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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5570/2014 R.G., avente ad oggetto “contratti bancari” promossa da:
Parte_1
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Massimo Carella, giusta procura in atti;
Attore
Contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Roberta Piacente e Roberta Maranò, giusta procura in atti;
Convenuta
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Foggia, per Controparte_2
1 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1419 II comma
c.c., della clausola di cui all'art. 7, secondo capoverso, del contratto di conto corrente per cui è causa nella parte in cui prevede che “i conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto”, nonché la nullità e/o illegittimità di ogni addebito a carico della correntista operato sul conto, fin dalla sua apertura e fino alla chiusura, per interessi anatocistici trimestrali e, per l'effetto, dichiarare dovuti dalla correntista interessi semplici senza alcuna capitalizzazione;
2) dichiarare la nullità, ex art. 1419 II comma c.c., della clausola di cui all'art. 7 terzo capoverso, del contratto di conto corrente per cui è causa nella parte in cui prevede che “gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” nonché la nullità e/o illegittimità di ogni addebito a carico della correntista operato sul conto fin dalla sua apertura per interessi a tassi ultralegali non validamente pattuiti e, per l'effetto, dichiarare dovuti dalla correntista interessi a tassi come stabiliti dal T.U.B. o, in subordine, a tassi legali;
3) dichiarare la nullità, ex art. 1419 II comma
c.c., della clausola di cui all'art. 7 quinto capoverso, del contratto di conto corrente per cui è causa nella parte in cui prevede che “le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri …. usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o, comunque, negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto” nonchè la nullità e/o l'illegittimità e, comunque, la non debenza di ogni addebito a carico della correntista operato sul conto fin dalla sua apertura e fino alla chiusura per commissioni di massimo scoperto, spese, commissioni e penali non validamente pattuite;
4) dichiarare nullo e/o illegittimo ogni addebito a carico della correntista operato sul conto corrente per cui è causa, di interessi a tassi effettivi tali da costituire violazione della legge n. 108/96 e dei relativi decreti ministeriali, nonché dell'art. 1815 c.c. e della c.d. normativa antiusura;
5) dichiarare che la istante ha diritto a percepire sui saldi a credito del conto corrente gli interessi secondo i criteri ed ai tassi stabiliti dal T.U.B. o, in subordine, a tassi legali, al lordo della ritenuta fiscale;
6) dichiarare che il saldo alla chiusura del conto corrente n. 114-4792090-5 per cui è causa, depurato da ogni illegittimo addebito contestato con il presente atto o comunque da ritenersi tale per legge e contabilizzando gli interessi a credito della correntista secondo i criteri stabiliti dal T.U.B. al lordo della ritenuta fiscale, è pari ad €
110.035,22 a credito della correntista o, in subordine, pari alla diversa somma risultante dal ricalcolo da effettuarsi secondo legge a mezzo disponenda c.t.u.; 7) condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in Controparte_3 favore della società istante di tutte le somme illegittimamente addebitate alla correntista sul conto corrente in
2 contestazione e/o riscosse e/o percepite e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare in favore della
in persona del liquidatore e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la somma di € 110.035,22 costituente il saldo a credito della correntista del conto corrente n. 114-4792090-5 per cui è causa alla data di chiusura del 31.08.2005, calcolato eliminando ogni illegittimo addebito operato dall'istituto di credito nel corso dell'intero rapporto secondo tutto quanto contestato e richiesto con il presente atto e contabilizzando gli interessi a credito della correntista secondo i criteri ed i tassi stabiliti dal T.U.B. al lordo della ritenuta fiscale o, in subordine, al pagamento della diversa somma costituente il saldo del conto corrente per cui è causa da calcolarsi secondo giustizia, oltre, in ogni caso, interessi secondo legge dal 31.08.2005 e fino al soddisfo;
8) condannare la convenuta al rimborso delle spese e competenze di giudizio”.
A fondamento delle domande, parte attrice deduceva che:
- in data 01.09.1990 tra la e la Parte_1 [...]
– filiale di Foggia – era stato stipulato un Controparte_4 contratto di conto corrente di corrispondenza – identificato con il n° 114-4792090-5 - sul quale veniva regolata la concessione di fido di complessive £. 220.000.000 di cui alla relativa richiesta n° 2573/90;
- tale contratto proseguiva con la (ora Controparte_5
cooperativa per azioni), costituita a seguito di fusione tra la CP_2 Controparte_4
e la (atto per notar del 20.12.1995); Controparte_6 Per_1
- il predetto conto corrente veniva chiuso il 31.08.2005 con un saldo contabile pari a zero;
- nel corso dell'intera durata del contratto di conto corrente, l'Istituto di credito aveva operato illegittime annotazioni ed illegittimi addebiti, contabilizzando trimestralmente interessi anatocistici a debito della correntista ed in misura maggiore a quella stabilita dalla legge, in virtù di clausole contrattuali nulle, nonché addebitando spese, penali e commissioni e contabilizzando arbitrariamente interessi a credito della correntista a tassi inferiori a quelli legali, in mancanza di qualsivoglia pattuizione;
- aveva, pertanto, interesse alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla CP_1
- vani si erano rivelati i tentativi di definire in via stragiudiziale la controversia, essendo risultate infruttuose sia le costituzioni in mora del 04.12.2000 e del 24.01.2011, sia il procedimento di mediazione ex D. Lgs. n. 28/10.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la prescrizione, per decorso del termine decennale, del diritto di parte attrice a pretendere la restituzione di quanto
3 pagato relativamente al periodo antecedente al 27.06.2004; sempre in via preliminare eccepiva l'irrepetibilità, ai sensi dell'art. 2034 c.c., degli interessi asseritamente versati in eccesso, in quanto adempimento di obbligazione naturale;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita dal precedente Giudice mediante l'espletamento di una CTU contabile, per accertare la correttezza del saldo.
All'udienza del 05.03.2018, il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso del difensore della parte convenuta.
A seguito di regolare riassunzione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione dall'odierno giudice (subentrato nel ruolo il 18.11.2020) in data
16.05.2023.
Con ordinanza del 14.09.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo affinchè il CTU fornisse chiarimenti e integrasse la relazione in tema di prescrizione, rispondendo ad un nuovo quesito all'uopo formulato.
A seguito di ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla CTU, la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Ciò premesso, deve osservarsi che parte attrice ha chiesto, da un lato, la rideterminazione del saldo al netto delle poste non dovute e, dall'altro, la ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla CP_1
Come noto, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, che si sostanzia nella produzione dell'intera serie degli estratti conto dalla data di accensione del rapporto, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere (cfr. Cass. Civ., n. 21597/2013).
Al riguardo, va rilevato che la sussistenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
114-4792090-5 intercorso tra parte attrice e l'Istituto di credito convenuto non è oggetto di contestazioni tra le parti, oltre ad essere documentato agli atti;
peraltro, parte attrice ha depositato tutti gli estratti conto dal 03.09.1990 al 31.08.2005 relativi al periodo in contestazione utili alla ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti.
4 In atti, inoltre, è documentata la concessione del fido n. 2573/90 pari ad euro 113.620,51 (lire
220.000.000) di cui euro 51.645,68 (lire 100.000.000) per scoperto di conto corrente, euro
51.645,68 (lire 100.000.000) per anticipo su fatture ed euro 10.329,13 (lire 20.000.000) per anticipo assegni.
Ciò posto e venendo all'esame del rapporto di conto corrente occorre fare riferimento a quanto emerso nella C.T.U. a firma del dott. alla luce delle integrazioni depositate e i Persona_2 chiarimenti forniti in corso di causa, i cui esiti - perché immuni da vizi logici e scientifici (anche con riferimento alle osservazioni provenienti dalle parti) e, quindi, condivisibili - possono essere posti a fondamento della decisione perché, peraltro, coerenti con le indicazioni impartite allorchè è stata sollecitata una integrazione alla relazione resa in un primo momento, sulla scorta di recenti arresti giurisprudenziali cui il consulente si è scrupolosamente attenuto.
Nello specifico, l'ausiliario del Giudice ha, innanzitutto, rilevato che all'art. 7, comma 3 del contratto del conto corrente di corrispondenza n. 114-4792090-5 sottoscritto in data
01.09.1990, è stata utilizzata la clausola “uso piazza” per quanto riguarda gli interessi praticati dalla banca.
Pertanto, nel rideterminare il saldo, attuando le indicazioni fornite nel quesito posto dal
Giudice, ha applicato per il periodo dal 01.09.1990 al 09.07.1992 (ovvero, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della L. 154/92), il tasso legale vigente in tale periodo sia per le operazioni attive che passive;
mentre, per il periodo dal 10.07.1992 al 31.08.2005, per le operazioni attive per la banca, saldi debitori per il correntista, è stato applicato il tasso nominale minimo dei BOT o altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e/o dell'operazione, nonché il tasso nominale massimo dei BOT o altri titoli similari per le operazioni passive per la banca e saldi creditori per il correntista.
Il CTU, inoltre, correttamente ha disatteso l'obiezione circa il carattere usurario degli interessi praticati, perché, da un lato, trattandosi di contratto di conto corrente sottoscritto il 01.09.1990
e, dunque, antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/1996 non è possibile verificare il
T.E.G. al momento della stipula del contratto;
mentre, dall'altro, per il periodo dal 01.04.1997
(data di entrata in vigore della L. 108/96) al 31.08.2005 (data di chiusura del conto), è difettato il necessario supporto documentale in quanto non prodotta copia dei decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso e non potendo certo soccorre il principio jura novit curia di cui agli artt. 113 c.p.c. e 1 disp. prel. c.c., inapplicabile a meri atti amministrativi quali sono appunto i riferiti decreti (cfr. Cass., n. 8742/2001; Cass., n. 11706/2002).
5 Correttamente, inoltre, il CTU ha depurato il conto degli oneri applicati a titolo di commissione di massimo scoperto, nonché a titolo di ulteriori spese, in difetto di espressa pattuizione.
Infine, correttamente il CTU ha rideterminato il saldo eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi, stante l'illegittima applicazione della loro capitalizzazione.
La norma dell'art. 1283 c.c. è pacificamente ritenuta di carattere imperativo e di natura eccezionale nella parte in cui ammette la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e sempre che vi sia stata una formulazione di domanda giudiziale ovvero per effetto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi. Tale norma può essere derogata da usi contrari ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi e non di semplici usi negoziali o interpretativi, come appare nella specie, consistendo l'uso normativo nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio in quanto conforme a norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico.
Quanto ai contratti bancari, la giurisprudenza della Suprema Corte, con riferimento ai contratti stipulati in data anteriore al 22.4.2000, ritiene del tutto illegittimo l'anatocismo trimestrale degli interessi debitori applicato dagli istituti di credito (Cass. S.U. 21095/2004; Cass. 10127/2005), in quanto fondato su un uso negoziale.
Tanto premesso, il conteggio di tali interessi deve essere fatto pertanto senza capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale atteso che la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale osta anche alla capitalizzazione annuale (così, espressamente, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010).
Per quanto concerne invece gli interessi successivi al luglio 2000, il dato normativo consente la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi (cfr. art. 25 comma 3 D.Lgs.
342/1999 di modifica dell'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993, cd. Testo Unico Bancario;
Delibera del
CICR 9/2/2000; Corte Cost. n. 425/2000).
Al riguardo è stato precisato che per i contratti bancari stipulati dopo il 21 aprile 2000, nonchè per quelli stipulati in epoca anteriore nei quali le pattuizioni sulla capitalizzazione degli interessi erano nulle (come nel caso di specie), il riconoscimento degli interessi anatocistici è subordinato alla sussistenza di una specifica pattuizione tra le parti e al raggiungimento di un nuovo accordo con il cliente, non essendo all'uopo sufficiente la comunicazione delle nuove condizioni effettuata mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, dal momento che rispetto a una
6 clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, n.
26769 del 21 ottobre2019).
In relazione al caso di specie, è emerso che il contratto di conto corrente n. 114-4792090-5 è stato stipulato in data 01.09.1990 (e dunque anteriormente alla delibera del CICR del 2000) e prevedeva espressamente all'art. 7, comma 1, la capitalizzazione “trimestrale” degli interessi passivi e la capitalizzazione “annuale” degli interessi attivi;
inoltre dall'esame documentale è emerso che la non ha puntualmente comunicato al cliente l'applicazione, a decorrere dal CP_1
30 Giugno 2000, della capitalizzazione con pari periodicità dei tassi d'interesse attivi e passivi al conto corrente in oggetto.
Risulta dunque accertata la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi e a tali criteri si è attenuto il consulente nominato (quesito n. 11), che ha ricalcolato il saldo eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi.
Deve, pertanto, concludersi - condividendosi, per le ragioni sopra esposte, il calcolo n. 2 effettuato dal CTU nella relazione depositata - che il saldo a credito del correntista alla data del
31.08.2005 era pari a € 104.571,89.
Ciò accertato, deve, adesso, analizzarsi la domanda di restituzione dell'indebito promossa da parte attrice.
Al riguardo, deve rilevarsi che parte convenuta ha eccepito la prescrizione, per decorso del termine decennale, del diritto di parte attrice a pretendere la restituzione di quanto pagato relativamente al periodo antecedente al 27.06.2004.
Preliminarmente, deve affermarsi l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto del consolidato principio giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ. SS.UU. n. 15895/2019) secondo cui "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" .
Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (cfr. Cass. civ. n. 33334/2022; Cass. civ. n. 2660/2019).
7 Di conseguenza, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/04/2023, n.9806).
È utile rammentare, inoltre, che al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, è necessario eliminare previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e di conseguenza rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò definirsi come solutorio (cfr. Corte Appello Catania, 2022/n. 874; Cassazione civile sez.
I, 16/03/2023, n.7721).
Ebbene, applicando tali principi giurisprudenziali al caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
Innanzitutto, a fronte della eccepita prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, risulta assolto l'onere di provare l'esistenza di un'apertura di credito (affidamento) sul conto corrente controverso;
invero, risulta documentata la concessione del fido n. 2573/90 pari ad euro 113.620,51 (lire 220.000.000) di cui euro 51.645,68 (lire 100.000.000) per scoperto di conto corrente, euro 51.645,68 (lire
100.000.000) per anticipo su fatture ed euro 10.329,13 (lire 20.000.000) per anticipo assegni (cfr. doc. 2 del fascicolo attoreo). Peraltro, i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire, in più occasioni, che l'esistenza di una apertura di credito può essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, altre missive che documentano richieste di ulteriori fidi o proroghe su tali rapporti (cfr. Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996; Corte di Appello di
Torino n. 902 del 3.5.2013): documentazione presente agli atti del presente giudizio.
Ebbene, il c.t.u., per il periodo eccedente dieci anni dall'atto di costituzione in mora stragiudiziale (cfr. lettera di messa in mora inviata il 31.01.2011 con racc.ta a/r) e, quindi, dalla interruzione della prescrizione (a nulla rilevando la prima messa in mora avvenuta con raccomandata a.r. del 4.12.2000, atteso che la successiva è avvenuta oltre il decennio in data
31.01.2011), previa depurazione del conto da tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'Istituto di Credito, ha individuato le rimesse solutorie di cui alle allegate tabelle (cfr. pag. 2-
8 3 delle integrazioni alla CTU depositate in data 30.09.2024), concludendo che le competenze prescritte ammontano ad euro 10.438,88.
Di conseguenza, il credito della parte attrice alla restituzione di € 10.438,88 è certamente prescritto.
In conclusione, l'istituto di credito è tenuto a restituire all'istante la somma di € 98.133,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Al riguardo, il richiamo operato dalla convenuta all'art. 2034 c.c. rimane sconfessato dall'orientamento conforme della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Giudice,
a mente del quale le somme oggetto di contestazione non possono considerarsi oggetto di un pagamento spontaneo, e quindi, di adempimento di una obbligazione naturale, risultando per converso il frutto di un conteggio eseguito dalla banca di sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione del correntista, difettando, così, la volontà di pagamento, la spontaneità ed il dovere morale o sociale richiesti dalla citata norma.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della parte convenuta ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014, in base al noto criterio del decisum e tenuto conto dell'attività svolta.
Stessa sorte seguono le spese di C.T.U. che vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_7
al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
[...]
