un pericolo per la salute degli utenti e neppure può invocarsi in proposto il rispetto della privacy dell'utente che, indubbiamente, deve trovare una limitazione al fine di evitare che l'apparecchiatura possa essere utilizzata per giochi d'azzardo.
In proposito va rilevato che la circostanza che uno degli strumenti attraverso cui l'esercente potrebbe evitare di incorrere nella sanzione de qua e' costituito dalla impostazione di filtri di accesso a determinati siti internet all'interno delle apparecchiature messe a disposizione degli utenti non sia prevista da alcuna disposizione normativa è del tutto irrilevante, in considerazione del fatto che egli ha indubbiamente l'obbligo di impedire l'illegittimo uso del computer, con conseguente dovere di attivarsi in proposito. 21
Ne' rileva l'eventuale sussistenza di autorizzazioni di cui potrebbe essere dotato l'esercente all'esercizio di giochi a distanza, punendo, la norma, la mera messa a disposizione del mezzo anche da parte di esercenti concessionari o dotati di autorizzazione.
Nè può dubitarsi della legittimità costituzionale della norma in oggetto in considerazione del fatto che essa prevede la sanzione fissa di euro 20.000,00.
E' noto che la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittima la previsione di sanzioni amministrative rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell'interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa (sentenza n. 88 del 2019), o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all'illecito commesso (sentenza n. 112 del 2019; sentenza n. 185 del 2021; sentenza n. 40 del 2023 ).
Tuttavia con riferimento alla norma in oggetto la previsione di una sanzione fissa nell'importo di euro
20.000,00 non appare irragionevole, in considerazione sia del fatto che le condotte omissione poste in essere in violazione di detta norma hanno tutte lo stesso contenuto lesivo e sia in considerazione del fatto che l'ammontare di tale sanzione non appare affatto esorbitante se rapportata al danno sociale
( potenzialmente alla salute ) che essa può apportare.
In definitiva la scelta nella determinazione dell'ammontare della sanzione per la violazione in oggetto appare di natura politica-legislativa, compito attribuito esclusivamente al legislatore.
Infine si osserva che la richiesta formulata in subordine dall'appellante di applicare alla fattispecie contestata, a seguito dell'introduzione del D.L. n.. 4 del 2019, la disposizione di cui all'articolo 110
comma 9 Lett f-ter) la minore sanzione di euro 5.000,00 non può essere condivisa.
Invero è pacifico che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, in considerazione della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie ( Cass. n. 31459 del 07/12/2024 ).
Il richiamo effettuato dall'appellante alla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019 è inconferente.
Con detta disposizione la Corte Costituzionale ha così disposto:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto 22
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs.
n. 72 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Esula quindi dalla sentenza in oggetto - che fa riferimento a una specifica disposizione di diritto transitorio– la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 L. n. 689/1981 nella parte in cui non prevede che, in caso di successone di leggi nel tempo, vada applicata la disposizione più favorevole.
Da quanto suesposto è da ritenere fondato il gravame proposto dall' con Parte_1
conseguente rigetto del ricorso proposto dalla avverso l'avviso di accertamento di cui Parte_3
in epigrafe.
Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali in materia , sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado del giudizio.
Nulla si dispone in ordine alle spese del primo grado del giudizio essendo stata difesa l'Amministrazione in tale grado da un funzionario
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 24 gennaio 2020 dal Tribunale di Termini Imerese, appellata dall' nei confronti Controparte_4
di , rigetta l'opposizione proposta da quest'ultima avverso l'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
impugnata ; compensa tra le parti le spese del giudizio di appello;
nulla in ordine alle spese del primo grado del giudizio 23
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE