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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/07/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 83/2025
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 13/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to MARONE GUIDO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BONAVITACOLA FABIO resistente
Conclusioni parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/2/2025 il ricorrente ha convenuto davanti al Tribunale di Tempio Pausania. Giudice del lavoro, il
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad €
500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co.
121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art.
63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi:
a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre CP_2
2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la CP_2
definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il
DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
Pag. 2 di 14 e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
A fondamento della domanda ha allegato di essere un docente inserito nel sistema educativo statale, e di avere maturato anzianità di servizio pre- ruolo in quanto reiteratamente destinatario di incarichi a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica in scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto e, successivamente, delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Ha affermato di avere svolto precedentemente i seguenti incarichi aventi durata annuale anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n.
124: - a.s. 2020/2021, incarico di supplenza presso l'Istituto Statale
“Amsicora” di Olbia (SS), per classe concorsuale A045 (doc. 13); - a.s.
2021/2022, incarico di supplenza presso l'Istituto Statale “Don Gavino
Pes” di Tempio Pausania (SS), per classe concorsuale A046 (doc. 14); - a.s.
2022/2023, incarico di supplenza presso l'Istituto Statale “Don Gavino
Pes” di Tempio Pausania (SS), per classe concorsuale A046 (doc. 15); - a.s.
2023/2024, incarico di supplenza presso l'Istituto Statale “Don Gavino
Pes” di Tempio Pausania (SS), per l'insegnamento della religione cattolica
(doc.16); - a.s. 2024/2025, incarico di supplenza presso l'Istituto Statale
“Amsicora” di Olbia (SS), per classe concorsuale A045 (doc.17).
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti
Pag. 3 di 14 normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Si è costituito in giudizio il ed ha Controparte_1
chiesto:” In via principale -Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione in relazione all'anno scolastico 2020/2021, poiché lo stesso ha effettuato servizi temporanei fino al termine delle attività didattiche, con orario settimanale di DUE ORE e, pertanto, in misura inferiore a quanto stabilito dall'art. 39, co. 4 CCNL Scuola del 29.11.2007 e dall'art.
4.1 dell'O.M. n.
55 del 13.02.1998, atteso che la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro, per i motivi di cui al punto 1 in narrativa, e per l'effetto, detrarre la somma di € 500,00 per i suddetti anni scolastici non riconoscibili, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda.In via subordinata - Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto alla corresponsione degli interessi legali sulle somme eventualmente riconosciute in sentenza in relazione al beneficio richiesto in ricorso, per i motivi di cui al punto 2 in narrativa e, per l'effetto rigettare, la relativa domanda. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite.
Ha contestato il contenuto del ricorso ed ha eccepito la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione all'anno scolastico 2020/2021, sulla base dei parametri stabiliti dalla
Sentenza della Corte di cassazione n. 29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola del 29.11.2007 e dell'art.
4.1 dell'O.M. n.
55 del 13.02.1998 , in quanto il ricorrente, nel suddetto anno scolastico,
Pag. 4 di 14 aveva effettuato il servizio temporaneo dal 09/11/2020 al 30/06/2021 fino al termine delle attività didattiche, con orario settimanale di DUE ORE e, pertanto, in misura inferiore a quanto stabilito dall'art. 39, co. 4 CCNL
Scuola del 29.11.2007 e dall'art.
4.1 dell'O.M. n. 55 del 13.02.1998, atteso che la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Ha affermato che per l' Anno Scolastico 2022/2023, il ricorrente, aveva svolto servizio dal 05/10/2022 al 30/06/2023 con contratti di supplenze brevi e saltuarie per complessive 9 ore rientranti nel 50% del complessivo orario di lavoro;
per l'Anno Scolastico 2023/2024, contratti di supplenze brevi e saltuarie per complessive 9 ore rientranti nel 50% del complessivo orario di lavoro e precisamente dal 13/11/2023 al 30/06/2024; per l'Anno
Scolastico 2024/2025, contratti di supplenze brevi e saltuarie per complessive 14 ore rientranti nel 50% del complessivo orario di lavoro dal
07/09/2024 al 30/06/2025 e dal 21/10/2024 al 30/06/2025.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito del deposito di note, ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 1, co. 121, della L. n. 107 del 2015 prevede che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la (...) elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (...) dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
Pag. 5 di 14 pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del (...) nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla (...) non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicchè, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti
Pag. 6 di 14 nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, passando al merito della vicenda, devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) in ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
Pag. 7 di 14 al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4
c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Pag. 8 di 14 Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse
Pag. 9 di 14 correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art.
4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per
l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, il ricorrente ha comprovato documentalmente di aver svolto incarichi annuali conformemente ai summenzionati parametri indicati dalla
Pag. 10 di 14 Suprema Corte (inizio prima del 31.12 sino al 30.6).
Al contrario in ordine alla questione relativa alle supplenze (fino al termine delle attività didattiche) con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (questione non affrontata nell'ambito della sentenza n.
29961/2023, che non si è occupata della questione dei c.d. spezzoni orari:
"così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle
"ore" svolte, fattispecie verificatasi nel caso in esame con riferimento all'annualità 2020/2021, si osserva che ai sensi del D.P.C.M. 28 novembre
2016 recante la "Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" prevede che "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari", nonché degli artt. 39, co.4 del CCNL
Comparto Scuola e 4, comma 1, dell'O.M. n. 55 del 1998 secondo cui la durata minima della prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno, la Carta Elettronica deve essere riconosciuta solo in caso di supplenze annuali o fino al termine delle attività di didattiche (30.6 ovvero 31.8) con orario pari al 50% di quello a tempo pieno".
In particolare, l'art. 28, comma 5, del CCNL del 29 novembre 2007 stabilisce che "Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a
Pag. 11 di 14 livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in
18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni …(omissis).".
Pertanto, si ritiene non pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo la concreta situazione del ricorrente con riferimento all'annualità
2020/2021, in cui il ricorrente ha svolto un orario di lavoro inferiore al 50%
(9 ore settimanali), dell'orario a tempo pieno, e precisamente ha svolto 2 ore settimanali (vedi stato matricolare), con conseguente rigetto della relativa domanda per il suddetto anno scolastico.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato con decorrenza 7/9/2024 e cessazione 30/6/2025, ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in forma specifica, e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co.
121 L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n.
Pag. 12 di 14 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite alla luce della parziale soccombenza devono essere compensate nella misura di ½, e liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta ( studio, introduttiva e decisionale) e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n.
55/14 e s.m.i.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
- condanna il convenuto ad erogare al ricorrente la prestazione CP_1
oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione per i predetti anni scolastici;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna il convenuto alla CP_1
rifusione del restante ½ liquidato in complessivi € 515,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, .C.U. euro 49,00 con distrazione in favore dell'avv. Guido Marone antistatario.
Pag. 13 di 14 07/07/2025
Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 83/2025
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 13/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to MARONE GUIDO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BONAVITACOLA FABIO resistente
Conclusioni parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/2/2025 il ricorrente ha convenuto davanti al Tribunale di Tempio Pausania. Giudice del lavoro, il
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad €
500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co.
121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art.
63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi:
a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre CP_2
2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la CP_2
definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il
DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
Pag. 2 di 14 e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
A fondamento della domanda ha allegato di essere un docente inserito nel sistema educativo statale, e di avere maturato anzianità di servizio pre- ruolo in quanto reiteratamente destinatario di incarichi a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica in scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto e, successivamente, delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Ha affermato di avere svolto precedentemente i seguenti incarichi aventi durata annuale anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n.
124: - a.s. 2020/2021, incarico di supplenza presso l'Istituto Statale
“Amsicora” di Olbia (SS), per classe concorsuale A045 (doc. 13); - a.s.
2021/2022, incarico di supplenza presso l'Istituto Statale “Don Gavino
Pes” di Tempio Pausania (SS), per classe concorsuale A046 (doc. 14); - a.s.
2022/2023, incarico di supplenza presso l'Istituto Statale “Don Gavino
Pes” di Tempio Pausania (SS), per classe concorsuale A046 (doc. 15); - a.s.
2023/2024, incarico di supplenza presso l'Istituto Statale “Don Gavino
Pes” di Tempio Pausania (SS), per l'insegnamento della religione cattolica
(doc.16); - a.s. 2024/2025, incarico di supplenza presso l'Istituto Statale
“Amsicora” di Olbia (SS), per classe concorsuale A045 (doc.17).
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti
Pag. 3 di 14 normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Si è costituito in giudizio il ed ha Controparte_1
chiesto:” In via principale -Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione in relazione all'anno scolastico 2020/2021, poiché lo stesso ha effettuato servizi temporanei fino al termine delle attività didattiche, con orario settimanale di DUE ORE e, pertanto, in misura inferiore a quanto stabilito dall'art. 39, co. 4 CCNL Scuola del 29.11.2007 e dall'art.
4.1 dell'O.M. n.
55 del 13.02.1998, atteso che la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro, per i motivi di cui al punto 1 in narrativa, e per l'effetto, detrarre la somma di € 500,00 per i suddetti anni scolastici non riconoscibili, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda.In via subordinata - Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto alla corresponsione degli interessi legali sulle somme eventualmente riconosciute in sentenza in relazione al beneficio richiesto in ricorso, per i motivi di cui al punto 2 in narrativa e, per l'effetto rigettare, la relativa domanda. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite.
Ha contestato il contenuto del ricorso ed ha eccepito la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione all'anno scolastico 2020/2021, sulla base dei parametri stabiliti dalla
Sentenza della Corte di cassazione n. 29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola del 29.11.2007 e dell'art.
4.1 dell'O.M. n.
55 del 13.02.1998 , in quanto il ricorrente, nel suddetto anno scolastico,
Pag. 4 di 14 aveva effettuato il servizio temporaneo dal 09/11/2020 al 30/06/2021 fino al termine delle attività didattiche, con orario settimanale di DUE ORE e, pertanto, in misura inferiore a quanto stabilito dall'art. 39, co. 4 CCNL
Scuola del 29.11.2007 e dall'art.
4.1 dell'O.M. n. 55 del 13.02.1998, atteso che la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Ha affermato che per l' Anno Scolastico 2022/2023, il ricorrente, aveva svolto servizio dal 05/10/2022 al 30/06/2023 con contratti di supplenze brevi e saltuarie per complessive 9 ore rientranti nel 50% del complessivo orario di lavoro;
per l'Anno Scolastico 2023/2024, contratti di supplenze brevi e saltuarie per complessive 9 ore rientranti nel 50% del complessivo orario di lavoro e precisamente dal 13/11/2023 al 30/06/2024; per l'Anno
Scolastico 2024/2025, contratti di supplenze brevi e saltuarie per complessive 14 ore rientranti nel 50% del complessivo orario di lavoro dal
07/09/2024 al 30/06/2025 e dal 21/10/2024 al 30/06/2025.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito del deposito di note, ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 1, co. 121, della L. n. 107 del 2015 prevede che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la (...) elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (...) dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
Pag. 5 di 14 pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del (...) nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla (...) non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicchè, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti
Pag. 6 di 14 nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, passando al merito della vicenda, devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) in ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
Pag. 7 di 14 al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4
c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Pag. 8 di 14 Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse
Pag. 9 di 14 correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art.
4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per
l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, il ricorrente ha comprovato documentalmente di aver svolto incarichi annuali conformemente ai summenzionati parametri indicati dalla
Pag. 10 di 14 Suprema Corte (inizio prima del 31.12 sino al 30.6).
Al contrario in ordine alla questione relativa alle supplenze (fino al termine delle attività didattiche) con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (questione non affrontata nell'ambito della sentenza n.
29961/2023, che non si è occupata della questione dei c.d. spezzoni orari:
"così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle
"ore" svolte, fattispecie verificatasi nel caso in esame con riferimento all'annualità 2020/2021, si osserva che ai sensi del D.P.C.M. 28 novembre
2016 recante la "Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" prevede che "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari", nonché degli artt. 39, co.4 del CCNL
Comparto Scuola e 4, comma 1, dell'O.M. n. 55 del 1998 secondo cui la durata minima della prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno, la Carta Elettronica deve essere riconosciuta solo in caso di supplenze annuali o fino al termine delle attività di didattiche (30.6 ovvero 31.8) con orario pari al 50% di quello a tempo pieno".
In particolare, l'art. 28, comma 5, del CCNL del 29 novembre 2007 stabilisce che "Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a
Pag. 11 di 14 livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in
18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni …(omissis).".
Pertanto, si ritiene non pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo la concreta situazione del ricorrente con riferimento all'annualità
2020/2021, in cui il ricorrente ha svolto un orario di lavoro inferiore al 50%
(9 ore settimanali), dell'orario a tempo pieno, e precisamente ha svolto 2 ore settimanali (vedi stato matricolare), con conseguente rigetto della relativa domanda per il suddetto anno scolastico.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato con decorrenza 7/9/2024 e cessazione 30/6/2025, ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in forma specifica, e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co.
121 L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n.
Pag. 12 di 14 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite alla luce della parziale soccombenza devono essere compensate nella misura di ½, e liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta ( studio, introduttiva e decisionale) e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n.
55/14 e s.m.i.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
- condanna il convenuto ad erogare al ricorrente la prestazione CP_1
oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione per i predetti anni scolastici;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna il convenuto alla CP_1
rifusione del restante ½ liquidato in complessivi € 515,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, .C.U. euro 49,00 con distrazione in favore dell'avv. Guido Marone antistatario.
Pag. 13 di 14 07/07/2025
Il Giudice
Maria Francesca Scala
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