98.133,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in €
786,00 per spese ed € 14.103,00 per onorari, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico della convenuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 21 Marzo 2025
Il Giudice
Roberto Bianco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5570/2014 R.G., avente ad oggetto “contratti bancari” promossa da:
Parte_1
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Massimo Carella, giusta procura in atti;
Attore
Contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Roberta Piacente e Roberta Maranò, giusta procura in atti;
Convenuta
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Foggia, per Controparte_2
1 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1419 II comma
c.c., della clausola di cui all'art. 7, secondo capoverso, del contratto di conto corrente per cui è causa nella parte in cui prevede che “i conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto”, nonché la nullità e/o illegittimità di ogni addebito a carico della correntista operato sul conto, fin dalla sua apertura e fino alla chiusura, per interessi anatocistici trimestrali e, per l'effetto, dichiarare dovuti dalla correntista interessi semplici senza alcuna capitalizzazione;
2) dichiarare la nullità, ex art. 1419 II comma c.c., della clausola di cui all'art. 7 terzo capoverso, del contratto di conto corrente per cui è causa nella parte in cui prevede che “gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” nonché la nullità e/o illegittimità di ogni addebito a carico della correntista operato sul conto fin dalla sua apertura per interessi a tassi ultralegali non validamente pattuiti e, per l'effetto, dichiarare dovuti dalla correntista interessi a tassi come stabiliti dal T.U.B. o, in subordine, a tassi legali;
3) dichiarare la nullità, ex art. 1419 II comma
c.c., della clausola di cui all'art. 7 quinto capoverso, del contratto di conto corrente per cui è causa nella parte in cui prevede che “le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri …. usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o, comunque, negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto” nonchè la nullità e/o l'illegittimità e, comunque, la non debenza di ogni addebito a carico della correntista operato sul conto fin dalla sua apertura e fino alla chiusura per commissioni di massimo scoperto, spese, commissioni e penali non validamente pattuite;
4) dichiarare nullo e/o illegittimo ogni addebito a carico della correntista operato sul conto corrente per cui è causa, di interessi a tassi effettivi tali da costituire violazione della legge n. 108/96 e dei relativi decreti ministeriali, nonché dell'art. 1815 c.c. e della c.d. normativa antiusura;
5) dichiarare che la istante ha diritto a percepire sui saldi a credito del conto corrente gli interessi secondo i criteri ed ai tassi stabiliti dal T.U.B. o, in subordine, a tassi legali, al lordo della ritenuta fiscale;
6) dichiarare che il saldo alla chiusura del conto corrente n. 114-4792090-5 per cui è causa, depurato da ogni illegittimo addebito contestato con il presente atto o comunque da ritenersi tale per legge e contabilizzando gli interessi a credito della correntista secondo i criteri stabiliti dal T.U.B. al lordo della ritenuta fiscale, è pari ad €
110.035,22 a credito della correntista o, in subordine, pari alla diversa somma risultante dal ricalcolo da effettuarsi secondo legge a mezzo disponenda c.t.u.; 7) condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in Controparte_3 favore della società istante di tutte le somme illegittimamente addebitate alla correntista sul conto corrente in
2 contestazione e/o riscosse e/o percepite e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare in favore della
in persona del liquidatore e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la somma di € 110.035,22 costituente il saldo a credito della correntista del conto corrente n. 114-4792090-5 per cui è causa alla data di chiusura del 31.08.2005, calcolato eliminando ogni illegittimo addebito operato dall'istituto di credito nel corso dell'intero rapporto secondo tutto quanto contestato e richiesto con il presente atto e contabilizzando gli interessi a credito della correntista secondo i criteri ed i tassi stabiliti dal T.U.B. al lordo della ritenuta fiscale o, in subordine, al pagamento della diversa somma costituente il saldo del conto corrente per cui è causa da calcolarsi secondo giustizia, oltre, in ogni caso, interessi secondo legge dal 31.08.2005 e fino al soddisfo;
8) condannare la convenuta al rimborso delle spese e competenze di giudizio”.
A fondamento delle domande, parte attrice deduceva che:
- in data 01.09.1990 tra la e la Parte_1 [...]
– filiale di Foggia – era stato stipulato un Controparte_4 contratto di conto corrente di corrispondenza – identificato con il n° 114-4792090-5 - sul quale veniva regolata la concessione di fido di complessive £. 220.000.000 di cui alla relativa richiesta n° 2573/90;
- tale contratto proseguiva con la (ora Controparte_5
cooperativa per azioni), costituita a seguito di fusione tra la CP_2 Controparte_4
e la (atto per notar del 20.12.1995); Controparte_6 Per_1
- il predetto conto corrente veniva chiuso il 31.08.2005 con un saldo contabile pari a zero;
- nel corso dell'intera durata del contratto di conto corrente, l'Istituto di credito aveva operato illegittime annotazioni ed illegittimi addebiti, contabilizzando trimestralmente interessi anatocistici a debito della correntista ed in misura maggiore a quella stabilita dalla legge, in virtù di clausole contrattuali nulle, nonché addebitando spese, penali e commissioni e contabilizzando arbitrariamente interessi a credito della correntista a tassi inferiori a quelli legali, in mancanza di qualsivoglia pattuizione;
- aveva, pertanto, interesse alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla CP_1
- vani si erano rivelati i tentativi di definire in via stragiudiziale la controversia, essendo risultate infruttuose sia le costituzioni in mora del 04.12.2000 e del 24.01.2011, sia il procedimento di mediazione ex D. Lgs. n. 28/10.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la prescrizione, per decorso del termine decennale, del diritto di parte attrice a pretendere la restituzione di quanto
3 pagato relativamente al periodo antecedente al 27.06.2004; sempre in via preliminare eccepiva l'irrepetibilità, ai sensi dell'art. 2034 c.c., degli interessi asseritamente versati in eccesso, in quanto adempimento di obbligazione naturale;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita dal precedente Giudice mediante l'espletamento di una CTU contabile, per accertare la correttezza del saldo.
All'udienza del 05.03.2018, il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso del difensore della parte convenuta.
A seguito di regolare riassunzione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione dall'odierno giudice (subentrato nel ruolo il 18.11.2020) in data
16.05.2023.
Con ordinanza del 14.09.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo affinchè il CTU fornisse chiarimenti e integrasse la relazione in tema di prescrizione, rispondendo ad un nuovo quesito all'uopo formulato.
A seguito di ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla CTU, la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Ciò premesso, deve osservarsi che parte attrice ha chiesto, da un lato, la rideterminazione del saldo al netto delle poste non dovute e, dall'altro, la ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla CP_1
Come noto, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, che si sostanzia nella produzione dell'intera serie degli estratti conto dalla data di accensione del rapporto, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere (cfr. Cass. Civ., n. 21597/2013).
Al riguardo, va rilevato che la sussistenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
114-4792090-5 intercorso tra parte attrice e l'Istituto di credito convenuto non è oggetto di contestazioni tra le parti, oltre ad essere documentato agli atti;
peraltro, parte attrice ha depositato tutti gli estratti conto dal 03.09.1990 al 31.08.2005 relativi al periodo in contestazione utili alla ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti.
4 In atti, inoltre, è documentata la concessione del fido n. 2573/90 pari ad euro 113.620,51 (lire
220.000.000) di cui euro 51.645,68 (lire 100.000.000) per scoperto di conto corrente, euro
51.645,68 (lire 100.000.000) per anticipo su fatture ed euro 10.329,13 (lire 20.000.000) per anticipo assegni.
Ciò posto e venendo all'esame del rapporto di conto corrente occorre fare riferimento a quanto emerso nella C.T.U. a firma del dott. alla luce delle integrazioni depositate e i Persona_2 chiarimenti forniti in corso di causa, i cui esiti - perché immuni da vizi logici e scientifici (anche con riferimento alle osservazioni provenienti dalle parti) e, quindi, condivisibili - possono essere posti a fondamento della decisione perché, peraltro, coerenti con le indicazioni impartite allorchè è stata sollecitata una integrazione alla relazione resa in un primo momento, sulla scorta di recenti arresti giurisprudenziali cui il consulente si è scrupolosamente attenuto.
Nello specifico, l'ausiliario del Giudice ha, innanzitutto, rilevato che all'art. 7, comma 3 del contratto del conto corrente di corrispondenza n. 114-4792090-5 sottoscritto in data
01.09.1990, è stata utilizzata la clausola “uso piazza” per quanto riguarda gli interessi praticati dalla banca.
Pertanto, nel rideterminare il saldo, attuando le indicazioni fornite nel quesito posto dal
Giudice, ha applicato per il periodo dal 01.09.1990 al 09.07.1992 (ovvero, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della L. 154/92), il tasso legale vigente in tale periodo sia per le operazioni attive che passive;
mentre, per il periodo dal 10.07.1992 al 31.08.2005, per le operazioni attive per la banca, saldi debitori per il correntista, è stato applicato il tasso nominale minimo dei BOT o altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e/o dell'operazione, nonché il tasso nominale massimo dei BOT o altri titoli similari per le operazioni passive per la banca e saldi creditori per il correntista.
Il CTU, inoltre, correttamente ha disatteso l'obiezione circa il carattere usurario degli interessi praticati, perché, da un lato, trattandosi di contratto di conto corrente sottoscritto il 01.09.1990
e, dunque, antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/1996 non è possibile verificare il
T.E.G. al momento della stipula del contratto;
mentre, dall'altro, per il periodo dal 01.04.1997
(data di entrata in vigore della L. 108/96) al 31.08.2005 (data di chiusura del conto), è difettato il necessario supporto documentale in quanto non prodotta copia dei decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso e non potendo certo soccorre il principio jura novit curia di cui agli artt. 113 c.p.c. e 1 disp. prel. c.c., inapplicabile a meri atti amministrativi quali sono appunto i riferiti decreti (cfr. Cass., n. 8742/2001; Cass., n. 11706/2002).
5 Correttamente, inoltre, il CTU ha depurato il conto degli oneri applicati a titolo di commissione di massimo scoperto, nonché a titolo di ulteriori spese, in difetto di espressa pattuizione.
Infine, correttamente il CTU ha rideterminato il saldo eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi, stante l'illegittima applicazione della loro capitalizzazione.
La norma dell'art. 1283 c.c. è pacificamente ritenuta di carattere imperativo e di natura eccezionale nella parte in cui ammette la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e sempre che vi sia stata una formulazione di domanda giudiziale ovvero per effetto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi. Tale norma può essere derogata da usi contrari ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi e non di semplici usi negoziali o interpretativi, come appare nella specie, consistendo l'uso normativo nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio in quanto conforme a norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico.
Quanto ai contratti bancari, la giurisprudenza della Suprema Corte, con riferimento ai contratti stipulati in data anteriore al 22.4.2000, ritiene del tutto illegittimo l'anatocismo trimestrale degli interessi debitori applicato dagli istituti di credito (Cass. S.U. 21095/2004; Cass. 10127/2005), in quanto fondato su un uso negoziale.
Tanto premesso, il conteggio di tali interessi deve essere fatto pertanto senza capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale atteso che la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale osta anche alla capitalizzazione annuale (così, espressamente, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010).
Per quanto concerne invece gli interessi successivi al luglio 2000, il dato normativo consente la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi (cfr. art. 25 comma 3 D.Lgs.
342/1999 di modifica dell'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993, cd. Testo Unico Bancario;
Delibera del
CICR 9/2/2000; Corte Cost. n. 425/2000).
Al riguardo è stato precisato che per i contratti bancari stipulati dopo il 21 aprile 2000, nonchè per quelli stipulati in epoca anteriore nei quali le pattuizioni sulla capitalizzazione degli interessi erano nulle (come nel caso di specie), il riconoscimento degli interessi anatocistici è subordinato alla sussistenza di una specifica pattuizione tra le parti e al raggiungimento di un nuovo accordo con il cliente, non essendo all'uopo sufficiente la comunicazione delle nuove condizioni effettuata mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, dal momento che rispetto a una
6 clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, n.
26769 del 21 ottobre2019).
In relazione al caso di specie, è emerso che il contratto di conto corrente n. 114-4792090-5 è stato stipulato in data 01.09.1990 (e dunque anteriormente alla delibera del CICR del 2000) e prevedeva espressamente all'art. 7, comma 1, la capitalizzazione “trimestrale” degli interessi passivi e la capitalizzazione “annuale” degli interessi attivi;
inoltre dall'esame documentale è emerso che la non ha puntualmente comunicato al cliente l'applicazione, a decorrere dal CP_1
30 Giugno 2000, della capitalizzazione con pari periodicità dei tassi d'interesse attivi e passivi al conto corrente in oggetto.
Risulta dunque accertata la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi e a tali criteri si è attenuto il consulente nominato (quesito n. 11), che ha ricalcolato il saldo eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi.
Deve, pertanto, concludersi - condividendosi, per le ragioni sopra esposte, il calcolo n. 2 effettuato dal CTU nella relazione depositata - che il saldo a credito del correntista alla data del
31.08.2005 era pari a € 104.571,89.
Ciò accertato, deve, adesso, analizzarsi la domanda di restituzione dell'indebito promossa da parte attrice.
Al riguardo, deve rilevarsi che parte convenuta ha eccepito la prescrizione, per decorso del termine decennale, del diritto di parte attrice a pretendere la restituzione di quanto pagato relativamente al periodo antecedente al 27.06.2004.
Preliminarmente, deve affermarsi l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto del consolidato principio giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ. SS.UU. n. 15895/2019) secondo cui "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" .
Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (cfr. Cass. civ. n. 33334/2022; Cass. civ. n. 2660/2019).
7 Di conseguenza, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/04/2023, n.9806).
È utile rammentare, inoltre, che al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, è necessario eliminare previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e di conseguenza rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò definirsi come solutorio (cfr. Corte Appello Catania, 2022/n. 874; Cassazione civile sez.
I, 16/03/2023, n.7721).
Ebbene, applicando tali principi giurisprudenziali al caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
Innanzitutto, a fronte della eccepita prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, risulta assolto l'onere di provare l'esistenza di un'apertura di credito (affidamento) sul conto corrente controverso;
invero, risulta documentata la concessione del fido n. 2573/90 pari ad euro 113.620,51 (lire 220.000.000) di cui euro 51.645,68 (lire 100.000.000) per scoperto di conto corrente, euro 51.645,68 (lire
100.000.000) per anticipo su fatture ed euro 10.329,13 (lire 20.000.000) per anticipo assegni (cfr. doc. 2 del fascicolo attoreo). Peraltro, i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire, in più occasioni, che l'esistenza di una apertura di credito può essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, altre missive che documentano richieste di ulteriori fidi o proroghe su tali rapporti (cfr. Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996; Corte di Appello di
Torino n. 902 del 3.5.2013): documentazione presente agli atti del presente giudizio.
Ebbene, il c.t.u., per il periodo eccedente dieci anni dall'atto di costituzione in mora stragiudiziale (cfr. lettera di messa in mora inviata il 31.01.2011 con racc.ta a/r) e, quindi, dalla interruzione della prescrizione (a nulla rilevando la prima messa in mora avvenuta con raccomandata a.r. del 4.12.2000, atteso che la successiva è avvenuta oltre il decennio in data
31.01.2011), previa depurazione del conto da tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'Istituto di Credito, ha individuato le rimesse solutorie di cui alle allegate tabelle (cfr. pag. 2-
8 3 delle integrazioni alla CTU depositate in data 30.09.2024), concludendo che le competenze prescritte ammontano ad euro 10.438,88.
Di conseguenza, il credito della parte attrice alla restituzione di € 10.438,88 è certamente prescritto.
In conclusione, l'istituto di credito è tenuto a restituire all'istante la somma di € 98.133,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Al riguardo, il richiamo operato dalla convenuta all'art. 2034 c.c. rimane sconfessato dall'orientamento conforme della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Giudice,
a mente del quale le somme oggetto di contestazione non possono considerarsi oggetto di un pagamento spontaneo, e quindi, di adempimento di una obbligazione naturale, risultando per converso il frutto di un conteggio eseguito dalla banca di sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione del correntista, difettando, così, la volontà di pagamento, la spontaneità ed il dovere morale o sociale richiesti dalla citata norma.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della parte convenuta ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014, in base al noto criterio del decisum e tenuto conto dell'attività svolta.
Stessa sorte seguono le spese di C.T.U. che vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_7
al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
[...]
98.133,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in €
786,00 per spese ed € 14.103,00 per onorari, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico della convenuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 21 Marzo 2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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